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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/08/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, visti gli atti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.497/25 Lav. tra
Pt_1
rappresentata dall'avv. M. Ciccola
FRATINI FRANCO contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con le note depositate il 7/7/25, parte ricorrente ha dichiarato di non avere
«interesse … alla prosecuzione del giudizio», in quanto «le parti hanno raggiunto un accordo in via stragiudiziale per la definizione transattiva della controversia»; ed ha pertanto chiesto di «dichiarare la cessata materia del contendere a spese integralmente compensate»
2. Stante l'assenza di spese sostenute dalla parte contumace, la causa può quindi essere senz'altro decisa come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta pagina 1 di 2 o disattesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Ancona, 20/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, visti gli atti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.497/25 Lav. tra
Pt_1
rappresentata dall'avv. M. Ciccola
FRATINI FRANCO contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con le note depositate il 7/7/25, parte ricorrente ha dichiarato di non avere
«interesse … alla prosecuzione del giudizio», in quanto «le parti hanno raggiunto un accordo in via stragiudiziale per la definizione transattiva della controversia»; ed ha pertanto chiesto di «dichiarare la cessata materia del contendere a spese integralmente compensate»
2. Stante l'assenza di spese sostenute dalla parte contumace, la causa può quindi essere senz'altro decisa come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta pagina 1 di 2 o disattesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Ancona, 20/08/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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