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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/09/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 742
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 742/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.04.1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cusumano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ventimiglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1 La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17.06.2022, ritualmente notificato, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dalla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
14.07.1998 a Palagonia, e dalla cui unione è nato un figlio, , ancora minorenne, ER oggi di anni 10.
Il ricorrente rassegnava che l'unione coniugale si era deteriorata a causa della incompatibilità caratteriale fra i coniugi, ragione per cui lo stesso aveva già abbandonato la casa coniugale al fine di garantire un ambiente più sereno al figlio.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre e ER regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dello stesso.
Con comparsa del 04.10.2022 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur aderendo CP_1 alla domanda di separazione, respingeva tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alle ragioni della frattura coniugale, rilevando piuttosto che il marito, senza alcun motivo e preavviso, aveva abbandonato il domicilio coniugale prelevando dal garage di casa dei beni comuni, compreso una autovettura e, pertanto, in via riconvenzionale formulava domanda di addebito nei confronti del marito.
La convenuta, col proprio atto introduttivo, riferiva altresì che il comportamento poco affettuoso del padre aveva avuto delle ripercussioni negative sulla serenità del figlio;
pertanto, domandava disporsi l'affidamento esclusivo del minore, con richiesta di regolamentazione del diritto di visita del padre a seguito di valutazione da parte di nominanda Ctu e assegnazione della casa coniugale alla stessa. Dal punto di vista economico domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ER necessitate in favore dello stesso, oltre ad un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della stessa. La stessa formulava ulteriori domande di natura economica - tra le quali la percezione per intero dell'assegno unico Inps e l'obbligo di pagamento, a carico del ricorrente, della rata mensile di € 914,42 del mutuo contratto con
2 Findomestic sino alla sua completa estinzione - , oltre che domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di addebito della separazione in capo al ricorrente, la condanna dello stesso alla restituzione di un dispositivo di archiviazione Usb ed alla restituzione del
50% del ricavato della vendita di un'autovettura di famiglia.
All'udienza presidenziale del 14.10.2022 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede il ricorrente respingeva le accuse della moglie in ordine al malessere del figlio, deducendo che il bambino era condizionato dalla madre. Dal punto di vista economico dichiarava di percepire un reddito mensile netto pari a € 1.500,00, sul quale gravavano sia l'onere di mantenimento in favore del figlio che le spese di locazione ed una ritenuta mensile sul proprio stipendio in seguito alla stipula di un prestito.
Il presidente rinviava la causa per l'audizione del figlio minore della coppia.
All'udienza del 18.11.2022, con l'assistenza di una esperta in psicologia infantile, veniva sentito il figlio minore , il quale dichiarava di non stare bene con il padre perché lo ER stesso “va contro la mamma” […] “perché AP mi dice di non sporcare niente” […]
“perché quando mamma e AP stavano insieme litigavano sempre e la mamma piangeva e
a me questa cosa mi faceva male.”
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del
09.01.2023 affidava provvisoriamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con ER collocamento presso la madre, disponendo anche in ordine al diritto di visita del padre.
Disponeva, altresì, una CTU psicologica al fine di accertare la capacità genitoriale dei genitori e il migliore regime di affidamento e collocamento del minore, oltre che il miglior esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Dal punto di vista economico, disponeva a carico del padre, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con istanza del 03.05.2023 il ricorrente formulava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale e domandava che gli incontri padre-figlio avvenissero in luogo neutro e protetto e in assenza della madre, anche mediante l'intervento del locale servizio di NPI, deducendo le difficoltà rinvenute in ordine al diritto di visita nei confronti del figlio e lamentando la mancanza di collaborazione della convenuta ed il mancato rispetto di quanto disposto in seno alla superiore ordinanza.
All'udienza del 20.03.2024 il G.I. confermava il provvedimento presidenziale, ma dava altresì mandato al Consultorio familiare di Palagonia di avviare con urgenza a favore delle
3 parti un percorso di sostegno alla genitorialità, e all'E.M.I. di Caltagirone di prendere in carico il minore al fine di avviare a favore del predetto un percorso di supporto ER psicologico finalizzato a una serena rielaborazione del proprio vissuto familiare e al recupero di una relazione con la figura paterna.
Con ordinanza del 16.09.2024, emessa in via di urgenza su istanza della convenuta del
16.09.2024, il G.I. autorizzava il trasferimento del minore insieme con la madre presso il
Comune di Castel Bolognese, ove la stessa aveva ricevuto un incarico annuale finalizzato all'immissione in ruolo come insegnante presso la locale Scuola e la conseguente iscrizione del minore stesso presso l'istituto scolastico “Bassi” di Castel Bolognese per l'A.S.
2024/2025, anche senza il consenso del padre.
Con successiva ordinanza del 26.09.2024 il G.I. , alla luce della mutata residenza del minore lontano dalla Sicilia, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, rimodulava il diritto di visita del padre, dando mandato al Servizio Sociale del Comune di Castel Bolognese di prendere in carico il minore al fine di proseguire il percorso di sostegno psicologico a favore dello stesso, in particolare rivolto alla ripresa di una relazione con la figura paterna, già avviato dall'E.M.I. di Caltagirone.
La causa veniva istruita a mezzo CTU e all'udienza del 16.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
4 Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla resistente è infondata e deve pertanto essere rigettata, poiché generica e sfornita di adeguata prova.
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Ed invero, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 25.03.2003 n. 4367).
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nella vicenda in oggetto, si osserva che la resistente, in seno ai propri scritti difensivi, asseriva che la crisi del rapporto matrimoniale fosse ascrivibile al comportamento del marito, il quale, senza alcun motivo e preavviso, aveva abbandonato il domicilio coniugale prelevando dal garage di casa dei beni comuni, compreso una autovettura, lasciando la moglie e il figlio privi di assistenza materiale.
