Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00327/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppa Rita Leo Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
ovvero per la declaratoria di parziale illegittimità ed annullamento parziale del decreto di attribuzione della qualifica di agente di P.S. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65 adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria con nota Prot. N -OMISSIS- e notificato nella medesima data, nella parte in cui detta qualifica veniva conferita alla dott.ssa -OMISSIS- limitatamente all'esercizio delle funzioni quale agente della Polizia Municipale di -OMISSIS-e nell'ambito del territorio di quest'ultimo Comune, nonché nella parte in cui statuisce la facoltà dell'Ufficio “ di operare la revisione del titolo conferito, ai sensi dell'art. 4 bis del Regolamento del TULPS, qualora venga a variarsi – nel futuro – il raggio di operatività dell'interessata, con particolare riferimento all'area jonica del territorio reggino ” nonché nella parte in cui si prevede l'inefficacia del decreto stesso, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente Locale de quo per qualsiasi altro motivo;
nonché:
di ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato da cui emani la soggezione del titolo di agente di P.S. conferito alla dott.ssa -OMISSIS- alla revisione, qualora venga a variarsi – nel futuro – il raggio di operatività dell'interessata, con particolare riferimento all'area jonica del territorio reggino, ovvero l'inefficacia del decreto stesso, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente Locale de quo per qualsiasi altro motivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione presentata dalla ricorrente;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. Giovanni Caputi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda l’annullamento del provvedimento impugnato, meglio enucleato in epigrafe, afferente all’attribuzione della qualifica di agente di P.S. alla ricorrente, nella parte in cui conferisce detta qualifica limitatamente all'esercizio delle funzioni quale agente della polizia municipale di -OMISSIS- e nell'ambito del territorio di quest'ultimo comune.
Inoltre viene fatto oggetto di critica la parte del provvedimento in parola che evoca la possibilità di operare la revisione del titolo conferito, ai sensi dell’art. 4-bis del Regolamento al T.U.L.P.S., qualora venisse a variarsi - nel futuro - il raggio di operatività dell’interessata, con particolare riferimento all’area jonica del territorio reggino, nonché la prescrizione all’Autorità comunale - ove dovesse essere accertato da parte dei competenti Organi di polizia il difetto in capo alla persona interessata del più generale requisito di affidabilità soggettiva desumibile dagli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S. - del divieto di assegnazione dell’arma di servizio all’agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 38, 3° co., del T.U.L.P.S..
I motivi di ricorso attengono:
- il primo, a nullità parziale e/o annullabilità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della l. n 65 /1986 e dell'art. 4 bis del regolamento al T.U.L.P.S..; eccesso di potere – manifesta illogicità o irrazionalità, ingiustizia manifesta – violazione degli artt. 3, 4, 35 della costituzione;
- il secondo, a nullità parziale e/o annullabilità parziale del provvedimento impugnato per difetto di motivazione – eccesso di potere – contraddittorietà - violazione dei principi di necessarietà adeguatezza proporzionalità dell'azione amministrativa rispetto alla limitazione adottata col provvedimento impugnato – travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto;
- il terzo, al risarcimento del danno.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo alle domande ricorsuali, contestando le stesse, e domandando il respingimento del gravame.
All’udienza indicata in epigrafe, tenutasi da remoto, il Collegio ha dato avviso di possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere da un approfondimento sull’effettivo interesse al gravame della deducente, essendo il ricorso infondato e pertanto da respingere.
Come accennato, è in discussione nella presente sede il decreto di attribuzione della qualifica di agente di P.S. della Prefettura di Reggio Calabria, nota prot. n -OMISSIS-, notificato nella medesima data, che viene censurato nella parte in cui conferisce detta qualifica alla ricorrente limitatamente all'esercizio delle funzioni quale agente della polizia municipale di -OMISSIS- e nell'ambito del territorio di quest'ultimo comune; inoltre viene colpita da critica la parte in cui l’Amministrazione esplicita la riserva dell’esercizio di taluni poteri.
Con riguardo al primo motivo di ricorso deve notarsi che la limitazione della qualifica conferita alla ricorrente al territorio comunale di -OMISSIS-, in cui la ricorrente presta servizio, sembra comunque derivare dagli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
La ricorrente non ha dimostrato che la detta qualifica avrebbe potuto o dovuto configurarsi in termini più ampi, anzi la stessa ha chiarito, interloquendo con la Prefettura, che “ una volta accettato l’incarico presso la Polizia Municipale di -OMISSIS-, ha inteso immediatamente allontanarsi dal luogo d’origine e fissare in -OMISSIS- la sede stabile e principale dei propri interessi lavorativi e personali ”.
