Accoglimento
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 9627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9627 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09627/2025REG.PROV.COLL.
N. 04231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4231 del 2025, proposto dalla Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – OD S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9671928779, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Dalli Cardillo e dall’avvocato Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67,
contro
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della società All Food S.p.A., Authentica S.p.A., Cooperativa Servizi Crotone – Co.Se.C. Società Cooperativa, Euroristorazione S.r.l., non costituite in giudizio;
della società VE S.p.A. e della Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, IC Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Angelo IC Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato IC Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,
del CNS - Consorzio Nazionale dei Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Di Ienno e IC Lombardo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Di Ienno in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 33,
della società Serenissima Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaella Turini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 720/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A., della società VE S.p.A., della Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., del CNS - Consorzio Nazionale dei Servizi Società Cooperativa e della società Serenissima Ristorazione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. EZ FE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – OD S.C. (di seguito solo “OD”) ha partecipato alla procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell’art. 60 d.lvo n. 50/2016, indetta dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., centrale di committenza della Regione Lombardia, con bando di gara spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 15 marzo 2023, per l’affidamento del servizio di ristorazione a beneficio degli enti del sistema sanitario regionale lombardo, collocandosi relativamente al lotto n. 6, cui esclusivamente attiene il presente giudizio, in quarta posizione, con punti 73,93 punti, di cui 51,00 sull’offerta tecnica e 22,93 sull’offerta economica, dopo, nell’ordine;
- il CNS – Consorzio Nazionale Servizi (d’ora in poi solo “CNS”), con 88,56 punti, di cui 62,25 punti sull’offerta tecnica e 26,31 punti sull’offerta economica;
- il R.T.I. VE – Solidarietà e Lavoro (d’ora in poi solo “R.T.I. VE”), con 82,25 punti, di cui 52,25 sull’offerta tecnica e 30,00 sull’offerta economica;
- il R.T.I. Serenissima Ristorazione – Euroristorazione (d’ora in poi solo “R.T.I. Serenissima”) con punti 77,39 punti, di cui 56,25 tecnica e 21,14 punti sull’offerta economica.
2. Essa impugnava quindi, dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, la Determinazione n. 686 del 25 giugno 2024, recante l’aggiudicazione del suddetto lotto n. 6 a favore di CNS, ed i relativi atti presupposti, formulando censure intese a contestare, in sintesi, la legittimità dell’ammissione alla gara delle controinteressate e del punteggio alle stesse attribuito, nonché, in subordine, la legittimità del bando di gara, la competenza dei membri della Commissione giudicatrice e, infine, la regolarità delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche svolta dalla suddetta Commissione.
3. Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso con la sentenza n. 720 del 3 marzo 2025, con la quale, disattese le censure dirette avverso l’ammissione alla gara della aggiudicataria, ha soprasseduto all’esame di quelle concernenti le concorrenti collocatesi in graduatoria in posizione intermedia tra quest’ultima e la ricorrente, non potendo l’accoglimento delle stesse recare a quest’ultima alcun concreto vantaggio, mentre ha dichiarato irricevibili i motivi di ricorso intesi a conseguire la rinnovazione integrale della gara e respinto la censura avente ad oggetto il modus procedendi della Commissione giudicatrice.
4. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dalla originaria ricorrente, al cui accoglimento si oppongono - nell’ordine di costituzione in giudizio - l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.a., la società VE S.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con la Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., la Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. e la società Serenissima Ristorazione S.p.a. (la quale, tuttavia, aderisce alle censure della ricorrente intese a conseguire la rinnovazione della procedura di gara).
5. All’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2025, destinata alla trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla parte appellante, il Presidente del Collegio ha disposto il rinvio al merito della stessa, contestualmente fissato l’udienza pubblica per la data odierna.
6. Quindi, esauritasi la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione di merito.
7. Va preliminarmente esaminata la richiesta di estromissione dal giudizio del R.T.I. VE, formulata dalla ricorrente con la memoria dell’11 novembre 2025, sul presupposto che esso, essendosi aggiudicato tutti i 4 lotti (precisamente: 2, 3, 5 e 7) astrattamente aggiudicabili allo stesso concorrente, sulla base del vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 29, comma 2, del Disciplinare di gara, ed essendosi consolidati i relativi atti di aggiudicazione, non avrebbe interesse a contraddire alla domanda di parte appellante, finalizzata a conseguire l’aggiudicazione del Lotto n. 6.
7.1. La richiesta non può essere accolta.
7.2. Va premesso che essa propone un tema speculare a quello – in verità non sollevato dalla ricorrente, ma che deve essere esaminato d’ufficio – della eventuale improcedibilità delle censure proposte dalla stessa avverso l’ammissione alla gara del R.T.I. VE: temi che vanno quindi esaminati contestualmente, essendo evidente che, se corrispondesse ad una reale ricostruzione della vicenda procedimentale e del modo in cui questa ha inciso sugli interessi delle parti l’assunto della “espunzione” dalla graduatoria del suddetto concorrente, così come questo non avrebbe interesse a contraddire alle censure della ricorrente, come da questa predicato, allo stesso modo la medesima ricorrente non avrebbe interesse all’accoglimento delle censure finalizzate a scalzare il R.T.I. VE nella graduatoria impugnata (nella quale lo stesso non avrebbe titolo né interesse a permanere).
7.3. Ritiene il Collegio che, al fine di rispondere al suddetto (duplice) quesito, occorra prefigurare gli effetti conseguenti all’eventuale modifica dell’assetto della graduatoria nei sensi auspicati dalla ricorrente nell’ipotesi di accoglimento del gravame avverso la posizione della prima classificata, ed attuale aggiudicataria (oltre che nei confronti della terza graduata), lasciando tuttavia intonsa la posizione nella medesima graduatoria del secondo classificato R.T.I. VE (per effetto della eventuale improcedibilità delle relative doglianze).
Ebbene, premesso che, secondo la richiamata clausola del Disciplinare di gara, “ come espressamente indicato nel Bando di Gara, è previsto un vincolo di aggiudicazione del numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente, pari a quatto (4). In merito si precisa quanto segue: a) il medesimo operatore economico potrà aggiudicarsi un massimo di 4 (quattro) lotti su 7 (sette), fatta salva l’eventuale deroga esplicitata al successivo punto b, e i lotti ad esso aggiudicabili saranno quelli caratterizzati dal maggior importo economico a base d’asta ”, il fatto che il Lotto n. 6, oggetto del presente giudizio, abbia un valore economico superiore, quantomeno, al Lotto n. 7, fa sì che in capo al R.T.I. VE, classificatosi nella graduatoria impugnata, come si è detto, in seconda posizione, permanga, pur dopo l’aggiudicazione a suo favore dei Lotti suindicati e proprio in applicazione della clausola della lex specialis evocata a fondamento della richiesta di estromissione del suddetto concorrente dalla gara formulata dalla ricorrente, l’interesse all’aggiudicazione del (più corposo economicamente, quantomeno, come si è detto, rispetto al Lotto 7) Lotto in questione: interesse di cui quindi la stazione appaltante, pur essendo tuttora valide ed efficaci le aggiudicazioni disposte a favore del suddetto R.T.I. dei Lotti 2, 3, 5 e 7, potrebbe essere chiamata – o comunque provvedere ex officio in applicazione dell’autovincolo posto alla sua azione dalla lex specialis – a garantire la realizzazione.
7.4. Deve altresì sottolinearsi che le vicende relative all’aggiudicazione dei Lotti, nel rispetto del vincolo suindicato, sono successive a quelle relative alla conformazione delle rispettive graduatorie, con la conseguenza che le prime, quali che esse siano, lasciano immutate le seconde e l’interesse di chi, come la ricorrente, intenda contestarle, al fine di ottenere il miglioramento della posizione in esse occupata, a coltivare la relativa domanda di annullamento, diretta a censurare l’inserimento nelle stesse dei concorrenti collocati in più favorevole posizione.
7.5. Deve quindi conclusivamente osservarsi che, così come la ricorrente ha tuttora interesse alla eliminazione del R.T.I. VE dalla graduatoria impugnata, sì che il suo ricorso non può essere dichiarato in parte qua improcedibile, allo stesso modo il secondo ha interesse a difendere nel presente giudizio la sua posizione di impresa seconda graduata, sì che la richiesta di estromissione dello stesso formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
7.6. Del resto, a dimostrazione della impossibilità di scindere l’interesse della ricorrente alla rimozione dalla graduatoria della seconda graduata, la cui attualità invero, come si è detto, essa non nega, da quello della seconda classificata alla conservazione di quella posizione e, quindi, a contrastare la domanda di OD, deve osservarsi che, anche ammesso che il consolidamento dell’aggiudicazione dei Lotti suindicati ottenuta dal R.T.I. VE la privi di qualsiasi aspirazione all’aggiudicazione del Lotto in questione, esso deve ritenersi quantomeno titolare dell’interesse residuale, di tipo latamente morale (ma, più esattamente, professionale e reputazionale), a dimostrare di aver formulato un’offerta corretta, sia dal punto di vista economico che, più in generale, sotto il profilo del rispetto della disciplina di gara, rintuzzando nel contraddittorio processuale le censure formulate in proposito dalla parte ricorrente.
8. Sempre in via preliminare, va precisato che può prescindersi, in ragione della parziale infondatezza e conseguente parziale improcedibilità dell’appello, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dal R.T.I. VE, sul presupposto che le censure articolate con il ricorso introduttivo del giudizio avrebbero dovuto essere proposte, ai sensi dell’art. 120, comma 7, c.p.a., con ricorso per motivi aggiunti nell’ambito dell’ulteriore giudizio instaurato da OD ed allibrato dinnanzi al T.A.R. per la Lombardia con il n. 2260/2024 di R.G..
9. Procedendo quindi all’analisi dei profili di merito della controversia, ritiene il Collegio di prendere subito in esame, invertendo l’ordine di proposizione dei motivi di appello, quelli diretti a contestare l’ammissione alla gara del R.T.I. VE e del R.T.I. Serenissima nonché, con riferimento a quest’ultimo, la valutazione della relativa offerta tecnica, in quanto, sebbene assorbiti dal T.A.R., caratterizzati ad avviso del Collegio da un grado di “liquidità” maggiore di quello connotante le censure concernenti il CNS: ciò sul presupposto dell’identità sostanziale delle conseguenze derivanti, in termini di inaccessibilità alla ricorrente del bene della vita perseguito, dalla reiezione delle une o delle altre.
10. Con il primo dei motivi - riproposti in appello - rivolti con il ricorso introduttivo del giudizio nei confronti del R.T.I. VE, OD lamentava, ai fini escludenti,
che la controinteressata aveva violato l’art. 19.5 del Disciplinare, nella parte in cui imponeva alle imprese partecipanti, a pena di esclusione, il rispetto di specifici criteri per la stesura delle relazioni progettuali – una per ogni criterio di valutazione – da inserire nella busta B.
Essa deduceva in particolare che, per quanto concerneva il criterio “ Menù dipendenti ”, la clausola citata prescriveva che gli operatori economici avrebbero dovuto allegare a sistema “ una relazione redatta fronte/retro, in carattere Calibri, formato non inferiore a 11 per un numero massimo complessivo di 20 facciate formato A4 ”, senza alcun documento illustrativo a corredo, essendo la facoltà di allegare ulteriore documentazione espressamente prevista solo con riferimento ai criteri di valutazione sub “ 2. Struttura logistica ” e “ 3. Allestimento dei locali ”.
Ciò premesso, evidenziava la ricorrente che il R.T.I. VE aveva prodotto in gara una relazione “ Menù dipendenti ” alla quale aveva allegato un documento di quasi 130 pagine, non consentito dalla norma di gara, ove aveva descritto in maniera analitica i menù che, in caso di aggiudicazione del servizio, sarebbero stati somministrati ai dipendenti delle strutture ospedaliere.
La Commissione di gara quindi, concludeva la ricorrente, avrebbe dovuto escludere dalla gara l’operatore secondo qualificato per violazione dei limiti dimensionali inderogabilmente prescritti dall’art. 19.5 del Disciplinare.
10.1. La censura non può essere accolta.
10.2. Va premesso che dei limiti dimensionali per la stesura del progetto tecnico si occupa l’art. 19.5. del Disciplinare, ai sensi del quale, e per quanto di interesse:
“ A livello di singolo lotto, allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando l’offerta tecnica richiesta, così composta:
1. Allegare a Sistema, nell’apposito campo “MODELLO ORGANIZZATIVO” una relazione redatta fronte/retro, in carattere Calibri, formato non inferiore a 11 per un numero massimo complessivo di 20 facciate formato A4. La relazione dovrà riguardare il criterio di valutazione tecnica di cui al macro-ambito “Modello organizzativo””
5. Allegare a Sistema, nell’apposito campo “MENÙ DIPENDENTI” una relazione redatta fronte/retro, in carattere Calibri, formato non inferiore a 11 per un numero massimo complessivo di 20 facciate formato A4. La relazione dovrà riguardare il criterio di valutazione tecnica di cui al macro-ambito “Menù dipendenti” ”.
Ebbene, la clausola invocata dalla parte appellante descrive una duplice attività di cui sono onerati i concorrenti:
- la prima, relativa alla presentazione dell’offerta tecnica mediante la piattaforma telematica Sintel;
- la seconda, relativa alle specifiche modalità formali e contenutistiche di redazione dei documenti da presentare telematicamente.
La sanzione escludente è direttamente collegata al primo adempimento, ovvero all’utilizzo del sistema telematico ai fini della presentazione dell’offerta, fondando la plausibile conclusione che essa esaurisca rispetto a quel comportamento la sua portata prescrittiva, senza estendersi alle modalità “secondarie” di presentazione dell’offerta, relative ai criteri da osservare ai fini della stesura dei documenti di cui questa consta.
In siffatto contesto regolativo, caratterizzato dalla non univoca riferibilità della sanzione escludente al limite dimensionale da rispettare nella stesura dei suddetti documenti, l’individuazione della sanzione pertinente a presidio di quel limite non può che discendere dall’applicazione di canoni di ragionevolezza e proporzionalità, alla luce della finalità che la prescrizione del suddetto limite intende perseguire.
10.3. Ebbene, ritiene il Collegio che la conciliazione degli interessi in conflitto – relativi da un lato all’esigenza della stazione appaltante, di carattere strumentale e procedimentale, di condurre le operazioni valutative secondo criteri di celerità, sollecitando i concorrenti a concentrare l’esposizione dei profili qualitativi delle offerte, dall’altro lato all’esigenza di evitare restringimenti della platea dei concorrenti suscettibili di incidere negativamente sul perseguimento della finalità primaria della gara, inerente alla individuazione dell’operatore economico che abbia presentato l’offerta maggiormente conveniente, da un punto di vista economico e qualitativo, per l’Amministrazione – sia più efficacemente assicurata da una sanzione del comportamento inottemperante all’obbligo di rispettare il limite dimensionale alternativa a quella radicalmente escludente.
Tale sanzione, ad avviso del Collegio, è individuabile nella espunzione dal materiale valutabile dall’Amministrazione ai fini della attribuzione del punteggio qualitativo di quelle parti o componenti dell’offerta che eccedano i previsti limiti dimensionali: operazione agevolmente eseguibile quando, come nella specie, i contenuti esondanti da quei limiti siano consacrati in documenti autonomamente identificabili, come nella specie l’allegato alla relazione menzionata dalla ricorrente.
10.4. Concorre in tale direzione interpretativa anche la considerazione che la contestata violazione non può generare una qualificazione di non conformità investente il documento complessivamente considerato, ma circoscritta a quella parte ( recte , a quelle pagine) dello stesso che travalichino quei limiti: ciò che, anche in applicazione del principio generale secondo cui utile per inutile non vitiatur , impone di limitare la sanzione alla sola componente difforme dalla citata prescrizione.
10.5. Deve solo aggiungersi che l’esclusione della controinteressata non potrebbe nemmeno derivare dal fatto che nell’allegato violativo dei limiti dimensionali sarebbero consacrati elementi indispensabili ai fini della rappresentazione dei contenuti obbligatori dell’offerta, tali da rendere quest’ultima, in mancanza del suddetto allegato, incompleta e/o parziale: in particolare, non è dimostrato che la relazione “principale”, rispettosa dei suddetti limiti dimensionali, non descriva i tratti essenziali dell’offerta, indispensabili al fine di consentire alla Commissione di gara di esprimere le sue valutazioni, eventualmente anche di carattere premiante, in ordine ai criteri cui quel documento si riferisce.
11. Con il secondo - ed ugualmente riproposto - motivo di ricorso rivolto nei confronti del R.T.I. VE, la ricorrente lamentava che il monte ore da esso offerto non riusciva a coprire integralmente la durata del servizio di ristorazione ospedaliera messo a gara.
Deduceva infatti la ricorrente che la controinteressata, nell’allegato contenente la “ Dichiarazione di offerta economica ”, aveva indicato per l’intera durata del servizio (cinque anni) un monte orario di 1.133.444 ore e, pertanto, un monte orario annuo di 226.688,80 ore, mentre a pag. 11 del proprio “ Modello organizzativo ” aveva indicato 4.359,40 ore (operative) settimanali.
Ebbene, proseguiva la ricorrente, dividendo il monte ore annuo (226.688,80 ore) per le 4.359,40 ore (operative) settimanali, si otteneva il numero delle settimane annue durante le quali il R.T.I. VE garantiva effettivamente l’erogazione del servizio, ossia 52 settimane (226.688,80/4.359,40 = 52), laddove il servizio di ristorazione ospedaliera necessitava di essere erogato per 52,2 settimane all’anno, con la conseguenza che restavano scoperte 0,2 settimane all’anno, ossia circa un giorno e mezzo all’anno (0,2 * 7 = 1,4 giorni).
Da tali rilievi la ricorrente desumeva che il R.T.I. VE aveva violato l’art. 9.2. del Capitolato, il quale stabiliva che “ Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto, ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante della forza lavorativa, in termini di numero e professionalità, indispensabile al corretto espletamento del servizio in oggetto, provvedendo, in caso di assenze, ad immediata sostituzione ”: di conseguenza, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione a norma dell’art. 29, comma 4, del Disciplinare, nella parte in cui prevedeva l’irrogazione della sanzione espulsiva nel caso di presentazione di offerte prive dei “ requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione ” così come di offerte “ con livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto ai livelli di servizio attesi e stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Convenzione ”.
Infine, deduceva la ricorrente che la necessità di assicurare la prestazione del servizio per i mancanti 1,4 giorni all’anno avrebbe obbligato la controinteressata, in caso di aggiudicazione, a sopportare un extra-costo (non dichiarato) di 87.561,30 € a quinquennio.
11.1. La censura non può essere accolta.
11.2. Il ragionamento svolto dalla parte appellante è ad avviso del Collegio inficiato dalla inversione del valore probatorio attribuito ai documenti richiamati – la relazione “ Modello organizzativo ” da un lato, la “ Dichiarazione di offerta economica ” dall’altro – ai fini della individuazione dei contenuti dell’offerta del R.T.I. VE quanto, in particolare, al monte orario preventivato ai fini della erogazione del servizio e, quindi, alla idoneità dello stesso ad assicurare il soddisfacimento dell’esigenza della stazione appaltante per tutto il periodo di durata del servizio medesimo, senza interruzione o discontinuità di sorta.
11.3. Deve infatti ritenersi che la suddetta finalità sia primariamente assolta dai documenti che compongono l’offerta tecnica del concorrente e, in particolare, dalla suddetta relazione “ Modello organizzativo ”, dalla quale si evince che il R.T.I. VE ha previsto su base settimanale le modalità di organizzazione del servizio di ristorazione in termini di personale impiegato e di ore garantite: ciò, indistintamente, per tutto il periodo di durata del servizio medesimo.
11.4. L’eventuale - e temporalmente irrisorio - scarto tra il numero di ore lavorate indicato nella “ Dichiarazione di offerta economica ” e quello necessario al fine di assicurare l’erogazione del servizio con la scansione quali-quantitativa indicata nel documento “ Modello organizzativo ” non è quindi idoneo a dimostrare che il R.T.I. VE non avrebbe garantito l’esecuzione della prestazione contrattuale con la continuità e completezza necessarie.
11.5. Il suddetto scarto, va aggiunto, potrebbe astrattamente rilevare ai fini della valutazione della congruità dell’offerta della controinteressata, ma sul punto la parte appellante si limita a sottolineare l’extra-costo che da esso deriverebbe, senza svolgere alcuna concreta allegazione al fine di dimostrare la sua incidenza significativa sulla attendibilità dell’offerta economica del R.T.I. VE.
12. Deve adesso procedersi – sebbene la reiezione delle censure inerenti a quest’ultimo sarebbero sufficienti a determinare l’improcedibilità per la restante parte del gravame – all’esame di quelle riproposte nei confronti del R.T.I. Serenissima, terza classificata nella gara de qua , con la prima delle quali OD deduceva l’indeterminatezza e/o indeterminabilità della relativa offerta, in quanto dal relativo “ Modello organizzativo ” sarebbero evincibili ben tre soluzioni organizzative per l’esecuzione del servizio.
In particolare, essa esponeva che il R.T.I. Serenissima:
- nell’ incipit del § 2.1.5. della relazione “ Modello organizzativo ”, aveva dichiarato che “ il numero dei dipendenti che il RTI prevede di impiegare nel servizio è di 352 unità in organico complessivo ” e che “ il monte ore contrattuale settimanale risulta di 6.901 ore ”;
- con il diagramma di Gantt inserito all’interno del medesimo paragrafo, si indicavano dati numerici completamente diversi dai precedenti, ossia un numero di dipendenti pari a 204 unità e un monte orario contrattuale settimanale di 5.390 ore;
- dal § 2.1.4 della medesima relazione, infine, risultava un numero di addetti pari a 259 unità e un monte orario operativo (quindi, non contrattuale) di 5.329 ore.
Deduceva quindi la ricorrente OD che la Commissione di gara, anziché premiare il R.T.I. Serenissima con l’attribuzione di ben 4,50 punti per il modello organizzativo, avrebbe dovuto disporne l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 29 del Disciplinare, che sanzionava in tal senso le offerte plurime, indeterminate ed indeterminabili.
12.1. La censura, come appena sintetizzata, non può essere accolta.
12.2. In primo luogo, deve osservarsi che la deducente fonda la sanzione escludente a carico della controinteressata sul disposto della lex specialis che la ricollegherebbe obbligatoriamente alla presentazione di “ offerte plurime, indeterminate ed indeterminabili ”.
La censura, così formulata, si prefigge quindi di contestare il contrasto dell’ammissione del R.T.I. Serenissima con una precisa disposizione della disciplina di gara, la quale concorre conseguentemente a costituire il sostrato giuridico-fattuale del motivo in esame, la cui effettiva e complessiva ricorrenza dovrebbe quindi essere verificata dal giudicante al fine di pervenire alla invocata statuizione caducante.
Ebbene, deve rilevarsi che è estranea al menzionato art. 29 del Disciplinare di gara ogni espressa previsione escludente nei confronti delle “ offerte plurime, indeterminate ed indeterminabili ”, riferendola esso espressamente alle sole “ offerte incomplete e/o parziali ”: ne consegue che, facendo difetto uno degli elementi costitutivi della fattispecie escludente allegata dalla ricorrente (ovvero, la clausola della lex specialis che imporrebbe l’esclusione delle offerte indeterminate o indeterminabili), la censura in esame non può ritenersi verificata in fatto nell’insieme delle sue componenti strutturali.
12.3. In ogni caso, ed anche ammesso che la fonte del divieto di presentazione di tale tipologia di offerte debba ricercarsi ex officio al di fuori del perimetro della disciplina di gara, alla quale la ricorrente l’ha espressamente ancorato (e quindi, in primo luogo, nel disposto dell’art. 32, comma 4, d.lvo n. 50/2016), deve innanzitutto escludersi ogni profilo di contraddittorietà tra il § 2.1.4 della relazione “ Modello organizzativo ” presentata dal R.T.I. Serenissima ed il successivo § 2.1.5, in quanto i dati emergenti dal primo, in termini di monte ore lavorate settimanali e presenza giornaliera di operatori, scaturiscono dall’applicazione puramente teorica ed esemplificativa degli “ indici di produttività ”, i quali tuttavia - come si legge nella suddetta relazione - “ variano in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni singola struttura (monoblocco/padiglioni, sinergia tra le attività da svolgere, tipo e potenzialità delle attrezzature, logistica di distribuzione, etc.) ” ed hanno la funzione di fornire valori che “ vengono utilizzati dal RTI per monitorare e continuamente ottimizzare l’efficienza delle prestazioni del personale attraverso, ad esempio, una riorganizzazione del personale, l’applicazione di nuove modalità di lavoro, la dotazione di attrezzature più performanti, tramite l’utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche avanzate ed integrate ”: essi pertanto non identificano, dal punto di vista dimensionale, la prestazione che l’offerente si impegna ad eseguire a favore della stazione appaltante, di cui si occupa invece il successivo § 2.1.5.
12.4. Per quanto concerne poi gli ipotizzati profili di contraddittorietà intrinseci a quest’ultimo, essi afferiscono essenzialmente alla discrasia rilevabile, tra la parte discorsiva della relazione e l’allegato diagramma di Gannt, quanto al numero di “ addetti in organico complessivo ” ed al “ monte ore contrattuale settimanale ”.
Anche in questo caso, tuttavia, trattasi di dati - in particolare, il “ monte ore contrattuale settimanale ” - che non identificano i contenuti prestazionali dell’offerta, in quanto ineriscono alla determinazione delle risorse ritenute necessarie dall’appaltatore ai fini organizzativi del servizio, a differenza di quelli relativi al numero di “ addetti in servizio al giorno ” ed al monte “ ore operative a settimana ”, i quali indicano il personale, distinto per qualifica, che sarà concretamente addetto allo svolgimento della prestazione contrattuale ed il numero di ore in cui esso, in base alle fasi di lavorazione, sarà effettivamente presente sul luogo di esecuzione della stessa: dati che sono univocamente evincibili dal menzionato diagramma, in assenza di ogni ipotetico profilo di indeterminatezza/indeterminabilità.