5 Il ricorrente, dal canto suo, ha sempre contestato l'istanza di addebito mossa nei suoi confronti, riferendo che la causa della irreversibile crisi coniugale era da rinvenirsi, piuttosto, nella incompatibilità caratteriale divenuta ormai intollerabile, e che lo aveva determinato ad abbandonare il tetto coniugale anche al fine di garantire un ambiente sereno al piccolo
, spesso presente durante le varie liti. ER
Ciò che emerge in prima analisi è che le parti, rispetto alla circostanza dell'abbandono del tetto coniugale, hanno fornito una versione diversa dei fatti, poiché la resistente, a differenza di quanto sostenuto dal marito, ha riferito che lo stesso aveva abbandonato la casa coniugale per poter vivere liberamente una presunta relazione extraconiugale (della cui esistenza la stessa era venuta a conoscenza tramite una vicina di casa), non senza precisare che ad ogni modo il marito, perlomeno dal 2009, aveva sempre intrattenuto varie frequentazioni.
Circostanze, queste, fermamente contestate dal ricorrente.
Osserva il Collegio che a sostegno della domanda della resistente sono solo stati prospettati comportamenti del qualificabili come violazione dei doveri coniugali, ma sul punto Pt_1 tutte le contestazioni sono rimaste di fatto del tutto generiche ed anche le istanze istruttorie formulate sono state prontamente rigettate poiché generiche, valutative e comunque inconducenti ai fini della decisione.
Pertanto, in mancanza di elementi probatori ed alla luce del tenore degli opposti atti di causa, si deve presumere che la contestata violazione dei doveri coniugali da parte del marito fosse intervenuta nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale. Ed ancora, nessuna valenza probatoria può attribuirsi alle circostanze riferite dalla stessa in ordine a presunti maltrattamenti subiti dal marito, atteso che il conseguente procedimento penale risulta essere stato archiviato.
Ciò che appare evidente, piuttosto, come peraltro ribadito dalle stesse parti nei rispettivi scritti difensivi e come si evince dalla raccomandata del 27.04.2022, inoltrata dal ricorrente alla moglie subito dopo l'abbandono del tetto coniugale, è che l'allontanamento del marito dalla casa familiare, più che concretizzare una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sia stata piuttosto la conseguenza del venir meno dell'affectio maritalis tra le parti, probabilmente a causa dei frequenti litigi tra le stesse, che ha reso poi impossibile ed insostenibile nel tempo la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dalla resistente deve intendersi respinta.
***
6 Deve del pari essere rigettata la richiesta di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra in conseguenza della condotta contraria ai doveri coniugali tenuta CP_1 dal marito, formulata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Depone in questo senso non solo la già dedotta irriferibilità causale della nuova relazione
(peraltro solo presunta) del rispetto alla crisi coniugale (che come detto giustifica Pt_1 il rigetto della domanda di addebito), ma anche la circostanza che la violazione del dovere di fedeltà (quando effettivamente si verifica) non è automaticamente risarcibile, ma lo diventa solo in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore. In ogni caso, a differenza di quanto dedotto dalla convenuta, non opera una sorta di automatismo logico secondo cui il (pur comprensibile) dispiacere dettato dalla fine della propria relazione e dalla presunta nuova relazione intrattenuta dal marito giustificherebbe la verificazione di un danno morale ex se risarcibile, ma è necessario che la domanda sia sorretta allegazione più specifica sia in ordine alle concrete modalità in cui ciò sarebbe avvenuto sia in ordine alle effettive conseguenze.
Ne consegue che la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto non adeguatamente provata.
§
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio minore
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio ritiene il ER
Tribunale che la domanda di affido esclusivo formulata dalla convenuta nel proprio atto introduttivo, e poi reiterata più volte nel prosieguo del giudizio, sia infondata.
Giova rammentare, in punto di diritto, che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbliga il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore. Lo stesso articolo 155 c.c., del resto, prevede il «diritto» del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
7 Orbene, affinchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza; ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593).
Occorre peraltro precisare, date anche le circostanze specifiche del caso di specie, che affidamento condiviso non vuol certo dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione, ad esempio, di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Ebbene, nel caso di specie nessun elemento concreto è stato fornito dalla convenuta tale da giustificare un giudizio, neppure in chiave prognostica, di inidoneità della figura genitoriale del padre. Ed invero, il procedimento penale incardinato in seguito alle accuse di maltrattamenti alla moglie ad opera del ricorrente è stato archiviato;
allo stesso modo è stata revocata la misura del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicare con la persona offesa.
Sotto altro profilo non può, invece, trascurarsi quanto emerso all'esito della Ctu psicologica disposta al fine di accertare la capacità genitoriale dei genitori, il migliore regime di affidamento del minore e la migliore collocazione dello stesso, le cui considerazioni conclusive evidenziavano che “dalla valutazione effettuata, si evince, in entrambi i genitori, un patrimonio di sufficienti risorse cognitive ed intrapsichiche, con possibili risvolti positivi sulle capacità genitoriali e funzionali alla crescita del figlio”.
A ben vedere, in realtà, la stessa richiesta di affido esclusivo appare essere più un ulteriore sintomo della persistente conflittualità tra le parti e delle difficoltà di un superamento di preesistenti rancori, piuttosto che l'extrema ratio (quale invece deve essere intesa) per sopperire a mancanze del genitore nell'esclusivo interesse del minore.
