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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2844 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi del 2023, vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Onofri ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Alessandria n. 129, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
in persona del e legale rappresentante CP_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Catapano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via La Goletta n. 7, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – sez. lavoro, 586/2023 comunicata e pubblicata il 26.05.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, , premesso di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della con la qualifica di CP_1
Operatore professionale Tecnico della Prevenzione, a far Parte_2 data dal 1.09.1995 sino al 16.12.2010, chiedeva al Tribunale di
Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, di emettere nei confronti della decreto ingiuntivo di pagamento per la CP_1 complessiva somma pari ad euro 39.937,13 oltre interessi legali.
Il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ingiungeva alla di pagare in favore di la somma di € Controparte_3 Parte_1
39.937,13 di cui € 13.709,42 per stipendi relativi al periodo giugno- novembre 2010 ed € 6.146,71 per TFR, oltre interessi e spese legali.
La proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto, l'insussistenza del credito e la prescrizione del diritto.
Nella resistenza di - che nelle more riconosceva Parte_1
l'avvenuto pagamento del TFR da parte dell'Inps - il Tribunale di
Velletri, in accogliemmo del ricorso in opposizione: i) revocava il decreto ingiuntivo n. 385/2020 emesso dal giudice del lavoro di
Velletri il 15 luglio 2020; ii) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della somma di
€ 26.146,71 a titolo di TFR e iii) dichiarava la prescrizione del credito per la somma di € 13.790,42 richiesta dal a titolo di Pt_1 retribuzioni riferite ai mesi da giugno a novembre 2010; iv) compensava le spese di lite della fase monitoria;
v) compensava le spese per il giudizio di opposizione nella misura della metà, condannando al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della restante parte, liquidata in € 1.500,00, oltre spese generali, Iva
e cpa come per legge.
Avverso tale decisione, ha interposto appello Parte_1 lamentando: 1) l'erronea declaratoria di prescrizione dei crediti di natura retributiva relativamente alle retribuzioni giugno-novembre
2010 e dei relativi ratei 13^ mensilità, per erronea motivazione;
2)
l'erronea compensazione delle spese processuali per la fase monitoria e l'erronea condanna al pagamento delle spese processuali per la fase di opposizione.
Si è costituita in giudizio la la quale, ribadendo la CP_1 correttezza della declaratoria di prescrizione e la totale insussistenza del credito retributivo, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, non si sarebbe avveduto del fatto che il medesimo, con ricorso depositato il
10.08.2011, avesse in realtà impugnato due differenti licenziamenti
- il primo (con preavviso) irrogato con determinazione del
16/07/2010 ed il secondo (senza preavviso), irrogato con determinazione del 19/11/2010 – chiedendo, oltre alla declaratoria di nullità degli stessi anche la condanna del datore “a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento”.
L'omesso rilievo di tale circostanza avrebbe indotto così il giudice di primo grado a non considerare validamente interrotto il termine prescrizionale per le retribuzioni maturate a partire dal giugno 2010.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto interpretare la richiesta di retribuzioni avanzata nel ricorso introduttivo e poi rinnovata in appello, formulata con la frase “dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto” come comprensiva anche delle retribuzioni successive al giugno
2010, dovendosi considerare il primo licenziamento irrogato in data
16/07/2010.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza. Al fine di meglio esaminare i motivi di appello e la correttezza della decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito oggetto di causa, è bene ricostruire le vicende che hanno interessato il rapporto lavorativo dell'appellante e portato al licenziamento dello stesso.
, a seguito di due procedimenti disciplinari, irrogati a Parte_1 cause di reiterate e ingiustificate assenze, è stato destinatario di un primo licenziamento disciplinare, ex art. 55 quater, co. 1, lett b. del d.lgs. 165/2001, intimato dall'Ufficio di disciplina con determinazione del 16/07/2010 e con effetto dal 16/11/2010, ossia decorso il periodo di preavviso trimestrale previsto dall'art. 39
CCNL di categoria.
L'appellante è stato poi destinatario di un nuovo licenziamento, questa volta senza preavviso, (seguito ad un terzo procedimento disciplinare del 11/11/2010) intimato a causa del perdurare delle assenze del medesimo anche durante il decorso del periodo di preavviso, licenziamento che venne comunicato in data 19/11/2010, ovvero successivamente alla data di cessazione del rapporto in virtù del primo atto di recesso, e dunque da quest'ultimo assorbito.
Orbene, la doglianza di parte appellante non può essere condivisa, in quanto la stessa, in base ad un ragionamento giuridicamente non sostenibile, pretenderebbe di far decorrere la richiesta di pagamento delle retribuzioni dalla data di comunicazione del primo dei due licenziamenti (e dunque dal mese di luglio 2010) e non già dal mese di novembre dello stesso anno, ovvero dalla data di decorrenza del recesso, omettendo completamente di riferire che il licenziamento disciplinare comminato con determinazione n.
3/1794 del 16/07/2010, prevedeva l'espletamento del periodo di preavviso lavorato di 3 mesi, che sarebbe terminato in data
15/11/2010.
La prospettazione dell'appellante, contrariamente a quanto affermato dallo stesso, non sarebbe in alcun modo evincibile né
“dalla mera lettura del ricorso allegato sub n. 11 alla memoria difensiva dell'opposto in primo grado” né, tanto meno, da quella del ricorso in appello o di quello in cassazione.
In particolare, il deduce che “nell'atto di appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Velletri presentato in data 22/7/2013, lo stesso aveva formulato la richiesta delle retribuzioni maturate 'alla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto” con la conseguenza che in tale periodo dovesse essere inclusa anche la retribuzione del mese di giugno 2010”.
A tal proposito, non ci si può esimere dall'evidenziare che le conclusioni formulate con il ricorso ex art. 414 c.p.c. erano in realtà ben differenti.
In quella sede si è richiesto non già di “corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate alla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto”, bensì di “accertare la nullità del licenziamento e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando alla resistente a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto” (cfr. pag. 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis
Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 15513/2025,) ha più volte chiarito che, in caso di licenziamento con preavviso, il rapporto si estingue alla scadenza del periodo dello stesso, ancorché non lavorato.
Nel caso di specie, le retribuzioni rivendicate si riferiscono ai mesi giugno – novembre 2010, cioè a un periodo anteriore alla cessazione effettiva del rapporto di lavoro e in gran parte coincidente con un'assenza non giustificata, più volte oggetto di contestazioni disciplinari.
Gli atti interruttivi richiamati dall'appellante (ricorso al Tribunale di Velletri – 2011; ricorso in appello – 2013; ricorso per Cassazione
2017 e lettere del 2019) non riguardavano specificamente le retribuzioni del periodo anteriore alla cessazione del rapporto, ma esclusivamente la domanda di reintegra e di pagamento delle retribuzioni “dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione”, da intendersi con riferimento all'unico licenziamento effettivo del novembre 2010. Tali atti, pertanto, non possono considerarsi idonei ad interrompere la prescrizione del credito retributivo relativo a mensilità precedenti, trattandosi di crediti autonomi e di diversa natura.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile al caso de quo, deve ritenersi decorrente necessariamente dal 15 novembre 2010, e che pertanto, al momento del deposito del ricorso monitorio, la stessa era ampiamente maturata, come correttamente rilevato dal primo giudice, che ha giustamente considerato la diversità delle pretese creditorie rivendiate dal lavoratore con il ricorso ex art. 414 c.p.c. (aventi ad oggetto il licenziamento e le conseguenze economiche dello stesso, ossia le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino) rispetto a quelle azionate con il ricorso monitorio (ossia le retribuzioni rivendicate in relazione al periodo giugno – novembre 2010).
Verificata, dunque, la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione delle pretese creditorie avanzate relativamente alle retribuzioni asseritamente maturate nel periodo oggetto di causa, antecedentemente alla data del 21/02/2019, il primo giudice correttamente ha concluso per l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi, statuendo che “nel caso di specie la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla reintegrazione non vale ad interrompere la prescrizione del credito per retribuzioni maturate sino al recesso datoriale, stante la diversità di crediti”, con la conseguenza che “il credito oggetto di causa, alla data della prima richiesta del 21 febbraio 2019, era già prescritto”.
La decisione del Tribunale di primo grado sul punto deve pertanto essere confermata, ed il motivo di gravame respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna poi laconicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, deducendo, senza motivazione specifica, l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite del grado monitorio, e della compensazione per metà delle spese del giudizio di opposizione.
Il motivo, ai limiti dell'ammissibilità per carenza di qualsivoglia specificità e completezza, va comunque respinto nel merito.
La regolamentazione delle spese disposta dal Tribunale di Velletri risulta infatti conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di procedimento monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo.
È, infatti, principio costante che la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono momenti autonomi del medesimo procedimento, con finalità e contenuti diversi: nella prima fase il creditore agisce inaudita altera parte sulla base di un titolo apparente;
nella seconda si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione piena, in cui il decreto può essere confermato o revocato.
Pertanto, la compensazione o la diversa imputazione delle spese di lite tra le due fasi non viola l'art. 91 c.p.c., purché il giudice dia conto dell'esito complessivo della controversia e della reciproca posizione processuale delle parti.
Nel caso in esame, la gravata sentenza risulta corretta e conforme al principio secondo cui, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il giudice può compensare le spese della fase monitoria o attribuirle in parte al ricorrente quando non ricorra una totale soccombenza, valorizzando la buona fede iniziale dell'azione
(Cass. 03/09/2009, n. 19120; Cass. 26/06/2007 n. 14764).
Ne consegue che non sussistono i presupposti per la riforma sul punto, dovendosi confermare la statuizione del primo giudice anche quanto alla ripartizione e liquidazione delle spese processuali sia della fase monitoria che della successiva.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore delle domande presentate, sono liquidate nella misura di € 1.985,00, oltre accessori di legge. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 1.985,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2844 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi del 2023, vertente
TRA rappresentato e difeso dall' avv. Alessandro Onofri ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Alessandria n. 129, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
in persona del e legale rappresentante CP_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Catapano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via La Goletta n. 7, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – sez. lavoro, 586/2023 comunicata e pubblicata il 26.05.2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, , premesso di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della con la qualifica di CP_1
Operatore professionale Tecnico della Prevenzione, a far Parte_2 data dal 1.09.1995 sino al 16.12.2010, chiedeva al Tribunale di
Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, di emettere nei confronti della decreto ingiuntivo di pagamento per la CP_1 complessiva somma pari ad euro 39.937,13 oltre interessi legali.
Il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ingiungeva alla di pagare in favore di la somma di € Controparte_3 Parte_1
39.937,13 di cui € 13.709,42 per stipendi relativi al periodo giugno- novembre 2010 ed € 6.146,71 per TFR, oltre interessi e spese legali.
La proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto, l'insussistenza del credito e la prescrizione del diritto.
Nella resistenza di - che nelle more riconosceva Parte_1
l'avvenuto pagamento del TFR da parte dell'Inps - il Tribunale di
Velletri, in accogliemmo del ricorso in opposizione: i) revocava il decreto ingiuntivo n. 385/2020 emesso dal giudice del lavoro di
Velletri il 15 luglio 2020; ii) dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della somma di
€ 26.146,71 a titolo di TFR e iii) dichiarava la prescrizione del credito per la somma di € 13.790,42 richiesta dal a titolo di Pt_1 retribuzioni riferite ai mesi da giugno a novembre 2010; iv) compensava le spese di lite della fase monitoria;
v) compensava le spese per il giudizio di opposizione nella misura della metà, condannando al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della restante parte, liquidata in € 1.500,00, oltre spese generali, Iva
e cpa come per legge.
Avverso tale decisione, ha interposto appello Parte_1 lamentando: 1) l'erronea declaratoria di prescrizione dei crediti di natura retributiva relativamente alle retribuzioni giugno-novembre
2010 e dei relativi ratei 13^ mensilità, per erronea motivazione;
2)
l'erronea compensazione delle spese processuali per la fase monitoria e l'erronea condanna al pagamento delle spese processuali per la fase di opposizione.
