Ordinanza presidenziale 11 giugno 2020
Sentenza 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/10/2021, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01283/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02114/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2008, proposto da
EN Piu' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa De Bertolis, Giorgio Pinello, Alberto Steccanella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Valle di Cadore (Bl), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 24.9.2008 prot. n. 7039, notificato in data 26.9.2008, con il quale il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Valle di Cadore ha rigettato la domanda di permesso a costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente;
dell'ordinanza n. 64 prot. n. 7045 del 24.9.2008, notificata in data 26.9.2008, con la quale il Comune ha ordinato alla ditta ricorrente di rimuovere o demolire entro il termine di gg. 90 le opere abusive eseguite in difformità dai rilasciati permessi di costruire e "consistenti nell'innalzamento dei tetti di copertura dei due corpi residenziali con ricavo di una volumetria urbanistica complessiva superiore a quella massima consentita (m. 1.600)";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società EN Più srl (d’ora in poi EN) è proprietaria di un fondo (mapp.li 252, 253 e 248) sito nel Comune di Valle di Cadore.
In data 10.5.2005 il Comune resistente ha rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire con prescrizioni relative ad un fabbricato ad uso residenziale costituito da due corpi funzionalmente collegati da un corpo di servizio; il progetto è stato successivamente variato e autorizzato con permesso n. 178 del 30 marzo 2006.
Poiché, in corso d'opera, l'edificio è stato innalzato rispetto a quanto previsto nei titoli assentiti, determinando un aumento di volume, in data 4.4.2007, EN ha presentato domanda di sanatoria.
Richieste plurime integrazioni da parte del Comune, con nota prot. n. 1799 del 6 marzo 2008, quest'ultimo ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai quali ha fatto seguito la presentazione di una memoria difensiva da parte di EN.
Il Comune, con il provvedimento prot. n. 7039 del 24 settembre 2008, ha rigettato la sanatoria per la ragione, già esplicitata nella comunicazione dei motivi ostativi, che <<trattasi di intervento non conforme alla disciplina urbanistico edilizia vigente in quanto il volume urbanistico del fabbricato realizzato supera quello massimo consentito dall'art. 28 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente (mc. 1600)>>.
In particolare, secondo il Comune, la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo la quale <<il limite volumetrico di 1600 mc deve essere riferito ad ogni singolo edificio (corpo ad uso residenziale)>>, non è condivisibile <<nel rispetto della linea interpretativa della normativa urbanistico edilizia che ha accompagnato l’intero iter della pratica; il rilascio del permesso di costruire originario si è infatti basato sul presupposto che il complesso edilizio costituisse un unico edificio formato dall’accorpamento di due corpi ad uso residenziale funzionalmente collegati da un corpo di servizio, riconoscendo l’inapplicabilità della disposizione relativa al distacco tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968 trattandosi non già di due edifici ma di più corpi di un unico edificio che, secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico, non può superare la volumetria massima di 1600 mc>>.
A tale provvedimento ha fatto, quindi, seguito l'ordine di demolizione prot. n. 7045 del 24 settembre 2008.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 18 novembre 2008, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il Comune, alla luce dell’interpretazione dell’art. 28 n.d.a. contenuta nella delibera C.C. n. 51/2004, ha precisato che la disposizione in questione consente "l'accorpamento di più edifici attraverso corpi di servizio anche a distanze inferiori nel rispetto del Codice Civile, ferma restando la volumetria massima di 1600 mc. per edificio e il rispetto delle distanze tra pareti finestrate di cui al D.M. 1444/68"; inoltre, l'art. 20, lett. h), ultimo comma, Reg. ed., con una disposizione dettata per i distacchi tra fabbricati eretti su fondi di proprietà diverse, consente "sempre..., anche in deroga alle disposizioni della normativa di zona, una distanza fra edifici minore di 10 m. nel caso la nuova costruzione costituisca con la preesistente un'unica unità formale e sia con essa volumetricamente integrata";
2. il richiamo, fatto nella motivazione del provvedimento impugnato, all’art. 9, d.m. n. 1444/1968, sarebbe errato, in quanto sulle pareti fronteggiantesi dei due edifici (o corpi di edificio) in questione, non vi sono finestre, ma solo due porte di accesso agli appartamenti per ogni piano, non assimilabili alle finestre; inoltre, la predetta motivazione contrasterebbe con quanto emerge dalla delibera C.C. n. 51/2004, la quale, consentendo "l'accorpamento di più edifici...ferma restando la volumetria massima di mc. 1600 per edificio", mostrerebbe inequivocabilmente, ai fini dell'applicazione dell'art. 28, di considerare la nozione di "edificio" equivalente a quella di "corpo di edificio”;
3. l’illegittimità del diniego di sanatoria comporterebbe l’illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione, la quale può essere emanata solo quando sia definitivamente accertato che l'abuso non è sanabile.
Il Comune di Valle di Cadore, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria del 19 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’art. 28 delle N.d.A. del Prg prescrive che <<i nuovi edifici a carattere residenziale nelle Z.t.o. "B", "Cl" e "C2" avranno dimensioni minime di ml. 8,0 x 8,0 e massime dí ml. 16 x 12,5 con un massimo di 1.600 mc.; è ammesso l'accorpamento di più unità singole attraverso corpi di servizio di altezza massima di mt. 3,0 solo se rimarrà chiaramente identificabile su ogni prospetto l'articolazione dei volumi maggiori>>.
L'art. 20 del Regolamento edilizio del Comune resistente, a proposito del distacco tra fabbricati (sub lett. h), all'ultimo comma, precisa che <<è sempre consentita, anche in deroga alle disposizioni della normativa di zona, una distanza tra edifici minore di 10 m. nel caso la nuova costruzione costituisca con la preesistente un'unica unità formale e sia con essa volumetricamente integrata>>.
Con delibera 12 novembre 2004, n. 51, il Consiglio comunale, chiamato a fornire le linee di indirizzo in merito all'applicazione del sopracitato art. 28 delle N.d.a, si è espresso nel seguente senso: <<premesso che tra gli intenti delle norme urbanistiche del piano regolatore Generale si volevano limitare gli ingombri planovolumetrici dei nuovi edifici entro limiti più consoni alle tipologie tradizionali, l'art. 28, comma 1, aveva l'intento di consentire l'accorpamento di più edifici attraverso corpi di servizio, anche a distanze inferiori nel rispetto del Codice Civile, fermo restando la volumetria massima di 1.600 mc. per edificio e il rispetto delle distanze tra pareti finestrate di cui al D.M. 1444/68>>.
Nel caso di specie, il progetto assentito con permesso di costruire prevedeva la realizzazione di due fabbricati a due piani fuori terra, uniti da un corpo di servizio al piano seminterrato e, per la parte superiore, distanti l'uno dall'altro mt. 3.
Ciascuno dei fabbricati originariamente autorizzati presentava un volume di mc. 798,31, per una volumetria totale di progetto pari a mc. 1596,62: il volume poi effettivamente e complessivamente realizzato è pari a mc. 1.668. Come detto, si tratta di due edifici, ma collegati tra loro in modo unitario da un corpo di servizio.
In tal senso, vengono a configurarsi due edifici funzionalmente unitari: si tratta, cioè, di due corpi di edificio accorpati e, quindi, funzionalmente e strutturalmente connessi, il ché consente anche di applicare l’art. 20 del regolamento edilizio ai fini delle distanze tra fabbricati.
In tal senso, risulta corretta l’interpretazione che parte ricorrente offre, nel ricorso introduttivo, dell’art. 28 Nda al Prg, anche perché è conforme alla soluzione ermeneutica adottata dal Comune nella sopra citata delibera del 12 novembre 2004, n. 51.
Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo ciascun edificio – inteso nel senso di “corpo di edificio”- superato la volumetria massima di 1600 mc, il Comune non avrebbe potuto, per questa ragione, negare la sanatoria.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni sopra esposte e, per l’effetto, il diniego di sanatoria deve essere annullato.
Conseguentemente, deve essere annullata anche l’ordinanza di demolizione, per illegittimità derivata, poiché quest'ultima è stata motivata dall'amministrazione richiamando il diniego di sanatoria, il cui annullamento fa venir meno il presupposto logico-giuridico che sorreggeva l'ordinanza stessa, a fronte della riedizione del potere da parte dell'Amministrazione, chiamata a questo punto a riprovvedere sull'istanza di sanatoria.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO