Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/05/2026, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2026, proposto da
Aukera Italy 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Sani, Erika Mussetti, Gianluca Zunino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'accertamento
e la conseguente dichiarazione di illegittimità
- del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza presentata dalla Società Aukera Italy 3 S.r.l. ed acquisita al prot. MASE n. 0183700 del 09.10.2024 avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per un impianto di accumulo in configurazione stand-alone di potenza pari a 212 MW, da ubicarsi nel Comune di Benevento (BN) e delle relative opere connesse, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001;
e per l'accertamento
- dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, mediante adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003,
con conseguente condanna
- del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica ex. art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un Commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Vista la nota del 23.04.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa RI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
PREMESSO che con il presente ricorso, notificato in data 13.1.2026 e depositato in data 16.1.2026, la società ricorrente agisce per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento del MASE sull’istanza di Autorizzazione Unica, acquisita al prot. n. 0183700 del 09.10.2024, relativa alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico in configurazione stand-alone da ubicarsi nel Comune di Benevento (BN), nonché per l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere sulla medesima istanza, con conseguente richiesta di condanna del predetto Ministero al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
PRESO ATTO che nel corso del giudizio, stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione Ministeriale, l’odierna ricorrente ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (c.d. “TU FER”), di optare per l’applicazione della nuova disciplina recata dal medesimo Decreto - e segnatamente di quanto statuito dall’Allegato C, sezione I, lett. u), secondo cui ricadono nel regime di Autorizzazione Unica di competenza regionale gli “impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW” -, comunicando alle Amministrazioni convenute in giudizio di non avere intenzione di proseguire il procedimento di Autorizzazione Unica avviato innanzi al MASE ai sensi del D.L. n. 7/2002 e/o dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, riservandosi invece di attivare un nuovo procedimento di Autorizzazione Unica di competenza regionale;
CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra, è venuto meno l’interesse di parte ricorrente alla definizione del presente giudizio nel merito, avendo peraltro la medesima espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio, con richiesta di compensazione integrale delle spese;
VALUTATO doversi conseguentemente dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del gravame;
STIMATO equo, attesa la mera pronuncia in rito, compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UR MA, Presidente
RI IN, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RI IN | AR UR MA |
IL SEGRETARIO