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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/11/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1553 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 16/10/2025, promossa da (p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Testa, Mario Melillo e Anton Giulio Lana, giusta procura in atti, attrice contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Iolanda
[...] C.F._2
Borzì, giusta procura in atti, convenuti avente ad oggetto: azione revocatoria;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.03.2021, la ha Parte_1 convenuto in giudizio e chiedendo la Controparte_1 CP_2 dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione della quota del 27,5% della società attrice, effettuata a titolo di liberalità da in favore della figlia, con atto a rogito del Notaio Controparte_1 Per_1 del 3 maggio 2016, prot. 16396/2016. A fondamento della domanda
[...] proposta, parte attrice ha esposto di essere creditrice nei confronti dell'arch.
per i danni causati all'immobile di sua proprietà, sito in Controparte_1
Messina, via G. La Farina 277, da errori di progettazione e di costruzione imputabili a quest'ultimo, oggetto di accertamento tecnico preventivo nel giudizio n. 6129/2019, ed in forza degli obblighi dallo stesso assunti con le scritture private del giugno 2010 e dell'ottobre 2015. Ha, quindi, allegato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ovvero, la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione, avendo l'arch. posto in essere l'atto di disposizione della CP_1 propria quota sociale con la consapevolezza di compromettere la propria garanzia patrimoniale. e , costituendosi in giudizio, hanno Controparte_1 CP_2 contestato la fondatezza della domanda, evidenziando la carenza dei requisiti per l'accoglimento della stessa e, in particolare, l'insussistenza in capo alla società attrice di un diritto di credito nei confronti del covenuto e del consilium fraudis del debitore, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. La domanda è infondata e va accolta per i motivi che seguono. Per verificare la fondatezza della domanda è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987). Nella fattispecie in esame, è stato impugnato un atto a titolo gratuito, sicchè, come già esposto non rileva la partecipatio fraudis del terzo beneficiario, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 9440/2004; Cass. 11755/2018; Cass. 18291/2020) ha chiarito che ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito, anche eventuale o litigiosa, purché non pretestuosa e fondata su elementi oggettivi.
2 Nel caso di specie, la ha documentato l'esistenza di un Pt_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo (n.r.g. 6129/2019), una bozza di CTU che ha riscontrato gravi vizi costruttivi e danni all'immobile di proprietà della società, e ha introdotto un giudizio risarcitorio (n.r.g. 4295/2021) ad oggi pendente. Tali elementi integrano una aspettativa ragionevole di credito risarcitorio, idonea a fondare l'azione tenuto conto altresì che le valutazioni in ordine all'eccezione di tardiva contestazione dei vizi e di prescrizione dell'azione sono estranee a questo giudizio. Ad analoghe conclusioni non può, tuttavia, pervenirsi in ordine alla prova dell'elemento soggettivo della scientia damni del debitore. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., sez. III, 30.06.2015, n. 13343). Ebbene, nel caso di specie, l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio anche solo potenziale agli interessi del creditore non può ritenenersi integrato dalla conoscenza dell'avvio in data 10 dicembre 2019 del procedimento per accertamento tecnico preventivo, volto alla verifica di eventuali danni all'immobile provocati da errori di progettazione da parte del convenuto, instaurato solo diversi anni dopo la cessione delle quote del 3 maggio 2016. Dalle scritture private versate in atti non emerge, infatti, la pregressa assunzione da parte del di obblighi conseguenti a condotte negligenti CP_1 poste in essere dallo stesso, apparendo i lavori concordati con la scrittura del 10.06.2010 volti a riparare dei danni causati da atti vandalici e da nubifragi, senza il riferimento a dei difetti originari dell'opera, realizzata in conformità al progetto redatto dal convenuto. Nell'accordo del 10.10.2015, peraltro, le parti danno atto dell'adempimento di tutte “le principali più rilevanti obbligazioni” contenute nel precedente accordo del 2010, da intendersi consensualmente risolto (all. 3 e 4). Né assume rilievo, a tal fine, la circostanza sostenuta da parte attrice secondo la quale il convenuto avrebbe continuato, anche dopo la cessione della quota alla figlia, ad assumere ogni decisione e a comportarsi come socio occulto, non avendo la azionato alcuna domanda di Parte_1 accertamento del carattere simulato del contratto. La domanda proposta dalla deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Occorre solo precisare che in tale contestato le prove rochieste erano inconducenti ai fini del decidere e non sono state, pertanto, ammesse.
