Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1256 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(CF ), CF ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(CF ), quali eredi di , difesi Parte_3 CodiceFiscale_3 Persona_1 dall'avv. Assunta Zona, giusta procura in atti
Appellanti
E
(C.F. ), difeso dall'avv. Francesco Capezza, giusta Controparte_1 C.F._4
procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio deducendo: Controparte_1 Persona_1
- di essere proprietario del fabbricato, disposto su un solo livello, sito in Grazzanise alla via
Albero Lungo n. 29, riportato in Catasto al foglio 28 p.lla 24, adiacente al fabbricato del convenuto, riportato in Catasto al medesimo foglio 28, p.lla 259 sub 4 e 5;
- che le opere realizzate dal convenuto si presentavano, all'esito dei lavori, del tutto difformi dal progetto assentito dal in particolare, che non erano stati rispettati gli indici di CP_2
edificabilità fondiaria previsti dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Grazzanise;
sotto il profilo civilistico, deduceva la violazione delle norme in materia di distanze legali tra fabbricati confinanti.
Chiedeva, previa disapplicazione del provvedimento amministrativo autorizzativo, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, per la lesione del diritto dominicale, consistente nella perdita di aria, luce, panorama e valore commerciale del proprio confinante immobile e la tutela reale della riduzione dell'altezza del fabbricato fino alla misura consentita oppure, in subordine, all'arretramento del fabbricato del convenuto alla distanza prevista dalle invocate normative, anche come integrate dalle norme regolamentari e di PRG operanti sul territorio di Grazzanise, fino al rispetto delle distanze di legge.
2. Si costituiva il convenuto , chiedendo il rigetto delle Persona_1
domande avanzate.
In particolare, questi evidenziava che il progetto presentato veniva autorizzato dal Comune di Grazzanise con permesso a costruire del 27.1.2005; che regolarmente dunque aveva realizzato l'opera, grazie anche al contratto di asservimento stipulato con il fratello, Pt_2
in virtù del quale estendeva la volumetria utilizzabile;
produceva al riguardo atto
[...]
notarile di asservimento del 4.10.2005.
3. Con sentenza n. 2618, pubblicata il 14.10.2019 il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere condannava al pagamento, in favore di , Persona_1 Controparte_1 della somma di euro 41.226,02 quale risarcimento per il danno subito da quest'ultimo, oltre interessi dalla domanda;
rigettava le altre domande;
compensava le spese di lite nella misura della metà e condannava, per il resto,
[...]
a rifondere all'attore la somma di euro 3.794,50 a titolo di compenso, con Persona_1
distrazione.
In motivazione deduceva: che era irrilevante la presenza o meno di un provvedimento amministrativo e la conformità della edificazione a tale provvedimento, dovendo aversi riguardo esclusivamente alle norme civilistiche in materia di distanze legali;
che ai sensi dell'art. 3 del D.p.r. 380/2001, come accertato dal CTU, il convenuto aveva realizzato una nuova costruzione e non una semplice ristrutturazione, atteso che era avvenuto un ampliamento del manufatto preesistente quanto alla sagoma;
che la nuova costruzione era stata edificata a confine con la proprietà dell'attore, in osservanza di quanto previsto dal PRG, il quale prescriveva la possibilità di costruire a confine;
che l'altezza della nuova edificazione era di 9,60 m, quindi rientrante nei parametri previsti dal PRG di Grazzanise, che prevedano una altezza massima di m. 10;
che , in ragione del principio di prevenzione, aveva costruito sul confine, come Per_1 consentito dal PRG e che l'attore, ove avesse deciso di sopraelevare la sua proprietà, avrebbe potuto costruire in aderenza o porsi alle distanze previste dal confine (m. 5 dal confine);
che sul punto il CTU aveva chiarito che “essendo il fabbricato del sig. costruito sul CP_1
confine, così come il piano terra del sig. era stato realizzato sul confine e in aderenza Per_1
a quello del sig. , il sig. con la sopraelevazione del proprio fabbricato CP_1 Per_1 conserva(va) tale diritto a costruire in aderenza al fabbricato del sig. ”; CP_1
che il CTU aveva misurato la altezza complessiva del fabbricato, pari a 9,60 m., concludendo che l'opera realizzata dal convenuto rientrava nei parametri previsti dal PRG di Grazzanise, che prevedevano un'altezza massima di 10 m;
che dunque alcuna violazione delle distanze o delle altezze previste era stata perpetrata dal
; Per_1
che dunque doveva rigettarsi la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella riduzione dell'altezza del fabbricato oppure nell'arretramento del fabbricato del convenuto;
che il CTU aveva verificato che il PRG di Grazzanise prevedeva, per la zona in cui ricadeva l'immobile in oggetto, definita zona B residenziale, un indice di edificabilità fondiaria di mc/mq 1,8, per cui il limite massimo di mc che era possibile impegnare sul fondo del convenuto, tenuto conto anche del terreno asservito, poteva essere di mc 838,24; che sul lotto erano stati invece realizzati 1.120,61 mc, quindi 282,37 mc in più del consentito;
che la domanda di danni per perdita di luce e aria poteva essere accolta;
che il CTU aveva quantificato in euro 41.226,02 l'entità dei danni patiti dal fabbricato dell'attore per effetto dell'esubero di volumetria realizzata dal convenuto, in considerazione della perdita di aria e luce, determinata dall'ampliamento;
che il CTU aveva tenuto conto del valore di mercato degli immobili di nuova costruzione, sottraendovi il 40% per la specificità del fabbricato di;
CP_1
che le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande, potevano essere compensate nella misura della metà;
che le spese del CTU dovevano essere sostenute, in via definitiva, dal convenuto , Per_1
in base alla soccombenza.
