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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/11/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Francesca FIRRAO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 166/ 2023 di R.G.
PROMOSSA DA:
e (nudi proprietari) nonchè Parte_1 Parte_2
(usufruttuaria), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_1
NA RI (PEC , e OR BA (PEC Email_1
, domiciliati presso il loro studio in Torino, Email_2 via Bertola 57, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo di primo grado
Appellanti
CONTRO rappresentato e difeso, in forza della procura alle liti in allegato alla CP_2 comparsa di costituzione di prime cure dagli Avv.ti Massimiliano Vallosio del Foro di Ivrea (PEC e Stefano Doglio del Foro di Torino Email_3
(PEC con studio in Rivarolo C.se(TO), C.so Email_4
Torino 42
Appellati
Avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 06/07/2022 n. 781/2022, non notificata.
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 7 maggio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 07.05.2025, depositate in data 05.05.25:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, rejectis adversis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previo ogni incombente istruttorio ritenuto utile ed indispensabile;
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che le opere eseguite dal convenuto Sig. sul muro di CP_2 proprietà degli attori, nonché nella porzione di giardino di sua proprietà immediatamente a ridosso dello stesso, meglio descritte in atti, costituiscono un aggravio del peso che quest'ultimo deve sopportare e, conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo alla loro immediata rimozione;
Accertare e dichiarare che la rete ombreggiante, nonché la siepe in alloro posizionate dal convenuto Sig. sul muro di confine di proprietà degli attori non sono CP_2 conformi alla normativa comunale applicabile ed in ogni caso non rispettano le distanze previste dagli artt. 873 e ss 892 del c.c., nonché costituiscono violazione del diritto reali degli attori ai sensi dell'art. 948 c.c. e conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo alla immediata rimozione della medesima rete ombreggiante e della siepe;
Accertare e dichiarare che l'impianto di irrigazione installato dal convenuto Sig. sulla porzione del proprio giardino in prossimità del muro di confine di CP_2 proprietà degli attori costituisce nuova opera fonte di pericolo e danno per gli attori dal punto di vista della staticità del muro de quo, oltre che non conforme alla normativa legale e regolamentare sulle distanze, e conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo alla immediata rimozione dell'impianto di irrigazione stesso ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 15 LF, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese di CTU e di CT”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 07.05.2024, depositate in data 28.04.25:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che comportino mutatio/emendatio libelli
Richiamate, per quanto possa occorrere, le istanze/contestazioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 n.
2-3 c.p.c. del giudizio di prime cure, nonché le osservazioni di cui alla memoria tecnica del CT Ing. ; Previa ogni opportuna declaratoria in Per_1 punto inammissibilità delle pretese risarcitorie formulate per la prima volta in sede di appello e non proposte nelle conclusioni, Rigettare l'appello ex adverso proposto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali,
IVA e CPA”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2019, i signori Parte_1
e (nudi proprietari) nonchè
[...] Parte_2 Controparte_1
(usufruttuaria) hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Ivrea il signor CP_2 denunciando l'illegittimità di alcune opere da questi realizzate sul suo fondo, in adiacenza al muro di confine che, secondo gli attori, avrebbero aggravato la già precaria stabilità del muro e violato le distanze legali previste dal codice civile, dai regolamenti locali e dal Regolamento di condominio. Sulla base di tali allegazioni di fatto, gli attori hanno avanzato al Tribunale adito le seguenti domande principali:
2 1. Ordinare al convenuto di eseguire opere di ripristino e messa in sicurezza del muro di confine – in particolare, lavori di consolidamento e impermeabilizzazione indicati in una perizia di parte (ing. , 26/10/2018) – oppure, in difetto, condannare il convenuto a Per_2 pagare € 6.000,00 + IVA quale somma necessaria affinché gli attori possano far eseguire direttamente tali lavori sul muro di loro proprietà.
2. Condannare il convenuto a rimuovere immediatamente sia il telo ombreggiante installato sul confine, sia la siepe di alloro piantumata a ridosso del muro, in quanto opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche comunali e delle distanze legali (artt.
873 e 892 c.c. e regolamenti edilizi locali), nonché lesive del diritto di proprietà degli attori ai sensi dell'art. 948 c.c. (azione negatoria per far cessare turbative e apposizioni sul fondo altrui).
3. Condannare il convenuto a rimuovere l'impianto di irrigazione interrato posto lungo il confine, in quanto costituisce una “nuova opera” pericolosa per la stabilità della cosa altrui (il muro di contenimento degli attori) e realizzata a distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 889 c.c. per tubazioni e scarichi;
dunque un'opera idonea a cagionare danno e perciò illegittima.
4. In via subordinata, ove non fosse stata disposta la rimozione delle opere suddette, autorizzare comunque gli attori ad accedere al fondo del convenuto per eseguire sul proprio muro tutte le opere necessarie (ad esempio impermeabilizzazione, installazione di drenaggi, ecc.) atte a metterlo in sicurezza, ai sensi dell'art. 843 c.c. (facoltà di accesso del proprietario del fondo limitrofo per costruire o riparare il proprio muro). Parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto la responsabilità per la precarietà strutturale del muro sarebbe imputabile a difetti strutturali e di costruzione dello stesso e, pertanto, a lui estranea;
nel merito, ha contestato di aver violato le distanze legali nella realizzazione delle opere
(piantumazione delle siepi e collocazione di reti) chiedendo la reiezione della domanda avversaria. Nel corso della causa è stata espletata consulenza tecnica di ufficio quindi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 781/2022, depositata il 06/07/2022, che ha respinto tutte le domande principali degli attori volte a ottenere la rimozione dei manufatti dal fondo del vicino, il risarcimento dei danni o l'esecuzione forzata di lavori sul muro a carico del convenuto, limitandosi a dichiarare il diritto degli attori ex art. 843 c.c. di accedere al fondo del convenuto per la necessaria manutenzione del muro di confine. Ha condannato infine gli attori a rifondere al convenuto tutte le spese di lite del primo grado, incluso il costo della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il giudizio, precisando che la parziale soddisfazione ottenuta dagli stessi (il diritto di accesso) rappresenta un aspetto marginale rispetto all'insieme delle pretese disattese e che gli attori non hanno provato di aver mai richiesto al convenuto, in via stragiudiziale, ottenendone un rifiuto né che questi vi si fosse opposto, per cui tale declaratoria non incide sul quadro complessivo della loro soccombenza. La sentenza n. 781/2022, depositata il 06/07/2022, non è stata notificata ed avverso la stessa, con atto notificato in data 27/01/2023, i signori , Parte_1
ed hanno proposto appello Parte_2 Controparte_1 chiedendone la riforma.
Il signor costituito in appello, resiste all'impugnazione e ne chiede il CP_2 rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 07/05/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
3 Gli appellanti non ripropongono la domanda concernente i lavori di consolidamento del muro o il pagamento dei 6mila euro, così circoscrivendo l'impugnazione alle restanti originarie istanze che il tribunale ha respinto (punti 2, 3 e 4 del dispositivo della decisione) ed alla regolazione delle spese processuali.
Le eventuali domande risarcitorie, peraltro del tutto sfornire di prova, devono ritenersi abbandonate in quanto non trovano riscontro nelle conclusioni rassegnate. Deve infine darsi atto che, nelle more del giudizio (settembre 2022), il signor
[...] ha spontaneamente provveduto a rimuovere la presenza del telo ombreggiante CP_2 fissato sul muro di confine, anche se gli appellanti hanno manifestato l'interesse ad ottenere una pronuncia che ne dichiari l'illiceità al fine di poterla opporre nel caso in cui si verifichi una reinstallazione dello stesso. L'appello prospetta sette motivi di censura. I motivi rubricati con i numeri I, II e V, meritano disamina congiunta per ragioni di connessione in quanto concernenti la sostenuta illegittimità, sotto profili diversi, della stessa opera (telo ombreggiante).
Con il primo motivo gli appellanti lamentano una sottovalutazione del pregiudizio derivato loro dal telo ombreggiante in termini di perdita di luce naturale e limitazione della veduta. Pur riconoscendo che i locali interessati nella loro proprietà sono seminterrati e non abitativi, essi sostengono che la diminuzione di luminosità subita costituisca comunque un danno concreto al godimento della loro proprietà. In diritto invocano la tutela dei loro diritti reali tramite l'azione negatoria (art. 948 c.c.)
o l'azione di danno temuto/molestia (art. 949 c.c.), chiedendo la cessazione della turbativa costituita dal telo ombreggiante;
in subordine, prospettano, ma non concludono in tal senso, anche un'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. per il fatto illecito del vicino.
