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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2380/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Angelozzi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Ruperto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che , in virtù delle patologie di cui è affetta ed indicate Parte_1 in motivazione, è invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dall'1.01.2025 nonché, dalla stessa data, è portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
L. 104/1992.
2. Compensa le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CT liquidate con separato decreto. CP_1
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 8.05.2023 ai sensi degli artt. 414 –
442 c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della L.
18/1980 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, e che, per l'effetto, ha diritto a rivendicare i relativi sussidi. Riferisce di avere presentato le domande all' per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap in data CP_1
3.08.2021 e che, all'esito delle visite condotte dalle Commissioni Mediche Competenti, veniva riconosciuta invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap lieve, per cui presentava ricorso di ATPO che si concludeva con ordinanza del 10.03.2023 (comunicata il 13.03.2023) di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, ai sensi dell'art. 56 comma 2 della L. 69/2009. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e, pur non contestando l'assunto di parte ricorrente CP_1 secondo cui l'avvenuta proposizione di una successiva domanda amministrativa non è condizione ostativa alla trattazione del ricorso di ATP, in quanto l'unico effetto che comporta è quello della irricevibilità/inammissibilità della seconda domanda sotto il profilo amministrativo, eccepisce che nel ricorso introduttivo del presente giudizio il procuratore della parte ricorrente omette di richiedere la CT medico legale mai espletata nella fase della ATPO. Chiede, quindi, di considerare l'azione giudiziaria inammissibile.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 3232/2022 nonché a mezzo CT medico-legale. Si rammenta, infatti, con riferimento all'eccezione sollevata dall che CP_1 la CT non è un mezzo di prova soggetto alle preclusioni di cui all'art. 414 n. 5 c.p.c., bensì
è un mezzo istruttorio a disposizione del giudice per acquisire conoscenze tecniche necessarie a valutare i fatti di causa. In altri termini, nel giudizio ordinario la CT è uno strumento discrezionale del giudice, che la dispone o meno a sua prudente valutazione, mentre invece le parti devono indicare in ricorso, a pena inammissibilità, i documenti e gli altri mezzi di prova che intendono utilizzare, ma non anche la CT che è di pertinenza del giudice. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 7 Così sommariamente riassunti i fatti di causa osserva questo giudicante preliminarmente in rito, che l'art. 445 bis c.p.c prevede il rito speciale e obbligatorio dell'ATP: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222”. La natura obbligatoria dell'accertamento in esame è indirettamente sancita dal secondo comma della norma, nella parte in cui prevede che l'instaurazione di questa fase costituisce condizione di procedibilità del giudizio di merito, la cui mancanza è rilevabile non soltanto dall'altra parte, ma anche d'ufficio dallo stesso giudice entro la prima udienza.
L'art. 445 bis c.p.c. nel disciplinare il relativo iter procedimentale prevede, in realtà, che il procedimento per l'accertamento tecnico preventivo non soltanto è obbligatorio, ma potenzialmente in grado di sostituire l'intero giudizio di merito, considerato che quest'ultimo è previsto soltanto come eventuale nel caso di contestazioni delle parti alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio. Ed infatti, il comma 5 prevede che il giudice fissa un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CT deve depositare, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena d'inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'ATPO, prima di procedere ad affidare l'incarico di consulenza tecnica, deve verificare, ai fini dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista della prestazione previdenziale/assistenziale a cui la parte aspira, risponda ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che possa essere totalmente avulso dalla sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economico o extra- sanitari di volta in volta richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità o dell'handicap allegato.
In conclusione, prima di procedere all'affidamento dell'incarico peritale il giudicante deve verificare i presupposti processuali in specie, oltre alla corretta instaurazione del contraddittorio: a) la propria competenza;
b) la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali
è previsto il ricorso alla procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c., c) la presentazione della domanda amministrativa e, nei casi in cui è previsto, la successiva presentazione del ricorso amministrativo (L. 222/1984), d) la tempestività del ricorso giudiziario ai fini della decadenza dell'azione; e) la sussistenza dell'interesse ad agire. Solo qualora tale verifica pagina 3 di 7 abbia dato esito positivo il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla norma, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso improponibile/improcedibile/inammissibile.
In tali ultimi casi la S.C. (cfr. ad es. sent. n. 5338/2014 e n. 8932/2015) ha statuito che la relativa ordinanza non è ricorribile per cassazione, ex art. 111 c.p.c., poiché il provvedimento non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, mentre invece il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza, o di decreto, è proponibile solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 245 del 2004;
Cass., nn. 12115 del 2006; 15949 del 2011).
In particolare, nel percorso motivazionale della sentenza n. 5338/2014 la Suprema Corte afferma che: “l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza”. Con le più recenti sentenze n. 16685/2018 e n.
10753/2022, la Cassazione, ribadita la non impugnabilità, ex art. 111 Cost., del provvedimento di diniego dell'istanza di ATPO (rigetto o inammissibilità/improponibilità), sempre sull'assunto che per l'interessato è possibile promuovere il giudizio di merito, precisa che, poiché il procedimento sommario è giunto a conclusione, deve ritenersi comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, co. 2,
c.p.c..
Nell'eventuale giudizio di merito si dovrà, pertanto, procedere, secondo le forme ordinarie, oltre che all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge per accedere alla prestazione richiesta, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'istante senza alcun rilievo d'improcedibilità. In questo giudizio, così intrapreso,
l'eventuale questione di tempestività della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 42 del D.L.
n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, sarà valutata avuto riguardo alla data di deposito del ricorso per ATPO.
Ciò posto, è stato precisato in giurisprudenza che il richiamo alle forme ordinarie operato nelle statuizioni di legittimità innanzi citate esime il ricorrente dal rispetto della sequela procedimentale prevista dall'art. 445 bis c.p.c. che il legislatore ha ritenuto obbligatoria per ottenere l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap. Ne consegue che, in tali ipotesi, non sussiste né l'obbligo di depositare l'atto di dissenso, posto che non vi sono conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio da contestare, né di rispettare il termine perentorio stabilito dal comma 6 a norma del quale il giudizio di merito va introdotto nei successivi trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso che, come detto,
pagina 4 di 7 non va depositata. Diversamente argomentando, ossia facendo decorrere il termine dei trenta giorni dal deposito dell'ordinanza di inammissibilità/improcedibilità se pronunciata in udienza, o dalla comunicazione della stessa alle parti in caso di riserva, si introdurrebbe una decadenza non prevista dalla legge, a fronte del divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme che prevedono decadenze sostanziali o processuali in quanto cd norme di stretta interpretazione. E' pur vero che, di fatto, si viene a creare una diversità di trattamento tra il richiedente che intende presentare ricorso di merito ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. non concordando con le conclusioni rassegnate dal CT, e il richiedente che non è stato sottoposto a perizia in quanto il giudice ha dichiarato l'estinzione della fase procedimentale senza disporre l'accertamento richiesto, ma è altrettanto vero che il mancato esperimento dell'accertamento peritale non è imputabile alla parte, fermo restando il potere del giudice del merito di valutare nuovamente ed autonomamente l'ammissibilità/proponibilità del ricorso di ATPO e la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
Venendo, quindi, al caso in esame osserva il giudicante che il Tribunale di Velletri con ordinanza del 10.03.2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di ATPO proposto da per acquiescenza, ai sensi dell'art. 56 comma 2 della L. 69/2009. La decisione Parte_1 non è condivisibile. Ed infatti, l'art. 11 della legge 222/1984 dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”. L'art. 56, comma 2, della legge 69/2009, ha esteso l'applicazione dell'art. 11 cit. anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (e quindi non rileva la mancata espressa inclusione dell'handicap). La ratio sottesa alla norma appare, all'evidenza, quella di evitare, nel primo caso, la duplicazione della pendenza di procedimenti amministrativi, che potrebbero concludersi in modo contrastante, con le intuibili ricadute applicative, e, nella seconda ipotesi, laddove l'Autorità Giudiziaria sia investita della questione, di attendere che l' si sia definitivamente pronunciata sull'operato della PA. A seguito della novella del 2009 l CP_1 ha, quindi, previsto (cfr. Circolare n. 97/2009) che il modello per la presentazione della domanda amministrativa venisse integrato, includendo tra la documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile, un'autodichiarazione con cui il richiedente attesta di non pagina 5 di 7 aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria. Ne consegue che l'avvenuta proposizione di una successiva domanda amministrativa non è condizione ostativa alla trattazione del ricorso di ATPO già introdotto, così come peraltro affermato dallo stesso procuratore dell' in quanto CP_1
l'unico effetto che comporta è quello della irricevibilità/inammissibilità della seconda domanda in sede amministrativa poiché la proposizione di una seconda domanda non può essere interpretata come un comportamento di acquiescenza al mancato riconoscimento del beneficio richiesto, ossia un atto dispositivo del diritto di opporsi/impugnare l'esito del primo procedimento amministrativo, invero già impugnato.