Si è costituita in giudizio la la quale, ribadendo la CP_1 correttezza della declaratoria di prescrizione e la totale insussistenza del credito retributivo, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, non si sarebbe avveduto del fatto che il medesimo, con ricorso depositato il
10.08.2011, avesse in realtà impugnato due differenti licenziamenti
- il primo (con preavviso) irrogato con determinazione del
16/07/2010 ed il secondo (senza preavviso), irrogato con determinazione del 19/11/2010 – chiedendo, oltre alla declaratoria di nullità degli stessi anche la condanna del datore “a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento”.
L'omesso rilievo di tale circostanza avrebbe indotto così il giudice di primo grado a non considerare validamente interrotto il termine prescrizionale per le retribuzioni maturate a partire dal giugno 2010.
Ad avviso dell'appellante, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto interpretare la richiesta di retribuzioni avanzata nel ricorso introduttivo e poi rinnovata in appello, formulata con la frase “dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto” come comprensiva anche delle retribuzioni successive al giugno
2010, dovendosi considerare il primo licenziamento irrogato in data
16/07/2010.
Il motivo non risulta condivisibile e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza. Al fine di meglio esaminare i motivi di appello e la correttezza della decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito oggetto di causa, è bene ricostruire le vicende che hanno interessato il rapporto lavorativo dell'appellante e portato al licenziamento dello stesso.
, a seguito di due procedimenti disciplinari, irrogati a Parte_1 cause di reiterate e ingiustificate assenze, è stato destinatario di un primo licenziamento disciplinare, ex art. 55 quater, co. 1, lett b. del d.lgs. 165/2001, intimato dall'Ufficio di disciplina con determinazione del 16/07/2010 e con effetto dal 16/11/2010, ossia decorso il periodo di preavviso trimestrale previsto dall'art. 39
CCNL di categoria.
L'appellante è stato poi destinatario di un nuovo licenziamento, questa volta senza preavviso, (seguito ad un terzo procedimento disciplinare del 11/11/2010) intimato a causa del perdurare delle assenze del medesimo anche durante il decorso del periodo di preavviso, licenziamento che venne comunicato in data 19/11/2010, ovvero successivamente alla data di cessazione del rapporto in virtù del primo atto di recesso, e dunque da quest'ultimo assorbito.
Orbene, la doglianza di parte appellante non può essere condivisa, in quanto la stessa, in base ad un ragionamento giuridicamente non sostenibile, pretenderebbe di far decorrere la richiesta di pagamento delle retribuzioni dalla data di comunicazione del primo dei due licenziamenti (e dunque dal mese di luglio 2010) e non già dal mese di novembre dello stesso anno, ovvero dalla data di decorrenza del recesso, omettendo completamente di riferire che il licenziamento disciplinare comminato con determinazione n.
3/1794 del 16/07/2010, prevedeva l'espletamento del periodo di preavviso lavorato di 3 mesi, che sarebbe terminato in data
15/11/2010.
La prospettazione dell'appellante, contrariamente a quanto affermato dallo stesso, non sarebbe in alcun modo evincibile né
“dalla mera lettura del ricorso allegato sub n. 11 alla memoria difensiva dell'opposto in primo grado” né, tanto meno, da quella del ricorso in appello o di quello in cassazione.
In particolare, il deduce che “nell'atto di appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Velletri presentato in data 22/7/2013, lo stesso aveva formulato la richiesta delle retribuzioni maturate 'alla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto” con la conseguenza che in tale periodo dovesse essere inclusa anche la retribuzione del mese di giugno 2010”.
A tal proposito, non ci si può esimere dall'evidenziare che le conclusioni formulate con il ricorso ex art. 414 c.p.c. erano in realtà ben differenti.
In quella sede si è richiesto non già di “corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate alla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto”, bensì di “accertare la nullità del licenziamento e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando alla resistente a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino del rapporto” (cfr. pag. 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis
Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 15513/2025,) ha più volte chiarito che, in caso di licenziamento con preavviso, il rapporto si estingue alla scadenza del periodo dello stesso, ancorché non lavorato.
Nel caso di specie, le retribuzioni rivendicate si riferiscono ai mesi giugno – novembre 2010, cioè a un periodo anteriore alla cessazione effettiva del rapporto di lavoro e in gran parte coincidente con un'assenza non giustificata, più volte oggetto di contestazioni disciplinari.
Gli atti interruttivi richiamati dall'appellante (ricorso al Tribunale di Velletri – 2011; ricorso in appello – 2013; ricorso per Cassazione
2017 e lettere del 2019) non riguardavano specificamente le retribuzioni del periodo anteriore alla cessazione del rapporto, ma esclusivamente la domanda di reintegra e di pagamento delle retribuzioni “dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione”, da intendersi con riferimento all'unico licenziamento effettivo del novembre 2010. Tali atti, pertanto, non possono considerarsi idonei ad interrompere la prescrizione del credito retributivo relativo a mensilità precedenti, trattandosi di crediti autonomi e di diversa natura.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile al caso de quo, deve ritenersi decorrente necessariamente dal 15 novembre 2010, e che pertanto, al momento del deposito del ricorso monitorio, la stessa era ampiamente maturata, come correttamente rilevato dal primo giudice, che ha giustamente considerato la diversità delle pretese creditorie rivendiate dal lavoratore con il ricorso ex art. 414 c.p.c. (aventi ad oggetto il licenziamento e le conseguenze economiche dello stesso, ossia le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella del ripristino) rispetto a quelle azionate con il ricorso monitorio (ossia le retribuzioni rivendicate in relazione al periodo giugno – novembre 2010).
Verificata, dunque, la mancanza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione delle pretese creditorie avanzate relativamente alle retribuzioni asseritamente maturate nel periodo oggetto di causa, antecedentemente alla data del 21/02/2019, il primo giudice correttamente ha concluso per l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi, statuendo che “nel caso di specie la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla reintegrazione non vale ad interrompere la prescrizione del credito per retribuzioni maturate sino al recesso datoriale, stante la diversità di crediti”, con la conseguenza che “il credito oggetto di causa, alla data della prima richiesta del 21 febbraio 2019, era già prescritto”.
La decisione del Tribunale di primo grado sul punto deve pertanto essere confermata, ed il motivo di gravame respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna poi laconicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, deducendo, senza motivazione specifica, l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite del grado monitorio, e della compensazione per metà delle spese del giudizio di opposizione.
Il motivo, ai limiti dell'ammissibilità per carenza di qualsivoglia specificità e completezza, va comunque respinto nel merito.
La regolamentazione delle spese disposta dal Tribunale di Velletri risulta infatti conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di procedimento monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo.
È, infatti, principio costante che la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono momenti autonomi del medesimo procedimento, con finalità e contenuti diversi: nella prima fase il creditore agisce inaudita altera parte sulla base di un titolo apparente;
nella seconda si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione piena, in cui il decreto può essere confermato o revocato.
Pertanto, la compensazione o la diversa imputazione delle spese di lite tra le due fasi non viola l'art. 91 c.p.c., purché il giudice dia conto dell'esito complessivo della controversia e della reciproca posizione processuale delle parti.
Nel caso in esame, la gravata sentenza risulta corretta e conforme al principio secondo cui, anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il giudice può compensare le spese della fase monitoria o attribuirle in parte al ricorrente quando non ricorra una totale soccombenza, valorizzando la buona fede iniziale dell'azione
(Cass. 03/09/2009, n. 19120; Cass. 26/06/2007 n. 14764).
Ne consegue che non sussistono i presupposti per la riforma sul punto, dovendosi confermare la statuizione del primo giudice anche quanto alla ripartizione e liquidazione delle spese processuali sia della fase monitoria che della successiva.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore delle domande presentate, sono liquidate nella misura di € 1.985,00, oltre accessori di legge. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 1.985,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa