Articolo 54 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 52 terArticolo 55
Versione
6 agosto 1890
Art. 54.

Sono concentrate nella congregazione di carita' le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carita' i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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