4. ha promosso appello. Persona_1
Ha dedotto:
che le motivazioni addotte dal CTU - fatte proprie dal giudice – per la determinazione del danno causato dall'eccesso di volumetria, non potevano essere condivise. I danni lamentati potevano essere causati dalla maggiore altezza del fabbricato del , ma questi aveva Per_1 rispettato l'altezza prevista dal PRG;
che il CTU ha valutato il valore del fabbricato e poi l'ha ridotto del 40%, ed ha, infine, considerato l'importo ottenuto come danno causato all'immobile;
che il parametro utilizzato dal CTU non è condivisibile;
che invece, la Corte di cassazione ha stabilito che per valutare il danno conseguente all'eccesso di volumetria della costruzione del vicino si deve tenere conto sia del pregiudizio subito dal danneggiato per il deprezzamento del fabbricato, per diminuzione di visuale, di esposizione al sole, di amenità ed altro, sia del vantaggio ricavato da colui che ha commesso la violazione;
che nella specie il CTU non ha fornito la prova del valore dell'immobile di , né CP_1 quella relativa all'ammontare dei danni subiti dal detto immobile per cui la sentenza deve essere riformata, perché fondata su presupposti non supportati da elementi certi (tabella dei valori degli immobili siti in quella zona e formule matematiche precise da prendere come base per la determinazione dei valori, iniziale e finale, dell'immobile); che, in caso di mancato accoglimento della domanda di revoca della sentenza di primo grado, la Corte dovrebbe considerare che il tribunale ha omesso di tenere presente che il
CTU avrebbe dovuto detrarre dal totale di mc. 109,80 mc, come evincibile dalla risposta fornita al secondo quesito di parte convenuta: la CTU, durante i sopralluoghi effettuati, ha riscontrato l'esistenza, al piano terra, di un locale adibito a deposito di mc 101,72 e di un locale adibito a WC di mc 8,08, per un totale di mc 109,80; che se questi mc dovessero essere abbattuti, l'eccedenza di mc non dovrebbe più essere
282,37, ma 172,57; che i lavori sospesi il 23.11.2005 non sono stati ancora ultimati;
che l'abbattimento di 109,80 mc doveva essere previsto in sentenza e, ove ciò fosse avvenuto, la cubatura in eccesso sarebbe stata di mc 172,57 e l'ammontare del danno sarebbe stato di euro 25.195,00.
Chiede, in totale riforma della sentenza di primo grado: il rigetto di tutte le domande attoree;
in considerazione della condotta temeraria di , la condanna di questo alle spese di CP_1
giudizio, con attribuzione, ed al risarcimento dei danni, morali e materiali.
5. Si è costituito . Controparte_1
Ha dedotto:
- che la latitudine devolutiva ed il “quantum” appellato sono entrambi genericamente circoscritti ad una pretesa carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alle modalità di calcolo operate dal CTU e fatte proprie dal primo Giudice;
- che le censure si limitano a richiamare un arresto giurisprudenziale (sent. 2207 del
5.4.1984 del S.C.) che offrirebbe un ulteriore elemento di determinazione del danno subito dall'appellato, legato al vantaggio ricavato dall'autore abuso;
- che è facile rilevare che tale ulteriore elemento, benché inutilizzato dal CTU nel proprio calcolo ed obliterato dal Giudice a quo in sentenza, non potrebbe che portare a conclusioni finanche più sfavorevoli per l'odierno appellante, con evidente carenza di interesse;
- che è rimasto provato, all'esito della relazione della CTU, l'illecito asservimento, al fondo dell'appellante, di un indice di edificabilità appartenente ad altro lotto (quello del sig. Pt_2
già esaurito per la presenza di fabbriche del proprietario asservente, che ha consentito
[...]
l'illecita sopraelevazione di una mansarda che, seppur rientrante nei limiti di altezza e di distanza previsti dalle norme di PRG (con impedimento del diritto al ripristino), sovrasta di gran lunga il fabbricato attoreo, privandolo di aria, luce e riservatezza e mantiene fermo il diritto dell'attore al risarcimento dei danni siccome richiesti in citazione e riconosciuti dal primo giudice con sentenza immune da vizi logici e giuridici.
Chiede il rigetto dell'appello: con vittoria di spese, da distrarre.
6. All' udienza del 01.12.2020, il difensore dell'appellante dichiarava che il proprio assistito, , era deceduto in data 26.08.2020, per cui chiedeva Persona_1
dichiararsi l'interruzione del procedimento.
La Corte dichiarava l'interruzione del procedimento.
7. Il giudizio è stato proseguito da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , i quali si sono riportati alle domande del loro dante Persona_1
causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Gli appellanti, in primo luogo, contestano che dall'eccesso di volumetria possa essere derivato un danno, potendo questo derivare, semmai, solo da una violazione delle norme sull'altezza dell'edificio.
Evidenziano, poi, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato l'entità del danno da riduzione di amenità, luce, aria dell'immobile in proprietà del . CP_1
Sostengono che i criteri utilizzarti dal tribunale – sulla scorta della CTU - non siano corretti, in quanto non è stata fornita la prova del valore dell'immobile del , né la prova CP_1 dell'ammontare dei danni subiti dall'immobile.
sostiene che il CTU abbia correttamente quantificato l'entità del danno. Controparte_1
Il motivo di appello merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue.
1.1.A mente dell'art. 872 c.c., la violazione di norme urbanistiche ed edilizie, che non siano integrative delle norme sulle distanze legali di cui agli artt. 873 e ss. c.c., dà diritto al risarcimento del danno.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso (cfr. Cass.
24387/2010; 10362/2018); che “Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di queste relative alle distanze nelle costruzioni si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria. Nel caso, invece, di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, il proprietario di questo è tenuto a fornire una prova precisa del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro” (cfr. Cass.
3199/2008). Nella motivazione di Cass. 7752/2013 si legge: “Se invece sono violate disposizioni non integrative, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornire una dimostrazione precisa dell'esistenza del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (tra le tante, Cass., 5/6/1998,
n. 5514; Cass., 12/6/2001, n. 7909; Cass., 7/3/2002, n. 3341)”.
1.3. Nella specie, il tribunale ha così motivato in ordine alla esistenza di un danno derivante dall'eccesso di volumetria: “il CTU ha accertato che, conformemente a quanto dichiarato dall'attore, nell'atto di citazione, il Piano regolatore del Comune di Grazzanise prevede, per la zona in cui ricade l'immobile in oggetto, definita zona B residenziale, un indice di edificabilità fondiaria di mc/mq 1,8 per cui il limite massimo di mc che era possibile impugnare sul fondo del convenuto, tenuto conto anche del terreno asservito, poteva essere di mc 838,24: il convenuto “poteva realizzare 838,24 mc sul lotto complessivo, Per_1
invece sul lotto sono stati riscontrati 1,126,61 mc, quindi sono stati realizzati 282,37 mc in eccedenza”.
La domanda di danni per perdita di luce e aria proposta dall'attore può trovare dunque accoglimento”.
Nella sentenza il tribunale fa discendere automaticamente dall'eccesso di volumetria il danno da riduzione di luce ed aria.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, però, dalla violazione delle norme urbanistiche ed edilizie non integrative della normativa sulle distanze non discende automaticamente alcun danno da risarcire, essendo onere del danneggiato dare prova non solo della potenziale dannosità della costruzione, ma della effettiva dannosità di questa ed anche della entità del danno lamentato.
1.4. Che dall'eccesso di volumetria possa derivare un danno non può negarsi. Per altro, lo stesso CTU ha affermato, nella sua relazione, che
, al di là della affermazione che l'eccesso di volumetria, rispetto ai limiti consentiti, può CP_3 comportare un danno, dalle parole del CTU non emerge alcun accertamento dell'esistenza di un danno non solo potenziale, ma effettivo.
1.5. Nell'individuare l'entità del danno, il CTU ha fatto riferimento a parametri non conferenti con l'esigenza di individuare il danno all'immobile del , derivante da riduzione di CP_1
amenità, aria e luce.
Il CTU ha
- quantificato il valore di mercato per mq delle costruzioni di nuova realizzazione nell'area in questione (euro 1.100,00);
- ha dunque calcolato il costo a mc (euro 366,00 per mc);
- ha poi calcolato il 40% del cost a mc, in considerazione del carattere abusivo dell'immobile del e delle condizioni dell'immobile del (euro 146,00); Per_1 CP_1
- infine, ha moltiplicato la somma di euro 146,00 per i mc in esubero realizzati dal Per_1
(282,37) ricavando, alla fine, la somma di euro 41.226,02.
1.6. Invero, il CTU avrebbe dovuto accertare quale fosse il valore dell'immobile del CP_1 prima dell'edificazione realizzata dal Pucino;
se la edificazione aveva effettivamente comportato una riduzione di aria e luce;
quale fosse il valore di mercato della proprietà del dopo la realizzazione dell'eccesso di volumetria. CP_1
1.7. Va osservato che l'appellato ha pienamente condiviso la valutazione del CTU e la quantificazione del danno da questo operata.
D'altro lato, al di là dell'affermazione che l'immobile del , dato che è stato costruito Per_1
sulla linea di confine con una volumetria maggiore di quella consentita, ha comportato un danno da riduzione di aria, luce ed amenità, il non ha allegato alcun elemento CP_1
concreto da cui dedurre il danno.
Va ancora ricordato che è onere del danneggiato, in casi del genere, fornire elementi per comprovare l'entità del danno reale ed effettivo, dato che la sola violazione delle norme in tema di volumetria, di per sé, non comporta l'esistenza del danno e non essendo sufficiente la potenzialità di danno.
Per altro, va osservato che la sola presenza sul confine della edificazione del non è Per_1
segno della esistenza del danno: come accertato in primo grado, il non ha violato le Per_1
norme sulle distanze, né le norme sulle altezze delle edificazioni. Per cui, legittimamente l'edificio del poteva essere realizzato sul confine, in aderenza con la proprietà Per_1
. CP_1
1.8. Va ricordato che la quantificazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., giustificata dalla impossibilità o dalla grave difficoltà di dare prova precisa dell'entità del danno, necessita in ogni caso della allegazione, da parte del danneggiato, di elementi fattuali alla lue dei quali parametrare la quantificazione del danno, onde evitare di sconfinare in un esercizio arbitrario del potere equitativo.
Dagli atti non emergono sufficienti elementi fattuali su cui fondare una valutazione equitativa del danno.
Il , come detto, si limita a fare suo quanto elaborato dal CTU. CP_1
1.9. In assenza della prova di effettivo danno e della entità di tale danno, la domanda di risarcimento del danno, avanzata da , non può essere accolta. CP_1
Pertanto, in accoglimento dell'appello avanzato dagli eredi di , la sentenza di primo Per_1 grado deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da . Controparte_1
2. Le restanti censure proposte dagli appellanti non devono essere analizzate, in quanto devono ritenersi assorbite.
3. In ragione della riforma della sentenza di primo grado deve provvedersi alla regolazione delle spese anche del primo giudizio, in ossequio all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
4. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate ex art. 92 cpc.
4.1.L'art. 92, comma secondo, cpc nella lettera ratione temporis applicabile al presente giudizio, cominciato in primo grado nell'aprile del 2006), recitava: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
4.2. Nella specie, va rilevato che effettivamente il ha realizzato un edificio con una Per_1
volumetria notevolmente maggiore rispetto a quella consentitagli;
inoltre, non va taciuto che non risulta semplice dare prova del danno da riduzione di aria, luce ed amenità per violazione delle norme urbanistico- edilizie in tema di volumetria.
Tali ragioni sono sufficienti per compensare integralmente le spese di giudizio.
5. Le spese di CTU devono esser poste, in via definitiva, a carico per metà sulla parte appellante e per metà sulla parte appellata.
6. Non merita accoglimento la domanda di condanna del Gravante per lite temeraria.
6.1. L'art. 96 cpc impone l'accertamento dell'elemento soggettivo integrato da dolo o colpa grave, per riconoscere una responsabilità processuale aggravata.
6.2. Il ha avanzato domande che, seppure infondate, non appaiono frutto di grave CP_1
negligenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello proposto da , , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di , riforma, per quanto di ragione, la sentenza del tribunale di Santa Persona_1
Maria Capua Vetere n. 2618, pubblicata il 14.10.2019 e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Controparte_1
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio;
c)pone, in via definitiva, le spese di CTU per metà a carico di parte appellante e per metà a carico di parte appellata.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.02.2025 Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini