Decreto cautelare 14 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04210/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2024, proposto da
I. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del Decreto prot. n. -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale, con il quale è stata disposta la revoca, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, dello status di scuola paritaria relativamente agli indirizzi: 1) Istituto professionale – settore servizi indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera - -OMISSIS-; 2) Istituto tecnico – settore economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi Aziendali - -OMISSIS-; 3) Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo Meccanica e Meccatronica - -OMISSIS-;
B) della Relazione ispettiva prot. n. -OMISSIS-, atto del quale si ignora il contenuto e per il quale ci si riserva sin d’ora la proposizione di motivi aggiunti, redatta al termine delle visite relative al piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/24, recante presunta sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento legittimanti la disposta revoca;
C) della nota prot. n. -OMISSIS- (doc.2), con la quale, sulla scorta delle risultanze istruttorie indicate nella relazione ispettiva di cui al precedente punto B), sono state elevate contestazioni sulla regolarità dell’attività didattica;
D) di tutti i verbali contenenti le risultanze di cui alla disposta attività ispettiva, redatti all’esito delle attuate visite;
F) del Decreto del -OMISSIS- recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell''''art.1bis, comma 2, del decreto -legge 5/12/05 n. 250, convertito con modificazioni, dalla L.n.27/06”, nella parte in cui ha determinato la revoca adottata;
G) del Decreto Ministeriale n. 83 del 10/10/2008, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, quale atto preordinato alla disposta revoca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato il Decreto prot.n. -OMISSIS-, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata disposta la revoca, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, dello status di scuola paritaria relativamente agli indirizzi:
1. Istituto professionale - settore servizi indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera - -OMISSIS-;
2. Istituto tecnico- settore economico - indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing- articolazione Sistemi Informativi Aziendali - -OMISSIS-;
3. Istituto tecnico - settore tecnologico – indirizzo Meccanica e Meccatronica - -OMISSIS-;
-il decreto è stato adottato all’esito dell’attività ispettiva, conclusasi con atto prot.n. -OMISSIS-, e dei rilievi contestati con atto prot.n. -OMISSIS-;
-il Ministero resistente si è costituito in giudizio, depositando memoria difensiva in data 2 ottobre 2024 e producendo gli atti istruttori e la documentazione del procedimento di revoca, ivi compresa la relazione ispettiva;
-con ordinanza cautelare n. 1963 dell’11 ottobre 2024 il Collegio ha rigettato l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, disponendo quanto segue:
“ Premesso che, anche in considerazione della mole di atti e documenti versati in giudizio dalle parti (oltre 200), la presente cognizione è limitata alla valutazione sommaria devoluta alla presente fase cautelare;
Ritenuto che l’istanza cautelare non possa essere accolta poiché, a prescindere dal periculum in mora, non sussiste il fumus boni iuris, emergendo dalla analitica motivazione del provvedimento finale le ragioni per cui, anche alla luce del riscontro del preavviso di revoca prot. n. -OMISSIS- e delle giustificazioni ed osservazioni prodotte dalla ricorrente, “permangono le carenze”, riscontrate in sede ispettiva dall’amministrazione;
Osservato, in particolare, che:
- tra le predette irregolarità, da valutarsi anche complessivamente e non in maniera parcellizzata, sono comunque annoverati aspetti cruciali concernenti, non solo l’idoneità igienico-sanitaria dei locali, ma anche la didattica e il sostanziale funzionamento del servizio erogato (cfr. Cons. Stato, Sez., VII, 5 luglio 2023, n. 6561), che non consentono di ritenere verosimilmente fondati i motivi di ricorso (mancato adeguamento dell’organizzazione delle attività didattiche, con riguardo al corso IPSEOA e mancata prova dell’utilizzo delle ore previste per la personalizzazione dell’apprendimento; incongruenza tra l’orario e le classi, di anni diversi, per indirizzo AFM e articolazione SIA; insufficiente numero di ore contrattualizzate dei docenti rispetto all’offerta scolastica, molti dei quali anche assenti nel corso delle visite ispettive senza giustificazione; mancata idonea documentazione degli esami di idoneità per l’ammissione alla classe quinta 2022/2023, comprovata anche dall’indizione di una “riunione straordinaria”, fissata dopo tale rilievo);
-anche quanto all’evoluzione procedimentale, la stessa produzione documentale versata in giudizio conferma la complessa attività istruttoria svolta dai funzionari preposti, che non si è limitata alle diverse visite ispettive in loco, ma ha comportato l’esame e la valutazione della documentazione, ivi compresa quella prodotta in sede di osservazioni endoprocedimentali;
Ritenuto che pertanto l’istanza non possa essere accolta, anche, in ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, a tutela della medesima collettività degli studenti ai quali deve essere garantita, anche da parte degli istituti scolastici paritari, la qualità dell’offerta formativa, funzionale all’esercizio del diritto fondamentale allo studio, costituzionalmente riconosciuto ”;
-con ordinanza di appello del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 27 novembre 2024 n. 4495, è stato disposto quanto segue:
“ Rilevato che l’istituto appellante sostiene di aver avviato un processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche, al fine di rimediare alle inefficienze e alle carenze contestategli dall’amministrazione, processo di riorganizzazione che – per come attestato dai documenti versati in atti - potrebbe portare ad un riallineamento dell’attività rispetto agli standard richiesti a livello amministrativo e normativo; che l’amministrazione procedente ha concesso alla parte un esiguo margine temporale, tra il momento in cui ha notificato la diffida alla parte appellante e quello in cui ha disposto la revoca della paritarietà, in parte disattendendo una prassi amministrativa convalidata dalla giurisprudenza di questa sezione, il che ha obiettivamente reso più difficili le ricordate iniziative finalizzate al riallineamento (cfr. sentenza VII Sezione, Consiglio di Stato n. 7617 del 7 agosto 2023);
Considerato:
- che, alla luce di quanto precede, è opportuno invitare la parte appellante a portare a termine il detto processo di riorganizzazione sollecitamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che è, altresì, opportuno che l’amministrazione procedente rivaluti, all’esito di detto processo, l’assetto organizzativo risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati, entro un termine congruo, comunque non superiore a due mesi decorrenti dalla scadenza del termine suindicato, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto;
Valutato:
- che l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre ”;
Osservato che:
-all’esito della fase cautelare, non vi è stata la conclusione del “processo di riorganizzazione” sollecitato in sede di appello e, all’esito del quale, il Ministero avrebbe dovuto rideterminarsi;
-invece, il Ministero in data 19 febbraio 2025 ha invocato la sopravvenuta carenza di interesse, depositando la comunicazione inviata in data 11 febbraio 2025, con cui l’Istituto ha rinuncia alla parità scolastica “ con la chiusura del corrente anno scolastico 2024/2025 ” e quindi con efficacia a partire dall’anno scolastico prossimo;
-parte ricorrente, all’udienza pubblica del 30 aprile 2025, ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse “ in considerazione della rinuncia alla parità in relazione all’anno scolastico 2025/2026 ”;
Ritenuto che, alla stregua del principio della domanda che regola il processo amministrativo e, in ogni caso, dell’evoluzione della vicenda nonché della presa d’atto del Ministero in relazione all’atto di rinuncia per l’anno 2025/2026, debba dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio e che le spese possano compensarsi vista la peculiarità della complessiva fattispecie di cui si è dato conto in motivazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.