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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3184/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3184/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 9:45 innanzi alla dott.ssa Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. GIORDANO GIUSEPPE il quale rappresenta di aver avuto Parte_1
rilevanti difficoltà a far eseguire un duplicato dei dischetti DVD già depositati all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento e, alla precedente udienza inspiegabilmente assenti dalle rispettive custodie, a causa del gran numero dei files video da masterizzare.
Chiede pertanto che l'On.le Magistrato ritenuta verosimile la giustificazione addotta per il ritardo nel deposito voglia comunque ammettere la produzione ancorché tardiva rispetto al termine assegnato e trattenere la causa a decisione sulle conclusioni già rassegnate reiterando la richiesta di prenotazione a debito della emananda decisione.
Per , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3184/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA A. VALIGNANI N. 24 PESCARA presso il difensore avv. GIORDANO GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 23.9.2023, dando Parte_1
atto che , chiamato a rispondere dei reati di atti persecutori, ex art.612/bis, Controparte_1
minaccia aggravata ex art.612 c.p., danneggiamento ex art.635 e lesioni personali ex art.582 c.p. commessi ai danni della ricorrente, dal mese di ottobre 2020 al mese di gennaio 2023, aveva chiesto l'emissione di sentenza di applicazione pena ex art. 444 e ss cpc (cfr doc. 23), ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati. _1
A sostegno della domanda formulata ha allegato due DVD contenenti le riprese delle condotte contestate al . _1
2. ritualmente citato non è comparso. Controparte_1
3. Nel corso dell'istruttoria si è proceduto con l'ausilio di un perito medico legale, ad accertare la sussistenza delle lesioni denunciate da parte ricorrente come conseguenza della condotta ascritta al
. _1
pagina 2 di 12 La CTU ha depositato la relazione in data 29.7.2024 e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025, con assegnazione alle parti di termine fino alla data del 14.3.2025 per il deposito di memorie difensive.
4. All'udienza del 26.3.2025 rilevato che, dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente è emerso che dei quattro DVD che dovevano essere depositati, due per l'ufficio e due per controparte, erano stati effettivamente depositati solo due DVD che contenevano entrambi i doc. numerati da 81 a
95, mentre le altre due custodie, che dovevano contenere i DVD con le videoriprese relative ai doc. numerati da 1 a 80 erano vuote, la causa era stata rinviata per la discussione all'udienza del 7.5.2025 ore 9:30 con onere per la ricorrente di depositare la documentazione mancante, entro la data del
16.4.2025.
5. In data 23.4.2025 il difensore della ricorrente ha provveduto al deposito dei CD mancanti e dall'esito la causa è stata decisa come da sentenza.
6. La domanda di risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., formulata dalla ricorrente nei confronti di
è fondata. Controparte_1
7. Si perviene a tali conclusioni in ragione della considerazione comparata delle seguenti risultanze, analiticamente enucleate nel prosieguo della motivazione:
a) intervenuto patteggiamento, da parte di della pena per i reati di atti Controparte_1
persecutori ex art. 612 bis c.p., danneggiamento, minaccia aggravata e lesioni, commessi ai danni della ricorrente;
b) esame dei video allegati dalla ricorrente e contenuti nei CD depositati in data 27.9.2023 e in data
23.4.2025 nei quali si vede una persona, a bordo di un motociclo ovvero di una autovettura, spargere l'immondizia sul vialetto di accesso alle abitazioni, aggredire dopo essere scesa dall'autovettura la ricorrente ed avvicinarsi presumibilmente per danneggiare con colla le serrature ed i lucchetti posti a chiusura del cancello della ricorrente.
*****
A) Intervenuto patteggiamento, da parte del , della pena della reclusione per i _1
reati di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., danneggiamento, minaccia aggravata e lesioni personali
a.1 All'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara,
era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 612 bis, 612, Controparte_1
582, 635 c.p. poiché, con più azioni reiterate nel tempo, molestava e minacciava , Parte_1
offendendola minacciandola ("ti strangolo...ti spacco la testa..") e danneggiando i beni di quest'ultima presenti su una stradina ad uso comune, cagionandole lesioni nel corso di una accesa discussione
pagina 3 di 12 (consistite in "contusione escoriata regione latero cervicale destra e sinistra", giudicate guaribili in giorni 7), cercando di ostruirle il passaggio con dei rami tagliati, afferrandola per il collo;
così facendo cagionava alla predetta un costante stato di ansia e di paura tale da farle modificare le proprie abitudini di vita.
In Pescara novembre 2021 ed epoca antecedente.
a.2 Il GUP presso il Tribunale di Pescara, in accoglimento della richiesta formulata ex art. 444 c.p.p., acquisito il consenso del Pubblico Ministero, con Sentenza n. 420/2022 aveva applicato a
, considerato l'aumento per la continuazione e la riduzione prevista per il Controparte_1
rito, la pena di anni uno di reclusione, con pena condizionalmente sospesa.
a.3 È noto che, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il Giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il
Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2023,
n.28428 che ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi).
a.4 Nella specie, , rimasto contumace nel presente giudizio, ha dimostrato di Controparte_1
non disporre di valide deduzioni da contrapporre al consenso prestato al patteggiamento della pena, mentre l'esame dei filmati, prodotti dalla difesa della ricorrente, ha consentito di acquisire validi elementi di giudizio idonei a ritenere il fatto contestato nel presente giudizio, sicuramente riconducibile alla condotta del convenuto.
a.5 La considerazione congiunta di tutti gli elementi di prova sopra richiamati, legittima il riconoscimento di una responsabilità civile per i fatti compiuti da , con Controparte_1
conseguente obbligo dello stesso di risarcire alla ricorrente i danni conseguenti alle lesioni dalla medesima patite in conseguenza della condotta lesiva di cui era stata oggetto.
La scelta processuale di contumacia del convenuto (cfr. la regolarità della notifica della vocatio in ius)
– oltre a rivelare una totale (e significativa) indifferenza dello stesso per la vicenda – non ha infatti consentito al Giudice di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli, sopra pagina 4 di 12 menzionati, analiticamente prospettati e documentati dalla ricorrente a sostegno della domanda di risarcimento formulata.
A comprova dei fatti denunciati la ricorrente ha depositato due CD contenenti video che riprendono il mentre pone in atto i comportamenti oggetto di denuncia. Controparte_1
Ha inoltre depositato documentazione comprovante le lesioni subite, il danneggiamento dei lucchetti, dei contenitori della raccolta differenziata e della cassetta contenente il contatore dell'acqua.
*****
B) Sul quantum debeatur
b.1 Ritenuta, sulla base di quanto sopra esposto, la sussistenza dei fatti denunciati dalla ricorrente, si può quindi passare alla individuazione dei danni dalla medesima riportati, in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Va al riguardo evidenziato che, alla CTU dott.ssa , medico legale, sono stati formulati, Persona_1
con ordinanza in data 9.12.2023 i seguenti quesiti:
1) accerti il CTU le attuali condizioni psicofisiche della ricorrente verificando se sussistano o meno le lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dalla medesima nel ricorso e nella perizia di parte, come asserita conseguenza delle condotte contestate al , _1
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il denunciato evento dannoso;
3) quantifichi, sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate;
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
5) segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
6) accerti se l'attrice sia stata o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondi criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al predetto quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato;
pagina 5 di 12 7) indichi (quantificandole nel loro complesso) se ed in che misura le spese mediche prodotte siano giustificate in rapporto al danno alla salute riscontrato, ma in tale quantificazione escluda quelle rimborsate ovvero rimborsabili dal SSN;
indichi altresì se ed in che misura saranno necessarie, con certezza ovvero con probabilità scientifica, le spese mediche future (non coperte dal SSN)”.
b.2 Rispondendo ai quesiti la CTU, con relazione depositata in data 29.7.2024 ha precisato, in relazione alle escoriazioni cutanee al collo e ad una zona di alopecia traumatica, nei pressi del vertice del cuoio capelluto, risultante dalla certificazione medica rilasciata dal Pronto soccorso 14.10.2021 che, attualmente le escoriazioni del collo sono scomparse senza reliquati e la zona di alopecia, confrontando le foto dell'epoca con la situazione attuale, risultante dalla fotografia allegata alla relazione, risulta sensibilmente ridotta.
Per tale motivo non aveva proceduto ad uno studio specialistico dermatologico dei follicoli piliferi traumatizzati, che avrebbe permesso di esprimersi sulla loro prognosi residua.
In relazione all'ansia reattiva, ha precisato che l'ansia può essere definita come una risposta ad un pericolo irreale, immaginato e non identificabile, vissuto come imminente.
Può essere ricollegata ad un'apprensiva preoccupazione per la propria incolumità, che si traduce in un'attesa nervosa che può dar vita ad alcune delle seguenti manifestazioni fisiologiche:
1) fenomeni psichici soggettivi o cognitivi: apprensione, anticipazione di eventi negativi, sensazione di morte imminente, preoccupazione, incertezza, timore di perdere il controllo delle proprie idee ed azioni ecc.;
2) fenomeni somatici, neurovegetativi: palpitazioni, sudorazione, tachicardia, tachipnea, senso di soffocamento, cefalea, tremori, pallore, diarrea, spasmi muscolari, dolore precordiale, pollachiuria, rialzo termico con interessamento dell'apparato cardiocircolatorio, gastroenterico, genitourinario, muscolare e sensoriale;
3) fenomeni Psico sensoriali: derealizzazione, depersonalizzazione, alterazioni dell'intensità luminosa ecc.;
4) fenomeni comportamentali: condotte di evitamento, reazioni di fuga o di blocco, perdita di autocontrollo. I disturbi d'ansia rappresentano il tipo più comune di patologia psichiatrica, con una incidenza del 18,1% ed una prevalenza, nel corso della vita, del 28,8%.
Tuttavia, solamente il 37% dei pazienti con disturbi d'ansia ricorre ad una qualche forma di assistenza sanitaria, chiedendo per lo più aiuto ai Medici di Famiglia (24,3%), piuttosto che agli Psichiatri (13%).
Tali dati dimostrano come, in molti soggetti, l'ansia venga vissuta più come una caratteristica del proprio modo di essere piuttosto che come una patologia.
pagina 6 di 12 Solo quando, nel continuum fra ansia normale e patologica, si supera una soglia oltre la quale si manifesta una limitazione funzionale, o una compromissione invalidante della qualità di vita, la richiesta di intervento terapeutico diviene impellente.
Ha precisato che l'ansia coinvolge complessi meccanismi e diversi circuiti neuronali. Sono state identificate diverse zone implicate nella modulazione dell'ansia, tra cui risultano più importanti il talamo, con funzione di collegamento primario tra i sistemi recettoriali esterocettivi e le aree corticali, per l'elaborazione dello stimolo ansiogeno;
l'amigdala, responsabile dell'acquisizione e dell'espressione della paura condizionata, attraverso una via breve, automatica ed involontaria, ed una via lunga, che implica la processazione dello stimolo da parte della corteccia.
Le vie efferenti del circuito ansia-paura innescano una risposta autonomica, che coinvolge il sistema simpatico e parasimpatico, determinando sintomi somatici quali l'aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca (entrambi presenti al momento dell'accesso in PS della periziata), sudorazione, piloerezione, dilatazione pupillare, disturbi urinari e gastrointestinali.
Dunque, la maggior parte delle informazioni relative agli stimoli che inducono ansia e paura viene dapprima elaborata nella corteccia sensoriale e nelle aree associative, per essere poi trasferita alle strutture sottocorticali coinvolte nelle risposte affettive, comportamentali e somatiche.
Alla luce dell'importanza per la sopravvivenza dell'individuo di mantenere un'adeguata risposta agli eventi avversi, non deve stupire che siano implicati nel controllo dell'ansia diversi sistemi.
Oltre ai più noti neurotrasmettitori, già da tempo associati alla modulazione dell'ansia, quali il GABA,
l'acido glutammico, le monoamine, sono stati identificati diversi altri mediatori, come i neurosteroidi, alcuni ormoni (particolarmente associati all'attività dell'asse ipotalamo-ipofisisurrene) e le citochine, con conseguente azione sul sistema immunitario. Ancora non è chiara l'associazione tra alterazione dei fattori neurotrofici ed ansia, più ampiamente studiata nei confronti di stress cronico e depressione.
Quanto appena esposto, in altri termini ci porta a dire che le alterazioni comportamentali che caratterizzano i disturbi appartenenti all'ansia sono il risultato della sovrapposizione di due peculiari fenomenologie psichiche: la paura (cioè la risposta emotiva ad una minaccia imminente, realmente esistente o solamente percepita) e l'ansia (ovvero l'anticipazione di una minaccia futura potenziale).
I disturbi d'ansia differiscono dalla fisiologica paura in ragione dell'entità e della persistenza della reazione che vanno aldilà di quanto ragionevolmente attendibile in rapporto alla portata dell'evento psico stressante e, se non trattato, tende a persistere.
Conclusivamente riteneva molto probabile la sussistenza di una relazione causale tra evento e danno lamentato, sub specie di ansia reattiva, considerato che non risultavano documentati precedenti morbosi della periziata in tal senso.
pagina 7 di 12 Chiamata ad indicare le conseguenze che le lesioni precedentemente indicate avevano avuto sull'integrità psico-fisica della ricorrente, la CTU aveva quantificato il danno biologico temporaneo in giorni sette di inabilità parziale al 75% (stante la prognosi di PS), in giorni trenta di inabilità parziale al
50%, considerata la prima fase di stress psicofisico subito ed in giorni 150 l'inabilità parziale al 15 % considerato che, mediamente, l'ansia reattiva curata, nell'arco di 6 mesi, viene a stabilizzarsi, stimando che il valore tabellare di un ansia inizialmente di carattere moderato sia del 15% e che la periziata abbia sopportato un danno estetico temporaneo in attesa della ricrescita dei capelli (stimabile in media in circa 1 cm al mese).
In relazione al danno biologico permanente, considerato che l'alopecia traumatica era stata quasi completamente recuperata, in assenza di documentati studi tricologici in tal senso, aveva attribuito la lesione residuata essenzialmente all'ansia reattiva.
Considerata la terapia farmacologica che la periziata aveva effettuato in modo saltuario (come dichiarato durante le operazioni peritali) con assunzione di benzodiazepine prevalentemente per l'insonnia ed integratori alimentari su base vegetale, riteneva la patologia di lieve entità, da valutarsi nel range del 6 -10%.
Le percentuali di danno biologico permanente così espresse, andavano modulate all'interno del range, tenendo conto del numero di fobie, del livello di compromissione sociale lavorativa, delle possibili complicanze, della portata psicologica dell'evento che le aveva innescate e della concreta eventualità che il soggetto ha di fare esperienze analoghe.
Nel caso in esame, la portata psicotraumatizzante dell'evento può essere considerata elevato/ severa per la documentazione di intense e reiterate vessazioni psicofisiche a cui le linea guida di riferimento citate attribuiscono un coefficiente di taratura dello 0,7%.
Non erano invece emerse compromissioni nella vita sociale e lavorativa della ricorrente.
Conseguentemente, considerando il valore minimo dell'ansia ed il coefficiente di taratura (nonché un piccolo arrotondamento in eccesso) il danno biologico permanente era stato quantificato dalla CTU nella misura del 5%.
La clinica e soprattutto la terapia farmacologica attualmente eseguita dalla periziata (saltuaria e non specifica per l'ansia, ma solo sintomatica) non lasciano ritenere che si tratti di una forma complicata o moderata, idonea a giustificare percentuali nell'ordine di quelle richieste dal CTP.
Trattasi di lesioni stabilizzate, non suscettibili di ulteriore evoluzione.
Riteneva possibile che la periziata possa aver avuto percezione degli effetti della malattia sul “fare quotidiano” considerata la dedotta modifica dell'abitazione (trasferimento nella palazzina di famiglia limitrofa) e degli orari di lavoro, che non risulta sia stato interrotto.
pagina 8 di 12 Quanto alla sofferenza soggettiva, riteneva non sussistenti elementi idonei ad affermare che la stessa sia stata superiore alla media, rispetto ai danni di analoga entità.
Le spese mediche documentate e ritenute congrue, descritte a pag. 7 della relazione, ammontano complessivamente ad € 783,06.
In massima parte trattasi di spese per colloqui psicologici, espletati da specialista privato.
Uno dei colloqui è stato fatto in regime di SSN, ma è facilmente comprensibile che la scelta di questo tipo di professionista sia molto personale.
Precisava che non erano state indicate, dagli specialisti del settore, ulteriori spese per terapie necessarie e non riteneva necessarie altre spese future prevedibili.
C. Sulla risarcibilità e sulla quantificazione dei danni riportati dall'a ricorrente.
c.1 Non è dubitabile che spetti alla ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale atteso, da un lato, che il fatto illecito costituisce reato, il che impone -visto il disposto dell'art. 185 c.p.- il risarcimento di tutti i danni che ne sono conseguiti;
dall'altro l'evento di danno coinvolge il diritto fondamentale della persona protetto dall'art. 32 Cost., sicché la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c. appare pienamente soddisfatta.
c.2 Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, in applicazione dei consolidati principi di diritto enunciati dalla Cassazione, Sez. Un. sent.
n. 26972 del 11.11.2008 il giudice, chiamato a liquidare le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto alla salute, deve fare ricorso alla c.d. equità guidata, mediante applicazione dei parametri contenuti nelle Tabelle Milanesi, le quali presentano valore para-normativo.
c.3 Dette Tabelle, nell'ultima edizione del 2024, come nella precedente versione del 2021, dando seguito al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità, pur mantenendo l'inclusione del danno morale nel valore tabellare, operano una distinzione tra gli addendi, esplicitando separatamente il valore economico delle conseguenze dinamico-relazionali e quello della sofferenza transeunte.
Esse prevedono, in definitiva, da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
Tenuto conto dell'età della ricorrente al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 140 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (53 anni circa), il danno biologico da questa riportato, stimato dal CTU nella percentuale del 5% è pari all'attualità alla somma tabellare di euro 6.444,00.
pagina 9 di 12 La natura dolosa delle lesioni giustifica una personalizzazione del danno biologico, che si stima equo determinare all'attualità in € 10.000,00
Deve essere riconosciuta alla ricorrente anche la liquidazione del danno morale, considerato l'atteggiamento psicologico doloso che aveva connotato la condotta del e la lunga _1
durata delle condotte lesive, che si erano protratte per un arco temporale di oltre tre anni, compromettendo la salute mentale della ricorrente.
Tale voce di danno si può essere equitativamente determinare nell'importo di € 3000.00.
c.4 Va inoltre liquidato alla ricorrente il danno da inabilità temporanea, in relazione al quale le vigenti
Tabelle di Milano prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173, 00 al giorno.
Considerata anche in questo caso la natura dolosa delle lesioni, si stima equo determinare tale danno nella misura di € 150,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dalla CTU (giorni 7 al 75%, 30 al 50% e 150 al 25%).
La liquidazione di siffatto pregiudizio è quindi pari ad € 8.662,50.
c.5 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riportato dalla ricorrente a seguito della condotta persecutoria e lesiva del è pari ad € 21.662,50, già all'attualità. _1
c.6 Spetta inoltre alla ricorrente la liquidazione del danno patrimoniale sub specie di danno emergente subito per aver sostenuto spese mediche, di cui il CTU ha accertato e documentato l'entità e la congruità, per un totale di € 738,06.
c.7 va pertanto condannato a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni, la somma di € 22.400.56 (21.662,50+738,06) alla quale devono aggiungersi a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 2.2.2023 (data di stabilizzazione dei postumi) fino alla data odierna. Sulla somma finale di cui sopra spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
D. Sulla ripartizione delle spese di lite
In applicazione del D.M. n. 55/2014, i compensi devono essere liquidati come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come accertato all'esito del giudizio.
Non sono invece dovute le spese stragiudiziali, di cui alla fattura allegata alla comparsa conclusionale depositata il 13.3.2025, non risultando prova di un'attività svolta in tale senso dal difensore della ricorrente.
pagina 10 di 12 Vanno inoltre poste a carico del soccombente le spese di CTU, liquidate Controparte_1
come da separato decreto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli.
Autorizza, ai sensi degli artt.59 e 60 del D.P.R. n.131/1986 e ss.mm., la registrazione a debito del presente provvedimento, trattandosi di risarcimento di danni conseguenti a condotte costituenti reato, precisando che l'imposta, prenotata a debito, deve essere recuperata nei confronti della parte soccombente, . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3184/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA in relazione ai danni subiti dalla ricorrente, la responsabilità civile del , _1
DICHIARA il civilmente obbligato al risarcimento dei danni subìti dalla ricorrente a Controparte_1
seguito della condotta come sopra descritta,
DICHIARA che l'importo complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla ricorrente seguito della condotta delittuosa posta in essere da ai danni della ricorrente, dal Controparte_1
2020 al 2023 ammonta ad € 22.400.56 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
CONDANNA
a versare alla ricorrente la somma di € 22.400.56 oltre accessori. Controparte_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida Controparte_1
nella misura di € 545,00 per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., e C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di _1
.
[...]
AUTORIZZA
pagina 11 di 12 la registrazione a debito del presente provvedimento, ai sensi degli artt.59 e 60 del D.P.R. n.131/1986 e ss.mm. precisando che l'imposta deve essere recuperata nei confronti della parte soccombente,
. Controparte_1
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3184/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 9:45 innanzi alla dott.ssa Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. GIORDANO GIUSEPPE il quale rappresenta di aver avuto Parte_1
rilevanti difficoltà a far eseguire un duplicato dei dischetti DVD già depositati all'atto della iscrizione a ruolo del procedimento e, alla precedente udienza inspiegabilmente assenti dalle rispettive custodie, a causa del gran numero dei files video da masterizzare.
Chiede pertanto che l'On.le Magistrato ritenuta verosimile la giustificazione addotta per il ritardo nel deposito voglia comunque ammettere la produzione ancorché tardiva rispetto al termine assegnato e trattenere la causa a decisione sulle conclusioni già rassegnate reiterando la richiesta di prenotazione a debito della emananda decisione.
Per , già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3184/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA A. VALIGNANI N. 24 PESCARA presso il difensore avv. GIORDANO GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 23.9.2023, dando Parte_1
atto che , chiamato a rispondere dei reati di atti persecutori, ex art.612/bis, Controparte_1
minaccia aggravata ex art.612 c.p., danneggiamento ex art.635 e lesioni personali ex art.582 c.p. commessi ai danni della ricorrente, dal mese di ottobre 2020 al mese di gennaio 2023, aveva chiesto l'emissione di sentenza di applicazione pena ex art. 444 e ss cpc (cfr doc. 23), ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati. _1
A sostegno della domanda formulata ha allegato due DVD contenenti le riprese delle condotte contestate al . _1
2. ritualmente citato non è comparso. Controparte_1
3. Nel corso dell'istruttoria si è proceduto con l'ausilio di un perito medico legale, ad accertare la sussistenza delle lesioni denunciate da parte ricorrente come conseguenza della condotta ascritta al
. _1
pagina 2 di 12 La CTU ha depositato la relazione in data 29.7.2024 e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025, con assegnazione alle parti di termine fino alla data del 14.3.2025 per il deposito di memorie difensive.
4. All'udienza del 26.3.2025 rilevato che, dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente è emerso che dei quattro DVD che dovevano essere depositati, due per l'ufficio e due per controparte, erano stati effettivamente depositati solo due DVD che contenevano entrambi i doc. numerati da 81 a
95, mentre le altre due custodie, che dovevano contenere i DVD con le videoriprese relative ai doc. numerati da 1 a 80 erano vuote, la causa era stata rinviata per la discussione all'udienza del 7.5.2025 ore 9:30 con onere per la ricorrente di depositare la documentazione mancante, entro la data del
16.4.2025.
5. In data 23.4.2025 il difensore della ricorrente ha provveduto al deposito dei CD mancanti e dall'esito la causa è stata decisa come da sentenza.
6. La domanda di risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c., formulata dalla ricorrente nei confronti di
è fondata. Controparte_1
7. Si perviene a tali conclusioni in ragione della considerazione comparata delle seguenti risultanze, analiticamente enucleate nel prosieguo della motivazione:
a) intervenuto patteggiamento, da parte di della pena per i reati di atti Controparte_1
persecutori ex art. 612 bis c.p., danneggiamento, minaccia aggravata e lesioni, commessi ai danni della ricorrente;
b) esame dei video allegati dalla ricorrente e contenuti nei CD depositati in data 27.9.2023 e in data
23.4.2025 nei quali si vede una persona, a bordo di un motociclo ovvero di una autovettura, spargere l'immondizia sul vialetto di accesso alle abitazioni, aggredire dopo essere scesa dall'autovettura la ricorrente ed avvicinarsi presumibilmente per danneggiare con colla le serrature ed i lucchetti posti a chiusura del cancello della ricorrente.
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A) Intervenuto patteggiamento, da parte del , della pena della reclusione per i _1
reati di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., danneggiamento, minaccia aggravata e lesioni personali
a.1 All'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara,
era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 612 bis, 612, Controparte_1
582, 635 c.p. poiché, con più azioni reiterate nel tempo, molestava e minacciava , Parte_1
offendendola minacciandola ("ti strangolo...ti spacco la testa..") e danneggiando i beni di quest'ultima presenti su una stradina ad uso comune, cagionandole lesioni nel corso di una accesa discussione
pagina 3 di 12 (consistite in "contusione escoriata regione latero cervicale destra e sinistra", giudicate guaribili in giorni 7), cercando di ostruirle il passaggio con dei rami tagliati, afferrandola per il collo;
così facendo cagionava alla predetta un costante stato di ansia e di paura tale da farle modificare le proprie abitudini di vita.
In Pescara novembre 2021 ed epoca antecedente.
a.2 Il GUP presso il Tribunale di Pescara, in accoglimento della richiesta formulata ex art. 444 c.p.p., acquisito il consenso del Pubblico Ministero, con Sentenza n. 420/2022 aveva applicato a
, considerato l'aumento per la continuazione e la riduzione prevista per il Controparte_1
rito, la pena di anni uno di reclusione, con pena condizionalmente sospesa.
a.3 È noto che, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il Giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il
Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/10/2023,
n.28428 che ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest'ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi).
a.4 Nella specie, , rimasto contumace nel presente giudizio, ha dimostrato di Controparte_1
non disporre di valide deduzioni da contrapporre al consenso prestato al patteggiamento della pena, mentre l'esame dei filmati, prodotti dalla difesa della ricorrente, ha consentito di acquisire validi elementi di giudizio idonei a ritenere il fatto contestato nel presente giudizio, sicuramente riconducibile alla condotta del convenuto.
a.5 La considerazione congiunta di tutti gli elementi di prova sopra richiamati, legittima il riconoscimento di una responsabilità civile per i fatti compiuti da , con Controparte_1
conseguente obbligo dello stesso di risarcire alla ricorrente i danni conseguenti alle lesioni dalla medesima patite in conseguenza della condotta lesiva di cui era stata oggetto.
La scelta processuale di contumacia del convenuto (cfr. la regolarità della notifica della vocatio in ius)
– oltre a rivelare una totale (e significativa) indifferenza dello stesso per la vicenda – non ha infatti consentito al Giudice di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli, sopra pagina 4 di 12 menzionati, analiticamente prospettati e documentati dalla ricorrente a sostegno della domanda di risarcimento formulata.
A comprova dei fatti denunciati la ricorrente ha depositato due CD contenenti video che riprendono il mentre pone in atto i comportamenti oggetto di denuncia. Controparte_1
Ha inoltre depositato documentazione comprovante le lesioni subite, il danneggiamento dei lucchetti, dei contenitori della raccolta differenziata e della cassetta contenente il contatore dell'acqua.
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B) Sul quantum debeatur
b.1 Ritenuta, sulla base di quanto sopra esposto, la sussistenza dei fatti denunciati dalla ricorrente, si può quindi passare alla individuazione dei danni dalla medesima riportati, in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Va al riguardo evidenziato che, alla CTU dott.ssa , medico legale, sono stati formulati, Persona_1
con ordinanza in data 9.12.2023 i seguenti quesiti:
1) accerti il CTU le attuali condizioni psicofisiche della ricorrente verificando se sussistano o meno le lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dalla medesima nel ricorso e nella perizia di parte, come asserita conseguenza delle condotte contestate al , _1
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il denunciato evento dannoso;
3) quantifichi, sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate;
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
5) segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
6) accerti se l'attrice sia stata o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondi criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al predetto quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato;
pagina 5 di 12 7) indichi (quantificandole nel loro complesso) se ed in che misura le spese mediche prodotte siano giustificate in rapporto al danno alla salute riscontrato, ma in tale quantificazione escluda quelle rimborsate ovvero rimborsabili dal SSN;
indichi altresì se ed in che misura saranno necessarie, con certezza ovvero con probabilità scientifica, le spese mediche future (non coperte dal SSN)”.
b.2 Rispondendo ai quesiti la CTU, con relazione depositata in data 29.7.2024 ha precisato, in relazione alle escoriazioni cutanee al collo e ad una zona di alopecia traumatica, nei pressi del vertice del cuoio capelluto, risultante dalla certificazione medica rilasciata dal Pronto soccorso 14.10.2021 che, attualmente le escoriazioni del collo sono scomparse senza reliquati e la zona di alopecia, confrontando le foto dell'epoca con la situazione attuale, risultante dalla fotografia allegata alla relazione, risulta sensibilmente ridotta.
Per tale motivo non aveva proceduto ad uno studio specialistico dermatologico dei follicoli piliferi traumatizzati, che avrebbe permesso di esprimersi sulla loro prognosi residua.
In relazione all'ansia reattiva, ha precisato che l'ansia può essere definita come una risposta ad un pericolo irreale, immaginato e non identificabile, vissuto come imminente.
Può essere ricollegata ad un'apprensiva preoccupazione per la propria incolumità, che si traduce in un'attesa nervosa che può dar vita ad alcune delle seguenti manifestazioni fisiologiche:
1) fenomeni psichici soggettivi o cognitivi: apprensione, anticipazione di eventi negativi, sensazione di morte imminente, preoccupazione, incertezza, timore di perdere il controllo delle proprie idee ed azioni ecc.;
2) fenomeni somatici, neurovegetativi: palpitazioni, sudorazione, tachicardia, tachipnea, senso di soffocamento, cefalea, tremori, pallore, diarrea, spasmi muscolari, dolore precordiale, pollachiuria, rialzo termico con interessamento dell'apparato cardiocircolatorio, gastroenterico, genitourinario, muscolare e sensoriale;
3) fenomeni Psico sensoriali: derealizzazione, depersonalizzazione, alterazioni dell'intensità luminosa ecc.;
4) fenomeni comportamentali: condotte di evitamento, reazioni di fuga o di blocco, perdita di autocontrollo. I disturbi d'ansia rappresentano il tipo più comune di patologia psichiatrica, con una incidenza del 18,1% ed una prevalenza, nel corso della vita, del 28,8%.
Tuttavia, solamente il 37% dei pazienti con disturbi d'ansia ricorre ad una qualche forma di assistenza sanitaria, chiedendo per lo più aiuto ai Medici di Famiglia (24,3%), piuttosto che agli Psichiatri (13%).
Tali dati dimostrano come, in molti soggetti, l'ansia venga vissuta più come una caratteristica del proprio modo di essere piuttosto che come una patologia.
pagina 6 di 12 Solo quando, nel continuum fra ansia normale e patologica, si supera una soglia oltre la quale si manifesta una limitazione funzionale, o una compromissione invalidante della qualità di vita, la richiesta di intervento terapeutico diviene impellente.
Ha precisato che l'ansia coinvolge complessi meccanismi e diversi circuiti neuronali. Sono state identificate diverse zone implicate nella modulazione dell'ansia, tra cui risultano più importanti il talamo, con funzione di collegamento primario tra i sistemi recettoriali esterocettivi e le aree corticali, per l'elaborazione dello stimolo ansiogeno;
l'amigdala, responsabile dell'acquisizione e dell'espressione della paura condizionata, attraverso una via breve, automatica ed involontaria, ed una via lunga, che implica la processazione dello stimolo da parte della corteccia.
