Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/06/2025, n. 11871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11871 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Hippogroup Cesenate s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , e da OB ET, RT SI, IN EC AT, GI SA, IN LO e LO RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Giulia Roversi Monaco, Barbara Simoni, Jacopo Gherardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Hippogroup Roma Capannelle s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica prot. n. 9358830 del 3 dicembre 2020 recante i criteri generali per la predisposizione del calendario delle corse per l'anno 2021 nella parte in cui dispone di rimodulare le giornate di corsa e il montepremi tenuto conto del numero delle giornate e del montepremi ordinario assegnati nel quadriennio 2017/2020;
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica prot. n. 9389202 del 18 dicembre 2020 recante il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021, nella parte in cui riduce il montepremi ordinario delle corse attribuito all'Ippodromo del Savio di Cesena per il periodo 1° gennaio- 31 marzo 2021 da Euro 43.700,00 assegnati nel 2020 (doc. 3) a Euro 39.300,00 assegnati fino a marzo 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hippogroup Cesenate s.p.a. il 24 maggio 2021:
per l'annullamento:
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica n. 132083 del 19 marzo 2021 recante il calendario nazionale delle corse per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2021, nella parte in cui riduce il montepremi ordinario delle corse attribuito all'Ippodromo del Savio di Cesena per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2021 da Euro 42.700,00 assegnati nel 2020 a euro 39.300,00 assegnati fino a giugno 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hippogroup Cesenate s.p.a. il 5 ottobre 2021:
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica prot. n. 293049 del 25 giugno 2021 recante il calendario nazionale delle corse per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, nella parte in cui riduce il montepremi ordinario delle corse attribuito all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021 da Euro 42.700,00 assegnati nel 2020 a euro 39.300,00 assegnati fino a dicembre 2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione depositata in data 9 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Ritenuto di dover provvedere in conformità con la predetta richiesta, al fine di dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Considerato, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione stante la natura in rito della presente pronuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO