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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4088/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Luca Torrente,
e
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marcello Leverone;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 3-7.10.2025
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cicagna (GE) il 26.9.2010, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 21.10.2012 e il 30.9.2019), Per_1 Per_2
e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
2 “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di Stato civile onde procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
PIANO GENITORIALE PER I IG OR
2) I figli minorenni a saranno affidati in maniera condivisa ad Persona_3 CP_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
3) L'abitazione familiare sita in Cicagna, Via S. G. Gualberto n. 21 interno 1 (identificata a
Catasto Fabbricati del Comune di Cicagna Foglio 17 particella 97 sub. 1) di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata con gli arredi e le relative pertinenze alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che vi abiterà con i figli minorenni e sino al raggiungimento
[...] Per_1 Per_2
dell'indipendenza economica dei figli. La sig.ra si impegna ad effettuare Parte_1
immediatamente la voltura delle bollette intestandosele a suo nome ed accollandosi tutti i relativi costi.
4) il sig. provvederà a trasferire residenza, domicilio e dimora presso una Parte_2
nuova abitazione.
5) i figli, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici, seguiranno, salvo diverso accordo delle parti, il seguente calendario delle visite:
Durante il periodo scolastico dei figli:
A) dal lunedì al venerdì, qualora, la sig.ra iniziasse a lavorare alle ore 7.30 il sig. Parte_1
, alle ore 6.40, si recherà presso l'abitazione in cui risiedono i figli per tenere i Parte_2
figli e portali alle rispettive scuole alle ore 8.00.
B) dal lunedì al venerdì, qualora, la IG.ra avesse, invece, come turno lavorativo Parte_1
il pomeriggio, lei stessa si occuperà di accompagnare i figli presso le rispettive scuole alle ore
8.00, mentre, il IG. si impegnerà a prendere i figli all'uscita di scuola e/o Parte_2
accompagnarli alle varie attività (sportive e/o ludiche e/o altre) per poi riportarli a casa solo quando la madre rientrerà da lavoro. In questo caso il sig. , previo accordo con Parte_2
la IG.ra , terrà con sé i figli almeno una volta a settimana sino alle ore 21.00, Parte_1
cena compresa, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione di residenza;
3 C) in caso di malattia dei figli i genitori si impegnano ad occuparsene a giorni alterni chiedendo un permesso lavorativo e in caso di impossibilità, nel giorno di loro spettanza, ad impegnarsi personalmente per delegare un terzo affinché si occupi dei figli (nonni e/o babysitter)
Durante il periodo non scolastico dei figli (da intendersi quali il periodo estivo e i periodi di non frequenza scolastica in ragione di festività religiose o civili o altre ipotesi durante l'anno):
- dal lunedì al venerdì, qualora, la sig.ra avesse turno lavorativo di mattina e i Parte_1
figli dovessero frequentare un centro estivo (sportiva e/o ludica e/o altra) verrà seguita la modalità di gestione di cui allo schema A) del suesteso punto 5), diversamente se la IG.ra
, avesse, il turno lavorativo pomeridiano verrà seguita la modalità di gestione di Parte_1
cui allo schema B) del suesteso punto 5).
- Se la IG.ra , non dovesse lavorare durante le vacanze estive si occuperà lei Parte_1
stessa di portare i figli al centro estivo e/o accompagnarli a qualsiasi altra attività (sportiva e/o ludica e/o varia), salvo diverso accordo tra le parti. Resta fermo quanto previsto al punto
B) in base al quale almeno un giorno alla settimana il IG. , previo accordo con Parte_2
la IG.ra , terrà con sé i figli una volta a settimana sino alle ore 21.00, cena Parte_1
compresa, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione di residenza;
6) fermi gli schemi sopra delineati e a prescindere dal periodo scolastico e non scolastico,
- nei fine settimana, in alternanza con la madre, il sabato, dalle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra le parti.
Nelle festività civili e religiose i figli seguiranno il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive;
I genitori si comunicheranno i periodi ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
I periodi di visita sopra concordati dalle parti hanno valore indicativo e sono stati stabiliti tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori.
7) Il sig. dovrà versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_2 Parte_1
somma mensile di € 500,00 (in totale per dodici mensilità annue) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minorenni (€ 250,00 per ciascun figlio), importo che verrà annualmente aumentato in base agli indici ISTAT come per legge, ed oltre al 50% delle spese
4 straordinarie come stabilite nel verbale della riunione del 15.09.2016 adottato dal Tribunale di Genova Sez. IV Civile;
l'importo così concordato dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla IG.ra (IBAN [...]). Parte_1
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) L'Assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra e pertanto il sig. Parte_1 Pt_2
si impegna ad effettuare tutte le incombenze affinché detto assegno unico venga
[...]
percepito totalmente dalla sig.ra . Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) Le auto già formalmente intestate ai rispettivi utilizzatori rimangono di proprietà esclusiva degli stessi intestatari;
10) L'ammontare dei depositi presenti sui conti correnti aperti singolarmente da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
11) il saldo del c/c n. 551291 acceso presso BPM S.p.A. e cointestato ad entrambi coniugi è di pertinenza esclusiva della IG.ra - avendolo sempre alimentato con versamenti Parte_1
personali - e provvederà a trasferirlo su un c/c unipersonale;
i coniugi provvederanno poi a chiudere detto rapporto bancario;
12) I coniugi affermano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e dichiarano, pertanto, di nulla avere a pretendere reciprocamente per il rispettivo mantenimento;
13) Le parti dichiarano che, con le presenti condizioni, hanno definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali passati e, pertanto, dichiarano di nulla avere più da dividersi e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
14) I ricorrenti consentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
15) Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti”;
5 - ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, parte II, serie A, anno 2010), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Luca Torrente,
e
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marcello Leverone;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 3-7.10.2025
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cicagna (GE) il 26.9.2010, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 21.10.2012 e il 30.9.2019), Per_1 Per_2
e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
- omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
2 “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di Stato civile onde procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
PIANO GENITORIALE PER I IG OR
2) I figli minorenni a saranno affidati in maniera condivisa ad Persona_3 CP_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
3) L'abitazione familiare sita in Cicagna, Via S. G. Gualberto n. 21 interno 1 (identificata a
Catasto Fabbricati del Comune di Cicagna Foglio 17 particella 97 sub. 1) di proprietà esclusiva del sig. viene assegnata con gli arredi e le relative pertinenze alla sig.ra Parte_2 Pt_1
che vi abiterà con i figli minorenni e sino al raggiungimento
[...] Per_1 Per_2
dell'indipendenza economica dei figli. La sig.ra si impegna ad effettuare Parte_1
immediatamente la voltura delle bollette intestandosele a suo nome ed accollandosi tutti i relativi costi.
4) il sig. provvederà a trasferire residenza, domicilio e dimora presso una Parte_2
nuova abitazione.
5) i figli, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici, seguiranno, salvo diverso accordo delle parti, il seguente calendario delle visite:
Durante il periodo scolastico dei figli:
A) dal lunedì al venerdì, qualora, la sig.ra iniziasse a lavorare alle ore 7.30 il sig. Parte_1
, alle ore 6.40, si recherà presso l'abitazione in cui risiedono i figli per tenere i Parte_2
figli e portali alle rispettive scuole alle ore 8.00.
B) dal lunedì al venerdì, qualora, la IG.ra avesse, invece, come turno lavorativo Parte_1
il pomeriggio, lei stessa si occuperà di accompagnare i figli presso le rispettive scuole alle ore
8.00, mentre, il IG. si impegnerà a prendere i figli all'uscita di scuola e/o Parte_2
accompagnarli alle varie attività (sportive e/o ludiche e/o altre) per poi riportarli a casa solo quando la madre rientrerà da lavoro. In questo caso il sig. , previo accordo con Parte_2
la IG.ra , terrà con sé i figli almeno una volta a settimana sino alle ore 21.00, Parte_1
cena compresa, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione di residenza;
3 C) in caso di malattia dei figli i genitori si impegnano ad occuparsene a giorni alterni chiedendo un permesso lavorativo e in caso di impossibilità, nel giorno di loro spettanza, ad impegnarsi personalmente per delegare un terzo affinché si occupi dei figli (nonni e/o babysitter)
Durante il periodo non scolastico dei figli (da intendersi quali il periodo estivo e i periodi di non frequenza scolastica in ragione di festività religiose o civili o altre ipotesi durante l'anno):
- dal lunedì al venerdì, qualora, la sig.ra avesse turno lavorativo di mattina e i Parte_1
figli dovessero frequentare un centro estivo (sportiva e/o ludica e/o altra) verrà seguita la modalità di gestione di cui allo schema A) del suesteso punto 5), diversamente se la IG.ra
, avesse, il turno lavorativo pomeridiano verrà seguita la modalità di gestione di Parte_1
cui allo schema B) del suesteso punto 5).
- Se la IG.ra , non dovesse lavorare durante le vacanze estive si occuperà lei Parte_1
stessa di portare i figli al centro estivo e/o accompagnarli a qualsiasi altra attività (sportiva e/o ludica e/o varia), salvo diverso accordo tra le parti. Resta fermo quanto previsto al punto
B) in base al quale almeno un giorno alla settimana il IG. , previo accordo con Parte_2
la IG.ra , terrà con sé i figli una volta a settimana sino alle ore 21.00, cena Parte_1
compresa, per poi riaccompagnarli presso l'abitazione di residenza;
6) fermi gli schemi sopra delineati e a prescindere dal periodo scolastico e non scolastico,
- nei fine settimana, in alternanza con la madre, il sabato, dalle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra le parti.
Nelle festività civili e religiose i figli seguiranno il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive;
I genitori si comunicheranno i periodi ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
I periodi di visita sopra concordati dalle parti hanno valore indicativo e sono stati stabiliti tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori.
7) Il sig. dovrà versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_2 Parte_1
somma mensile di € 500,00 (in totale per dodici mensilità annue) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minorenni (€ 250,00 per ciascun figlio), importo che verrà annualmente aumentato in base agli indici ISTAT come per legge, ed oltre al 50% delle spese
4 straordinarie come stabilite nel verbale della riunione del 15.09.2016 adottato dal Tribunale di Genova Sez. IV Civile;
l'importo così concordato dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato alla IG.ra (IBAN [...]). Parte_1
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) L'Assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra e pertanto il sig. Parte_1 Pt_2
si impegna ad effettuare tutte le incombenze affinché detto assegno unico venga
[...]
percepito totalmente dalla sig.ra . Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) Le auto già formalmente intestate ai rispettivi utilizzatori rimangono di proprietà esclusiva degli stessi intestatari;
10) L'ammontare dei depositi presenti sui conti correnti aperti singolarmente da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
11) il saldo del c/c n. 551291 acceso presso BPM S.p.A. e cointestato ad entrambi coniugi è di pertinenza esclusiva della IG.ra - avendolo sempre alimentato con versamenti Parte_1
personali - e provvederà a trasferirlo su un c/c unipersonale;
i coniugi provvederanno poi a chiudere detto rapporto bancario;
12) I coniugi affermano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e dichiarano, pertanto, di nulla avere a pretendere reciprocamente per il rispettivo mantenimento;
13) Le parti dichiarano che, con le presenti condizioni, hanno definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali passati e, pertanto, dichiarano di nulla avere più da dividersi e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
14) I ricorrenti consentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
15) Spese del procedimento integralmente compensate tra le parti”;
5 - ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, parte II, serie A, anno 2010), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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