La stessa indifferenza e disinteresse più volte denunciato dalla convenuta in relazione al rapporto del padre con il figlio, e che a dire della stessa sarebbero la causa del senso di delusione e distacco affettivo provato dal figlio, è risultata invero smentita dalle circostanze di fatto che hanno visto, nel corso dello stesso iter giudiziario, il ricorrente comunque sempre coinvolto nelle decisioni che avrebbero potuto riguardare il minore, come confermato dalle varie relazioni rese dai Servizi sociali incaricati.
8 Ed invero, già dall'analisi dalla relazione resa dall'EMI di Caltagirone, datata 11.09.2024, emerge che “[…]l sig. ha sempre anteposto i bisogni del minore e la salvaguardia Pt_1 della loro relazione, mostrando di sapere nel complesso contenere e regolare gli aspetti emotivi e comportamentali che ne hanno caratterizzato l'andamento nel corso di questi ultimi mesi”; dichiarazioni che nondimeno non paiono compatibili con quel manifesto disinteresse nei confronti del figlio che invece la pare ancora attribuirgli. CP_1
In ultimo, non può nemmeno trascurarsi che un eventuale provvedimento di fatto limitativo della responsabilità genitoriale in capo al padre avrebbe, anzi, quale possibile conseguenza quella di radicare una ulteriore compromissione della relazione tra il padre e il minore, già ostacolata, in ultimo, dalla notevole distanza geografica ma, soprattutto, da un pregresso di difficoltà relazionali che non si reputa opportuno ulteriormente aggravare.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo Collegio che la domanda di affido esclusivo formulata dalla convenuta deve essere rigettata, con conseguente conferma del regime di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre già provvisoriamente disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 09.01.2023.
Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, atteso che l'immobile
(peraltro già posto in vendita dalle parti) risulta essere disabitato da tempo, tant'è che la stessa resistente (che, ciò nonostante, ha continuato a insistere nell'assegnazione dello stesso sino alla comparsa conclusionale), da quanto emerso in atti, nei periodi di permanenza in
Sicilia trova domicilio presso l'abitazione materna. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di assegnazione formulata dalla stessa.
***
Per quanto riguarda invece la regolamentazione delle visite del padre, devono farsi le seguenti considerazioni.
Par Nella sopra citata relazione resa dall' di Castel Bolognese si dava atto di una proposta di rimodulazione del diritto di visita paterno, formulata dalla stessa equipe al fine di promuovere e facilitare il rapporto padre-figlio, da potersi attuare nell'interesse superiore del minore e con il coinvolgimento di entrambi i genitori. Tale proposta prevedeva la possibilità, per la madre, di recarsi a Palagonia per accompagnare il figlio durante le festività natalizie, le festività pasquali e il periodo estivo (con l'impegno della stessa di permanere per periodi più lunghi così da facilitare il rapporto padre-figlio), e l'impegno per il padre di recarsi a Castel Bolognese cinque volte in un anno, nei mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo o aprile (a seconda di quando cada la Pasqua) e maggio.
9 Rispetto a tale proposta preme evidenziare che il ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha di fatto manifestato la propria disponibilità.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione proposta dal Servizio territoriale di
Castel Bolognese, tenuto conto anche delle difficoltà logistiche legate agli impegni scolastici del minore anche nelle giornate del sabato, possa essere sostanzialmente condivisa.
Si ritiene dunque di dover regolamentare il diritto di visita del padre con il minore nelle seguenti modalità: il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore, recandosi a Castel Pt_1
Bolognese, 1 fine settimana nei mesi di: ottobre, novembre, febbraio, maggio. Nel mese di marzo o aprile, a seconda del periodo pasquale, la sig.ra provvederà a fare rientro CP_1 in Sicilia e il padre potrà tenere con sé il minore per 5 giorni.
Durante le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per 7 giorni, in
Sicilia (salvi diversi accordi).
Durante il periodo estivo (giugno-agosto) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per
3 settimane anche non continuative.
Il padre inoltre potrà chiamare (anche a mezzo di videochiamata) il figlio minore ogni giorno (salvi diversi accordi con la madre, tra le ore 19.00 e le ore 20.00), dovendo pertanto invitarsi la sig.ra a garantire e assicurare i contatti telefonici tra il minore e il CP_1 padre.
Tale regolamentazione appare comunque rispondente al diritto del padre di mantenere un rapporto di stabile frequentazione con il figlio, apparendo in ogni caso opportuno invitare la sig.ra a mantenere una condotta realmente collaborativa in tal senso. CP_1
Difatti, non può trascurarsi il fatto che, per lungo tempo, la convenuta abbia continuato a manifestare le proprie difficoltà nel comprendere la importanza del diritto del padre di incontrare il figlio ma, soprattutto, del diritto di quest'ultimo di conservare con il padre e un significativo rapporto affettivo. D'altra parte, va evidenziato che non si riscontra più in una effettiva e aprioristica opposizione alla ripresa dei contatti con il padre, ma lo ER stesso pare pian piano riabituarsi a un rapporto di stabile frequenza con il genitore, che non vede con regolarità da diversi anni.
Già nell'ultima relazione resa dall'Emi di Caltagirone in data 11.09.2024 (a ridosso del trasferimento del minore a Castel Bolognese), rispetto ad una maggiore apertura del minore nei confronti del padre, si evidenziava che “in risposta ad atteggiamenti accoglienti e comprensivi del padre nei suoi confronti, debitamente rinforzati dall'equipe, si sono colti nel piccolo segnali di apertura espressi attraverso il sorriso, la gestualità e scambi
10 comunicativi spontanei nonché con una attenuazione del livello iniziale di tensione emotiva.
A riprova, pur avendo effettuato l'incontro presso i nostri uffici, ha scelto ER spontaneamente di rivedere il padre nel primo pomeriggio, come da regolamentazione del diritto di visita”. Allo stesso modo, dall'analisi dell'ultima relazione in atti, datata
08.04.2025, resa dall'ETI del luogo di domicilio del minore, emerge che adesso anche il minore “ha riconosciuto un miglioramento negli atteggiamenti di premura e interesse del padre nei suoi confronti da quando si è trasferito a Castel Bolognese con la madre”. Nella medesima relazione si legge ancora che “in riferimento al padre, il bambino ha affermato che da quando ha lasciato la Sicilia, il genitore è apparso più presente nella sua vita […] ha aggiunto che ora lo sente tutte le sere al telefono e, compatibilmente agli impegni dei genitori, lo vede circa una volta al mese”.
§
Sul mantenimento del figlio
Il ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese ER straordinarie necessitate per lo stesso.
La convenuta, dal canto suo, domandava porsi a carico del marito un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in misura non inferiore a € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie necessitate.
Con ordinanza presidenziale del 09.01.2023 il Presidente del Tribunale disponeva un assegno mensile di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio pari a ER
€ 350,00, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per lo stesso.
La superiore ordinanza non è stata oggetto di reclamo da parte del ricorrente, il quale a dire il vero ha insistito in maniera generica nelle richieste di natura economica formulate, preferendo soffermarsi piuttosto in maniera specifica e dettagliata, per tutto il corso del giudizio, sugli aspetti riguardanti le modalità di esercizio del diritto di visita del figlio di cui al punto precedente.
E, a dire il vero, non è stata reclamata nemmeno dalla resistente, nonostante la stessa poi, in corso di giudizio, abbia domandato porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 750,00 mensili (anziché € 350,00 precedentemente disposti), alla luce dei presunti ulteriori guadagni in nero del marito, che deriverebbero dall'attività di musicista/disc jokey svolta dallo stesso in occasione di feste di vario tipo, senza aver tuttavia neppure attestato né dimostrato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità del figlio, rispetto alla data della ordinanza presidenziale, tale da 11 giustificare il richiesto aumento dell'assegno di mantenimento, la cui domanda va pertanto rigettata, tanto più che il marito potrebbe verosimilmente svolgere l'attività di musicista per passione e senza fini di lucro.
Sotto questo specifico aspetto, inoltre, si deve evidenziare che, in mancanza di documentazione aggiornata del ricorrente circa l'attualità della situazione reddituale, deve presumersi la permanenza delle stesse condizioni considerate dal Presidente nella fase presidenziale. In tale sede lo stesso dichiarava di percepire un reddito netto mensile pari a €
1.500,00 e di versare già la somma di € 250,00 mensili in favore del figlio sin dalla separazione di fatto dalla moglie.
Ciò posto, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, e considerato che la resistente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, questo
Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 09.01.2023, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate.
L'importo così fissato appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita del figlio, sempre crescenti nel tempo, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione, per come dimostrato dalla documentazione reddituale in atti, seppur non aggiornata.
In ogni caso può disporsi che la percepisca per l'intero l'importo dell'Assegno Unico CP_1 versato dall'INPS per il figlio minore, così da ottenere una ulteriore integrazione alle proprie risorse economiche, essendo d'altra parte il genitore con cui il bambino convive.
***
La resistente, nel proprio atto costitutivo, formulava domanda di mantenimento in suo favore a carico del marito nella misura di € 300,00 mensili.
Tale domanda, peraltro genericamente formulata, non è stata più ripresa e, pertanto, deve intendersi rinunciata, tanto più che non è stata riformulata già in sede di udienza presidenziale (tant'è che nulla veniva disposto in favore della moglie in seno all'ordinanza presidenziale) né successivamente coltivata nel corso del giudizio, non avendo la convenuta presentato neppure richieste istruttorie.
§
Sulle ulteriori domande di natura economica
12 Le ulteriori domande di natura economica formulate dalla resistente, anche in via riconvenzionale, e relative alla restituzione del 50% del ricavato della vendita di un'autovettura di famiglia nonchè di alcuni oggetti, foto e altri beni mobili della coppia, vanno in questa sede rigettate, dovendosi rammentare che tali domande sono inammissibili nel giudizio di separazione, essendo autonome e distinte, non riconducibili direttamente alla materia del contendere, non legate da vincoli di connessione e quindi non cumulabili in unico processo.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia di separazione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%.
Il restante 50% delle spese – in ragione della maggiore soccombenza di parte convenuta in merito alla domanda di addebito della separazione ed alle spiegate domande riconvenzionali
(e, in parte, anche in merito alla domanda di mantenimento nei confronti del figlio) - vanno invece poste a carico della resistente. L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dalla resistente;
3. RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente;
4. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con ER collocamento presso la madre;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le ER modalità indicate in parte motiva;
6. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
7. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio , la somma di € 350,00 mensili, importo da ER
13 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso;
8. DISPONE che la madre del minore, sig.ra percepisca per Controparte_1
l'intero l'Assegno Unico erogato dall'INPS;
9. RIGETTA le ulteriori domande formulate dalla convenuta;
10. CONDANNA la sig.ra alla rifusione a favore del ricorrente del 50% delle CP_1 spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in complessivi: € 3.809,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge;
COMPENSA il restante 50% delle predette spese tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 4.9.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 742/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.04.1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cusumano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ventimiglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1 La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17.06.2022, ritualmente notificato, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dalla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
14.07.1998 a Palagonia, e dalla cui unione è nato un figlio, , ancora minorenne, ER oggi di anni 10.
