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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10104/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10104/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), P.za G. Mazzini n. 6, presso C.F._1
lo studio dell'avv. SPADA SIMONE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Aci Catena (CT) Controparte_1
in data 02.09.2004 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il Persona_1
10.05.2005, , il 04.11.2006, e il 26.11.2007. Persona_2 Persona_3
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minorenni con collocamento presso sé, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo di Euro 900,00 oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di Euro 200,00.
All'udienza del 30.11.2021 è comparsa solamente la ricorrente, e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del giorno 1.12.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la ricorrente, è
stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 550,00 per i figli, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie ed è stato altresì posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro
150,00.
Acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio corretto, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_1
sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
2 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Controparte_1
Nulla va disposto in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli,
essendo divenuti maggiorenni nel corso del giudizio.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente ha esposto di non aver mai lavorato e di aver percepito il c.d. reddito di cittadinanza, mentre il resistente ha lavorato saltuariamente come muratore e in pizzeria, percependo anch'egli il c.d. reddito di cittadinanza.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del resistente, tenuto conto che i figli conviventi con la ricorrente, seppur maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti, il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 550,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, altresì, posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di Euro 150,00
in favore della moglie , ritenuto che la stessa è priva di occupazione Parte_1
lavorativa essendosi dedicata alla cura dei figli.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa, della particolarità delle questioni giuridiche affrontate e stante la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando a Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo Parte_1
di Euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie;
dispone che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
moglie versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno MENSILE dell'importo di Euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Catena (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10104/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Acireale (CT), P.za G. Mazzini n. 6, presso C.F._1
lo studio dell'avv. SPADA SIMONE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Aci Catena (CT) Controparte_1
in data 02.09.2004 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il Persona_1
10.05.2005, , il 04.11.2006, e il 26.11.2007. Persona_2 Persona_3
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minorenni con collocamento presso sé, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo di Euro 900,00 oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in suo favore dell'importo di Euro 200,00.
All'udienza del 30.11.2021 è comparsa solamente la ricorrente, e pertanto non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del giorno 1.12.2021, è stato disposto l'affidamento condiviso dei tre figli minorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la ricorrente, è
stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 550,00 per i figli, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie ed è stato altresì posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro
150,00.
Acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio corretto, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_1
sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
2 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . Controparte_1
Nulla va disposto in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli,
essendo divenuti maggiorenni nel corso del giudizio.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che la ricorrente ha esposto di non aver mai lavorato e di aver percepito il c.d. reddito di cittadinanza, mentre il resistente ha lavorato saltuariamente come muratore e in pizzeria, percependo anch'egli il c.d. reddito di cittadinanza.
Ebbene, appare opportuno porre a carico del resistente, tenuto conto che i figli conviventi con la ricorrente, seppur maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti, il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo complessivo di Euro 550,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Va, altresì, posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di Euro 150,00
in favore della moglie , ritenuto che la stessa è priva di occupazione Parte_1
lavorativa essendosi dedicata alla cura dei figli.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della causa, della particolarità delle questioni giuridiche affrontate e stante la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando a Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo Parte_1
di Euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie;
dispone che contribuisca al mantenimento della Controparte_1
moglie versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1
assegno MENSILE dell'importo di Euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aci Catena (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 28 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
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