TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 61/2024 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Attilio Scarcella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Maria Letizia Campagna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 30.01.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 02.12.2024, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Parte opponente si duole dell'indeterminatezza dell'atto di precetto, in ragione della mancata indicazione dei criteri e parametri di calcolo che conducono all'esposizione debitoria. L'argomento è privo di pregio. Al riguardo, occorre precisare che l'indicazione omnicomprensiva delle somme dovute in relazione al mutuo non appare suscettibile di essere apprezzata ai fini della indeterminatezza dell'atto di precetto, posto che le cause di nullità dello stesso sono tassativamente indicate dall'art. 480, comma 2, c.p.c..
Pertanto, l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti alla sola indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido (in tal senso Cass. Civ. n. 8096/2022, a conferma di numerosi precedenti univoci).
Con riferimento alla pretesa nullità della clausola degli interessi corrispettivi per violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., le doglianze dell'opponente sono in parte infondate, in altra parte inammissibili.
Deve preliminarmente disattendersi la censura in ordine alla in thesi inemendabile indeterminatezza del contratto di mutuo in questione, con specifico riguardo all'obbligazione di restituzione del tantundem, incremento d'interessi ed accessori. Ed invero, il succitato contratto prevede appunto l'obbligo di rimborso mediante 40 rate semestrali, con scadenza dal
01.05.2008 al 01.11.2027, fino a totale rimborso della somma erogata, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interesse come specificato nel piano di ammortamento, con l'applicazione del “del tasso EURIBOR tre mesi (Euro Interbank Offered Rate rilevato da Euribor FBE e
EURIBOR ACI e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”), del mese precedente la stipula, arrotondato ai 5
(cinque) centesimi di punto superiore, pari al 4,10% (quattro virgola dieci per cento), maggiorato
da spread di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti, e quindi nella misura di 5,60% (cinque virgola
sessanta per cento) in ragione d'anno, salvo quanto stabilito all'art. 2 del capitolato in merito alle
successive variazioni. Al periodo di preammortamento di ogni rapporto di mutuo si applica lo
stesso tasso che regola il mutuo stesso”.
Il piano di ammortamento allegato al contratto indica puntualmente la somma complessiva da restituire, indicando per ogni rateo l'importo imputato al capitale ed il debito residuo. Ciò premesso in fatto ed alla stregua di tali pattuizioni, si osserva che nessuna indeterminatezza è
dato ravvisare nell'oggetto del contratto di mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità semestrale, ad un tasso di interesse determinabile sulla base del criterio enunciato in contratto.
L'opponente lamenta, inoltre, l'applicazione di un tasso di interesse effettivo differente da quello contrattualmente pattuito, senza tuttavia allegare, prima ancora che provare, l'entità della pretesa discrasia ed il procedimento logico, prima ancora che matematico, adottato per pervenire a tali assunti. Tale doglianza, quindi, è inammissibile per assoluta genericità della allegazione.
Ad abundantiam, va comunque rammentato che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo
effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque – e, a maggior ragione, la sua errata indicazione – di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e
delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Civ. n. 39169/2021).
Dunque, quand'anche tale discrasia fosse compiutamente argomentata e provata (e non lo è), non potrebbe farsene scaturire, in assenza di ulteriori allegazioni, volte a dimostrare un complessivo difetto informativo e di trasparenza in ordine alle condizioni economiche concretamente praticate,
la nullità delle pattuizioni sugli interessi.
Né appare fondata la violazione del divieto di anatocismo nel regime finanziario di ammortamento alla francese applicato al rapporto in questione.
In detto ammortamento, infatti, viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e di una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione condivisibile, deve escludersi che il meccanismo come sopra esposto sia suscettibile di generare il lamentato fenomeno di anatocismo, difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art.1283 c.c. (nella giurisprudenza di merito, ex plurimis, cfr. Trib.
Napoli, 24.09.2021; Trib. Palermo, n. 3310 del 10.08.2021; Trb. Verona, sez. III, 24.03.2015; Trib.
Pescara, 10.04.2014; Trib. Lucca, 01.10.2014, n. 1439; Trib. Novara, 08.10.2015; Trib. Milano,
23.01.2020; Trib. Catania, 04.03.2020; Trib. Roma, 23.01.2020; Trib. Benevento, 06.02.2020).
La Corte di Cassazione si è comunque espressa a favore dell'applicazione del metodo di ammortamento alla francese in caso di rateizzazione di debiti fiscali, escludendo che questo comporti violazione del divieto di anatocismo e sottolineando che le problematiche che tale criterio di imputazione dei pagamenti comporta non sono tanto riconducibili all'anatocismo, quanto piuttosto alla trasparenza dell'operazione nel suo complesso (cfr. Cass. Civ., sez. V, n.
27823/2023).
Peraltro, seppur in tema di mutuo bancario a tasso fisso e non già variabile, sono intervenute da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con la sentenza n. 15130 del 29.05.2024,
hanno sancito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con
rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di
credito e i clienti”.
Le Sezioni Unite hanno dunque così risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”. Le Sezioni Unite hanno, così, escluso la nullità parziale dei contratti di mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento cosiddetto alla francese, per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto di capitalizzazione degli interessi debitori, tanto sotto il profilo della pretesa indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 e
1418, comma 1, c.c., quanto sotto quello delle censure di nullità ex art. 117, comma 4, T.u.b..
L'opponente si duole, infine, della circostanza che l'accordo transattivo in atti avesse condotto alla definizione del debito per un importo inferiore a quello esitato in asta, circostanza alla quale ascrive la chiusura di ogni rapporto dare-avere con il creditore opposto.
Anche tale motivo è inaccoglibile.
E' incontestato che le parti stipulavano il 10.02.2020 un accordo transattivo, in forza del quale l'opponente offriva, a saldo e stralcio del maggior credito vantato dalla opposta, la somma di euro
210.000,00, da corrispondersi tramite pagamenti rateali a cadenza mensile, ed è incontroverso che,
in seguito all'inadempimento del , la creditrice otteneva in sede esecutiva l'assegnazione della Pt_1
somma di euro 244.886,57.
Ciò che concretamente è oggetto di contestazioni è la presenza di una volontà novativa sottesa all'accordo de quo. Ebbene, sul punto, esso statuisce espressamente: “non costituisce alcun effetto
novativo in relazione all'obbligazione in argomento ed in caso di parziale o mancato versamento
anche di una sola delle rate sopra indicate, l'accordo si intenderà decaduto e resteremo liberi di
agire per l'intero credito, comprensivo di interessi maturandi”; “qualora l'immobile sia venduto
alla prossima asta la somma versata verrà comunque considerata a deconto della complessiva
esposizione, senza obbligo di restituzione”.
Peraltro, quand'anche fosse possibile rinvenire aliunde tale animus – e così non è, alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta – la produzione dell'effetto novativo non avrebbe in ogni caso potuto prodursi dinanzi al manifesto inadempimento dell'opponente, poiché la pretesa novazione – non prospettabile se non attraverso un'interpretazione smaccatamente antiletterale dell'espressa volontà delle parti – sarebbe derivata non già dall'accordo ex sé, bensì
dall'adempimento dell'obbligazione “novata”.
Risulta, inoltre, del tutto inconferente la circostanza che, in esito alla procedura esecutiva, la creditrice abbia ottenuto una somma maggiore rispetto a quella originariamente pattuita, ciò non inficiando il diritto della medesima di agire esecutivamente per ottenere il pagamento del – pur consistente – debito residuo, anche in considerazione del fatto che tale accordo nasceva nel contesto di un tentativo di componimento bonario della vertenza e, quindi, nel novero di trattative tese ad evitare i costi e le lungaggini della soluzione giudiziale, risultata poi inevitabile.
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande del , che vanno Pt_1
reiette.
Segue alla soccombenza la condanna del a rifondere alla convenuta opposta le spese del Pt_1
presente giudizio di opposizione (ivi comprese quelle afferenti il subprocedimento “cautelare”),
siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio delle tabelle nn. 2 e 10 allegate al D.M. n.
55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022, per le sole fasi di studio, introduttiva,
decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande del;
Pt_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Pt_1
27.034,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 24 febbraio 2025.
Il Giudice Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 61/2024 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Attilio Scarcella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Maria Letizia Campagna, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 30.01.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 02.12.2024, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Parte opponente si duole dell'indeterminatezza dell'atto di precetto, in ragione della mancata indicazione dei criteri e parametri di calcolo che conducono all'esposizione debitoria. L'argomento è privo di pregio. Al riguardo, occorre precisare che l'indicazione omnicomprensiva delle somme dovute in relazione al mutuo non appare suscettibile di essere apprezzata ai fini della indeterminatezza dell'atto di precetto, posto che le cause di nullità dello stesso sono tassativamente indicate dall'art. 480, comma 2, c.p.c..
Pertanto, l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti alla sola indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido (in tal senso Cass. Civ. n. 8096/2022, a conferma di numerosi precedenti univoci).
Con riferimento alla pretesa nullità della clausola degli interessi corrispettivi per violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., le doglianze dell'opponente sono in parte infondate, in altra parte inammissibili.
Deve preliminarmente disattendersi la censura in ordine alla in thesi inemendabile indeterminatezza del contratto di mutuo in questione, con specifico riguardo all'obbligazione di restituzione del tantundem, incremento d'interessi ed accessori. Ed invero, il succitato contratto prevede appunto l'obbligo di rimborso mediante 40 rate semestrali, con scadenza dal
01.05.2008 al 01.11.2027, fino a totale rimborso della somma erogata, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interesse come specificato nel piano di ammortamento, con l'applicazione del “del tasso EURIBOR tre mesi (Euro Interbank Offered Rate rilevato da Euribor FBE e
EURIBOR ACI e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”), del mese precedente la stipula, arrotondato ai 5
(cinque) centesimi di punto superiore, pari al 4,10% (quattro virgola dieci per cento), maggiorato
da spread di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti, e quindi nella misura di 5,60% (cinque virgola
sessanta per cento) in ragione d'anno, salvo quanto stabilito all'art. 2 del capitolato in merito alle
successive variazioni. Al periodo di preammortamento di ogni rapporto di mutuo si applica lo
stesso tasso che regola il mutuo stesso”.
Il piano di ammortamento allegato al contratto indica puntualmente la somma complessiva da restituire, indicando per ogni rateo l'importo imputato al capitale ed il debito residuo. Ciò premesso in fatto ed alla stregua di tali pattuizioni, si osserva che nessuna indeterminatezza è
dato ravvisare nell'oggetto del contratto di mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità semestrale, ad un tasso di interesse determinabile sulla base del criterio enunciato in contratto.
L'opponente lamenta, inoltre, l'applicazione di un tasso di interesse effettivo differente da quello contrattualmente pattuito, senza tuttavia allegare, prima ancora che provare, l'entità della pretesa discrasia ed il procedimento logico, prima ancora che matematico, adottato per pervenire a tali assunti. Tale doglianza, quindi, è inammissibile per assoluta genericità della allegazione.
Ad abundantiam, va comunque rammentato che la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo
effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque – e, a maggior ragione, la sua errata indicazione – di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e
delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Civ. n. 39169/2021).
Dunque, quand'anche tale discrasia fosse compiutamente argomentata e provata (e non lo è), non potrebbe farsene scaturire, in assenza di ulteriori allegazioni, volte a dimostrare un complessivo difetto informativo e di trasparenza in ordine alle condizioni economiche concretamente praticate,
la nullità delle pattuizioni sugli interessi.
Né appare fondata la violazione del divieto di anatocismo nel regime finanziario di ammortamento alla francese applicato al rapporto in questione.
In detto ammortamento, infatti, viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e di una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione condivisibile, deve escludersi che il meccanismo come sopra esposto sia suscettibile di generare il lamentato fenomeno di anatocismo, difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art.1283 c.c. (nella giurisprudenza di merito, ex plurimis, cfr. Trib.
Napoli, 24.09.2021; Trib. Palermo, n. 3310 del 10.08.2021; Trb. Verona, sez. III, 24.03.2015; Trib.
Pescara, 10.04.2014; Trib. Lucca, 01.10.2014, n. 1439; Trib. Novara, 08.10.2015; Trib. Milano,
23.01.2020; Trib. Catania, 04.03.2020; Trib. Roma, 23.01.2020; Trib. Benevento, 06.02.2020).
La Corte di Cassazione si è comunque espressa a favore dell'applicazione del metodo di ammortamento alla francese in caso di rateizzazione di debiti fiscali, escludendo che questo comporti violazione del divieto di anatocismo e sottolineando che le problematiche che tale criterio di imputazione dei pagamenti comporta non sono tanto riconducibili all'anatocismo, quanto piuttosto alla trasparenza dell'operazione nel suo complesso (cfr. Cass. Civ., sez. V, n.
27823/2023).
Peraltro, seppur in tema di mutuo bancario a tasso fisso e non già variabile, sono intervenute da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con la sentenza n. 15130 del 29.05.2024,
hanno sancito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con
rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di
credito e i clienti”.
Le Sezioni Unite hanno dunque così risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”. Le Sezioni Unite hanno, così, escluso la nullità parziale dei contratti di mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento cosiddetto alla francese, per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto di capitalizzazione degli interessi debitori, tanto sotto il profilo della pretesa indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 e
1418, comma 1, c.c., quanto sotto quello delle censure di nullità ex art. 117, comma 4, T.u.b..
L'opponente si duole, infine, della circostanza che l'accordo transattivo in atti avesse condotto alla definizione del debito per un importo inferiore a quello esitato in asta, circostanza alla quale ascrive la chiusura di ogni rapporto dare-avere con il creditore opposto.
Anche tale motivo è inaccoglibile.
E' incontestato che le parti stipulavano il 10.02.2020 un accordo transattivo, in forza del quale l'opponente offriva, a saldo e stralcio del maggior credito vantato dalla opposta, la somma di euro
210.000,00, da corrispondersi tramite pagamenti rateali a cadenza mensile, ed è incontroverso che,
in seguito all'inadempimento del , la creditrice otteneva in sede esecutiva l'assegnazione della Pt_1
somma di euro 244.886,57.
Ciò che concretamente è oggetto di contestazioni è la presenza di una volontà novativa sottesa all'accordo de quo. Ebbene, sul punto, esso statuisce espressamente: “non costituisce alcun effetto
novativo in relazione all'obbligazione in argomento ed in caso di parziale o mancato versamento
anche di una sola delle rate sopra indicate, l'accordo si intenderà decaduto e resteremo liberi di
agire per l'intero credito, comprensivo di interessi maturandi”; “qualora l'immobile sia venduto
alla prossima asta la somma versata verrà comunque considerata a deconto della complessiva
esposizione, senza obbligo di restituzione”.
Peraltro, quand'anche fosse possibile rinvenire aliunde tale animus – e così non è, alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta – la produzione dell'effetto novativo non avrebbe in ogni caso potuto prodursi dinanzi al manifesto inadempimento dell'opponente, poiché la pretesa novazione – non prospettabile se non attraverso un'interpretazione smaccatamente antiletterale dell'espressa volontà delle parti – sarebbe derivata non già dall'accordo ex sé, bensì
dall'adempimento dell'obbligazione “novata”.
Risulta, inoltre, del tutto inconferente la circostanza che, in esito alla procedura esecutiva, la creditrice abbia ottenuto una somma maggiore rispetto a quella originariamente pattuita, ciò non inficiando il diritto della medesima di agire esecutivamente per ottenere il pagamento del – pur consistente – debito residuo, anche in considerazione del fatto che tale accordo nasceva nel contesto di un tentativo di componimento bonario della vertenza e, quindi, nel novero di trattative tese ad evitare i costi e le lungaggini della soluzione giudiziale, risultata poi inevitabile.
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande del , che vanno Pt_1
reiette.
Segue alla soccombenza la condanna del a rifondere alla convenuta opposta le spese del Pt_1
presente giudizio di opposizione (ivi comprese quelle afferenti il subprocedimento “cautelare”),
siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio delle tabelle nn. 2 e 10 allegate al D.M. n.
55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022, per le sole fasi di studio, introduttiva,
decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande del;
Pt_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Pt_1
27.034,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 24 febbraio 2025.
Il Giudice Dr. Luca Verzeni