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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. VITO CASTELLI ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cremona il 15/05/1982,
e dalla loro unione sono nati i figli ed , maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Questo Tribunale, con sentenza n. 423 del 25/10/2002, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, veniva disposto che il Sig. corrispondesse alla Controparte_1
Sig.ra quale assegno mensile divorzile, la somma di € 260,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat.
Con ricorso depositato il 30/10/2024, le parti hanno adito il presente Tribunale per la modifica delle condizioni in essere, dichiarando di aver concordato la revoca del suindicato assegno, previo versamento da parte del Sig. della CP_1 quota residua di TFR spettante alla Sig.ra pari ad € 1.500,00 da Pt_1 corrispondere in sei rate mensili di € 250,00 entro il giorno 5 del mese da novembre 2024 ad aprile 2025.
Le condizioni concordate fra le parti vanno omologate da questo Tribunale, stante la loro conformità a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra Parte_1
, di cui alla sentenza Trib. Cremona n 423/2002 del Controparte_1
25/10/2002, in conformità all'accordo fra di essi raggiunto, come da ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024, pertanto
DICHIARA cessato l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 260,00; Parte_1
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 29.1.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti