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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/08/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, iscritta al n. 1026 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il 1° novembre 1970, c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliat in Viterbo, alla Via Cairoli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Spadaccia che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] la Palma, in Spagna, il Controparte_1
18 marzo 1972, c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo, C.F._2 alla Via A. Gargana n. 49, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Cirica che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente il 18 giugno ed il 22 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 13 settembre 1997 a Santa Cruz De Tenerife, in Spagna (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie
C07, n. 01117, anno 1998).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , a Roma il 25 Persona_2
settembre 1999, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 79/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo
e pubblicata in data 18 gennaio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Disporre che la casa familiare sita in San Lorenzo Nuovo (VT), Via Umberto I
n. 58, venga assegnata al SI , ove lo stesso continuerà a vivere con la Parte_1
figli ; Persona_2
2) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, in quanto entrambi autosufficienti;
3) disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia R_
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, per il tempo in cui la
[...]
stessa si troverà presso uno di loro e fino al raggiungimento della sua indipedenza economica;
4) le spese straordinarie necessarie per la figli saranno a carico del Persona_2
padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% e saranno regolate secondo il Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 del giorno 11 settembre
2018”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi ed Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 aprile 2025, iscritta al n. 1026 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il 1° novembre 1970, c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliat in Viterbo, alla Via Cairoli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Spadaccia che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] la Palma, in Spagna, il Controparte_1
18 marzo 1972, c.f. , elettivamente domiciliata in Viterbo, C.F._2 alla Via A. Gargana n. 49, presso lo studio dell'Avv. Fabiola Cirica che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente il 18 giugno ed il 22 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 13 settembre 1997 a Santa Cruz De Tenerife, in Spagna (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie
C07, n. 01117, anno 1998).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , a Roma il 25 Persona_2
settembre 1999, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che sono separati per effetto della sentenza n. 79/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo
e pubblicata in data 18 gennaio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Disporre che la casa familiare sita in San Lorenzo Nuovo (VT), Via Umberto I
n. 58, venga assegnata al SI , ove lo stesso continuerà a vivere con la Parte_1
figli ; Persona_2
2) disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, in quanto entrambi autosufficienti;
3) disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia R_
, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, per il tempo in cui la
[...]
stessa si troverà presso uno di loro e fino al raggiungimento della sua indipedenza economica;
4) le spese straordinarie necessarie per la figli saranno a carico del Persona_2
padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30% e saranno regolate secondo il Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Viterbo con protocollo n. 1961 del giorno 11 settembre
2018”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi ed Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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