Le vie efferenti del circuito ansia-paura innescano una risposta autonomica, che coinvolge il sistema simpatico e parasimpatico, determinando sintomi somatici quali l'aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca (entrambi presenti al momento dell'accesso in PS della periziata), sudorazione, piloerezione, dilatazione pupillare, disturbi urinari e gastrointestinali.
Dunque, la maggior parte delle informazioni relative agli stimoli che inducono ansia e paura viene dapprima elaborata nella corteccia sensoriale e nelle aree associative, per essere poi trasferita alle strutture sottocorticali coinvolte nelle risposte affettive, comportamentali e somatiche.
Alla luce dell'importanza per la sopravvivenza dell'individuo di mantenere un'adeguata risposta agli eventi avversi, non deve stupire che siano implicati nel controllo dell'ansia diversi sistemi.
Oltre ai più noti neurotrasmettitori, già da tempo associati alla modulazione dell'ansia, quali il GABA,
l'acido glutammico, le monoamine, sono stati identificati diversi altri mediatori, come i neurosteroidi, alcuni ormoni (particolarmente associati all'attività dell'asse ipotalamo-ipofisisurrene) e le citochine, con conseguente azione sul sistema immunitario. Ancora non è chiara l'associazione tra alterazione dei fattori neurotrofici ed ansia, più ampiamente studiata nei confronti di stress cronico e depressione.
Quanto appena esposto, in altri termini ci porta a dire che le alterazioni comportamentali che caratterizzano i disturbi appartenenti all'ansia sono il risultato della sovrapposizione di due peculiari fenomenologie psichiche: la paura (cioè la risposta emotiva ad una minaccia imminente, realmente esistente o solamente percepita) e l'ansia (ovvero l'anticipazione di una minaccia futura potenziale).
I disturbi d'ansia differiscono dalla fisiologica paura in ragione dell'entità e della persistenza della reazione che vanno aldilà di quanto ragionevolmente attendibile in rapporto alla portata dell'evento psico stressante e, se non trattato, tende a persistere.
Conclusivamente riteneva molto probabile la sussistenza di una relazione causale tra evento e danno lamentato, sub specie di ansia reattiva, considerato che non risultavano documentati precedenti morbosi della periziata in tal senso.
pagina 7 di 12 Chiamata ad indicare le conseguenze che le lesioni precedentemente indicate avevano avuto sull'integrità psico-fisica della ricorrente, la CTU aveva quantificato il danno biologico temporaneo in giorni sette di inabilità parziale al 75% (stante la prognosi di PS), in giorni trenta di inabilità parziale al
50%, considerata la prima fase di stress psicofisico subito ed in giorni 150 l'inabilità parziale al 15 % considerato che, mediamente, l'ansia reattiva curata, nell'arco di 6 mesi, viene a stabilizzarsi, stimando che il valore tabellare di un ansia inizialmente di carattere moderato sia del 15% e che la periziata abbia sopportato un danno estetico temporaneo in attesa della ricrescita dei capelli (stimabile in media in circa 1 cm al mese).
In relazione al danno biologico permanente, considerato che l'alopecia traumatica era stata quasi completamente recuperata, in assenza di documentati studi tricologici in tal senso, aveva attribuito la lesione residuata essenzialmente all'ansia reattiva.
Considerata la terapia farmacologica che la periziata aveva effettuato in modo saltuario (come dichiarato durante le operazioni peritali) con assunzione di benzodiazepine prevalentemente per l'insonnia ed integratori alimentari su base vegetale, riteneva la patologia di lieve entità, da valutarsi nel range del 6 -10%.
Le percentuali di danno biologico permanente così espresse, andavano modulate all'interno del range, tenendo conto del numero di fobie, del livello di compromissione sociale lavorativa, delle possibili complicanze, della portata psicologica dell'evento che le aveva innescate e della concreta eventualità che il soggetto ha di fare esperienze analoghe.
Nel caso in esame, la portata psicotraumatizzante dell'evento può essere considerata elevato/ severa per la documentazione di intense e reiterate vessazioni psicofisiche a cui le linea guida di riferimento citate attribuiscono un coefficiente di taratura dello 0,7%.
Non erano invece emerse compromissioni nella vita sociale e lavorativa della ricorrente.
Conseguentemente, considerando il valore minimo dell'ansia ed il coefficiente di taratura (nonché un piccolo arrotondamento in eccesso) il danno biologico permanente era stato quantificato dalla CTU nella misura del 5%.
La clinica e soprattutto la terapia farmacologica attualmente eseguita dalla periziata (saltuaria e non specifica per l'ansia, ma solo sintomatica) non lasciano ritenere che si tratti di una forma complicata o moderata, idonea a giustificare percentuali nell'ordine di quelle richieste dal CTP.
Trattasi di lesioni stabilizzate, non suscettibili di ulteriore evoluzione.
Riteneva possibile che la periziata possa aver avuto percezione degli effetti della malattia sul “fare quotidiano” considerata la dedotta modifica dell'abitazione (trasferimento nella palazzina di famiglia limitrofa) e degli orari di lavoro, che non risulta sia stato interrotto.
pagina 8 di 12 Quanto alla sofferenza soggettiva, riteneva non sussistenti elementi idonei ad affermare che la stessa sia stata superiore alla media, rispetto ai danni di analoga entità.
Le spese mediche documentate e ritenute congrue, descritte a pag. 7 della relazione, ammontano complessivamente ad € 783,06.
In massima parte trattasi di spese per colloqui psicologici, espletati da specialista privato.
Uno dei colloqui è stato fatto in regime di SSN, ma è facilmente comprensibile che la scelta di questo tipo di professionista sia molto personale.
Precisava che non erano state indicate, dagli specialisti del settore, ulteriori spese per terapie necessarie e non riteneva necessarie altre spese future prevedibili.
C. Sulla risarcibilità e sulla quantificazione dei danni riportati dall'a ricorrente.
c.1 Non è dubitabile che spetti alla ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale atteso, da un lato, che il fatto illecito costituisce reato, il che impone -visto il disposto dell'art. 185 c.p.- il risarcimento di tutti i danni che ne sono conseguiti;
dall'altro l'evento di danno coinvolge il diritto fondamentale della persona protetto dall'art. 32 Cost., sicché la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c. appare pienamente soddisfatta.
c.2 Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, in applicazione dei consolidati principi di diritto enunciati dalla Cassazione, Sez. Un. sent.
n. 26972 del 11.11.2008 il giudice, chiamato a liquidare le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto alla salute, deve fare ricorso alla c.d. equità guidata, mediante applicazione dei parametri contenuti nelle Tabelle Milanesi, le quali presentano valore para-normativo.
c.3 Dette Tabelle, nell'ultima edizione del 2024, come nella precedente versione del 2021, dando seguito al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità, pur mantenendo l'inclusione del danno morale nel valore tabellare, operano una distinzione tra gli addendi, esplicitando separatamente il valore economico delle conseguenze dinamico-relazionali e quello della sofferenza transeunte.
Esse prevedono, in definitiva, da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
Tenuto conto dell'età della ricorrente al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 140 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (53 anni circa), il danno biologico da questa riportato, stimato dal CTU nella percentuale del 5% è pari all'attualità alla somma tabellare di euro 6.444,00.
pagina 9 di 12 La natura dolosa delle lesioni giustifica una personalizzazione del danno biologico, che si stima equo determinare all'attualità in € 10.000,00
Deve essere riconosciuta alla ricorrente anche la liquidazione del danno morale, considerato l'atteggiamento psicologico doloso che aveva connotato la condotta del e la lunga _1
durata delle condotte lesive, che si erano protratte per un arco temporale di oltre tre anni, compromettendo la salute mentale della ricorrente.
Tale voce di danno si può essere equitativamente determinare nell'importo di € 3000.00.
c.4 Va inoltre liquidato alla ricorrente il danno da inabilità temporanea, in relazione al quale le vigenti
Tabelle di Milano prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173, 00 al giorno.
Considerata anche in questo caso la natura dolosa delle lesioni, si stima equo determinare tale danno nella misura di € 150,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dalla CTU (giorni 7 al 75%, 30 al 50% e 150 al 25%).
La liquidazione di siffatto pregiudizio è quindi pari ad € 8.662,50.
c.5 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riportato dalla ricorrente a seguito della condotta persecutoria e lesiva del è pari ad € 21.662,50, già all'attualità. _1
c.6 Spetta inoltre alla ricorrente la liquidazione del danno patrimoniale sub specie di danno emergente subito per aver sostenuto spese mediche, di cui il CTU ha accertato e documentato l'entità e la congruità, per un totale di € 738,06.
c.7 va pertanto condannato a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento Controparte_1
danni, la somma di € 22.400.56 (21.662,50+738,06) alla quale devono aggiungersi a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 2.2.2023 (data di stabilizzazione dei postumi) fino alla data odierna. Sulla somma finale di cui sopra spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
D. Sulla ripartizione delle spese di lite
In applicazione del D.M. n. 55/2014, i compensi devono essere liquidati come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come accertato all'esito del giudizio.
Non sono invece dovute le spese stragiudiziali, di cui alla fattura allegata alla comparsa conclusionale depositata il 13.3.2025, non risultando prova di un'attività svolta in tale senso dal difensore della ricorrente.
pagina 10 di 12 Vanno inoltre poste a carico del soccombente le spese di CTU, liquidate Controparte_1
come da separato decreto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli.
Autorizza, ai sensi degli artt.59 e 60 del D.P.R. n.131/1986 e ss.mm., la registrazione a debito del presente provvedimento, trattandosi di risarcimento di danni conseguenti a condotte costituenti reato, precisando che l'imposta, prenotata a debito, deve essere recuperata nei confronti della parte soccombente, . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3184/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA in relazione ai danni subiti dalla ricorrente, la responsabilità civile del , _1
DICHIARA il civilmente obbligato al risarcimento dei danni subìti dalla ricorrente a Controparte_1
seguito della condotta come sopra descritta,
DICHIARA che l'importo complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla ricorrente seguito della condotta delittuosa posta in essere da ai danni della ricorrente, dal Controparte_1
2020 al 2023 ammonta ad € 22.400.56 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
CONDANNA
a versare alla ricorrente la somma di € 22.400.56 oltre accessori. Controparte_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida Controparte_1
nella misura di € 545,00 per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., e C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di _1
.
[...]
AUTORIZZA
pagina 11 di 12 la registrazione a debito del presente provvedimento, ai sensi degli artt.59 e 60 del D.P.R. n.131/1986 e ss.mm. precisando che l'imposta deve essere recuperata nei confronti della parte soccombente,
. Controparte_1
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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