A loro avviso, infatti, la compressione delle facoltà di godimento (aria, luce, affaccio) non può essere considerata lecita o da tollerare solo perché incide su vani di secondaria importanza.
Con il secondo motivo, le parti denunciano un error iuris della sentenza per aver omesso l'applicazione dei regolamenti edilizi e urbanistici comunali vigenti posto che, ai sensi dell'art. 873 c.c., le prescrizioni dei regolamenti locali devono intendersi integrativi della disciplina delle distanze tra costruzioni e hanno efficacia vincolante tra privati. In particolare gli appellanti richiamano due fonti normative locali: - (a) le Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del Comune di Rivara, approvate nel 2019, che vietano le recinzioni opache (non “a giorno”) nelle zone residenziali e - (b) l'art. 89, comma 3, lett. a) del Regolamento Edilizio comunale (2018), che consente recinzioni con pannelli schermanti solo fino all'altezza massima di 2,00 metri dal piano di campagna ed essendo il telo ombreggiante installato dal convenuto una schermatura continua in plastica alta circa 2,63 m, risulterebbe in contrasto con entrambe le normative citate (altezza e tipologia non consentite). Gli appellanti citano anche un precedente di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. 2 febbraio 2022, n. 3241) a sostegno del principio secondo il quale le norme dei regolamenti edilizi, richiamate dall'art. 873 c.c., prevalgono sulle disposizioni generali del codice ove più restrittive, divenendo esse stesse parametro per valutare la legittimità delle opere nei rapporti tra privati. Gli appellanti richiamano infine anche il Regolamento Condominiale del
(doc. 2 fasc. att.) a cui entrambe le proprietà appartengono, in Controparte_3 quanto l'art. 19 di detto regolamento vieta di modificare le recinzioni esistenti o crearne di nuove senza autorizzazione, divieto che sarebbe stato violato dall'iniziativa unilaterale del convenuto di apporre la schermatura in questione.
Il quinto motivo di gravame contesta la valutazione di trascurabilità data dal primo giudice all'aggravio di carico statico di ~30 kg/m stimato dal CTU. Ribadiscono che,
4 sebbene quantitativamente modesto, tale aggravio non è pari a zero e rappresenta comunque una violazione del loro diritto di non subire pesi aggiuntivi sulla propria costruzione senza consenso. In combinazione con gli altri effetti (riduzione di luce, umidità nel terreno, ecc.), quel peso extra contribuisce a limitare il pieno utilizzo e la sicurezza del loro bene, alimentando altresì la preoccupazione per la tenuta del muro. Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'insieme di questi piccoli pregiudizi e riconoscere almeno un indennizzo equitativo a loro favore. La scelta di rigettare totalmente ogni domanda risarcitoria viene dunque censurata: pur ammettendo che ogni singolo danno possa apparire lieve, la somma e il concorso di essi giustificano una tutela risarcitoria complessiva. In appello insistono pertanto affinché sia dichiarato che le opere del convenuto hanno creato un aggravio di peso e di rischio sul muro, con conseguente ordine di rimozione delle medesime;
Le censure non meritano accoglimento.
La Corte osserva che la sentenza impugnata espone una motivazione articolata e corretta, oltre che in diritto, sui profili concreti delle posizioni e delle allegazioni fornite, avuto riguardo alla situazione di fatto accertata dalla consulenza tecnica di ufficio.
Condivisibilmente il primo giudice, ha ritenuto infatti di scarsa entità il pregiudizio lamentato dagli attori in termini di riduzione di aria e luce ai vani seminterrati ad uso non abitativo (cantine o locali di servizio) di loro proprietà, tenuto conto che per gli stessi le esigenze di illuminazione naturale devono considerarsi meno stringenti e che, come ha accertato la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) l'ostacolo visivo causato dal telo ombreggiante anche in corrispondenza del passo carraio, risultava trascurabile e non tale da compromettere la sicurezza dell'uscita su strada. In ragione di ciò non poteva perciò considerarsi effettiva la turbativa al diritto di proprietà delle parti istanti.
La decisione impugnata ha escluso quindi che l'opera installata dal convenuto lungo il confine integrasse una “costruzione” ai fini delle norme sulle distanze delle vedute (art. 907 c.c.), in quanto i paletti metallici e i fili di ferro che sorreggevano il telo costituivano un ancoraggio lieve e facilmente amovibile ed il manufatto non poteva essere considerato una sopraelevazione stabile oltre l'altezza del muro dei vicini. Tali caratteristiche dell'impianto depongono quindi contro l'esperibilità delle azioni petitorie (come la rivendicazione e la negatoria), che sono strumenti a tutela della proprietà nella sua pienezza e assolutezza presupponendo, più specificamente, l'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), che il proprietario sia stato completamente privato del possesso della cosa e agisca per recuperarla da chi la detiene senza titolo, posto che l'opera non configurava uno spossessamento del fondo e che nemmeno poteva invocarsi la tutela offerta dall'art. 949 c.c., in quanto l'opera non aveva le caratteristiche per compromettere in modo significativo il godimento del diritto di proprietà del muro di confine in quanto la stessa non integrava i requisiti minimi di "molestia" o "turbativa" rilevanti per l'azione negatoria.
Quanto alla denunciata violazione delle normative urbanistiche locali va ricordato che la stessa non comporta automaticamente la lesione di un diritto soggettivo del vicino e, di conseguenza, non dà luogo automaticamente a tutela civilistica (come, ad esempio,
l'applicazione dell'art. 907 c.c. in materia di distanze) ma la tutela civilistica è garantita solo laddove la violazione delle norme urbanistiche (che hanno finalità di interesse pubblico e di ordinato assetto del territorio) si traducano in una diretta lesione dei diritti soggettivi del proprietario confinante. In altri termini, per ottenere tutela in sede civile, il vicino deve dimostrare non solo la violazione amministrativa, ma anche l'esistenza di un danno concreto o la lesione di un proprio diritto soggettivo, distinto dall'interesse generale all'ordinato assetto del territorio.
5 Prescindendo dalla sussistenza della lesione del diritto soggettivo del confinante, che deve essere escluso per quanto in precedenza delineato, va rilevato, con specifico riferimento alle violazioni che gli appellanti indicano - ovvero (a) alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del Comune di Rivara (che vietano le “recinzioni opache” non “a giorno”, nelle zone residenziali) e (b) all'art. 89, comma 3, lett. a) del Regolamento Edilizio comunale (2018), che consente recinzioni con
“pannelli schermanti” solo fino all'altezza massima di 2,00 metri dal piano di campagna
- che la definizione di "recinzioni opache" e/o “pannelli schermanti” a cui si riferisce la richiamata normativa, attenendo ad opere con caratteristiche permanenti e strutturali
(come muri di cinta o recinzioni in materiali solidi) volte ad impedire completamente la vista da parte dell'esterno, risulta estranea all'opera in parola in quanto quest'ultima struttura precaria e temporanea, non in grado di alterare in modo significativo lo stato dei luoghi e la sagoma della costruzione con la quale interagisce.
Quanto detto rileva anche ai fini dell'applicazione del Regolamento condominiale - il cui art. 19 volto a tutelare il decoro architettonico, gli appellanti sostengono violato dal signor Le su tratteggiate caratteristiche dell'impianto in esame, infatti, lo CP_2 escludono, tanto più dovendo considerare che il Regolamento di condominio non può imporre restrizioni che violino i diritti fondamentali del singolo condomino e che, nel caso in esame, trattandosi di opera interamente collocata sul fondo del convenuto, la stessa rientra nell'esercizio del diritto del signor di recingere e tutelare la CP_2 privacy della propria proprietà (cfr. art. 841 c.c.). Correttamente, infine, la sentenza impugnata ha escluso che le opere realizzate dal convenuto - (complessivamente considerate) - abbiano imposto sul muro di confine degli attori un carico supplementare intollerabile o illegittimo. La consulenza tecnica di ufficio ha definito, infatti, il contributo di peso aggiuntivo dovuto alla presenza del telo ombreggiante come “trascurabile” e pertanto da ritenersi non in grado di determinare alcun apprezzabile peggioramento della staticità del muro oltre la normale tollerabilità e, per le caratteristiche dell'opera, di alterarne la destinazione d'uso.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti criticano la sentenza impugnata per non aver tenuto in considerazione le norme sulle distanze degli alberi e le ulteriori prescrizioni locali relative alle siepi. Premettono che l'art. 892 c.c., comma 1, consente di derogare alle distanze ivi previste se usi o regolamenti locali stabiliscono distanze diverse, il che rende rilevanti i parametri fissati dall'autorità comunale. Nella fattispecie, il Regolamento Edilizio di Rivara (art. 89, commi III e VII) prevederebbe che le siepi di confine non superino i 2 metri di altezza. La siepe di alloro del convenuto, violerebbe tali limiti. Ciò integrerebbe secondo la censura mossa alla sentenza, gli estremi della situazione contemplata dall'ultimo comma dell'art. 892 c.c., dove al vicino è riconosciuto il diritto di esigere che le piante poste accanto al muro divisorio non eccedano l'altezza del muro medesimo. Ad avviso degli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto applicare questa disposizione e ordinare la riduzione della siepe fino all'altezza del muro o comunque entro il limite dei 2 metri conforme al regolamento locale. La mancata considerazione di tale profilo viene qualificata come errore di diritto o omessa valutazione.
