Articolo 13 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 12Articolo 14
Versione
16 ottobre 1986
Art. 13. (Convenzioni con medici civili) 1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati".
Nota all'art. 13, comma 1:
Il testo dell' art. 109 del D.P.R. n. 91/1978 , gia' modificato dall' art. 21 del D.P.R. n. 834/1981 , come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 109 (Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore). - Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo art. 110 come risulta modificato dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni.
Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro del proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati.
I medici di cui al presente articolo non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dalla suddetta attivita' al raggiungimento del predetto limite di eta'. Tuttavia, per comprovate esigenze della commissione medica superiore e qualora trattisi di medici di qualificata esperienza e competenza in materia di pensionistica di guerra, possono essere convenzionati medici anche se abbiano superato il 75° anno di eta', ma non oltre il 78° anno di eta', nel limite di 4 unita' e purche' non venga superato il contingente massimo dei componenti di tale commissione medica superiore di cui al successivo art. 110.
L'attivita' svolta presso le commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 del personale sanitario contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera previste dal quinto comma dell'art. 99 del testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e non e' incompatibile con lo svolgimento di eventuale altra attivita' prevista dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al primo comma.
L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986