Nel merito osserva il giudicante che il CT Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione medica in atti e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di “Leucoencefalopatia su base vascolare ischemica cronica con disartria. Crolli vertebrali su base osteoporotica. Esiti di frattura pluriframmentaria chirurgicamente trattata del polso sinistra. Artroprotesi di anca dx. ipotiroidismo post tiroidectomia parziale, ipoacusia bilaterale neurosensoriale sindrome da decadimento cognitivo con disorientamento temporo-spaziale”.
Ciò posto riferisce che, considerando l'invalidità complessiva derivante (per cumulo) delle patologie di cui la paziente è risultata essere portatrice e l'efficacia di queste sul mantenimento dell'autonomia personale, valutate all'epoca delle visite condotte dalle
Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap, ritiene corretto e condivisibile il giudizio espresso nella fase amministrativa, di invalidità al 100% e sussistenza della condizione di handicap lieve. Diversamente, all'epoca della visita peritale, riferisce di avere obiettivato un severo decadimento della paziente che si è dimostrata altamente disorientata sotto i profili temporo-spaziali, con quadro di deterioramento cognitivo già evidenziato 2024 e attualmente conclamato. Conclude, quindi, che la paziente è incapace di attendere alla cura della propria persona in maniera autonoma con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e che, dalla stessa data, sussistono le condizioni per riconoscerla portatrice di handicap grave con riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Ne è prova che pagina 6 di 7 le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CT osservazioni critiche.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
ha quindi diritto, a decorrere dal mese di gennaio 2025, a tutti i sussidi Parte_1 previsti dalle leggi 18/1980 e 104/1992 per gli invalidi civili al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e per i portatori di handicap grave.
L'accertamento del requisito sanitario con decorrenza da epoca successiva al deposito del presente giudizio induce alla compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2380/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Angelozzi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Ruperto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che , in virtù delle patologie di cui è affetta ed indicate Parte_1 in motivazione, è invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dall'1.01.2025 nonché, dalla stessa data, è portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
L. 104/1992.
2. Compensa le spese processuali.
3. Pone a carico dell' le spese di CT liquidate con separato decreto. CP_1
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 8.05.2023 ai sensi degli artt. 414 –
442 c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della L.
18/1980 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, e che, per l'effetto, ha diritto a rivendicare i relativi sussidi. Riferisce di avere presentato le domande all' per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap in data CP_1
3.08.2021 e che, all'esito delle visite condotte dalle Commissioni Mediche Competenti, veniva riconosciuta invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap lieve, per cui presentava ricorso di ATPO che si concludeva con ordinanza del 10.03.2023 (comunicata il 13.03.2023) di inammissibilità del ricorso per acquiescenza, ai sensi dell'art. 56 comma 2 della L. 69/2009. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e, pur non contestando l'assunto di parte ricorrente CP_1 secondo cui l'avvenuta proposizione di una successiva domanda amministrativa non è condizione ostativa alla trattazione del ricorso di ATP, in quanto l'unico effetto che comporta è quello della irricevibilità/inammissibilità della seconda domanda sotto il profilo amministrativo, eccepisce che nel ricorso introduttivo del presente giudizio il procuratore della parte ricorrente omette di richiedere la CT medico legale mai espletata nella fase della ATPO. Chiede, quindi, di considerare l'azione giudiziaria inammissibile.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 3232/2022 nonché a mezzo CT medico-legale. Si rammenta, infatti, con riferimento all'eccezione sollevata dall che CP_1 la CT non è un mezzo di prova soggetto alle preclusioni di cui all'art. 414 n. 5 c.p.c., bensì
è un mezzo istruttorio a disposizione del giudice per acquisire conoscenze tecniche necessarie a valutare i fatti di causa. In altri termini, nel giudizio ordinario la CT è uno strumento discrezionale del giudice, che la dispone o meno a sua prudente valutazione, mentre invece le parti devono indicare in ricorso, a pena inammissibilità, i documenti e gli altri mezzi di prova che intendono utilizzare, ma non anche la CT che è di pertinenza del giudice. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 7 Così sommariamente riassunti i fatti di causa osserva questo giudicante preliminarmente in rito, che l'art. 445 bis c.p.c prevede il rito speciale e obbligatorio dell'ATP: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222”. La natura obbligatoria dell'accertamento in esame è indirettamente sancita dal secondo comma della norma, nella parte in cui prevede che l'instaurazione di questa fase costituisce condizione di procedibilità del giudizio di merito, la cui mancanza è rilevabile non soltanto dall'altra parte, ma anche d'ufficio dallo stesso giudice entro la prima udienza.
