Articolo 811 del Codice della navigazione
Articolo 801Articolo 812
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21 aprile 1942
Art. 811.
(Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo).

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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