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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 26 giugno 2025
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti, nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni, chiedendo la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2178/2022 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1 C.F._1 pagina 1 di 7 Perillo (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via C.F._2
Carmine n. 15;
ATTORE
contro
, C.F. C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, , C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
, C.F. , in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._6
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Losco (C.F. ), presso Persona_1 C.F._7
il quale elettivamente domicilia in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39;
nonchè
AVV. , C.F. , rappresentata e difesa da sé Controparte_5 C.F._8
stessa ed elettivamente domiciliata in Lauro alla via Municipio n. 13;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, procedeva ad introdurre il giudizio di Parte_1 merito conseguente alla fase cautelare instaurata con opposizione all'esecuzione, innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES. IMMOB. 96/2019.
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il debitore esecutato eccepiva l'impignorabilità dei beni assoggettati a pignoramento, in quanto costituenti oggetto di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., costituito, per la propria quota, dalla parte opponente, con atto per notaio del dì 08.07.2011 – rep. 8280 - in favore del proprio nipote e della coniuge Per_2 Parte_1
per far fronte ai bisogni della famiglia. Persona_3
Il G.E., con successiva ordinanza del 04.04.2022, accoglieva l'istanza di sospensione formulata dalla parte opponente, concedendo il termine di sessanta giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione.
Con l'introduzione del presente giudizio di merito, riproponente le deduzioni già Parte_1
pagina 2 di 7 formulate nella precedente fase cautelare, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la impignorabilità dei beni oggetto del pignoramento e dunque la improcedibilità, perché esistente un fondo patrimoniale opponibile al creditore procedente e dichiarare estinta la procedura. -
Dichiarare di conseguenza la nullità e/o annullabilità del precetto, nonché privo di efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari di Avellino. - Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa a favore del sottoscritto avvocato antistatario, perché consapevole sin dal primo atto della estraneità come sopra argomentata”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudizio, i creditori procedenti ed intervenuti, ossia l'avv. , Controparte_5 CP_1 CP_6 Controparte_2
e in qualità di eredi di i quali Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 deducevano l'infondatezza di ogni avversa domanda, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in subordine revocare l'ordinanza del 04.04.2022, in quanto destituita di fondamento in diritto;
in via gradata revocare la predetta ordinanza nella parte in cui sospende l'esecuzione anche relativamente ai beni non confluiti nel fondo patrimoniale. condannare l'attore al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”.
All'udienza del 26.02.2025, il giudizio veniva rinviato, all'odierna udienza, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa acquisizione del fascicolo della precedente fase cautelare.
***
§ Con la domanda spiegata, ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di Parte_1 improcedibilità del pignoramento, asserendo che l'esecuzione per espropriazione immobiliare, pendente dinanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. RG.ES.IMM. n. 96/2019, non possa riguardare i beni pignorati costituenti il fondo patrimoniale costituito dall'odierna parte opponente in favore in favore del proprio nipote e della coniuge per far fronte ai Parte_1 Persona_3
bisogni della famiglia, in quanto intrapresa in forza di obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale.
Nel dettaglio, come anche precisato nell'ordinanza del G.E. del 04.04.2022, l'esecuzione immobiliare è stata promossa in virtù di obbligazione di carattere risarcitorio scaturente da condanna penale per il reato di omicidio colposo, commesso da nell'esercizio della propria attività di Parte_1
impresa; tale obbligazione risarcitoria risulta accertata con sentenza n. 1996/2015 emessa dal Tribunale di Avellino in data 16.11.2015, con cui veniva condannato odierna parte opponente, Parte_1 pagina 3 di 7 “a pagare all'attrice la somma di € 384.125,82, nonché gli interessi al saggio legale Persona_1 sulla somma di € 360.454,24 via via rivalutata dal 20.7.2010 alla data della presente decisione, nonché gli ulteriori interessi al saggio legale sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi dalla data della presente decisione al soddisfo, nonché le spese di lite, liquidate in € 905,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore dell'avv. ”. Controparte_5
In materia, l'art. 170 c.c. prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
La norma richiamata consente, dunque, l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale unicamente per i debiti contratti per i bisogni della famiglia;
conseguentemente, laddove venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. onde contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve allegare e provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (Cassazione
Civile, ordinanza n. 31575/2023).
L'onere probatorio, dunque, è in capo a colui che invochi l'applicabilità dell'art. 170 c.c., ragion per cui ove venga proposta dal debitore opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni da lui costituiti in un fondo patrimoniale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, seppur anche mediante ricorso a presunzioni semplici, che il creditore, al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione, era consapevole che la stessa veniva dalla controparte contratta, non per rispondere ai bisogni familiari, ma per una finalità di tipo diverso (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n. 273/2023). pagina 4 di 7 Ne consegue che il debitore che intenda fare valere il vincolo del fondo patrimoniale, al fine di escludere l'esecuzione forzata sui beni inclusi, ha l'onere di provare congiuntamente l'estraneità ai bisogni della famiglia del debito da cui è sorto l'atto esecutivo e la consapevolezza del creditore che tale debito fosse estraneo agli scopi della famiglia.
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è opponibile al creditore procedente in quanto trascritto prima della trascrizione del pignoramento e non essendo stato oggetto di azione revocatoria.
Vi sono, inoltre, elementi presuntivi che consentono di ritenere il credito azionato inerente all'attività imprenditoriale dell'opponente e la conseguente sua estraneità ai bisogni della famiglia.
Il credito azionato è, come accennato, consacrato in un titolo giudiziale, ossia la sentenza n. 1996/2015 del Tribunale di Avellino, con cui l'odierna parte opponente è stata ritenuta responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso e che provocò la morte di Persona_4
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbia inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo (Cassazione Civile, sentenza n.
11230/2003).
Orbene, tenuto conto della natura del credito in esame, nascente da responsabilità per infortunio sul lavoro conseguente ad attività d'impresa, si ritiene che non vi sia alcuna inerenza diretta con i bisogni della famiglia in favore della quale è stato costituito il fondo.
Ed invero, condividendo le argomentazioni del G.E., si ritiene che rilevi la estraneità del debito ai bisogni della famiglia sin dal sorgere della relativa obbligazione, ma anche e soprattutto la piena consapevolezza del creditore di tale estraneità in quanto parte lesa del relativo illecito.
Emerge infatti dagli atti che l'infortunio si sia verificato sul cantiere gestito dal nell'ambito Parte_1
del contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di n.8 alloggi popolari di proprietà dell'IACP siti nel Comune di Lauro alla Frazione Pignano e alcun legame con i bisogni della famiglia è pertanto riscontrabile con il fatto illecito.
L'estraneità del fatto generatore del credito rispetto ai bisogni della famiglia dell'opponente è evidenziata dalla natura stessa del credito, sorto in conseguenza non già della volontaria assunzione da pagina 5 di 7 parte di di un'obbligazione nei confronti delle parti opposte, bensì della Parte_1 responsabilità, giudizialmente accertata, del medesimo per i danni conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso che provocò la morte di Persona_4
Il credito deriva dall'affermazione giudiziale della responsabilità della parte opponente e non già da un impegno volontariamente assunto da quest'ultimo con la finalità di far fronte, suo tramite, ai bisogni della famiglia. In altri termini, si ritiene che il debito derivante da responsabilità per fatto illecito, nel caso in lite, non possa essere concepito quale obbligazione contratta per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia del soggetto responsabile.
Peraltro, si ritiene che il danneggiato da un illecito aquiliano, proprio in quanto creditore
“inconsapevole”, non può, per definizione, essere a conoscenza dell'estraneità del fatto generatore dell'illecito rispetto ai bisogni della famiglia;
difetta, pertanto, nelle ipotesi come quella in esame, il requisito soggettivo di cui all'art. 170 c.c., che trova fondamento nel principio di auto-responsabilità, in base al quale colui che contrae volontariamente con una parte i cui beni sono stati devoluti in un fondo patrimoniale accetta il rischio che, in caso di inadempimento, il patrimonio residuo del debitore sia insufficiente alla realizzazione coattiva del credito (Tribunale di Taranto, sentenza n. 1895/2023).
Ne consegue che l'opposizione è fondata e, per l'effetto, va dichiarata l'impignorabilità dei beni immobili indicati dal CTU, nella procedura esecutiva iscritta al n. 96/2019 RG.ES.IMM. del Tribunale di Avellino, al numero 1), 4), 5), 6), 7), siti in Quindici (AV) e ricompresi nel fondo patrimoniale costituito con atto per notaio del dì 08.07.2011 – rep. 8280. Per_2
Infine, considerato che sui beni elencati ai numeri 2 e 3 della ctu non vi è espressa domanda nella proposta opposizione, è appena il caso di rilevare che, trattandosi di beni pertinenziali, gli stessi non possano che seguire le sorti del bene principale, trattandosi di beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., essendo beni uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17811 del 22/06/2021).
§ La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opponente va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in executivis, non potendosi tali evenienze desumere dalla mera fondatezza dell'opposizione.
§ Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità in diritto delle questioni sottese alla decisione e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per gli effetti, conferma l'ordinanza resa dal G.E., in data 04.04.2022, nella procedura iscritta al n. 96/2019 R.G.ES. IMMOB. del Tribunale di Avellino.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 26 giugno 2025
Il Giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti, nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni, chiedendo la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2178/2022 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1 C.F._1 pagina 1 di 7 Perillo (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via C.F._2
Carmine n. 15;
ATTORE
contro
, C.F. C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, , C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
, C.F. , in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._6
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Losco (C.F. ), presso Persona_1 C.F._7
il quale elettivamente domicilia in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39;
nonchè
AVV. , C.F. , rappresentata e difesa da sé Controparte_5 C.F._8
stessa ed elettivamente domiciliata in Lauro alla via Municipio n. 13;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, procedeva ad introdurre il giudizio di Parte_1 merito conseguente alla fase cautelare instaurata con opposizione all'esecuzione, innanzi al G.E., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. R.G.ES. IMMOB. 96/2019.
Con il ricorso ex art. 615 c.p.c., proposto nella detta procedura esecutiva, il debitore esecutato eccepiva l'impignorabilità dei beni assoggettati a pignoramento, in quanto costituenti oggetto di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., costituito, per la propria quota, dalla parte opponente, con atto per notaio del dì 08.07.2011 – rep. 8280 - in favore del proprio nipote e della coniuge Per_2 Parte_1
per far fronte ai bisogni della famiglia. Persona_3
Il G.E., con successiva ordinanza del 04.04.2022, accoglieva l'istanza di sospensione formulata dalla parte opponente, concedendo il termine di sessanta giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione.
Con l'introduzione del presente giudizio di merito, riproponente le deduzioni già Parte_1
pagina 2 di 7 formulate nella precedente fase cautelare, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la impignorabilità dei beni oggetto del pignoramento e dunque la improcedibilità, perché esistente un fondo patrimoniale opponibile al creditore procedente e dichiarare estinta la procedura. -
Dichiarare di conseguenza la nullità e/o annullabilità del precetto, nonché privo di efficacia il pignoramento introdotto, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari di Avellino. - Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa a favore del sottoscritto avvocato antistatario, perché consapevole sin dal primo atto della estraneità come sopra argomentata”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano ritualmente in giudizio, i creditori procedenti ed intervenuti, ossia l'avv. , Controparte_5 CP_1 CP_6 Controparte_2
e in qualità di eredi di i quali Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 deducevano l'infondatezza di ogni avversa domanda, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in subordine revocare l'ordinanza del 04.04.2022, in quanto destituita di fondamento in diritto;
in via gradata revocare la predetta ordinanza nella parte in cui sospende l'esecuzione anche relativamente ai beni non confluiti nel fondo patrimoniale. condannare l'attore al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”.
All'udienza del 26.02.2025, il giudizio veniva rinviato, all'odierna udienza, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa acquisizione del fascicolo della precedente fase cautelare.
***
§ Con la domanda spiegata, ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di Parte_1 improcedibilità del pignoramento, asserendo che l'esecuzione per espropriazione immobiliare, pendente dinanzi al Tribunale di Avellino ed iscritta al n. RG.ES.IMM. n. 96/2019, non possa riguardare i beni pignorati costituenti il fondo patrimoniale costituito dall'odierna parte opponente in favore in favore del proprio nipote e della coniuge per far fronte ai Parte_1 Persona_3
bisogni della famiglia, in quanto intrapresa in forza di obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale.
Nel dettaglio, come anche precisato nell'ordinanza del G.E. del 04.04.2022, l'esecuzione immobiliare è stata promossa in virtù di obbligazione di carattere risarcitorio scaturente da condanna penale per il reato di omicidio colposo, commesso da nell'esercizio della propria attività di Parte_1
impresa; tale obbligazione risarcitoria risulta accertata con sentenza n. 1996/2015 emessa dal Tribunale di Avellino in data 16.11.2015, con cui veniva condannato odierna parte opponente, Parte_1 pagina 3 di 7 “a pagare all'attrice la somma di € 384.125,82, nonché gli interessi al saggio legale Persona_1 sulla somma di € 360.454,24 via via rivalutata dal 20.7.2010 alla data della presente decisione, nonché gli ulteriori interessi al saggio legale sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi dalla data della presente decisione al soddisfo, nonché le spese di lite, liquidate in € 905,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore dell'avv. ”. Controparte_5
In materia, l'art. 170 c.c. prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
La norma richiamata consente, dunque, l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale unicamente per i debiti contratti per i bisogni della famiglia;
conseguentemente, laddove venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. onde contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve allegare e provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (Cassazione
Civile, ordinanza n. 31575/2023).
L'onere probatorio, dunque, è in capo a colui che invochi l'applicabilità dell'art. 170 c.c., ragion per cui ove venga proposta dal debitore opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni da lui costituiti in un fondo patrimoniale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, seppur anche mediante ricorso a presunzioni semplici, che il creditore, al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione, era consapevole che la stessa veniva dalla controparte contratta, non per rispondere ai bisogni familiari, ma per una finalità di tipo diverso (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n. 273/2023). pagina 4 di 7 Ne consegue che il debitore che intenda fare valere il vincolo del fondo patrimoniale, al fine di escludere l'esecuzione forzata sui beni inclusi, ha l'onere di provare congiuntamente l'estraneità ai bisogni della famiglia del debito da cui è sorto l'atto esecutivo e la consapevolezza del creditore che tale debito fosse estraneo agli scopi della famiglia.
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso in esame, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è opponibile al creditore procedente in quanto trascritto prima della trascrizione del pignoramento e non essendo stato oggetto di azione revocatoria.
Vi sono, inoltre, elementi presuntivi che consentono di ritenere il credito azionato inerente all'attività imprenditoriale dell'opponente e la conseguente sua estraneità ai bisogni della famiglia.
Il credito azionato è, come accennato, consacrato in un titolo giudiziale, ossia la sentenza n. 1996/2015 del Tribunale di Avellino, con cui l'odierna parte opponente è stata ritenuta responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso e che provocò la morte di Persona_4
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbia inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo (Cassazione Civile, sentenza n.
11230/2003).
Orbene, tenuto conto della natura del credito in esame, nascente da responsabilità per infortunio sul lavoro conseguente ad attività d'impresa, si ritiene che non vi sia alcuna inerenza diretta con i bisogni della famiglia in favore della quale è stato costituito il fondo.
Ed invero, condividendo le argomentazioni del G.E., si ritiene che rilevi la estraneità del debito ai bisogni della famiglia sin dal sorgere della relativa obbligazione, ma anche e soprattutto la piena consapevolezza del creditore di tale estraneità in quanto parte lesa del relativo illecito.
Emerge infatti dagli atti che l'infortunio si sia verificato sul cantiere gestito dal nell'ambito Parte_1
del contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di n.8 alloggi popolari di proprietà dell'IACP siti nel Comune di Lauro alla Frazione Pignano e alcun legame con i bisogni della famiglia è pertanto riscontrabile con il fatto illecito.
L'estraneità del fatto generatore del credito rispetto ai bisogni della famiglia dell'opponente è evidenziata dalla natura stessa del credito, sorto in conseguenza non già della volontaria assunzione da pagina 5 di 7 parte di di un'obbligazione nei confronti delle parti opposte, bensì della Parte_1 responsabilità, giudizialmente accertata, del medesimo per i danni conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso che provocò la morte di Persona_4
Il credito deriva dall'affermazione giudiziale della responsabilità della parte opponente e non già da un impegno volontariamente assunto da quest'ultimo con la finalità di far fronte, suo tramite, ai bisogni della famiglia. In altri termini, si ritiene che il debito derivante da responsabilità per fatto illecito, nel caso in lite, non possa essere concepito quale obbligazione contratta per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia del soggetto responsabile.
Peraltro, si ritiene che il danneggiato da un illecito aquiliano, proprio in quanto creditore
“inconsapevole”, non può, per definizione, essere a conoscenza dell'estraneità del fatto generatore dell'illecito rispetto ai bisogni della famiglia;
difetta, pertanto, nelle ipotesi come quella in esame, il requisito soggettivo di cui all'art. 170 c.c., che trova fondamento nel principio di auto-responsabilità, in base al quale colui che contrae volontariamente con una parte i cui beni sono stati devoluti in un fondo patrimoniale accetta il rischio che, in caso di inadempimento, il patrimonio residuo del debitore sia insufficiente alla realizzazione coattiva del credito (Tribunale di Taranto, sentenza n. 1895/2023).
Ne consegue che l'opposizione è fondata e, per l'effetto, va dichiarata l'impignorabilità dei beni immobili indicati dal CTU, nella procedura esecutiva iscritta al n. 96/2019 RG.ES.IMM. del Tribunale di Avellino, al numero 1), 4), 5), 6), 7), siti in Quindici (AV) e ricompresi nel fondo patrimoniale costituito con atto per notaio del dì 08.07.2011 – rep. 8280. Per_2
Infine, considerato che sui beni elencati ai numeri 2 e 3 della ctu non vi è espressa domanda nella proposta opposizione, è appena il caso di rilevare che, trattandosi di beni pertinenziali, gli stessi non possano che seguire le sorti del bene principale, trattandosi di beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., essendo beni uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17811 del 22/06/2021).
§ La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opponente va disattesa in assenza dei presupposti di legge, per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in executivis, non potendosi tali evenienze desumere dalla mera fondatezza dell'opposizione.
§ Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità in diritto delle questioni sottese alla decisione e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in materia.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per gli effetti, conferma l'ordinanza resa dal G.E., in data 04.04.2022, nella procedura iscritta al n. 96/2019 R.G.ES. IMMOB. del Tribunale di Avellino.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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