L'art. 445 bis c.p.c. nel disciplinare il relativo iter procedimentale prevede, in realtà, che il procedimento per l'accertamento tecnico preventivo non soltanto è obbligatorio, ma potenzialmente in grado di sostituire l'intero giudizio di merito, considerato che quest'ultimo è previsto soltanto come eventuale nel caso di contestazioni delle parti alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio. Ed infatti, il comma 5 prevede che il giudice fissa un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CT deve depositare, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena d'inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'ATPO, prima di procedere ad affidare l'incarico di consulenza tecnica, deve verificare, ai fini dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista della prestazione previdenziale/assistenziale a cui la parte aspira, risponda ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che possa essere totalmente avulso dalla sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economico o extra- sanitari di volta in volta richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità o dell'handicap allegato.
In conclusione, prima di procedere all'affidamento dell'incarico peritale il giudicante deve verificare i presupposti processuali in specie, oltre alla corretta instaurazione del contraddittorio: a) la propria competenza;
b) la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali
è previsto il ricorso alla procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c., c) la presentazione della domanda amministrativa e, nei casi in cui è previsto, la successiva presentazione del ricorso amministrativo (L. 222/1984), d) la tempestività del ricorso giudiziario ai fini della decadenza dell'azione; e) la sussistenza dell'interesse ad agire. Solo qualora tale verifica pagina 3 di 7 abbia dato esito positivo il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla norma, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso improponibile/improcedibile/inammissibile.
In tali ultimi casi la S.C. (cfr. ad es. sent. n. 5338/2014 e n. 8932/2015) ha statuito che la relativa ordinanza non è ricorribile per cassazione, ex art. 111 c.p.c., poiché il provvedimento non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, mentre invece il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza, o di decreto, è proponibile solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 245 del 2004;
Cass., nn. 12115 del 2006; 15949 del 2011).
In particolare, nel percorso motivazionale della sentenza n. 5338/2014 la Suprema Corte afferma che: “l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza”. Con le più recenti sentenze n. 16685/2018 e n.
10753/2022, la Cassazione, ribadita la non impugnabilità, ex art. 111 Cost., del provvedimento di diniego dell'istanza di ATPO (rigetto o inammissibilità/improponibilità), sempre sull'assunto che per l'interessato è possibile promuovere il giudizio di merito, precisa che, poiché il procedimento sommario è giunto a conclusione, deve ritenersi comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, co. 2,
c.p.c..
Nell'eventuale giudizio di merito si dovrà, pertanto, procedere, secondo le forme ordinarie, oltre che all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge per accedere alla prestazione richiesta, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'istante senza alcun rilievo d'improcedibilità. In questo giudizio, così intrapreso,
l'eventuale questione di tempestività della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 42 del D.L.
n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, sarà valutata avuto riguardo alla data di deposito del ricorso per ATPO.