Il ricorrente rassegnava che l'unione coniugale si era deteriorata a causa della incompatibilità caratteriale fra i coniugi, ragione per cui lo stesso aveva già abbandonato la casa coniugale al fine di garantire un ambiente più sereno al figlio.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre e ER regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dello stesso.
Con comparsa del 04.10.2022 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, pur aderendo CP_1 alla domanda di separazione, respingeva tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alle ragioni della frattura coniugale, rilevando piuttosto che il marito, senza alcun motivo e preavviso, aveva abbandonato il domicilio coniugale prelevando dal garage di casa dei beni comuni, compreso una autovettura e, pertanto, in via riconvenzionale formulava domanda di addebito nei confronti del marito.
La convenuta, col proprio atto introduttivo, riferiva altresì che il comportamento poco affettuoso del padre aveva avuto delle ripercussioni negative sulla serenità del figlio;
pertanto, domandava disporsi l'affidamento esclusivo del minore, con richiesta di regolamentazione del diritto di visita del padre a seguito di valutazione da parte di nominanda Ctu e assegnazione della casa coniugale alla stessa. Dal punto di vista economico domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ER necessitate in favore dello stesso, oltre ad un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della stessa. La stessa formulava ulteriori domande di natura economica - tra le quali la percezione per intero dell'assegno unico Inps e l'obbligo di pagamento, a carico del ricorrente, della rata mensile di € 914,42 del mutuo contratto con
2 Findomestic sino alla sua completa estinzione - , oltre che domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di addebito della separazione in capo al ricorrente, la condanna dello stesso alla restituzione di un dispositivo di archiviazione Usb ed alla restituzione del
50% del ricavato della vendita di un'autovettura di famiglia.
All'udienza presidenziale del 14.10.2022 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede il ricorrente respingeva le accuse della moglie in ordine al malessere del figlio, deducendo che il bambino era condizionato dalla madre. Dal punto di vista economico dichiarava di percepire un reddito mensile netto pari a € 1.500,00, sul quale gravavano sia l'onere di mantenimento in favore del figlio che le spese di locazione ed una ritenuta mensile sul proprio stipendio in seguito alla stipula di un prestito.
Il presidente rinviava la causa per l'audizione del figlio minore della coppia.
All'udienza del 18.11.2022, con l'assistenza di una esperta in psicologia infantile, veniva sentito il figlio minore , il quale dichiarava di non stare bene con il padre perché lo ER stesso “va contro la mamma” […] “perché AP mi dice di non sporcare niente” […]
“perché quando mamma e AP stavano insieme litigavano sempre e la mamma piangeva e
a me questa cosa mi faceva male.”
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del
09.01.2023 affidava provvisoriamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con ER collocamento presso la madre, disponendo anche in ordine al diritto di visita del padre.
Disponeva, altresì, una CTU psicologica al fine di accertare la capacità genitoriale dei genitori e il migliore regime di affidamento e collocamento del minore, oltre che il miglior esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Dal punto di vista economico, disponeva a carico del padre, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile di €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con istanza del 03.05.2023 il ricorrente formulava istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale e domandava che gli incontri padre-figlio avvenissero in luogo neutro e protetto e in assenza della madre, anche mediante l'intervento del locale servizio di NPI, deducendo le difficoltà rinvenute in ordine al diritto di visita nei confronti del figlio e lamentando la mancanza di collaborazione della convenuta ed il mancato rispetto di quanto disposto in seno alla superiore ordinanza.
All'udienza del 20.03.2024 il G.I. confermava il provvedimento presidenziale, ma dava altresì mandato al Consultorio familiare di Palagonia di avviare con urgenza a favore delle
3 parti un percorso di sostegno alla genitorialità, e all'E.M.I. di Caltagirone di prendere in carico il minore al fine di avviare a favore del predetto un percorso di supporto ER psicologico finalizzato a una serena rielaborazione del proprio vissuto familiare e al recupero di una relazione con la figura paterna.
Con ordinanza del 16.09.2024, emessa in via di urgenza su istanza della convenuta del
16.09.2024, il G.I. autorizzava il trasferimento del minore insieme con la madre presso il
Comune di Castel Bolognese, ove la stessa aveva ricevuto un incarico annuale finalizzato all'immissione in ruolo come insegnante presso la locale Scuola e la conseguente iscrizione del minore stesso presso l'istituto scolastico “Bassi” di Castel Bolognese per l'A.S.
2024/2025, anche senza il consenso del padre.
Con successiva ordinanza del 26.09.2024 il G.I. , alla luce della mutata residenza del minore lontano dalla Sicilia, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, rimodulava il diritto di visita del padre, dando mandato al Servizio Sociale del Comune di Castel Bolognese di prendere in carico il minore al fine di proseguire il percorso di sostegno psicologico a favore dello stesso, in particolare rivolto alla ripresa di una relazione con la figura paterna, già avviato dall'E.M.I. di Caltagirone.
La causa veniva istruita a mezzo CTU e all'udienza del 16.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
4 Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla resistente è infondata e deve pertanto essere rigettata, poiché generica e sfornita di adeguata prova.
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Ed invero, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 25.03.2003 n. 4367).
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nella vicenda in oggetto, si osserva che la resistente, in seno ai propri scritti difensivi, asseriva che la crisi del rapporto matrimoniale fosse ascrivibile al comportamento del marito, il quale, senza alcun motivo e preavviso, aveva abbandonato il domicilio coniugale prelevando dal garage di casa dei beni comuni, compreso una autovettura, lasciando la moglie e il figlio privi di assistenza materiale.
