Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO- Sezione III civile
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Rita Paola Terramagra
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12359/2022 R.G. promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Bartolomeo Murana, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed eletti- vamente domiciliata in Palermo, Piazza Luigi Sturzo n. 40, presso lo studio dell'Avv. Donato
Di Bona
attrice
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Palermo, via Valparadiso, presso lo studio dell'Avv. Marcella Marsala Fanara
che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
convenuta
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e atti ivi richiamati.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e, dopo aver premesso che all'interno del proprio appartamento posto al quinto pia- CP_1
no dell'edificio in condominio sito in Palermo, Viale Lazio n. 63, si erano verificate infiltra- zioni umidifere provenienti dagli impianti idrici e/o di scarico dell'unità immobiliare sopra-
ne degli esborsi, parametrabili ai canoni di mercato, da sostenere per locare un immobile dove risiedere nel periodo occorrente per l'esecuzione dei lavori di riparazione, oltre al ristoro del pregiudizio derivante dalla ridotta godibilità del bene, da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
non essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, ha chiesto il ri-
getto della pretesa azionata, rilevando che l'attrice non aveva acconsentito che gli operai dalla stessa incaricati potessero accedere all'immobile, onde accertare i danni lamentati e provve-
dere in merito.
Assegnato il termine per l'avvio della negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo, e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa, istruita con l'espletamento di CTU, sulle con-
clusioni delle parti quali esplicitate nelle note scritte autorizzate, è stata posta in decisione all'udienza del 30.1.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda, da sussumersi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., è fondata nei ter-
mini e nei limiti che seguono.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, compendiati nell'arresto delle Sezioni Uni-
te del 30.5.2022, n. 20943 ed ulteriormente precisati nelle successive pronunce (da ultimo,
Cass. 24.1.2024 n.2376; Cass. 27.4.2023, n.11152), la responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di due presupposti costituiti dalla derivazio-
ne del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia. Il primo, come si trae dalla formulazio-
ne testuale adoperata dal legislatore - "danno cagionato dalle cose in custodia" - richiede uni-
camente che il danno origini dalla res e cioè che si sia verificato a causa del dinamismo con-
naturato alla cosa o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione con-
trattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si tra-
duce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n.2480/18; Cass. n.11152/23 cit.;
Cass.14798/2023).
Detti presupposti valgono a configurare come oggettiva la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., in quanto fondata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità
dell'evento dannoso, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamen- to del custode e l'evento, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tut-
to estraneo al paradigma della responsabilità delineata dalla norma in esame (Cass.,
n.25146/2018).
Sotto il profilo probatorio, ciò comporta l'onere, per il danneggiato, di dimostrare unicamente la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la cosa custodita e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dall'asserito responsabile;
assolto tale onere, spetta al cu-
stode, per andare esente da responsabilità, dare la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore avente “carattere di imprevedibilità ed eccezionalità” , idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, e che può identificarsi anche nel fatto dello stesso dan-
neggiato ( Cass., S.U. n. 20943/2022 cit.).
Il proprietario dell'immobile risponde, pertanto, quale custode del bene, per le infiltrazione propagatesi nell'appartamento sottostante, potendosi liberare soltanto ove dia prova della ri-
correnza del fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo (Cass. civ., 17.10.2019, n.
1188).
Nel caso concreto, deve ritenersi che abbia ottemperato all'onere probato- Parte_1
rio di cui era gravata, fornendo la prova dell'evento di danno e la derivazione dalla res, la cui efficienza causale non risulta deprivata per effetto del caso fortuito. Sostanzialmente non contestato dalla convenuta il verificarsi dei denunciati fenomeni, ad ac-
clararne la sussistenza e le conseguenze nell'appartamento vale quanto accertato dal Pt_1
CTU, ing. , le cui conclusioni - alla luce dell'esaustività delle indagini espletate, cor- Per_1
redate da ampia documentazione fotografica e rappresentazioni planimetriche, e delle compiu-
te e convincenti risposte fornite ai rilievi mossi all'elaborato - vanno pienamente condivise.
