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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 893 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dall'avv. DI CRISCIENZO VINCENZO e MARIA COLANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv TORRENTE ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 parte ricorrente ha evidenziato di aver lavorato per circa 17 anni alle dipendenze delle ditte che si erano succedute nell'appalto per la gestione della raccolta di rifiuti presso il Comune di Torre del Greco e dal 01.05.2022 alle dipendenze della convenuta, di aver ricevuto in data
9.7.24 comunicazione di recesso per giusta causa, di aver impugnato il licenziamento in via stragiudiziale in data 26.08.2024 ed ha dedotto l'illegittimità dell'atto di recesso per la genericità e pretestuosità della contestazione, per insussistenza del fatto contestato e della dedotta giusta causa concludendo per la condanna della società convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate, o in subordine al pagamento dell'indennità risarcitoria spettante nella misura massima di legge;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per dedurre in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda concludendo nel merito per il suo rigetto, concessi termini per note oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale letta in udienza
Motivi della decisione
E' pacifico in giurisprudenza che l'impugnativa stragiudiziale del recesso di cui all'art 6 della legge n.604 del
1966, costituisca un atto -negoziale dispositivo e formale- del lavoratore (o dell'associazione sindacale cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), che l'atto possa essere effettuato anche da un rappresentante del lavoratore (munito di specifica procura scritta) e che nel caso di impugnativa da parte di un avvocato sprovvisto di procura l'atto sia comunque valido se ratificato dal lavoratore prima della scadenza del termine di 60 giorni;
Nella fattispecie il ricorrente riceveva comunicazione di recesso in data 9.07.2024 ed in data 26/08/2024
l'Avv Maria Colantonio, con nota trasmessa a mezzo pec alla contestava il recesso Controparte_1 intimato al lavoratore;
La nomina a “difensore di fiducia” dell'Avv Colantonio del 3.7.24 non rappresenta valida procura sia perché del tutto generica sia perché conferita in epoca addirittura antecedente alla notifica stessa del licenziamento;
Rilevato inoltre che non risulta ratifica scritta dell'impugnativa da parte del lavoratore l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta va accolta;
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per il mancato accertamento nel merito della pretesa;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 893 2025
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza e compensa le spese di lite tra le parti
07/05/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. dall'avv. DI CRISCIENZO VINCENZO e MARIA COLANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv TORRENTE ANTONIO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20/02/2025 parte ricorrente ha evidenziato di aver lavorato per circa 17 anni alle dipendenze delle ditte che si erano succedute nell'appalto per la gestione della raccolta di rifiuti presso il Comune di Torre del Greco e dal 01.05.2022 alle dipendenze della convenuta, di aver ricevuto in data
9.7.24 comunicazione di recesso per giusta causa, di aver impugnato il licenziamento in via stragiudiziale in data 26.08.2024 ed ha dedotto l'illegittimità dell'atto di recesso per la genericità e pretestuosità della contestazione, per insussistenza del fatto contestato e della dedotta giusta causa concludendo per la condanna della società convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate, o in subordine al pagamento dell'indennità risarcitoria spettante nella misura massima di legge;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per dedurre in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda concludendo nel merito per il suo rigetto, concessi termini per note oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale letta in udienza
Motivi della decisione
E' pacifico in giurisprudenza che l'impugnativa stragiudiziale del recesso di cui all'art 6 della legge n.604 del
1966, costituisca un atto -negoziale dispositivo e formale- del lavoratore (o dell'associazione sindacale cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), che l'atto possa essere effettuato anche da un rappresentante del lavoratore (munito di specifica procura scritta) e che nel caso di impugnativa da parte di un avvocato sprovvisto di procura l'atto sia comunque valido se ratificato dal lavoratore prima della scadenza del termine di 60 giorni;
Nella fattispecie il ricorrente riceveva comunicazione di recesso in data 9.07.2024 ed in data 26/08/2024
l'Avv Maria Colantonio, con nota trasmessa a mezzo pec alla contestava il recesso Controparte_1 intimato al lavoratore;
La nomina a “difensore di fiducia” dell'Avv Colantonio del 3.7.24 non rappresenta valida procura sia perché del tutto generica sia perché conferita in epoca addirittura antecedente alla notifica stessa del licenziamento;
Rilevato inoltre che non risulta ratifica scritta dell'impugnativa da parte del lavoratore l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta va accolta;
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per il mancato accertamento nel merito della pretesa;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 893 2025
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza e compensa le spese di lite tra le parti
07/05/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale