Art. 2.
Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge e' effettuata, nel capitolo 53 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro (servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'esercizio 1952-53, una ulteriore assegnazione di lire 20.000.000.
Alla copertura della relativa spesa si fara' fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 466 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per la concessione del contributo previsto dalla presente legge e' effettuata, nel capitolo 53 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro (servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'esercizio 1952-53, una ulteriore assegnazione di lire 20.000.000.
Alla copertura della relativa spesa si fara' fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 466 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.