All'esito di approfondita analisi, attento esame dei luoghi ed effettuando prove di tenuta dell'intonaco, riferisce l'ausiliario di avere riscontrato, nell'appartamento dell'attrice, amma- loramenti negli strati localizzati dell'intradosso del solaio di copertura (soffitto), mac-
chie/aloni di umidità localizzati, nel soffitto di entrambi i servizi igienici, stanzetta e soggior-
no contigui e nel corridoio. I vani presentano “un vistoso deterioramento - sia nella finitura della tinteggiatura che nello strato d'intonaco civile e relativo aggrappo - riconducibile a pre- gresse infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante impianto a servizio dell'appartamento di proprietà della convenuta ”. Precisa, quindi, l'ing. “avendo riscon- Controparte_1 Per_1
trato porzioni di strato di intonaco non ben aggrappate, seppur in zone strettamente limitate localizzate nel vano stanzetta e nel contiguo wc, è stato invitata la parte attrice, per la necessa-
ria prudenza, di attivarsi tempestivamente a rimuovere quanto non più ben saldo, tenuto conto che non si registra umidità attiva da qualche tempo, fermo restando il successivo ripristino di ciò che è stato trattato”.
Procedendo, nel contempo, all'ispezione dell'appartamento Greco, il CTU ha evidenziato che l'immobile, disabitato, era “interessato da interventi di rifacimento degli impianti idri- ci/fognari prevalentemente localizzati nei due servizi igienici ma allo stato sospesi [….…….]
sono infatti le tracce aperte nel pavimento, rimozione di porzioni consistenti di pavi- CP_2
mentazione costituito da marmette pressate di cemento e graniglia di marmo, rimozione di pezzi sanitari, parziale posizionamento delle condutture, in multistrato, sia nelle tracce dei prefati pavimenti che incassate nelle pareti[….…….] . E “in ragione dello stato dei luoghi,
dalla tipologia degli interventi di manutenzione intrapresi dalla parte convenuta che stanno in- teressando in forma invasiva i due servizi igienici e altri vani, e dalla natura degli inconve-
nienti accertati nell'appartamento sottostante”, considerato che i fenomeni infiltrativi sono cessati, il CTU ha individuato l'origine dei danni nella “pregressa anomalia del vetusto im- pianto idrico/sanitario a servizio dell'unità immobiliare di proprietà della parte convenuta, per assenza di manutenzione nel tempo ovviamente in capo alla proprietaria medesima” . In con- clusione, “gli inconvenienti lamentati dalla parte attrice sono caratterizzati, in buona sostanza, dai danneggiamenti di porzioni di soffitto dell'appartamento di piano quinto di sua proprietà, dovuti alle pregresse infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante appartamento, in esatta proiezione verticale, di proprietà ” (pag. 20 CTU def./integr.) Controparte_1
Alla stregua di tali risultanze - e in difetto di allegazione e di offerta di prova della ricorrenza del fortuito (palesandosi, al riguardo, inconducenti, per genericità ed indeterminatezza, i capi-
toli dell'interrogatorio formale deferito all'attrice che, pertanto, non è stato ammesso) - la convenuta è tenuta, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
Occorre, quindi, individuare e determinare quali siano, tra quelli lamentati, i danni risarcibili,
ovvero i pregiudizi rispetto ai quali può ritenersi provato il nesso eziologico con l'evento.
Va certamente riconosciuto l'ammontare dei costi dei lavori necessari al ripristino degli am-
bienti danneggiati, stimati dal CTU in € 8.800,00 , oltre IVA.
Anche sul punto, ritiene il Tribunale di non discostarsi dalla valutazione dell'ausiliario che,
argomentatamente replicando alle osservazioni mosse dal CTp della parte attrice (pagg.10 e ss. CTU def./int.), ha escluso dal novero dei danni derivati dalle pregresse percolazioni, il di-
stacco delle piastrelle nella parete del vano wc-doccia, causato piuttosto dall'esecuzione non a regola d'arte del tramezzo. Ha chiarito, al riguardo, l'ing. , che alcun elemento a fa- Per_1
vore della tesi attrice può trarsi dall'indagine termografica eseguita dal consulente di parte,
dovendosi evincere dalle relative immagini “una zona c.d. calda, in altri termini chiara, ovve- ro priva di tracce di umidità per l'intera consistenza della parete che, al contrario, doveva ri- sultare intasata proprio perché da un lato risulta fasciata dalla piastrellatura” (pagg.10-11 CTU def./int.).
Neppure giustifica la pretesa lievitazione della stima, la necessità di lavori demolitivi (sotto-
tracce) sulle tramezzatura per sistemare l'impianto elettrico, né l'assunta valutazione, in difet-
to, delle superfici danneggiate negli intradossi dei servizi igienici e contiguo vano letto. In
merito, replicando a detti rilievi, spiega il CTU che per ripristinare i punti elettrici danneggiati
è sufficiente far passare i cavi elettrici nelle preesistenti tubazioni;
rileva,poi, di essere perve-
nuto alla contestata quantificazione a seguito delle “mirate indagini di battitura, con asta di le-
gno, e diretto riscontro come verificato, nelle consistenze interessate, durante le operazioni peritali e coevi apprezzamenti in contraddittorio, giusta verbalizzazione” (pag. 11 CTU
int/def.).
Per completezza di motivazione, è da rilevare che il CTU ha fornito risposte anche alle osser-
vazioni critiche a firma del geometra , consulente della parte convenuta, Testimone_1
sebbene non valutabili ai fini della c.t.u. ( e della decisione), non essendosi la parte avvalsa della facoltà di cui all'art. 201 c.p.c..
L'importo di € 8.800,00, oltre IVA, dovuto da all'attrice, va maggiorato degli Controparte_1
interessi (legali), con decorrenza dal 28.3.2022, data della costituzione in mora si-
no al soddisfo.
Non vi è luogo per la rivalutazione, posto che le spese per il ripristino sono state calcolate all'attualità.
A tale importo, vanno aggiunte le spese per i compensi dovuti dall'attrice al tecnico per la
Progettazione, la Direzione dei Lavori in questione e i relativi adempimenti amministrativi,
determinate dal CTU in € 1.200,00.
Nei limiti dei superiori importi va contenuta la pretesa risarcitoria.
Non può, infatti, ritenersi risarcibile il danno derivante dalla necessità di locazione di altro immobile nel periodo di esecuzione delle opere di ripristino né quello connesso all'assunto mancato godimento dell'appartamento nella sua integralità. Giusta quanto risulta dalla CTU e come ampiamente spiegato dall'ausiliario (pag. 14 CTU
int./def.), la natura delle opere di ristrutturazione, consistenti in interventi localizzati in ridotte zone dell'intradosso e delle pareti e nella tinteggiatura dei vani, consente la permanenza del nucleo familiare dell'attrice all'interno dell'abitazione ben potendo “una qualificata impresa,
dotata di una idonea maestranza, operare inibendo adeguatamente, ed alternando, gli ambienti per l'esecuzione dei lavori”.
Alla stregua di tali considerazioni, non distinguendosi gli interventi edili da eseguirsi nel cor-
ridoio per natura e consistenza da quelli previsti negli altri vani, non è sostenibile che la fami-
glia non possa giovarsi, durante la riparazione, del detto passaggio per raggiungere alcuno dei due servizi igienici presenti nell'appartamento, con conseguente bisogno di procurarsi altro alloggio per un mese, così come assunto dall'attrice nella comparsa conclusionale.
Neppure è riconoscibile il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile.
Se,invero, “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immo-
bile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua provenien-
te da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione eco-
nomica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergen-
te) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la li-
mitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio”
(Cass.civ. n. 6321/2021), il mancato godimento di un bene immobile non può essere addotto quale danno in re ipsa, permanendo l'onere del richiedente di fornire la prova dell'esistenza e dell'entità di tale danno.
L'attrice nulla ha provato al riguardo: non ha infatti dimostrato, ma ancor prima non ha alle-
gato quale concreto e rilevante pregiudizio abbia patito dalla mancata fruizione dell'appartamento nella sua piena e massima potenzialità, sicchè, in quanto carente sotto il profilo assertivo, prima ancora che probatorio, la domanda risarcitoria va ritenuta infondata.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, segue alla soccombenza, la condanna di al pagamento , in favore dell'attrice, delle spese di lite che si li- Controparte_1
quidano in complessivi 2.540,00 oltre spese forfettarie, c.p.a e iva., secondo i parame-
tri tariffari minimi di cui al D.M. n.147/2022, in considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate.
Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione di-
sattesa, in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti Parte_1
di con l'atto di citazione notificato il 20.9.2022, così provvede: Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
8.800,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà, oltre interessi legali con decorrenza dal 28.3.2022 al soddisfo, oltre ad € 1.200,00 per spese tecniche;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite e le liquida Controparte_1
in complessivi € 2.540,00 oltre spese forfettarie, c.p.a e iva.
-pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Palermo il 16 giugno 2025
Il Giudice
Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.