12.5. I rilievi che precedono consentono anche di escludere ogni riflesso viziante delle circostanze allegate da OD sull’attribuzione del punteggio a favore del R.T.I. Serenissima, in ragione sia della poliformità del criterio di valutazione relativo al modello organizzativo, che non consente di escludere che ad essa abbiano concorso elementi progettuali diversi da quello oggetto di censura, sia alla luce del fatto che esso intendeva premiare essenzialmente le modalità operative di organizzazione del servizio (quindi, come si è già detto, il numero di addetti impegnati giornalmente nella commessa), sia, soprattutto, tenuto conto dello scarto tra il punteggio tecnico complessivamente assegnato alla ricorrente e quello ricevuto dalla controinteressata, insuscettibile di essere colmato dall’ipotetico azzeramento dei punti riconosciuti alla seconda per il criterio di valutazione in esame.
13. Con la successiva censura formulata in chiave escludente nei confronti del R.T.I. Serenissima, la ricorrente contesta ad esso di aver reso una dichiarazione falsa e/o fuorviante, sanzionabile ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f- bis d.lvo n. 50/2016, in ordine alle caratteristiche degli automezzi offerti per il trasporto dei pasti, rilevanti sia in relazione al criterio “ Struttura logistica ” sia con riferimento a quello “ Impatti ambientali della logistica ”: ciò in quanto la controinteressata, alla pag. 5 del proprio “ Modello struttura logistica ”, si era impegnata ad acquistare tre automezzi di marca Nissan, mod. E-NV 200 Van, specificando che gli stessi sarebbero stati nuovi ed immatricolati nel 2023, quando invece la loro produzione era cessata nel 2020.
13.1. La censura non può essere accolta.
13.2. Deve premettersi che il fatto che un automezzo sia uscito di produzione non esclude che esso, appena qualche anno dopo, sia reperibile sul mercato ancora nuovo e come tale immatricolabile ex novo .
13.3. In ogni caso, la dichiarazione dell’offerente concernente un determinato veicolo, identificato dalla casa produttrice e dal modello, cui inevitabilmente si associano specifiche caratteristiche tecniche, non deve essere intesa come atta a cristallizzare il suo impegno con riferimento a quegli elementi identificativi, di modo che l’indisponibilità di un veicolo così identificabile trasmodi automaticamente nel carattere mendace della medesima dichiarazione.
Invero, a prescindere dalla necessaria presenza, ai fini della qualificazione come falsa o fuorviante di una dichiarazione del concorrente, di una aliquota minima di consapevolezza in capo al dichiarante, deve osservarsi che, a meno che l’indicazione del modello abbia di per sé una autonoma valenza ai fini della caratterizzazione dell’offerta, essa deve intendersi indirettamente riferita alla tipologia cui quel modello appartiene, tanto più laddove la stessa casa produttrice – la quale può effettivamente rappresentare un indice di affidabilità dell’offerta, potendo risultare da questo punto di vista non fungibile – abbia immesso sul mercato, in sostituzione di quello non più in produzione, altro modello avente analoghe (se non più elevate, in ragione del fisiologico miglioramento tecnologico che si accompagna alla immissione di nuovi prodotti in commercio) caratteristiche tecniche.
Invero, come evidenziato dalla controinteressata alla pag. 14 della memoria difensiva di primo grado del 27 gennaio 2025 (e ribadito con memoria successiva), il produttore Nissan ha sostituito il modello E-NV 200 Van, indicato nella sua offerta tecnica, con il modello Nissan Townstar, il quale può considerarsi equipollente a quello originariamente offerto, non essendo dimostrato che le diversità strutturali messe in evidenza dalla ricorrente con la memoria del 15 novembre 2025 siano tali da incidere negativamente sulla esecuzione del servizio.
13.4. Se quindi deve ritenersi che, laddove la suddetta evenienza si verificasse nella fase successiva all’aggiudicazione ed antecedente all’esecuzione del servizio, essa darebbe luogo, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, alla sostituzione del modello non più in commercio con quello sostitutivo, avente analoghe caratteristiche tecniche rispetto a quello formalmente offerto, a non diversa conclusione deve pervenirsi qualora risulti, come nella specie, che l’espunzione dal catalogo della ditta produttrice sia avvenuta già alla data di presentazione dell’offerta, in assenza di una oggettiva finalità decettiva della relativa dichiarazione.
13.5. Dai rilievi che precedono discende che nessuna conseguenza può farsi discendere dalla circostanza allegata da OD sull’attribuzione del punteggio al R.T.I. Serenissima in relazione ai criteri di valutazione che, ad avviso della ricorrente, presentano una connessione con il veicolo offerto, tanto più laddove le relative deduzioni risultano avere solo valore rafforzativo della pretesa necessità di esclusione della controinteressata e, comunque, non dimostrano che sul relativo punteggio l’indicazione del tipo di veicolo adibito al trasporto dei pasti abbia assunto una incidenza rilevante o addirittura esclusiva: ciò che depriva di ogni fondatezza la successiva censura subordinata, diretta ad ottenere “ l’azzeramento dei punteggi ricevuti ” dalla controinteressata.
14. Il successivo motivo riproposto è funzionale ad ottenere l’esclusione del R.T.I. Serenissima dalla gara in ragione del superamento dei limiti dimensionali entro i quali, ai sensi dell’art. 19.5 del Disciplinare di gara, avrebbero dovuto essere contenuti graficamente gli elaborati tecnici.
Premesso che la lex specialis prevedeva che soltanto le relazioni “ Struttura logistica ” e “ Allestimento dei locali ” potessero essere accompagnate da allegati, espone la ricorrente che il R.T.I. Serenissima, in allegato alla relazione “ Modello organizzativo ”, ha prodotto due documenti aggiuntivi, non consentiti dalla norma di gara, che ha denominato “ startup ” (4 pagine senza la copertina) e “ progetto di sostenibilità ” (6 pagine ad esclusione della copertina), superando il limite massimo prescritto per la stesura della relazione “ Modello organizzativo ”, che era di 20 pagine.
Stesso discorso, aggiunge la ricorrente, vale per la relazione “ Gestione e riduzione rifiuti ”, alla quale la controparte ha accluso il documento 7.2.1, denominato “ Accordi per il recupero dei pasti ”, composto da 32 pagine, più 3 copertine bianche, ed il documento 7.2.2, denominato “ Fornitori sostenibili ”, composto da 3 pagine, esclusa la copertina, in tal modo superando di 35 pagine il limite massimo previsto per l’elaborato “ Gestione e riduzione dei rifiuti ”, che era di 10 pagine.
14.1. La censura non può essere accolta.
14.2. Richiamando sinteticamente, per brevità di esposizione, i rilievi formulati con riguardo all’analoga censura che OD ha rivolto nei confronti del R.T.I. VE (oltre che del CNS), deve osservarsi che:
- esula dal testuale perimetro applicativo della invocata clausola escludente il superamento dei limiti dimensionali per la redazione degli elaborati progettuali dell’offerta;
- canoni di ragionevolezza e proporzionalità inducono a ricondurre al contestato superamento la sola “sanzione” della sottrazione al materiale valutabile dall’Amministrazione ai fini della attribuzione del punteggio qualitativo di quelle parti o componenti dell’offerta che eccedano i previsti limiti dimensionali, rappresentate nella specie dagli allegati alle citate relazioni.
14.3. Deve solo aggiungersi che la derivazione della violazione contestata della sola illustrata conseguenza riduttiva non consente di farne discendere, come ugualmente dedotto dalla ricorrente (peraltro nella sola rubrica riassuntiva del motivo), l’azzeramento del punteggio relativo agli elaborati “sovrabbondanti” (richiesto anche con la successiva censura subordinata, che per le ragioni esposte non può che essere allo stesso modo respinta).
15. Con l’ultima - e riproposta - censura escludente formulata dalla ricorrente nei confronti del R.T.I. Serenissima, viene dedotto che la mandante €ristorazione non possiede in proprio il requisito di capacità tecnico-professionale prescritto dall’art. 11.2, lett. d), del Disciplinare, ai sensi del quale le imprese partecipanti, pena l’applicazione della sanzione espulsiva, erano tenute a dimostrare di aver svolto “ negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, in ambito sanitario e/o sociosanitario, per un importo complessivo pari almeno al 15% della base d’asta complessiva (60 mesi) (al netto di IVA e/o altre imposte o contributo di legge) del/i lotto/i di partecipazione ”, precisando che, che in caso di partecipazione in R.T.I., “ premesso il possesso del requisito da parte del raggruppamento nel suo complesso, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalla mandante ”.
Ebbene, deduce la ricorrente che, poiché il R.T.I. Serenissima ha presentato domanda di partecipazione per i Lotti nn. 1, 2, 6 e 7, l’importo necessario affinché l’intero raggruppamento potesse accedere alla gara era di € 48.234.534,246, pari al 15% della somma tra le basi d’asta dei quattro lotti de quibus (€ 321.563.561,645).
Essa aggiunge che il R.T.I. controinteressato ha dichiarato che la mandante €ristorazione avrebbe eseguito, in caso di aggiudicazione, il 39% del servizio per il Lotto n. 1, il 36% per il Lotto n. 2, il 34% per il Lotto n. 6 ed il 38% per i Lotto n. 7: pertanto, essa conclude, anche assumendo come punto di riferimento la quota di servizio più ridotta – quella, cioè, del 34%, riferita proprio al Lotto n. 6 – €ristorazione non arriverebbe a possedere il requisito di capacità tecnica prescritto dall’art. 11.2, lett. d), del Disciplinare, atteso che, essendo di € 48.234.534,246 l’importo che l’intero raggruppamento era tenuto a soddisfare per qualificarsi sui Lotti nn. 1, 2, 4 e 6, il requisito di capacità tecnica coerente con la quota del servizio indicata da €ristorazione per il Lotto n. 6 avrebbe dovuto ammontare (almeno) ad € 16.399.741,60 € (il 34% di € 48.234.534,246 corrisponde, infatti, ad € 16.399.741,60), laddove la suddetta società ha dichiarato nel proprio D.G.U.E. di possedere un fatturato specifico di € 8.026.275,27, che corrisponde ad appena il 16,64% del valore della prestazione relativa al Lotto n. 6.
15.1. La censura non può essere accolta, manifestando il ragionamento sul quale si basa un insuperabile elemento di fragilità, che ne mina in radice le conclusioni raggiunte in punto di carenza dei requisiti di partecipazione in capo al R.T.I. controinteressato.
15.2. Secondo il chiaro disposto dell’art. 11.2, lett. d), del Disciplinare, ed ai fini dimostrativi del relativo requisito di capacità tecnica e professionale, l’importo dei servizi analoghi deve essere “ pari almeno al 15% della base d’asta complessiva (60 mesi) (al netto di IVA e/o altre imposte o contributo di legge) del/i lotto/i di partecipazione ”: la base di computo del requisito de quo non coincide quindi con la base d’asta cumulativa dei lotti alla cui aggiudicazione l’operatore economico avrebbe concorso, ma con la singola base d’asta dei lotti medesimi (il qualificativo “ complessivo ” dovendo evidentemente intendersi con riguardo all’intero periodo di esecuzione della commessa).
15.3. La suesposta conclusione trova del resto conferma nel disposto dell’art. 12, comma 2, del Disciplinare di gara, in tema di “ Partecipazione a più lotti ”, ai sensi del quale “ con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto ”.
15.4. In tale (corretto) quadro interpretativo, ove si consideri che la base d’asta complessiva del Lotto n. 6, oggetto di controversia, era di € 51.376.440,650 ed il 15% di tale importo corrispondeva ad € 7.706.466,097, ne consegue che il fatturato specifico per servizi analoghi posseduti nel triennio dalla società €ristorazione, mandante del R.T.I. Serenissima e pari ad € 8.026.275,27, era ampiamente sufficiente a dimostrare il possesso in capo alla stessa del requisito di partecipazione di cui si tratta.
16. Come anticipato, la reiezione delle censure escludenti concernenti il R.T.I. VE ed il R.T.I. Serenissima, così come di quelle inerenti all’attribuzione dei punteggi a favore di quest’ultimo, non può che determinare l’improcedibilità di quelle analoghe (per l’effetto perseguito) rivolte nei confronti del CNS, così come dell’istanza istruttoria ad esse annessa.
17. Riprendendo l’ordine di graduazione delle censure formulate dalla parte appellante, vengono adesso in esame quelle rivolte avverso la declaratoria di irricevibilità recata dalla sentenza appellata relativamente ai motivi del ricorso introduttivo del giudizio aventi ad oggetto la lex specialis , sia in ragione dell’omessa indicazione, in asserita violazione degli artt. 34 e 71 d.lvo n. 50/2016, dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) fissati dal paragrafo E) dell’Allegato n. 1 al d.m. 10 marzo 2020, sia in forza della predicata carenza nei componenti della Commissione di gara di alcuna esperienza nei servizi della ristorazione collettiva, con il conseguente deficit di competenza in capo agli stessi.
17.1. Il T.A.R. ha motivato la suddetta declaratoria, quanto al primo profilo, col rilievo secondo cui “ l’impugnazione del bando di gara non è stata proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, avvenuta il 25 giugno 2024 ”, atteso che “ per la consolidata giurisprudenza, il tema dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972; Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773; Consiglio di Stato, sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934, e 3 febbraio 2021, n. 972), con la conseguenza che nel caso di specie il dies a quo per impugnare il bando era il 25 giugno 2024 e pertanto, l’impugnazione è tardiva sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. ”, mentre, quanto al secondo, ha analogamente affermato che “ il pacifico indirizzo giurisprudenziale (Adunanza Plenaria n. 12/2020), afferma che il provvedimento di nomina della Commissione non è mai direttamente lesivo, dovendo essere impugnato solo unitamente all’atto conclusivo della procedura. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti la Commissione sono stati pubblicati da ARIA ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare di gara e dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul proprio sito internet, nella sezione “I nostri Bandi di Gara”, pertanto, anche in questo caso, il dies a quo del termine per la sua impugnazione coincideva con la data della comunicazione dell’aggiudicazione (25 giugno 2024) e, non già con il momento successivo dell’effettuazione dell’accesso agli atti di gara ”, aggiungendo che “ oltretutto, risulta che la ricorrente OD aveva partecipato alla seduta pubblica del 25 settembre 2023 nella quale erano stati sorteggiati i membri della commissione giudicatrice, poi nominati il 3 ottobre 2023 ”.
17.2. Deduce criticamente la parte appellante che non rileva che, alla data di conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, essa disponesse della documentazione necessaria alla formulazione delle censure suindicate, essendo state queste formulate in via subordinata rispetto a quelle finalizzate al conseguimento dell’aggiudicazione in luogo del CNS: da tanto discenderebbe, ad avviso di OD, che il dies a quo per la proposizione dei due motivi di censura in oggetto coincideva con il 2 agosto 2024, giorno in cui essa ha avuto piena contezza dell’offerta del R.T.I. Serenissima, ovvero con il 12 luglio 2024, data in cui la stazione appaltante ha caricato sul portale SINTEL la copia dei verbali di gara.
17.3. La censura non può essere accolta.
17.4. Deve osservarsi che l’interesse alla caducazione integrale della gara esisteva in capo a OD, seppur quale interesse subordinato a quello orientato all’aggiudicazione del servizio, fin dal momento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione: il fatto che il secondo non fosse processualmente perseguibile a causa della indisponibilità dei documenti necessari alla valutazione della legittimità del provvedimento di aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento selettivo e riassuntivo della valutazione tecnica ed economica delle offerte, non inficiava l’autonoma ed immediata possibilità per la ricorrente di coltivare il primo, tanto più in quanto la formulazione di censure strumentali alla realizzazione del suddetto interesse principale aveva, in quel momento, carattere del tutto eventuale, dovendo ritenersi plausibile che, ove quest’ultimo interesse non fosse risultato realizzabile (non essendo emersi vizi dall’accesso alla documentazione delle controinteressate), la ricorrente avrebbe ugualmente agito in giudizio ai fini della realizzazione di quello subordinato.
17.5. In conclusione, l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, quale conseguenza della sua caducazione integrale, al momento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione era solo virtualmente subordinato a quello inteso all’aggiudicazione della gara così come - e quindi con i vizi che la inficiavano secondo le successive deduzioni della ricorrente - si era concretamente svolta, costituendo a quella data il solo interesse utilmente perseguibile: esso è diventato anche concretamente subordinato solo allorquando, acquisita la documentazione presentata da tutte le controinteressate, la ricorrente ha potuto rilevare l’esistenza degli ipotetici vizi inficianti l’ammissione alla gara delle stesse e la valutazione delle relative offerte.
17.6. Del resto, a conferma dei rilievi svolti, non può non evidenziarsi che la stessa OD ha promosso, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla sua comunicazione, una prima impugnativa avverso la Determinazione (n. 686 del 25 giugno 2024) di aggiudicazione del Lotto n. 6 (ricorso di cui al n. 2260/2024 del R.G., definito in senso reiettivo dal T.A.R. per la Lombardia con la sentenza n. 722 del 3 marzo 2025), gravata anche con il ricorso introduttivo del presente giudizio, adducendo prevalentemente censure di carattere strumentale avverso la lex specialis , a dimostrazione della immediata insorgenza in capo alla stessa dell’interesse rinnovatorio che, nell’ambito del presente giudizio, ha invece fatto valere in via dichiaratamente subordinata.
18. Il T.A.R. ha respinto anche la censura intesa a lamentare che la Commissione di gara, nell’unica seduta riservata del 21 novembre 2024, durata complessivamente 90 minuti, ha letto, esaminato e valutato tutte le offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti alla gara per i Lotti nn. 6 e 7 (in totale, undici offerte), dedicando a suo dire, in media, 0,6 secondi per pagina: la celerità con la quale la Commissione di gara aveva valutato così tante offerte progettuali inevitabilmente diverse tra loro, unitamente all’identità di punteggi assegnati ai vari operatori economici, faceva sorgere il legittimo sospetto, ad avviso della ricorrente, che i Commissari non avessero esaminato le offerte in composizione collegiale, come avvalorato dal fatto che i verbali di valutazione delle offerte tecniche non erano stati sottoscritti da tutti i commissari lo stesso giorno in cui le singole sedute si erano chiuse.
18.1. A fondamento della relativa statuizione reiettiva, il T.A.R. ha osservato che la società ricorrente non ha indicato “ quale sarebbe stato il tempo congruo per l’esame delle offerte presentate su tutti i lotti messi a gara ”, aggiungendo che “ alla gara per entrambi i lotti, 6 e 7, hanno partecipato, oltre alla ricorrente, gli stessi operatori economici (RTI VE, RTI Serenissima, Dussman), ad eccezione del lotto 6, cui ha partecipato anche il consorzio CNS; le offerte presentate sono in larga parte sovrapponibili e ripetitive delle singole voci (ad es. il modello organizzativo, etc.) e ciò spiega l’identità di punteggio attribuito dalla Commissione ”.
Ha inoltre evidenziato il T.A.R. che, secondo la giurisprudenza, “ la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate; ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi - come nel caso di specie - a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (Consiglio di Stato sez. III, 25 luglio 2024, n.6720; Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871; Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323) ”.
Per quanto riguarda, infine, la sottoscrizione non contestuale del verbale, ha osservato il giudice di primo grado che essa “ non può inficiare la procedura di gara, dal momento che, così come verbalizzato, ciò trova la sua ragione nel fatto che la seduta di gara si è svolta da remoto via Microsoft Teams ”.
18.2. Le argomentazioni con le quali la parte ricorrente si prefigge di ottenere la riforma della suindicata statuizione reiettiva possono essere così sintetizzate.
In primo luogo, essa deduce che non è vero che le offerte dei concorrenti per i Lotti nn. 6 e 7 sarebbero state valutate in un arco temporale di circa dieci ore, atteso che nel suddetto lasso di tempo sono state esaminate le offerte di tutti gli operatori economici che hanno preso parte alla competizione su tutti i Lotti messi a gara, mentre in primo grado essa aveva allegato che la Commissione di gara aveva vagliato le offerte dei concorrenti relativamente ai Lotti nn. 6 e 7 con una media di 0,6 secondi a pagina.
Essa contesta anche l’assunto secondo cui non avrebbe provato quali sarebbero state le corrette tempistiche di valutazione delle offerte, avendo dimostrato l’irrazionalità e l’illogicità del comportamento dei commissari, che in un arco temporale di soli 90 minuti avevano esaminato ben 11 offerte, dedicando a ciascuna di esse un tempo di valutazione medio di 0,6 secondi per pagina, spettando invece alle parti resistenti provare la ragionevolezza dei suddetti stringatissimi tempi di valutazione.
Anche per quanto attiene alla tesi secondo cui la stringatezza dei tempi di valutazione dipenderebbe dal fatto che le offerte erano tutte strutturate in base allo stesso format, rileva in senso contrario OD che “ è umanamente impossibile vagliare in meno di un secondo, le pagine di ben 11 offerte, a maggior ragione se, come nel caso di specie, caratterizzate da notevole complessità tecnica ”.
Infine, con riguardo all’affermazione secondo cui la mancata sincronia delle sottoscrizioni dei verbali sarebbe dipesa dal fatto che le riunioni della Commissione si sono svolte su Teams , deduce la parte appellante che, dal punto di vista contenutistico, l’atto di verbalizzazione ha una funzione di certificazione pubblica, potendo dubitarsi che un verbale di gara sottoscritto dalla maggior parte dei commissari in data posteriore a quella in cui la seduta riservata dovrebbe essersi svolta possa valere come prova delle attività compiute dall’organo consultivo o, quantomeno, del fatto che tali attività siano avvenute collegialmente.
18.3 Il motivo, ad avviso del Collegio, non pone in evidenza ragioni sufficienti alla riforma in parte qu a della sentenza appellata: ciò non senza aver prima evidenziato che nessuna specifica censura è stata formulata dalla parte appellante con riguardo al passaggio motivazionale della stessa con il quale, dopo aver enucleato, sulla base della pregressa giurisprudenza, i molteplici fattori che possono giustificare la brevità del tempo impiegato per la valutazione delle offerte, il giudice di primo grado ha sottolineato la necessità che la relativa contestazione sia accompagnata da “ più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione ”.
18.4. Ciò evidenziato, deve premettersi che l’intera costruzione argomentativa sulla quale il motivo in esame si regge è proiettata verso la dimostrazione del deficit di collegialità che avrebbe contraddistinto le operazioni di valutazione delle offerte tecniche condotte dalla Commissione di gara.
Deve in senso contrario osservarsi che sono molteplici le modalità organizzative che i commissari possono applicare al fine di conciliare il carattere collegiale dei lavori con l’esigenza di celerità degli stessi: tra esse, la lettura individuale e ripartita degli elaborati costitutivi delle offerte tecniche, seguita dalla condivisione dei risultati sintetici dell’esame in tal modo condotto e dei punteggi proposti.
18.5. Peraltro, è ragionevole ritenere che, come rilevato dal T.A.R., alla razionalizzazione dei tempi di esame e valutazione delle offerte abbia concorso la sovrapponibilità delle stesse: sovrapponibilità che, deve aggiungersi, ha presumibilmente riguardato non solo le offerte presentate dalle imprese che hanno concorso all’aggiudicazione dei Lotti nn. 6 e 7, ma anche quelle presentate per tutti gli altri lotti, consentendo alla Commissione di gara, via via che le operazioni valutative procedevano, di acquisire elementi conoscitivi e perfezionare parametri di giudizio tali da velocizzare le proprie attività.
A questo riguardo, non può non rilevarsi che i Lotti nn. 6 e 7, ai quali si riferisce la censura in esame, si collocano al termine della serie valutativa, per cui sono quelli in relazione ai quali la Commissione di gara ha potuto maggiormente capitalizzare il risultato delle precedenti valutazioni.
18.6. Infine, non può attribuirsi valenza invalidante alla sottoscrizione non contestuale del verbale del 21 novembre 2024 nell’ottica probatoria, in cui si inscrive la censura in esame, della non collegialità delle valutazioni, in quanto il carattere postumo della sottoscrizione non dimostra che allo svolgimento delle operazioni in quello verbalizzate non abbia concorso il membro che l’ha firmato successivamente, tanto più in quanto la riunione della Commissione si è svolta da remoto.
19. Il suesposto esito - in parte reiettivo, in parte dichiarativo della improcedibilità - dell’appello, relativamente al petitum caducatorio, non può che portare con sé la statuizione reiettiva con riguardo alle consequenziali domande risarcitorie.
20. Va invece accolta la domanda di riforma del dispositivo di condanna alla refusione delle spese di giudizio a favore delle (quattro) controparti, evidenziando la parte appellante, al fine di dimostrarne il carattere esorbitante, le implicazioni tecnico-contabili della controversia e la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, oltre alla posizione di adesione del R.T.I. Serenissima relativamente alle censure totalmente demolitorie.
20.1. Deve invero osservarsi che la sentenza di questa Sezione n. 8047 del 15 ottobre 2025, respingendo l’appello proposto dal CNS avverso la sentenza n. 1118/2015, con la quale il T.A.R. per la Lombardia ha statuito l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del medesimo CNS del Lotto 1, sulla scorta di vizi analoghi a quelli dedotti dalla odierna ricorrente in ordine all’anomalia dell’offerta da quello presentata per il Lotto 6, induce a formulare una prognosi favorevole a OD quanto alla fondatezza delle censure da essa proposte nel presente giudizio relativamente alla posizione del CNS e dichiarate dal Collegio improcedibili in conseguenza delle reiezione di quelle relative al R.T.I. VE ed al R.T.I. Serenissima.
20.2. Ritiene quindi il Collegio, anche tenuto conto dei profili di complessità tecnico-contabile della controversia, che la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore delle controparti, relativamente al giudizio di primo grado, vada ridotta nella misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge, per la stazione appaltante ed il R.T.I. VE e di € 1.500,00, oltre oneri di legge, per quanto concerne il R.T.I. Serenissima, in ragione della sua parziale adesione alle censure della ricorrente.
21. Quanto invece alle spese del giudizio di appello, ritiene il Collegio che, avendo le difese delle controparti carattere sostanzialmente reiterativo di quelle formulate in primo grado, sussistano giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC CO, Presidente
EZ FE, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EZ FE | IC CO |
IL SEGRETARIO