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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2121/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa NN Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
Parte_1
AN (CF , rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina n.149, è domiciliato ex lege;
APPELLANTE
CONTRO
(CF ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
27.10.1979, residente a [...] B
APPELLATO CONTUMACE 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso l Parte_1
di AN proponeva appello avverso la
[...]
sentenza n. 30/2024 del Giudice di Pace di Vittoria, depositata in data
30.1.24, con cui era stato accolto il ricorso di controparte, , Controparte_1 avverso il provvedimento di revisione della patente di guida categoria CQC
n. , chiedendo “in accoglimento del presente appello, riformare NumeroD_1 la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione o comunque rigettarla integralmente, siccome infondata. Con vittoria di spese e onorari di causa”, per le motivazioni ivi indicate.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello in esame appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, nessun dubbio sembra sussistere sull'opponibilità dinanzi al Giudice di Pace competente del provvedimento di revisione della patente di guida.
il provvedimento con cui si impone al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, nel caso di azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale.
Di conseguenza non ci sono dubbi che il provvedimento di revisione patente rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, dato che contro tale sanzione deve sempre proporsi opposizione dinanzi al medesimo 4
giudice competente per i ricorsi ai verbali di contestazione, così come previsto dall'art. 7 comma 4 del decreto legislativo 150/2011, secondo cui
“l'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie”. Ne deriva che l'opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida per azzeramento dei punti dev'essere sempre proposta dinanzi al Giudice di pace (cfr. Consiglio dio Stato sentenza n. 4775/2020).
L'opposizione giurisdizionale in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U.,
07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U., 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U.,
19/04/2004).
Nella specie il provvedimento di revisione è stato notificato in data
21.11.2019, e il successivo provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida è stato notificato in data 30.03.2020,
a fronte della presentazione del ricorso in opposizione il 06.12.2022, ovvero ben oltre il termine normativamente previsto, di giorni 30, a pena di inammissibilità, ex art. 7 D.lgs.n. 150/2011.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame proposto in primo grado in quanto tardivo, e quindi la fondatezza dell'appello de quo, che andrà accolto, con riforma della sentenza di primo grado nei termini citati.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
in accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
di AN Parte_1
in riforma della sentenza n. 30/24, emessa dal Giudice di Pace di
Vittoria in data 30 gennaio 2024 (R.G.n. 1477/2022)
dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Controparte_1
condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute CP_1 dalla controparte in entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi: in euro 600,00
a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, relativamente al primo grado di giudizio;
in euro 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, con riferimento al grado di appello.
Così deciso in Ragusa, il 02 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa NN Scollo 6