3 Va, parimenti, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dai convenuti in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui
“presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta, da distrarre in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1553/2021 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda revocatoria proposta dalla Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte convenuta, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. I. Borzì. Si comunichi. Messina, 14 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Iolanda
[...] C.F._2
Borzì, giusta procura in atti, convenuti avente ad oggetto: azione revocatoria;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.03.2021, la ha Parte_1 convenuto in giudizio e chiedendo la Controparte_1 CP_2 dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di cessione della quota del 27,5% della società attrice, effettuata a titolo di liberalità da in favore della figlia, con atto a rogito del Notaio Controparte_1 Per_1 del 3 maggio 2016, prot. 16396/2016. A fondamento della domanda
[...] proposta, parte attrice ha esposto di essere creditrice nei confronti dell'arch.
per i danni causati all'immobile di sua proprietà, sito in Controparte_1
Messina, via G. La Farina 277, da errori di progettazione e di costruzione imputabili a quest'ultimo, oggetto di accertamento tecnico preventivo nel giudizio n. 6129/2019, ed in forza degli obblighi dallo stesso assunti con le scritture private del giugno 2010 e dell'ottobre 2015. Ha, quindi, allegato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ovvero, la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione, avendo l'arch. posto in essere l'atto di disposizione della CP_1 propria quota sociale con la consapevolezza di compromettere la propria garanzia patrimoniale. e , costituendosi in giudizio, hanno Controparte_1 CP_2 contestato la fondatezza della domanda, evidenziando la carenza dei requisiti per l'accoglimento della stessa e, in particolare, l'insussistenza in capo alla società attrice di un diritto di credito nei confronti del covenuto e del consilium fraudis del debitore, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. La domanda è infondata e va accolta per i motivi che seguono. Per verificare la fondatezza della domanda è opportuno premettere che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso- la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987). Nella fattispecie in esame, è stato impugnato un atto a titolo gratuito, sicchè, come già esposto non rileva la partecipatio fraudis del terzo beneficiario, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 9440/2004; Cass. 11755/2018; Cass. 18291/2020) ha chiarito che ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito, anche eventuale o litigiosa, purché non pretestuosa e fondata su elementi oggettivi.
2 Nel caso di specie, la ha documentato l'esistenza di un Pt_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo (n.r.g. 6129/2019), una bozza di CTU che ha riscontrato gravi vizi costruttivi e danni all'immobile di proprietà della società, e ha introdotto un giudizio risarcitorio (n.r.g. 4295/2021) ad oggi pendente. Tali elementi integrano una aspettativa ragionevole di credito risarcitorio, idonea a fondare l'azione tenuto conto altresì che le valutazioni in ordine all'eccezione di tardiva contestazione dei vizi e di prescrizione dell'azione sono estranee a questo giudizio. Ad analoghe conclusioni non può, tuttavia, pervenirsi in ordine alla prova dell'elemento soggettivo della scientia damni del debitore. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., sez. III, 30.06.2015, n. 13343). Ebbene, nel caso di specie, l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio anche solo potenziale agli interessi del creditore non può ritenenersi integrato dalla conoscenza dell'avvio in data 10 dicembre 2019 del procedimento per accertamento tecnico preventivo, volto alla verifica di eventuali danni all'immobile provocati da errori di progettazione da parte del convenuto, instaurato solo diversi anni dopo la cessione delle quote del 3 maggio 2016. Dalle scritture private versate in atti non emerge, infatti, la pregressa assunzione da parte del di obblighi conseguenti a condotte negligenti CP_1 poste in essere dallo stesso, apparendo i lavori concordati con la scrittura del 10.06.2010 volti a riparare dei danni causati da atti vandalici e da nubifragi, senza il riferimento a dei difetti originari dell'opera, realizzata in conformità al progetto redatto dal convenuto. Nell'accordo del 10.10.2015, peraltro, le parti danno atto dell'adempimento di tutte “le principali più rilevanti obbligazioni” contenute nel precedente accordo del 2010, da intendersi consensualmente risolto (all. 3 e 4). Né assume rilievo, a tal fine, la circostanza sostenuta da parte attrice secondo la quale il convenuto avrebbe continuato, anche dopo la cessione della quota alla figlia, ad assumere ogni decisione e a comportarsi come socio occulto, non avendo la azionato alcuna domanda di Parte_1 accertamento del carattere simulato del contratto. La domanda proposta dalla deve, pertanto, essere rigettata. Parte_1
Occorre solo precisare che in tale contestato le prove rochieste erano inconducenti ai fini del decidere e non sono state, pertanto, ammesse.
3 Va, parimenti, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dai convenuti in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte attrice e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui
“presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta, da distrarre in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1553/2021 R.G. così provvede:
1. rigetta la domanda revocatoria proposta dalla Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte convenuta, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. I. Borzì. Si comunichi. Messina, 14 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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