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1 gennaio 2024
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8 agosto 2026
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Art. 1477-ter. (Cariche direttive) 1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parita' di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
3. ((La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.)) 4. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di ((quattro)) volte.
2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:
a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ;
c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;
d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.
3. ((La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.)) 4. Nessun militare puo' essere posto in distacco sindacale per piu' di ((quattro)) volte.
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/03/2026, n. 1528Provvedimento: […] A seguito di tale elezione, il ricorrente richiedeva un permesso sindacale per la giornata del 3 ottobre 2025. Con provvedimento n. -OMISSIS- il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” revocava il permesso inizialmente concesso e, contestualmente, comunicava al Gen. -OMISSIS- la sussistenza di una causa di ineleggibilità alla predetta carica sindacale, ai sensi dell'art. 1477-ter del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare - COM). Tale ineleggibilità era ricondotta alla presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") per delitto non colposo, divenuta irrevocabile in data 20 aprile 2024.Leggi di più...
- art. 444 c.p.p.·
- ineleggibilità·
- art. 1477-ter COM·
- art. 445 c.p.p.·
- patteggiamento·
- Riforma Cartabia·
- art. 150/2022·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 3 d.lgs. 150/2022·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 445 comma 1-bis c.p.p.·
- libertà sindacale·
- art. 10 Regolamento UE 2016/679·
- eccesso di potere·
- art. 39 Costituzione