Ciò posto, è stato precisato in giurisprudenza che il richiamo alle forme ordinarie operato nelle statuizioni di legittimità innanzi citate esime il ricorrente dal rispetto della sequela procedimentale prevista dall'art. 445 bis c.p.c. che il legislatore ha ritenuto obbligatoria per ottenere l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap. Ne consegue che, in tali ipotesi, non sussiste né l'obbligo di depositare l'atto di dissenso, posto che non vi sono conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio da contestare, né di rispettare il termine perentorio stabilito dal comma 6 a norma del quale il giudizio di merito va introdotto nei successivi trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso che, come detto,
pagina 4 di 7 non va depositata. Diversamente argomentando, ossia facendo decorrere il termine dei trenta giorni dal deposito dell'ordinanza di inammissibilità/improcedibilità se pronunciata in udienza, o dalla comunicazione della stessa alle parti in caso di riserva, si introdurrebbe una decadenza non prevista dalla legge, a fronte del divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme che prevedono decadenze sostanziali o processuali in quanto cd norme di stretta interpretazione. E' pur vero che, di fatto, si viene a creare una diversità di trattamento tra il richiedente che intende presentare ricorso di merito ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. non concordando con le conclusioni rassegnate dal CT, e il richiedente che non è stato sottoposto a perizia in quanto il giudice ha dichiarato l'estinzione della fase procedimentale senza disporre l'accertamento richiesto, ma è altrettanto vero che il mancato esperimento dell'accertamento peritale non è imputabile alla parte, fermo restando il potere del giudice del merito di valutare nuovamente ed autonomamente l'ammissibilità/proponibilità del ricorso di ATPO e la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
Venendo, quindi, al caso in esame osserva il giudicante che il Tribunale di Velletri con ordinanza del 10.03.2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di ATPO proposto da per acquiescenza, ai sensi dell'art. 56 comma 2 della L. 69/2009. La decisione Parte_1 non è condivisibile. Ed infatti, l'art. 11 della legge 222/1984 dispone: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”. L'art. 56, comma 2, della legge 69/2009, ha esteso l'applicazione dell'art. 11 cit. anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (e quindi non rileva la mancata espressa inclusione dell'handicap). La ratio sottesa alla norma appare, all'evidenza, quella di evitare, nel primo caso, la duplicazione della pendenza di procedimenti amministrativi, che potrebbero concludersi in modo contrastante, con le intuibili ricadute applicative, e, nella seconda ipotesi, laddove l'Autorità Giudiziaria sia investita della questione, di attendere che l' si sia definitivamente pronunciata sull'operato della PA. A seguito della novella del 2009 l CP_1 ha, quindi, previsto (cfr. Circolare n. 97/2009) che il modello per la presentazione della domanda amministrativa venisse integrato, includendo tra la documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile, un'autodichiarazione con cui il richiedente attesta di non pagina 5 di 7 aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria. Ne consegue che l'avvenuta proposizione di una successiva domanda amministrativa non è condizione ostativa alla trattazione del ricorso di ATPO già introdotto, così come peraltro affermato dallo stesso procuratore dell' in quanto CP_1
l'unico effetto che comporta è quello della irricevibilità/inammissibilità della seconda domanda in sede amministrativa poiché la proposizione di una seconda domanda non può essere interpretata come un comportamento di acquiescenza al mancato riconoscimento del beneficio richiesto, ossia un atto dispositivo del diritto di opporsi/impugnare l'esito del primo procedimento amministrativo, invero già impugnato.
Nel merito osserva il giudicante che il CT Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione medica in atti e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di “Leucoencefalopatia su base vascolare ischemica cronica con disartria. Crolli vertebrali su base osteoporotica. Esiti di frattura pluriframmentaria chirurgicamente trattata del polso sinistra. Artroprotesi di anca dx. ipotiroidismo post tiroidectomia parziale, ipoacusia bilaterale neurosensoriale sindrome da decadimento cognitivo con disorientamento temporo-spaziale”.
Ciò posto riferisce che, considerando l'invalidità complessiva derivante (per cumulo) delle patologie di cui la paziente è risultata essere portatrice e l'efficacia di queste sul mantenimento dell'autonomia personale, valutate all'epoca delle visite condotte dalle
Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap, ritiene corretto e condivisibile il giudizio espresso nella fase amministrativa, di invalidità al 100% e sussistenza della condizione di handicap lieve. Diversamente, all'epoca della visita peritale, riferisce di avere obiettivato un severo decadimento della paziente che si è dimostrata altamente disorientata sotto i profili temporo-spaziali, con quadro di deterioramento cognitivo già evidenziato 2024 e attualmente conclamato. Conclude, quindi, che la paziente è incapace di attendere alla cura della propria persona in maniera autonoma con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e che, dalla stessa data, sussistono le condizioni per riconoscerla portatrice di handicap grave con riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalle parti ricorrenti e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. Ne è prova che pagina 6 di 7 le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CT osservazioni critiche.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
ha quindi diritto, a decorrere dal mese di gennaio 2025, a tutti i sussidi Parte_1 previsti dalle leggi 18/1980 e 104/1992 per gli invalidi civili al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e per i portatori di handicap grave.
L'accertamento del requisito sanitario con decorrenza da epoca successiva al deposito del presente giudizio induce alla compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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