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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2227/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BRAVIN LETIZIA ricorrente contro
( ), contumace CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
con l'intervento delle minori e con il curatore Per_1 Persona_2 speciale avv. Chiara Spagnolo
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Fiumicino il 9.9.2023 e rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 8.9.2025 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
09/09/2013 con e che dalla loro unione sono nate CP_1 due figlie gemelle, e in data 8.9.2020, ha esposto che con il Per_1 Per_2 passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile. Nel mese di maggio 2024 la moglie aveva adito l'intestato Tribunale per chiedere la separazione e in quel contesto il giudice istruttore aveva disposto ex art. 473-bis.22 c.p.c.
l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e specialistici, in particolare la NPI. Tuttavia, poco dopo interveniva riconciliazione e conseguentemente il giudice istruttore dichiarava estinto il giudizio, pur mantenendo ferma la presa in carico del nucleo.
Le minori sono state, quindi, nel frattempo sottoposte a valutazione neuropsichiatrica esitata nella diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
Tuttavia, la si era opposta a tutti gli interventi proposti dai servizi CP_1 sociali e all'inserimento delle minori presso la scuola dell'infanzia.
Nel frattempo il tentativo di riconciliazione era fallito e, quindi, il CP_1 si era determinato ad adire nuovamente il Tribunale per chiedere la separazione.
Oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie, che venissero formalmente coinvolti i servizi sociali e che venisse nominato un curatore speciale per le minori. Non si è opposto al collocamento prevalente delle figlie presso la madre proponendosi di contribuire al loro mantenimento versando un assegno mensile di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La moglie è rimasta contumace.
Nelle more, pervenuta una urgente relazione da parte del servizio sociale, il giudice istruttore, nell'ambito del subprocedimento aperto d'ufficio ex art. 473-bis.15 c.p.c., ha nominato l'avv. Chiara Spagnolo curatrice speciale delle minori, ha disposto la formale presa in carico delle minori da parte del servizio sociale, anche al fine di attivare un massiccio intervento educativo domiciliare, e ha invitato la curatrice speciale - d'intesa con i servizi sociali
2 - a favorire l'inserimento delle minori nel contesto scolastico. Nel contempo, ha dato ingresso ad immediata c.t.u. collegiale con incarico conferito alla dott.ssa e al dott. Persona_3 Persona_4
All'udienza del 18.12.2025 hanno partecipato anche i cc.tt.uu. al fine di agevolare il giudice nella restituzione alla sig.ra , presente CP_1 personalmente nonostante la contumacia, delle risultanze peritali urgentemente depositate.
Con separata ordinanza il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affido delle minori al competente Ente locale e ha confermato l'affido del nucleo e delle minori al Servizio Sociale, anche con l'ausilio dei servizi specialistici;
ha invitato la sig.ra ad CP_1 accettare il servizio educativo domiciliare e a favorire l'inserimento scolastico delle minori entro il 7.1.2026; nel contempo, ha invitato i servizi sociali a reperire comunità idonee sul territorio, stanti anche gli esiti della c.t.u.; infine, ha disposto la prosecuzione delle operazioni peritali.
Poiché alla stessa udienza la parte ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, la causa è stata rimessa al Collegio.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso, confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, non costituendosi in giudizio ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta
3 dal ricorrente (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a CP_1
MO (PA) il 17/06/1987, uniti in matrimonio in data 09/09/2013 in
FIUMICINO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
FIUMICINO dell'anno 2013 al n. 32 parte 2 serie C,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BRAVIN LETIZIA ricorrente contro
( ), contumace CP_1 C.F._2 resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
con l'intervento delle minori e con il curatore Per_1 Persona_2 speciale avv. Chiara Spagnolo
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Fiumicino il 9.9.2023 e rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 8.9.2025 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
09/09/2013 con e che dalla loro unione sono nate CP_1 due figlie gemelle, e in data 8.9.2020, ha esposto che con il Per_1 Per_2 passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile. Nel mese di maggio 2024 la moglie aveva adito l'intestato Tribunale per chiedere la separazione e in quel contesto il giudice istruttore aveva disposto ex art. 473-bis.22 c.p.c.
l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e specialistici, in particolare la NPI. Tuttavia, poco dopo interveniva riconciliazione e conseguentemente il giudice istruttore dichiarava estinto il giudizio, pur mantenendo ferma la presa in carico del nucleo.
Le minori sono state, quindi, nel frattempo sottoposte a valutazione neuropsichiatrica esitata nella diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
Tuttavia, la si era opposta a tutti gli interventi proposti dai servizi CP_1 sociali e all'inserimento delle minori presso la scuola dell'infanzia.
Nel frattempo il tentativo di riconciliazione era fallito e, quindi, il CP_1 si era determinato ad adire nuovamente il Tribunale per chiedere la separazione.
Oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie, che venissero formalmente coinvolti i servizi sociali e che venisse nominato un curatore speciale per le minori. Non si è opposto al collocamento prevalente delle figlie presso la madre proponendosi di contribuire al loro mantenimento versando un assegno mensile di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La moglie è rimasta contumace.
Nelle more, pervenuta una urgente relazione da parte del servizio sociale, il giudice istruttore, nell'ambito del subprocedimento aperto d'ufficio ex art. 473-bis.15 c.p.c., ha nominato l'avv. Chiara Spagnolo curatrice speciale delle minori, ha disposto la formale presa in carico delle minori da parte del servizio sociale, anche al fine di attivare un massiccio intervento educativo domiciliare, e ha invitato la curatrice speciale - d'intesa con i servizi sociali
2 - a favorire l'inserimento delle minori nel contesto scolastico. Nel contempo, ha dato ingresso ad immediata c.t.u. collegiale con incarico conferito alla dott.ssa e al dott. Persona_3 Persona_4
All'udienza del 18.12.2025 hanno partecipato anche i cc.tt.uu. al fine di agevolare il giudice nella restituzione alla sig.ra , presente CP_1 personalmente nonostante la contumacia, delle risultanze peritali urgentemente depositate.
Con separata ordinanza il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha disposto l'affido delle minori al competente Ente locale e ha confermato l'affido del nucleo e delle minori al Servizio Sociale, anche con l'ausilio dei servizi specialistici;
ha invitato la sig.ra ad CP_1 accettare il servizio educativo domiciliare e a favorire l'inserimento scolastico delle minori entro il 7.1.2026; nel contempo, ha invitato i servizi sociali a reperire comunità idonee sul territorio, stanti anche gli esiti della c.t.u.; infine, ha disposto la prosecuzione delle operazioni peritali.
Poiché alla stessa udienza la parte ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, la causa è stata rimessa al Collegio.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso, confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, non costituendosi in giudizio ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta
3 dal ricorrente (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a CP_1
MO (PA) il 17/06/1987, uniti in matrimonio in data 09/09/2013 in
FIUMICINO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
FIUMICINO dell'anno 2013 al n. 32 parte 2 serie C,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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