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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2291/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2291/2024 R.G. vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Edlira Mace e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Franchi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via U. Comandini n. 13, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Catalano e dall'avv. CP_1 C.F._2
Francesca Silvestroni presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Forlì (FC)
Via Missirini n. 6, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , in Ravenna in data 17.04.1983 e registrato presso l'Ufficio dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Ravenna, Atto N. 55, parte 2, serie A - anno 1983, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
pagina 1 di 3
2. Il SI. provvederà a versare a favore della SI.ra , ai fini del suo pensionamento, Pt_1 CP_1 anche l'ultima rata dei contributi agricoli per l'anno 2024, con scadenza gennaio 2025.
3. Il SI. con la sottoscrizione del presente atto si impegna a versare alla SI.ra , l'importo Pt_1 CP_1
di euro 7.500,00, in unica soluzione, mediante bonifico bancario da effettuare entro e non oltre il 28 febbraio 2025, quale contributo per il rinnovo dell'arredamento.
4. I coniugi, con il pagamento dell'importo di cui al punto 3, danno atto di avere provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a prendere
l'uno dall'altra, rinunciando a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproco.
5. Le spese e compensi legali relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale, all'attività tecnica svolta dai Legali di ciascuna delle parti per l'espletamento della trattativa finalizzata al raggiungimento dell'accordo e, altresì, per la redazione del presente atto, sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia alla solidarietà ex ad opera dei difensori che ne danno conferma all'udienza odierna”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario con , celebrato a Ravenna (RA), il 17/4/1983, CP_1 trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983, al n. 55, parte 2, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/2/2025 si è costituita , che non CP_1
si è opposta alla domanda di divorzio, ed ha riportato che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato all'udienza del 12/2/2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con Decreto n. cronol. 4410/2022 del 3/11/2022, pronunciata nel procedimento RG N. R.G. 3349/2021, fu omologata la separazione consensuale tra le pagina 2 di 3 parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2291/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato a Parte_1 CP_1
Ravenna (RA), il 17/4/1983, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983, al n. 55, parte 2, Serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 6/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2291/2024 R.G. vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Edlira Mace e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Franchi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via U. Comandini n. 13, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Catalano e dall'avv. CP_1 C.F._2
Francesca Silvestroni presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Forlì (FC)
Via Missirini n. 6, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il SI. Pt_1
e la SI.ra , in Ravenna in data 17.04.1983 e registrato presso l'Ufficio dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Ravenna, Atto N. 55, parte 2, serie A - anno 1983, Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
pagina 1 di 3
2. Il SI. provvederà a versare a favore della SI.ra , ai fini del suo pensionamento, Pt_1 CP_1 anche l'ultima rata dei contributi agricoli per l'anno 2024, con scadenza gennaio 2025.
3. Il SI. con la sottoscrizione del presente atto si impegna a versare alla SI.ra , l'importo Pt_1 CP_1
di euro 7.500,00, in unica soluzione, mediante bonifico bancario da effettuare entro e non oltre il 28 febbraio 2025, quale contributo per il rinnovo dell'arredamento.
4. I coniugi, con il pagamento dell'importo di cui al punto 3, danno atto di avere provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a prendere
l'uno dall'altra, rinunciando a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproco.
5. Le spese e compensi legali relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale, all'attività tecnica svolta dai Legali di ciascuna delle parti per l'espletamento della trattativa finalizzata al raggiungimento dell'accordo e, altresì, per la redazione del presente atto, sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia alla solidarietà ex ad opera dei difensori che ne danno conferma all'udienza odierna”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario con , celebrato a Ravenna (RA), il 17/4/1983, CP_1 trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983, al n. 55, parte 2, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/2/2025 si è costituita , che non CP_1
si è opposta alla domanda di divorzio, ed ha riportato che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere (favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato all'udienza del 12/2/2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con Decreto n. cronol. 4410/2022 del 3/11/2022, pronunciata nel procedimento RG N. R.G. 3349/2021, fu omologata la separazione consensuale tra le pagina 2 di 3 parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2291/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato a Parte_1 CP_1
Ravenna (RA), il 17/4/1983, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1983, al n. 55, parte 2, Serie A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 6/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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