Appare quindi non dimostrata l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la parte censurata si concretizza, in sostanza, in un complemento di motivazione, consistente in una mera ricognizione normativa. Si tratta di un chiarimento apportato al provvedimento, che, in base ai principi generali di trasparenza e buona amministrazione, e con riferimento all’obbligo di motivazione nel quadro della delicata materia che occupa, non può considerarsi illegittimo.
In sostanza, l’Amministrazione ha ritenuto di spiegare perché, nelle peculiari circostanze di cui alla richiesta della ricorrente, ha ritenuto di concedere la qualifica richiesta.
A conclusioni non dissimili deve giungersi in relazione all’ulteriore complemento motivazionale secondo cui la qualifica deve considerarsi decaduta, e comunque l’Amministrazione si riserva di intervenire, nel caso venga a modificarsi l’ambito operativo della ricorrente.
Si tratta di un passaggio tutt’al più superfluo, ma di per sé non censurabile in sede di legittimità, anche perché diversamente si andrebbe ad esprimere una valutazione preventiva in ordine a poteri non ancora esercitati.
Al riguardo, vale notare che la sentenza del Consiglio di Stato del 3 gennaio 2023, n. 105, richiamata dalla ricorrente nel suo ultimo deposito (peraltro inammissibile perché fuori termine), non può condurre ad una diversa decisione. Il caso ivi esaminato era infatti una fattispecie di diniego della qualifica, che, seppure ampiamente motivato, era stato considerato illegittimo in quanto il conferimento della qualifica deve considerarsi condizionato solo e soltanto ai requisiti di legge.
Ma tale pronunzia, e la giurisprudenza che la stessa esamina, nulla dicono in ordine alla illegittimità, o meno, del provvedimento che invece conceda la qualifica esplicitando le motivazioni ed evocando l’eventuale successivo esercizio di altri poteri.
Tale genere di illegittimità, ad avviso del Collegio, non può essere ravvisata nella misura in cui la motivazione sia solo apparentemente restrittiva, ma in realtà conceda la qualifica, limitandosi ad enunziare future facoltà di intervento, ai sensi delle pertinenti norme del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, nonché la decadenza in caso di sopravvenuta inefficacia del rapporto di lavoro, che, invero, derivano - qualora se ne verificassero i presupposti, cosa che allo stato non risulta - da principi e norme di legge, senza una concreta incidenza attuale nella sfera giuridica del destinatario.
Il primo motivo di ricorso deve dunque essere respinto, non sussistendo alcuna violazione di legge.
Venendo al secondo motivo di ricorso, più specificamente incentrato sulla motivazione del provvedimento, anche esso non è favorevolmente apprezzabile.
In particolare, come in parte già accennato, la Prefettura ha ritenuto di dover rispondere alle preoccupazioni del competente Comando provinciale dei Carabinieri e, in ottica di trasparenza e di piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, ha ritenuto in sostanza di dover spiegare con maggiore dettaglio le ragioni per le quali ha concesso la qualifica alla ricorrente,
Ma ciò, da un lato, non integra i prospettati vizi di legittimità, dall’altro lato, non rappresenta un limite alla tutela dell’onorabilità dell’interessata, che va eventualmente garantita, se non è già stato fatto, o se emergessero profili critici allo stato non evidenziati dalla ricorrente, attraverso l’applicazione delle norme in tema di riservatezza di cui al GDPR.
L’ iter logico seguito e le ragioni alla base della qualifica concessa non possono considerarsi viziati dagli elementi denunziati in ricorso, nella misura in cui si riconosce (cosa che sembra indubitabile dal tenore complessivo del provvedimento) che i presupposti per la concessione della qualifica sono esclusivamente quelli normativi e che la ricorrente ne è pienamente in possesso.
Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla richiesta risarcitoria, deve essere disatteso.
Difatti, la domanda in parola è totalmente generica e quindi sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio.
Anzitutto, non viene individuato un preciso fatto o atto illecito, doloso o colposo, che abbia cagionato un qualsiasi pregiudizio alla ricorrente.
Sotto questo profilo non può che essere rimarcato di nuovo come nel ricorso non sia stato individuato alcun serio elemento che faccia ritenere che, in base alle norme vigenti, l’ambito operativo della ricorrente debba o possa essere diverso dal territorio del Comune presso il quale presta servizio o che la qualifica non debba cessare qualora il rapporto di lavoro, per una qualsiasi ragione, venga a cessare. Quanto meno, non può escludersi a priori ed in questa sede che l’Amministrazione possa valutare le predette evenienze qualora le stesse, in futuro, si realizzino.
Di conseguenza, non può configurarsi alcun danno ingiusto subito dalla ricorrente.
In definitiva, dunque, per tutte le ragioni sopra enunziate, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP SS SI, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | EP SS SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.