Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 31.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2609/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE LIGUORI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e MARCELLO CARNOVALE
resistente
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§
Con ricorso depositato il 04.07.2024 e ritualmente notificato la IG.ra Pt_1
conveniva dinanzi a questo Giudice l' deducendo che in data
[...] CP_1
01.08.2023 l' le ha comunicato il provvedimento di reiezione della CP_2 domanda di congedo per assistere un familiare (la madre) con disabilità grave, presentata il 07.07.2020.
Rilevava che l' aveva motivato il diniego ritenendo insussistente il CP_2 requisito della convivenza con il genitore disabile.
La ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 42 comma 5, del D.lgs. n.
151/2001, avendo l respinto la domanda dopo il termine di giorni CP_1 trenta previsto dalla norma e nel merito rilevava che, nonostante la diversa residenza, di fatto ella da tempo convive con la persona bisognosa di assistenza. Concludeva chiedendo: “accertare il diritto della IG.ra , Parte_1
1
Si costituiva l' sollevando eccezione di difetto di interesse ad agire, CP_1 eccezione di decadenza ed eccezione di prescrizione;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, dopo l'escussione di una teste indicata dalla parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio la causa è stata, quindi, decisa con sentenza contestuale.
§
Ritiene il Tribunale che sia infondata la preliminare eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall' CP_1
La Suprema Corte “…ha più volte affermato che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche … E' stato altresì precisato in più occasioni che, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili
e futuri” (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062; Cass. 27 novembre 1999 n. 13293;
2 Cass. 18 aprile 2002 n. 5635; Cass. 23 novembre 2007 n. 24434;
Cass.14756/2014.).
Nelle note depositate il 27.09.2024 la ricorrente ha rilevato che “è stata indennizzata dal datore di lavoro, che in ragione del successivo provvedimento di rigetto da parte dell è legittimato a chiedere la ripetizione di quanto già CP_1 erogato in favore della IG.ra , con conseguente grave pregiudizio da parte della Pt_1 ricorrente stessa, la quale ha quindi un interesse diretto e concreto all'annullamento del provvedimento oggi opposto. La ripetibilità di quanto erogato dal datore di lavoro e posta dallo stesso in conguaglio, è prevista nel provvedimento opposto, nel quale si intima il datore di lavoro al recupero dell'importo relativo e alla conseguente restituzione di tale somma all ovvero la ricorrente ha un CP_1 interesse concreto all'annullamento dell'opposto provvedimento...”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, “L'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti
e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (cfr. ex multis Sez. L. 16262/2015).
Proprio la possibilità concreta di una ripetizione della somma erogata a titolo di indennizzo da parte del datore di lavoro, tenuto a restituire all' l'indennizzo posto a conguaglio, fa allora ritenere sussistente CP_1
l'interesse ad agire in capo alla ricorrente.
§
È infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto previdenziale, dal momento che, essendo i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001 posti a carico della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, essi devono intendersi esclusi dalle previsioni di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970 in materia di decadenza “sostanziale” dell'azione giudiziaria (così anche Tribunale Castrovillari, sez. lav., sent. n. 572/2022 e
Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 213/2025).
3 §
E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Rilevato in ogni caso che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dall' in relazione ad una domanda di indennità non proposta CP_1
(“eventuale domanda di pagamento della relativa indennità (comunque non richiesta nella presente sede) sconterebbe la maturazione di effetto prescrittivo, ove si consideri il periodo di competenza (10/07/2020 – 08/07/2022) e l'assenza di atti interruttivi del termine che, nel caso di specie, è annuale”, cfr. pag. 3 della memoria) deve rilevarsi che non essendo previsto uno specifico termine prescrizionale per la fruizione delle prestazioni in materia di congedo straordinario, tali prestazioni devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale cosi come disciplinato dall'art. 2946 c.c.
Tale è la posizione espressa dallo stesso nel messaggio n. 002204 del CP_2
08.06.2021, ove si fa espresso riferimento al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e dove, tra l'altro, si esclude l'applicabilità alla materia dell'art 47 del DPR n. 639/1970, proprio in ragione del fatto che il congedo straordinario ex art 42, comma 5, d. lgs n. 151/2001 è posto a carico della
“Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”.
§
Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.lgs. n. 151/2001 “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge
20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del Pag. 3 a 5 coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della
4 madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
Ad avviso del Tribunale la convivenza deve essere accertata in concreto, quindi nell'effettività con riguardo alla finalità della norma di cui al citato art. 42, che è quella di consentire l'attività di cura del disabile in maniera continuativa.
La norma, infatti, non fa riferimento al concetto d residenza, ma a quello di convivenza, che certamente è presunta nel caso di identica residenza, deve invece provarsi nel caso in cui non vi sia tale coincidenza.
Atteso che tale presupposto è collegato alla finalità della norma e cioè all'assistenza continuativa del disabile nel periodo del congedo straordinario richiesto, ove il lavoratore sia in grado di provare tale convivenza, indipendentemente dalla formale condizione della propria residenza, come nel caso in esame, non può escludersi che tale prova sia ammissibile.
L'istruttoria espletata ha consentito di provare attraverso la prova testimoniale che la IG.ra ha convissuto con la madre per l'intero Parte_1 periodo per il quale aveva richiesto il congedo straordinario.
La teste escussa, , sebbene familiare (sorella) della ricorrente, ha Tes_1 riferito che quest'ultima ha iniziato la convivenza con la madre già nella fase iniziale della pandemia (marzo 2020) aggiungendo che tale convivenza si è protratta fino al mese di maggio 2023 (quando la persona bisognosa di assistenza è stata ricoverata presso una struttura sanitaria).
Ha aggiunto che la sorella era l'unica a potersi occupare della Parte_1 madre, avendo figli ormai grandi, a loro volta sposati e con figli piccoli e
5 non avendo, pertanto, sotto tale profilo, vincoli che le impedissero di prendersi cura del genitore.
E', pertanto, emersa l'effettiva convivenza della ricorrente con la madre per l'intero periodo oggetto del disconoscimento (10.07.2020/08.07.2022).
Escluso, dunque, che la convivenza debba essere provata solo in base alla certificazione della residenza ai sensi dell'art. 43 c.c. e non essendovi motivo per dubitare dell'attendibilità della testimone, la domanda deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, da corrispondere in favore dello Stato attesa l'ammissione della ricorrente al relativo beneficio.
P.Q.M.
Accertare il diritto della ricorrente di beneficiare del congedo per assistere il familiare con disabilità grave (art. 42 comma 5, D.lgs. 151/2001), per il periodo 10.07.2020/08.07.2022 e dichiara privo di effetti il provvedimento in data 19.07.2023.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.319,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, da corrispondere in favore dello Stato.
Cosenza, 31/03/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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