Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 24
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità/infondatezza della cartella di pagamento

    Le censure sollevate dal ricorrente sono state ritenute infondate. In particolare, la comunicazione di irregolarità è stata messa a disposizione del ricorrente, non sussiste un obbligo generalizzato di invio di un avviso prodromico alla cartella nei casi di controllo automatizzato. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei crediti e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva. La misura degli interessi e degli accessori è conforme alla normativa. L'operato dell'ufficio si concretizza nel recupero di imposte dichiarate ma non versate.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata opposizione alla comunicazione di irregolarità

    Le censure sono state ritenute inammissibili per mancata opposizione alla comunicazione di irregolarità, atto propedeutico dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 24
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo