Ordinanza cautelare 5 aprile 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2025, proposto da
Gruppo Siass S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1F337FF26, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli, Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acquevenete S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bigolaro, Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione di Gruppo Siass s.r.l. dalla “procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/23. Servizio di pulizia nelle sedi, magazzini ed impianti di Acquevenete SpA. C.I.G.: B1F337FF26” indetta da Acquevenete s.p.a., e in specie del provvedimento di Acquevenete spa, a firma del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, in data 13.2.2025, comunicato in pari data, avente ad oggetto “procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/23. Servizio di pulizia nelle sedi, magazzini ed impianti di Acquevenete SpA. C.I.G.: B1F337FF26”, con il quale Gruppo SIASS s.r.l. è stata esclusa dalla gara medesima, in quanto non sarebbe stata comprovata la veridicità di quanto dichiarato in offerta tecnica e con il quale è stata disposta la segnalazione all’Anac ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 36/23 e atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acquevenete S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori De Zan e, su delega dell'avv. Domenichelli, Zago;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in sostanziale conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO