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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2242/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2242/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Marconi n. 31/I, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Mauro Dalla Chiesa con studio in Vedano Olona (VA), via Monte Grappa n. 11, presso il quale ha eletto domicilio.
- appellante
CONTRO
residente a [...] (CF.: ), ed elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato presso l'avv. Mario Di Primio di Verbania che lo rappresenta, assiste e difende come da procura in atti.
.- appellato-
pagina 1 di 6 -
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti.
, Parte_1
in via principale e nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 22/2024 emessa in data 12.01.2024 dal Tribunale Ordinario di
Varese Prima Sezione Civile, pubblicata in data 15.01.2024, nella causa R.G. n. 1093/2020, con riferimento al capo relativo alla quantificazione dei danni, condannare il Sig. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del signor Controparte_1
per le lesioni patite da quest'ultimo in conseguenza dei fatti di causa per come accertati e dichiarati, con applicazione Parte_1 delle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano 2024, in complessivi € 17.376,50 (quindi alla maggior somma di €
8.296,77 rispetto all'importo di € 9.079,73 liquidato dal Giudice di primo grado), o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Controparte_1
“Accertato il concorso di responsabilità di ex art. 1227 c.c. bella determinazione dell'evento per lui dannoso e rilevato Parte_1 che le tabelle per i conteggi dei danni biologici e non patrimoniali da applicare nella fattispecie sono quelle di cui al comma 1 art. 139 del
Codice delle Assicurazioni respingere le istanze tutte fatte valere da controparte e confermare integralmente il dispositivo della sentenza qui impugnata.
Con vittoria di spese di soccombenza
In via del tutto subordinata
Nella denegata ipotesi dovessero anche solo parzialmente essere accolte le istanze dell'appellante disporre la compensazione delle spese processuali, attesa la incertezza della giurisprudenza sulle questioni trattate”.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Varese, , per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito per le lesioni Controparte_1 riportate nel corso della colluttazione tra di loro avvenuta in giorno 13.4.2014 alle ore 22.00 circa presso il bar- negozio alimentare sito nel Comune di MA, quantificato in complessivi € 26.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della domanda, esponeva: che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra il convenuto si era presentato rivolgendogli parole minacciose (“adesso noi facciamo i conti”) per poi sferragli diversi pugni in volto fuori dall'esercizio commerciale;
che recatosi nell'immediatezza del fatto al Pronto Soccorso pagina 2 di 6 dell'Ospedale di Angera gli veniva diagnosticata la frattura della mandibola sinistra con prognosi di trentacinque giorni;
di essere stato ricoverato presso il reparto di chirurgia del medesimo Ospedale per poi essere trasferito in data 16.4.2014presso il reparto di chirurgia Maxillo - Facciale dell' di Legnano CP_2 dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per poi essere dimesso il 19.4.2014 con diagnosi di
“frattura scomposta bifocale mandibolare”; di aver sporto denuncia – querela per tali fatti e che il procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento, con la quale al convenuto è stata applicata la pena, per i reati di cui agli artt. 81, 612 e 582 c. 2 c.p., di sei mesi di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale.
, costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva il mancato esperimento del Controparte_1 procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, invocava la scriminante della legittima difesa, chiedendo il rigetto dell'altrui domanda.
In subordine, contestava la quantificazione del danno, chiedendo altresì che venisse tenuto in considerazione il comportamento dell'attore nella causazione dell'evento ex art.1227 comma 1 c.c..
Istruita la causa mediante escussione di testi e CTU medico legale, con sentenza n. 22/2024, il Tribunale ha così statuito: “
1. Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.079,73 oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data di proposizione della domanda (maggio 2020) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza e oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo;
2. Condanna Controparte_1
a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 264,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di CP_1 il pagamento delle spese della CTU, come già liquidate con separato decreto”.
[...]
In particolare il Tribunale, accertato l'illecito (anche a fronte di sentenza penale di patteggiamento) e, valutato il danno biologico permanente, sulla scorta della CTU, nella misura del 5% , oltre 6 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 20 giorni di inabilità temporanea al
50% e 20 giorni di inabilità temporanea al 25%, applicando i criteri indicati nel comma 1 dell'art. 139 del
Codice delle assicurazioni private (d.l.gs 7 settembre 2005 n. 209), ha liquidato il danno non patrimoniale
(considerato che il danneggiato all'epoca dei fatti aveva venti anni), in complessivi € 9.079,73, altresì denegando la c.d. personalizzazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lo chiedendone la parziale riforma in punto di quantum, Parte_1 sostenendo che ha errato il Tribunale a non applicare le tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di
Milano anno 2024, ed invece a liquidare il danno sulla base dei criteri di cui all'art. 139 del d.l.gs 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), di cui si deve tener conto per il solo caso di pagina 3 di 6 danni derivanti da sinistri stradali, dunque oggetto di una previsione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma.
Ha chiesto quindi elevarsi la condanna a complessivi € 17.376,50.
Si è costituito, con comparsa depositata il 18.12.2024, il , insistendo per il rigetto del gravame e CP_1 proponendo a sua volta appello incidentale col quale ha inteso metter in discussione l'esistenza dell'illecito da lui commesso, per difetto di prova certa e comunque sussistendo un concorso di colpa ex art.1227 c.c..
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 20.2.2025, in esito alla discussione orale, è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tardività dell'appello incidentale perché tardivamente proposto dall'appellato senza il rispetto dei termini di cui all'art. 343 comma 1 c.p.c. (“L'appello incidentale si CP_1 propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347.”), atteso che la comparsa di risposta è stata depositata solo in data 18.12.2024, ossia il giorno prima dell'udienza della prima udienza di trattazione del 19.12.2024 e, quindi, oltre il termine di venti giorni prima della stessa.
§§
Nel merito, l'appello principale è fondato nei limiti che seguono.
Il Tribunale, ad avviso del collegio, ha erroneamente liquidato (peraltro senza puntuale motivazione) il danno biologico rivendicato dall'odierno appellante sulla base delle tabelle indicate nel d.lgs. n. 209 del
2005, invero fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" (cfr. art. 139 C.a.p.), o negli altri casi cui specificamente fa rinvio il legislatore (come ad esempio la colpa medica)
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, i criteri per la valutazione del danno non patrimoniale stabiliti dal citato art. 139 del Cap per i casi di danni da incidenti stradali, sono una “disposizione eccezionale e non possono essere estesi per analogia ai danni non derivanti dalla circolazione” ( v Cass n.4509/2022; n.
32373/2023 e n.25922/23).
Il legislatore con tali disposizioni normative, in realtà, si è preoccupato di “calmierare” i costi delle polizze
RCA e quelli sociali legati alla medicina difensiva introducendo, per legge, tabelle risarcitorie contenenti valori di risarcimento certi legati all'età del danneggiato ed al tipo di lesione subita nell'ambito di quelle lievi
(micropermanenti) - ed oggi, ex art.138 Cap, a seguito della introduzione della Tabella Unica (d.p.r.
13.1.2025 n. 12), anche della macropermanenti.
pagina 4 di 6 E comunque sia, quel che è indiscutibile è che il legislatore non ha inteso rinviare ai criteri dei citati artt.138
e 139 Cap per qualunque tipo di lesione non patrimoniale, a prescindere dalla sua causazione, ma ha piuttosto individuato ben specifici settori da regolare con dette disposizioni.
Dunque, non v'è dubbio che queste, in casi diversi, non sono di per sé “vincolanti” per il giudice, nella quantificazione dei danni non patrimoniali, che va operata in via equitativa ex art.1226 c.c con prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto.
Per vero nulla esclude che tra i vari criteri cui far riferimento in siffatta valutazione, in linea teorica, quelli standardizzati nelle tabelle del Codice delle Assicurazioni (pur se eccezionali) possano, essere utilizzati, anche in contesti diversi, come uno dei parametri liquidativi rimessi alla discrezionalità del decidente (il danno biologico di per sé è il medesimo); ma, ferma come detto la loro non vincolatività, uniformità di giudizio, per ritenuta eccezionalità di quei criteri, impone (Cass.n.12408/2011), nel caso in specie - fatto illecito costituito da lesioni volontarie- di preferire le Tabelle milanesi di liquidazione del danno, che pur si
“sostanziano in regole integratrici del concetto di equità atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto” (Cass
n.8884/2020).
Ciò in base ai seguenti criteri:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 20 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 7.881,00
pagina 5 di 6 Danno non patrimoniale risarcibile € 9.851,00
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.002,50
Totale generale: € 14.853,50
In parziale riforma dunque dell''impugnata sentenza, va elevata la condanna ad € 14.853,50, oltre interessi e rivalutazione come in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Varese, in parziale riforma della stessa, condanna l'appellato al pagamento della maggior somma di € 14.853,50 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione come in primo grado.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 3.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 26.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano Il Presidente dott.ssa Margherita Monte pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2242/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Marconi n. 31/I, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Mauro Dalla Chiesa con studio in Vedano Olona (VA), via Monte Grappa n. 11, presso il quale ha eletto domicilio.
- appellante
CONTRO
residente a [...] (CF.: ), ed elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato presso l'avv. Mario Di Primio di Verbania che lo rappresenta, assiste e difende come da procura in atti.
.- appellato-
pagina 1 di 6 -
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti.
, Parte_1
in via principale e nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 22/2024 emessa in data 12.01.2024 dal Tribunale Ordinario di
Varese Prima Sezione Civile, pubblicata in data 15.01.2024, nella causa R.G. n. 1093/2020, con riferimento al capo relativo alla quantificazione dei danni, condannare il Sig. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del signor Controparte_1
per le lesioni patite da quest'ultimo in conseguenza dei fatti di causa per come accertati e dichiarati, con applicazione Parte_1 delle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano 2024, in complessivi € 17.376,50 (quindi alla maggior somma di €
8.296,77 rispetto all'importo di € 9.079,73 liquidato dal Giudice di primo grado), o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Controparte_1
“Accertato il concorso di responsabilità di ex art. 1227 c.c. bella determinazione dell'evento per lui dannoso e rilevato Parte_1 che le tabelle per i conteggi dei danni biologici e non patrimoniali da applicare nella fattispecie sono quelle di cui al comma 1 art. 139 del
Codice delle Assicurazioni respingere le istanze tutte fatte valere da controparte e confermare integralmente il dispositivo della sentenza qui impugnata.
Con vittoria di spese di soccombenza
In via del tutto subordinata
Nella denegata ipotesi dovessero anche solo parzialmente essere accolte le istanze dell'appellante disporre la compensazione delle spese processuali, attesa la incertezza della giurisprudenza sulle questioni trattate”.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Varese, , per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito per le lesioni Controparte_1 riportate nel corso della colluttazione tra di loro avvenuta in giorno 13.4.2014 alle ore 22.00 circa presso il bar- negozio alimentare sito nel Comune di MA, quantificato in complessivi € 26.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A sostegno della domanda, esponeva: che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra il convenuto si era presentato rivolgendogli parole minacciose (“adesso noi facciamo i conti”) per poi sferragli diversi pugni in volto fuori dall'esercizio commerciale;
che recatosi nell'immediatezza del fatto al Pronto Soccorso pagina 2 di 6 dell'Ospedale di Angera gli veniva diagnosticata la frattura della mandibola sinistra con prognosi di trentacinque giorni;
di essere stato ricoverato presso il reparto di chirurgia del medesimo Ospedale per poi essere trasferito in data 16.4.2014presso il reparto di chirurgia Maxillo - Facciale dell' di Legnano CP_2 dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per poi essere dimesso il 19.4.2014 con diagnosi di
“frattura scomposta bifocale mandibolare”; di aver sporto denuncia – querela per tali fatti e che il procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento, con la quale al convenuto è stata applicata la pena, per i reati di cui agli artt. 81, 612 e 582 c. 2 c.p., di sei mesi di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale.
, costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva il mancato esperimento del Controparte_1 procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, invocava la scriminante della legittima difesa, chiedendo il rigetto dell'altrui domanda.
In subordine, contestava la quantificazione del danno, chiedendo altresì che venisse tenuto in considerazione il comportamento dell'attore nella causazione dell'evento ex art.1227 comma 1 c.c..
Istruita la causa mediante escussione di testi e CTU medico legale, con sentenza n. 22/2024, il Tribunale ha così statuito: “
1. Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.079,73 oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data di proposizione della domanda (maggio 2020) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza e oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo;
2. Condanna Controparte_1
a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 264,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, Parte_1 oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di CP_1 il pagamento delle spese della CTU, come già liquidate con separato decreto”.
[...]
In particolare il Tribunale, accertato l'illecito (anche a fronte di sentenza penale di patteggiamento) e, valutato il danno biologico permanente, sulla scorta della CTU, nella misura del 5% , oltre 6 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 20 giorni di inabilità temporanea al
50% e 20 giorni di inabilità temporanea al 25%, applicando i criteri indicati nel comma 1 dell'art. 139 del
Codice delle assicurazioni private (d.l.gs 7 settembre 2005 n. 209), ha liquidato il danno non patrimoniale
(considerato che il danneggiato all'epoca dei fatti aveva venti anni), in complessivi € 9.079,73, altresì denegando la c.d. personalizzazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello lo chiedendone la parziale riforma in punto di quantum, Parte_1 sostenendo che ha errato il Tribunale a non applicare le tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di
Milano anno 2024, ed invece a liquidare il danno sulla base dei criteri di cui all'art. 139 del d.l.gs 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), di cui si deve tener conto per il solo caso di pagina 3 di 6 danni derivanti da sinistri stradali, dunque oggetto di una previsione eccezionale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma.
Ha chiesto quindi elevarsi la condanna a complessivi € 17.376,50.
Si è costituito, con comparsa depositata il 18.12.2024, il , insistendo per il rigetto del gravame e CP_1 proponendo a sua volta appello incidentale col quale ha inteso metter in discussione l'esistenza dell'illecito da lui commesso, per difetto di prova certa e comunque sussistendo un concorso di colpa ex art.1227 c.c..
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 20.2.2025, in esito alla discussione orale, è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tardività dell'appello incidentale perché tardivamente proposto dall'appellato senza il rispetto dei termini di cui all'art. 343 comma 1 c.p.c. (“L'appello incidentale si CP_1 propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347.”), atteso che la comparsa di risposta è stata depositata solo in data 18.12.2024, ossia il giorno prima dell'udienza della prima udienza di trattazione del 19.12.2024 e, quindi, oltre il termine di venti giorni prima della stessa.
§§
Nel merito, l'appello principale è fondato nei limiti che seguono.
Il Tribunale, ad avviso del collegio, ha erroneamente liquidato (peraltro senza puntuale motivazione) il danno biologico rivendicato dall'odierno appellante sulla base delle tabelle indicate nel d.lgs. n. 209 del
2005, invero fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" (cfr. art. 139 C.a.p.), o negli altri casi cui specificamente fa rinvio il legislatore (come ad esempio la colpa medica)
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, i criteri per la valutazione del danno non patrimoniale stabiliti dal citato art. 139 del Cap per i casi di danni da incidenti stradali, sono una “disposizione eccezionale e non possono essere estesi per analogia ai danni non derivanti dalla circolazione” ( v Cass n.4509/2022; n.
32373/2023 e n.25922/23).
Il legislatore con tali disposizioni normative, in realtà, si è preoccupato di “calmierare” i costi delle polizze
RCA e quelli sociali legati alla medicina difensiva introducendo, per legge, tabelle risarcitorie contenenti valori di risarcimento certi legati all'età del danneggiato ed al tipo di lesione subita nell'ambito di quelle lievi
(micropermanenti) - ed oggi, ex art.138 Cap, a seguito della introduzione della Tabella Unica (d.p.r.
13.1.2025 n. 12), anche della macropermanenti.
pagina 4 di 6 E comunque sia, quel che è indiscutibile è che il legislatore non ha inteso rinviare ai criteri dei citati artt.138
e 139 Cap per qualunque tipo di lesione non patrimoniale, a prescindere dalla sua causazione, ma ha piuttosto individuato ben specifici settori da regolare con dette disposizioni.
Dunque, non v'è dubbio che queste, in casi diversi, non sono di per sé “vincolanti” per il giudice, nella quantificazione dei danni non patrimoniali, che va operata in via equitativa ex art.1226 c.c con prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto.
Per vero nulla esclude che tra i vari criteri cui far riferimento in siffatta valutazione, in linea teorica, quelli standardizzati nelle tabelle del Codice delle Assicurazioni (pur se eccezionali) possano, essere utilizzati, anche in contesti diversi, come uno dei parametri liquidativi rimessi alla discrezionalità del decidente (il danno biologico di per sé è il medesimo); ma, ferma come detto la loro non vincolatività, uniformità di giudizio, per ritenuta eccezionalità di quei criteri, impone (Cass.n.12408/2011), nel caso in specie - fatto illecito costituito da lesioni volontarie- di preferire le Tabelle milanesi di liquidazione del danno, che pur si
“sostanziano in regole integratrici del concetto di equità atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto” (Cass
n.8884/2020).
Ciò in base ai seguenti criteri:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 20 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 6
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 7.881,00
pagina 5 di 6 Danno non patrimoniale risarcibile € 9.851,00
Invalidità temporanea totale € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.002,50
Totale generale: € 14.853,50
In parziale riforma dunque dell''impugnata sentenza, va elevata la condanna ad € 14.853,50, oltre interessi e rivalutazione come in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 22/2024 del Tribunale di Varese, in parziale riforma della stessa, condanna l'appellato al pagamento della maggior somma di € 14.853,50 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione come in primo grado.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 3.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 26.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano Il Presidente dott.ssa Margherita Monte pagina 6 di 6