Sentenza 24 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/08/2021, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/08/2021
N. 05592/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2019, proposto da AN RI UR, rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto decisorio cron. n. 279/2015 - rep. 984/2015, reso, nel procedimento R.G. n. 212/2015 V.G., in data 23 febbraio 2015 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, depositato in data 24 febbraio 2015, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 - tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa Rosalba Giansante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 9 aprile 2019 e depositato il 16 aprile 2019, AN RI UR ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 279/2015 - rep. 984/2015, reso, nel procedimento R.G. n. 212/2015 V.G., in data 23 febbraio 2015 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, depositato in data 24 febbraio 2015, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di “€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda” (così il decreto decisorio cron. n. 279/2015).
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta , con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la fissazione della somma che la PA intimata, rimasta ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato.
Il Ministero della Giustizia, benché ritualmente intimato, non si è costituito a resistere in giudizio.
Alla camera di consiglio del 13 luglio 2021 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione dell’opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).
Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex lege Pinto:
a) in data in data 11 marzo 2015 è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia il decreto decisorio cron. n. 279/2015 - rep. 984/2015, reso, nel procedimento R.G. n. 212/2015 V.G., in data 23 febbraio 2015 dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, depositato in data 24 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);
b) in data 17 luglio 2017 è stata presentata a mezzo PEC l’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, cosiddetta legge di stabilità 2016 (ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa).
La domanda attorea va quindi accolta e, per l’effetto, va dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe e, pertanto, di provvedere al pagamento in favore del ricorrente della somma di “€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda”, ove la suddetta somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro per l’ulteriore violazione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente).
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Si ricorda che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5-sexies della legge n. 89/2001 l’autodichiarazione “ ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione .”.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4328 cit.).
Si precisa che - stante la natura informatica dei documenti prodotti, e segnatamente del titolo esecutivo rappresentato dalla copia esecutiva di sentenza del giudice ordinario - all’atto del pagamento dovrà essere apposta sull’originale cartaceo dello stesso adeguata quietanza ex art. 1199 c.c., con l’attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero il titolo cartaceo originale dovrà essere consegnato nelle mani dell’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario ad acta qualora lo stesso abbia ad insediarsi.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Ministero della Giustizia, nell’importo liquidato nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, tenuto conto della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato in favore di parte ricorrente.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto, riconoscendo all’interessata anche quanto dovutole ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 - tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - con l'intervento dei magistrati:
AN Pappalardo, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | AN Pappalardo |
IL SEGRETARIO