5 Il ricorrente, dal canto suo, ha sempre contestato l'istanza di addebito mossa nei suoi confronti, riferendo che la causa della irreversibile crisi coniugale era da rinvenirsi, piuttosto, nella incompatibilità caratteriale divenuta ormai intollerabile, e che lo aveva determinato ad abbandonare il tetto coniugale anche al fine di garantire un ambiente sereno al piccolo
, spesso presente durante le varie liti. ER
Ciò che emerge in prima analisi è che le parti, rispetto alla circostanza dell'abbandono del tetto coniugale, hanno fornito una versione diversa dei fatti, poiché la resistente, a differenza di quanto sostenuto dal marito, ha riferito che lo stesso aveva abbandonato la casa coniugale per poter vivere liberamente una presunta relazione extraconiugale (della cui esistenza la stessa era venuta a conoscenza tramite una vicina di casa), non senza precisare che ad ogni modo il marito, perlomeno dal 2009, aveva sempre intrattenuto varie frequentazioni.
Circostanze, queste, fermamente contestate dal ricorrente.
Osserva il Collegio che a sostegno della domanda della resistente sono solo stati prospettati comportamenti del qualificabili come violazione dei doveri coniugali, ma sul punto Pt_1 tutte le contestazioni sono rimaste di fatto del tutto generiche ed anche le istanze istruttorie formulate sono state prontamente rigettate poiché generiche, valutative e comunque inconducenti ai fini della decisione.
Pertanto, in mancanza di elementi probatori ed alla luce del tenore degli opposti atti di causa, si deve presumere che la contestata violazione dei doveri coniugali da parte del marito fosse intervenuta nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale. Ed ancora, nessuna valenza probatoria può attribuirsi alle circostanze riferite dalla stessa in ordine a presunti maltrattamenti subiti dal marito, atteso che il conseguente procedimento penale risulta essere stato archiviato.
Ciò che appare evidente, piuttosto, come peraltro ribadito dalle stesse parti nei rispettivi scritti difensivi e come si evince dalla raccomandata del 27.04.2022, inoltrata dal ricorrente alla moglie subito dopo l'abbandono del tetto coniugale, è che l'allontanamento del marito dalla casa familiare, più che concretizzare una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sia stata piuttosto la conseguenza del venir meno dell'affectio maritalis tra le parti, probabilmente a causa dei frequenti litigi tra le stesse, che ha reso poi impossibile ed insostenibile nel tempo la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dalla resistente deve intendersi respinta.
***
6 Deve del pari essere rigettata la richiesta di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra in conseguenza della condotta contraria ai doveri coniugali tenuta CP_1 dal marito, formulata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Depone in questo senso non solo la già dedotta irriferibilità causale della nuova relazione
(peraltro solo presunta) del rispetto alla crisi coniugale (che come detto giustifica Pt_1 il rigetto della domanda di addebito), ma anche la circostanza che la violazione del dovere di fedeltà (quando effettivamente si verifica) non è automaticamente risarcibile, ma lo diventa solo in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore. In ogni caso, a differenza di quanto dedotto dalla convenuta, non opera una sorta di automatismo logico secondo cui il (pur comprensibile) dispiacere dettato dalla fine della propria relazione e dalla presunta nuova relazione intrattenuta dal marito giustificherebbe la verificazione di un danno morale ex se risarcibile, ma è necessario che la domanda sia sorretta allegazione più specifica sia in ordine alle concrete modalità in cui ciò sarebbe avvenuto sia in ordine alle effettive conseguenze.
Ne consegue che la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto non adeguatamente provata.
§
Sul regime di affidamento e collocamento del figlio minore
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio ritiene il ER
Tribunale che la domanda di affido esclusivo formulata dalla convenuta nel proprio atto introduttivo, e poi reiterata più volte nel prosieguo del giudizio, sia infondata.
Giova rammentare, in punto di diritto, che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbliga il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore. Lo stesso articolo 155 c.c., del resto, prevede il «diritto» del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
7 Orbene, affinchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza; ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593).
Occorre peraltro precisare, date anche le circostanze specifiche del caso di specie, che affidamento condiviso non vuol certo dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione, ad esempio, di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Ebbene, nel caso di specie nessun elemento concreto è stato fornito dalla convenuta tale da giustificare un giudizio, neppure in chiave prognostica, di inidoneità della figura genitoriale del padre. Ed invero, il procedimento penale incardinato in seguito alle accuse di maltrattamenti alla moglie ad opera del ricorrente è stato archiviato;
allo stesso modo è stata revocata la misura del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicare con la persona offesa.
Sotto altro profilo non può, invece, trascurarsi quanto emerso all'esito della Ctu psicologica disposta al fine di accertare la capacità genitoriale dei genitori, il migliore regime di affidamento del minore e la migliore collocazione dello stesso, le cui considerazioni conclusive evidenziavano che “dalla valutazione effettuata, si evince, in entrambi i genitori, un patrimonio di sufficienti risorse cognitive ed intrapsichiche, con possibili risvolti positivi sulle capacità genitoriali e funzionali alla crescita del figlio”.
A ben vedere, in realtà, la stessa richiesta di affido esclusivo appare essere più un ulteriore sintomo della persistente conflittualità tra le parti e delle difficoltà di un superamento di preesistenti rancori, piuttosto che l'extrema ratio (quale invece deve essere intesa) per sopperire a mancanze del genitore nell'esclusivo interesse del minore.
La stessa indifferenza e disinteresse più volte denunciato dalla convenuta in relazione al rapporto del padre con il figlio, e che a dire della stessa sarebbero la causa del senso di delusione e distacco affettivo provato dal figlio, è risultata invero smentita dalle circostanze di fatto che hanno visto, nel corso dello stesso iter giudiziario, il ricorrente comunque sempre coinvolto nelle decisioni che avrebbero potuto riguardare il minore, come confermato dalle varie relazioni rese dai Servizi sociali incaricati.
8 Ed invero, già dall'analisi dalla relazione resa dall'EMI di Caltagirone, datata 11.09.2024, emerge che “[…]l sig. ha sempre anteposto i bisogni del minore e la salvaguardia Pt_1 della loro relazione, mostrando di sapere nel complesso contenere e regolare gli aspetti emotivi e comportamentali che ne hanno caratterizzato l'andamento nel corso di questi ultimi mesi”; dichiarazioni che nondimeno non paiono compatibili con quel manifesto disinteresse nei confronti del figlio che invece la pare ancora attribuirgli. CP_1
In ultimo, non può nemmeno trascurarsi che un eventuale provvedimento di fatto limitativo della responsabilità genitoriale in capo al padre avrebbe, anzi, quale possibile conseguenza quella di radicare una ulteriore compromissione della relazione tra il padre e il minore, già ostacolata, in ultimo, dalla notevole distanza geografica ma, soprattutto, da un pregresso di difficoltà relazionali che non si reputa opportuno ulteriormente aggravare.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo Collegio che la domanda di affido esclusivo formulata dalla convenuta deve essere rigettata, con conseguente conferma del regime di affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre già provvisoriamente disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 09.01.2023.
Nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, atteso che l'immobile
(peraltro già posto in vendita dalle parti) risulta essere disabitato da tempo, tant'è che la stessa resistente (che, ciò nonostante, ha continuato a insistere nell'assegnazione dello stesso sino alla comparsa conclusionale), da quanto emerso in atti, nei periodi di permanenza in
Sicilia trova domicilio presso l'abitazione materna. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di assegnazione formulata dalla stessa.
***
Per quanto riguarda invece la regolamentazione delle visite del padre, devono farsi le seguenti considerazioni.
Par Nella sopra citata relazione resa dall' di Castel Bolognese si dava atto di una proposta di rimodulazione del diritto di visita paterno, formulata dalla stessa equipe al fine di promuovere e facilitare il rapporto padre-figlio, da potersi attuare nell'interesse superiore del minore e con il coinvolgimento di entrambi i genitori. Tale proposta prevedeva la possibilità, per la madre, di recarsi a Palagonia per accompagnare il figlio durante le festività natalizie, le festività pasquali e il periodo estivo (con l'impegno della stessa di permanere per periodi più lunghi così da facilitare il rapporto padre-figlio), e l'impegno per il padre di recarsi a Castel Bolognese cinque volte in un anno, nei mesi di ottobre, novembre, febbraio, marzo o aprile (a seconda di quando cada la Pasqua) e maggio.
9 Rispetto a tale proposta preme evidenziare che il ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha di fatto manifestato la propria disponibilità.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione proposta dal Servizio territoriale di
Castel Bolognese, tenuto conto anche delle difficoltà logistiche legate agli impegni scolastici del minore anche nelle giornate del sabato, possa essere sostanzialmente condivisa.
Si ritiene dunque di dover regolamentare il diritto di visita del padre con il minore nelle seguenti modalità: il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore, recandosi a Castel Pt_1
Bolognese, 1 fine settimana nei mesi di: ottobre, novembre, febbraio, maggio. Nel mese di marzo o aprile, a seconda del periodo pasquale, la sig.ra provvederà a fare rientro CP_1 in Sicilia e il padre potrà tenere con sé il minore per 5 giorni.
Durante le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per 7 giorni, in
Sicilia (salvi diversi accordi).
Durante il periodo estivo (giugno-agosto) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per
3 settimane anche non continuative.
Il padre inoltre potrà chiamare (anche a mezzo di videochiamata) il figlio minore ogni giorno (salvi diversi accordi con la madre, tra le ore 19.00 e le ore 20.00), dovendo pertanto invitarsi la sig.ra a garantire e assicurare i contatti telefonici tra il minore e il CP_1 padre.
Tale regolamentazione appare comunque rispondente al diritto del padre di mantenere un rapporto di stabile frequentazione con il figlio, apparendo in ogni caso opportuno invitare la sig.ra a mantenere una condotta realmente collaborativa in tal senso. CP_1
Difatti, non può trascurarsi il fatto che, per lungo tempo, la convenuta abbia continuato a manifestare le proprie difficoltà nel comprendere la importanza del diritto del padre di incontrare il figlio ma, soprattutto, del diritto di quest'ultimo di conservare con il padre e un significativo rapporto affettivo. D'altra parte, va evidenziato che non si riscontra più in una effettiva e aprioristica opposizione alla ripresa dei contatti con il padre, ma lo ER stesso pare pian piano riabituarsi a un rapporto di stabile frequenza con il genitore, che non vede con regolarità da diversi anni.
Già nell'ultima relazione resa dall'Emi di Caltagirone in data 11.09.2024 (a ridosso del trasferimento del minore a Castel Bolognese), rispetto ad una maggiore apertura del minore nei confronti del padre, si evidenziava che “in risposta ad atteggiamenti accoglienti e comprensivi del padre nei suoi confronti, debitamente rinforzati dall'equipe, si sono colti nel piccolo segnali di apertura espressi attraverso il sorriso, la gestualità e scambi
10 comunicativi spontanei nonché con una attenuazione del livello iniziale di tensione emotiva.
A riprova, pur avendo effettuato l'incontro presso i nostri uffici, ha scelto ER spontaneamente di rivedere il padre nel primo pomeriggio, come da regolamentazione del diritto di visita”. Allo stesso modo, dall'analisi dell'ultima relazione in atti, datata
08.04.2025, resa dall'ETI del luogo di domicilio del minore, emerge che adesso anche il minore “ha riconosciuto un miglioramento negli atteggiamenti di premura e interesse del padre nei suoi confronti da quando si è trasferito a Castel Bolognese con la madre”. Nella medesima relazione si legge ancora che “in riferimento al padre, il bambino ha affermato che da quando ha lasciato la Sicilia, il genitore è apparso più presente nella sua vita […] ha aggiunto che ora lo sente tutte le sere al telefono e, compatibilmente agli impegni dei genitori, lo vede circa una volta al mese”.
§
Sul mantenimento del figlio
Il ricorrente, con il proprio atto introduttivo, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese ER straordinarie necessitate per lo stesso.
La convenuta, dal canto suo, domandava porsi a carico del marito un assegno di mantenimento in favore del figlio minore in misura non inferiore a € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie necessitate.
Con ordinanza presidenziale del 09.01.2023 il Presidente del Tribunale disponeva un assegno mensile di mantenimento a carico del padre nei confronti del figlio pari a ER
€ 350,00, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per lo stesso.
La superiore ordinanza non è stata oggetto di reclamo da parte del ricorrente, il quale a dire il vero ha insistito in maniera generica nelle richieste di natura economica formulate, preferendo soffermarsi piuttosto in maniera specifica e dettagliata, per tutto il corso del giudizio, sugli aspetti riguardanti le modalità di esercizio del diritto di visita del figlio di cui al punto precedente.
E, a dire il vero, non è stata reclamata nemmeno dalla resistente, nonostante la stessa poi, in corso di giudizio, abbia domandato porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 750,00 mensili (anziché € 350,00 precedentemente disposti), alla luce dei presunti ulteriori guadagni in nero del marito, che deriverebbero dall'attività di musicista/disc jokey svolta dallo stesso in occasione di feste di vario tipo, senza aver tuttavia neppure attestato né dimostrato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità del figlio, rispetto alla data della ordinanza presidenziale, tale da 11 giustificare il richiesto aumento dell'assegno di mantenimento, la cui domanda va pertanto rigettata, tanto più che il marito potrebbe verosimilmente svolgere l'attività di musicista per passione e senza fini di lucro.
Sotto questo specifico aspetto, inoltre, si deve evidenziare che, in mancanza di documentazione aggiornata del ricorrente circa l'attualità della situazione reddituale, deve presumersi la permanenza delle stesse condizioni considerate dal Presidente nella fase presidenziale. In tale sede lo stesso dichiarava di percepire un reddito netto mensile pari a €
1.500,00 e di versare già la somma di € 250,00 mensili in favore del figlio sin dalla separazione di fatto dalla moglie.
Ciò posto, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, e considerato che la resistente provvede già al mantenimento diretto del figlio, stante la convivenza con lo stesso, questo
Collegio ritiene debba trovare conferma quanto già disposto in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale del 09.01.2023, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate.
L'importo così fissato appare ancora oggi adeguato a far fronte alle quotidiane esigenze di vita del figlio, sempre crescenti nel tempo, e in ogni caso congruo rispetto alla capacità reddituale del genitore obbligato alla corresponsione, per come dimostrato dalla documentazione reddituale in atti, seppur non aggiornata.
In ogni caso può disporsi che la percepisca per l'intero l'importo dell'Assegno Unico CP_1 versato dall'INPS per il figlio minore, così da ottenere una ulteriore integrazione alle proprie risorse economiche, essendo d'altra parte il genitore con cui il bambino convive.
***
La resistente, nel proprio atto costitutivo, formulava domanda di mantenimento in suo favore a carico del marito nella misura di € 300,00 mensili.
Tale domanda, peraltro genericamente formulata, non è stata più ripresa e, pertanto, deve intendersi rinunciata, tanto più che non è stata riformulata già in sede di udienza presidenziale (tant'è che nulla veniva disposto in favore della moglie in seno all'ordinanza presidenziale) né successivamente coltivata nel corso del giudizio, non avendo la convenuta presentato neppure richieste istruttorie.
§
Sulle ulteriori domande di natura economica
12 Le ulteriori domande di natura economica formulate dalla resistente, anche in via riconvenzionale, e relative alla restituzione del 50% del ricavato della vendita di un'autovettura di famiglia nonchè di alcuni oggetti, foto e altri beni mobili della coppia, vanno in questa sede rigettate, dovendosi rammentare che tali domande sono inammissibili nel giudizio di separazione, essendo autonome e distinte, non riconducibili direttamente alla materia del contendere, non legate da vincoli di connessione e quindi non cumulabili in unico processo.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e dell'interesse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia di separazione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%.
Il restante 50% delle spese – in ragione della maggiore soccombenza di parte convenuta in merito alla domanda di addebito della separazione ed alle spiegate domande riconvenzionali
(e, in parte, anche in merito alla domanda di mantenimento nei confronti del figlio) - vanno invece poste a carico della resistente. L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate.
P.Q.M
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Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. RIGETTA la domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dalla resistente;
3. RIGETTA la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente;
4. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con ER collocamento presso la madre;
5. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le ER modalità indicate in parte motiva;
6. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente;
7. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio , la somma di € 350,00 mensili, importo da ER
13 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso;
8. DISPONE che la madre del minore, sig.ra percepisca per Controparte_1
l'intero l'Assegno Unico erogato dall'INPS;
9. RIGETTA le ulteriori domande formulate dalla convenuta;
10. CONDANNA la sig.ra alla rifusione a favore del ricorrente del 50% delle CP_1 spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in complessivi: € 3.809,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge;
COMPENSA il restante 50% delle predette spese tra le parti.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 4.9.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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