Il motivo è infondato. La siepe arborea di lauro piantumata dal signor ha una altezza media di m. CP_2
2.00/2.10 (v. p. 25 della relazione c.t.u.) e non è posta sul confine delle proprietà ma ad una distanza di cm. 72/77 (v. relazione c.t.u.) per cui non opera la limitazione di non superare l'altezza del muro posta dall'ultimo comma dell'art. 892 del codice civile, né quella indicata dalla normativa regolamentare richiamata dalle parti.
6 Del resto, considerando il posizionamento arretrato della siepe rispetto al confine e non risultando la stessa superare in misura apprezzabile, l'altezza massima di 2metri, deve ritenersi che la stessa non determini alcuna riduzione di aria, luce e veduta alla proprietà confinante.
Il quarto motivo di censura denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il tribunale nel minimizzare l'impatto sul muro di confine di proprietà degli appellanti, dell'impianto di irrigazione realizzato dal signor Le parti, sostengono che il funzionamento dei CP_2 getti a pioggia immette acqua nel terreno a ridosso del muro, con un effetto cumulativo che si aggiunge alle piogge naturali determinando un aggravamento apprezzabile delle condizioni statiche o di conservazione del muro di loro proprietà. Qualificano quindi l'impianto di irrigazione come “nuova opera” ai sensi dell'art. 889 c.c. che, pur rispettando la distanza, è comunque idonea a cagionare danno alla costruzione altrui;
invocano il principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) e chiedono che ne sia ordinata la rimozione e il ripristino dei luoghi.
Il motivo è infondato. L'art. 889 c.c. prevede che le tubazioni idriche di adduzione o scarico siano installate almeno ad un metro di distanza dal confine e l'impianto di irrigazione realizzato dal signor - (tubazioni e irrigatori “a scomparsa”) - risulta posizionato ad oltre CP_2 un metro di distanza dal confine con il fondo degli appellanti. Sotto il profilo del pericolo di danno paventato dagli attori oggi appellanti - (infiltrazioni d'acqua e aggravamento della pressione sul muro) - i riscontri tecnici effettuati dal CTU, consentono di escludere un illecito pericoloso in atto, posto che l'acqua nebulizzata dagli irrigatori produce sul terreno adiacente al muro di confine un effetto analogo a quello di un normale acquazzone ed anzi, in molti casi, risulta inferiore alle piogge naturali più intense. Non essendo stata quindi rilevata alcuna concentrazione anomala di acqua diretta sul muro, e non essendo emersa evidenza di infiltrazioni imputabili specificamente all'impianto del convenuto, il Collegio deve concordare con le conclusioni raggiunte dal primo giudice secondo il quale il funzionamento dell'impianto in questione non provoca un aggravamento apprezzabile delle condizioni statiche o di conservazione del muro degli attori;
un lieve aumento dei carichi rientra nelle conseguenze dell'uso normale del proprio fondo da parte del e che l'instabilità del muro è originata, per stessa CP_2 ammissione degli appellanti proprietari dello stesso, da difetti costruttivi pregressi (non imputabili al convenuto) ai quali i proprietari hanno l'obbligo di porre rimedio. La legge impone infatti al proprietario di garantire la sicurezza della sua proprietà, prevenendo che causi pregiudizio ad altri, come previsto dall'articolo 881 del codice civile e dai principi generali di responsabilità civile.
Lo scrutino del settimo motivo deve precedere l'esame del sesto in quanto quest'ultimo condizionato all'accoglimento di una delle domande del gravame. Questa censura lamenta la mancata compensazione delle spese di causa, malgrado vi fosse stato per gli attori l'accoglimento di una delle loro domande, - (quella dichiarativa del diritto di accesso ex art. 843 c.c.) - sottolineando che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, il convenuto in primo grado avrebbe contestato la necessità di consentire l'accesso (eccependo di non essere responsabile dei difetti del muro e di non dover subire intrusioni) e che solo nelle ultime difese avrebbe manifestato una formale disponibilità, peraltro condizionata. Dunque, secondo gli appellanti, sulla domanda di accesso il convenuto era soccombente, e ciò avrebbe dovuto riflettersi almeno in una parziale compensazione dei costi di lite. Nelle conclusioni dell'atto di appello, essi chiedono quindi alla Corte di rideterminare le spese di primo grado in senso per loro più
7 favorevole e di condannare altresì l'appellato a rifondere tutte le spese del giudizio di appello, oltre accessori di legge, tenuto conto che secondo la loro prospettazione, l'appellato ha opposto una resistenza ingiustificata su pretese legittime.
Il motivo non merita accoglimento.
La valutazione sulla addebitabilità delle spese di causa deve fondarsi sull'esito complessivo del processo e non sul risultato di ciascuna singola domanda.
Se una parte subisce quindi la soccombenza prevalente, è legittimo che, nonostante l'accoglimento di una singola domanda giudicata marginale, subisca la condanna al rimborso integrale delle spese di lite.
La Corte ravvisa la corretta applicazione di tale principio nella decisione impugnata, ritenuto il carattere meramente subordinato e strumentale della domanda accolta, come ben sottolineato dal Giudice di primo grado.
In tale contesto rimangono pertanto ininfluenti le argomentazioni di fatto prospettate dagli appellanti.
Il rigetto integrale dell'appello assorbe il sesto motivo, che proponeva una riforma sul capo relativo alle spese di causa, subordinato all'accoglimento totale o parziale del gravame.
Conclusivamente la Corte respinge l'appello.
Al rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue la condanna delle parti appellanti in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali anche del secondo grado di giudizio, che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, ai valori minimi, temendo conto che, in sede di gravame, non stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 1.984,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 567,00=, introduttiva € 461,00=, decisionale € 956,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13 n. 6bis del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico delle parti appellanti, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in quanto, ai sensi della norma richiamata, è “dovuto in ogni caso dalla parte soccombente”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, respinge l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di Ivrea
n.781/2022, pubblicata in data 06.07.2022, non notificata, così provvedendo:
- Respinge l'impugnazione;
- Condanna le parti appellanti, a rifondere al signor le spese del CP_2 gravame che liquida, come esposto in motivazione, in complessivi € 1.984,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 ottobre 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”).
8 Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Francesca FIRRAO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 166/ 2023 di R.G.
PROMOSSA DA:
e (nudi proprietari) nonchè Parte_1 Parte_2
(usufruttuaria), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_1
NA RI (PEC , e OR BA (PEC Email_1
, domiciliati presso il loro studio in Torino, Email_2 via Bertola 57, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo di primo grado
Appellanti
CONTRO rappresentato e difeso, in forza della procura alle liti in allegato alla CP_2 comparsa di costituzione di prime cure dagli Avv.ti Massimiliano Vallosio del Foro di Ivrea (PEC e Stefano Doglio del Foro di Torino Email_3
(PEC con studio in Rivarolo C.se(TO), C.so Email_4
Torino 42
Appellati
Avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 06/07/2022 n. 781/2022, non notificata.
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 7 maggio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 07.05.2025, depositate in data 05.05.25:
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, rejectis adversis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previo ogni incombente istruttorio ritenuto utile ed indispensabile;
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che le opere eseguite dal convenuto Sig. sul muro di CP_2 proprietà degli attori, nonché nella porzione di giardino di sua proprietà immediatamente a ridosso dello stesso, meglio descritte in atti, costituiscono un aggravio del peso che quest'ultimo deve sopportare e, conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo alla loro immediata rimozione;
Accertare e dichiarare che la rete ombreggiante, nonché la siepe in alloro posizionate dal convenuto Sig. sul muro di confine di proprietà degli attori non sono CP_2 conformi alla normativa comunale applicabile ed in ogni caso non rispettano le distanze previste dagli artt. 873 e ss 892 del c.c., nonché costituiscono violazione del diritto reali degli attori ai sensi dell'art. 948 c.c. e conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo alla immediata rimozione della medesima rete ombreggiante e della siepe;
Accertare e dichiarare che l'impianto di irrigazione installato dal convenuto Sig. sulla porzione del proprio giardino in prossimità del muro di confine di CP_2 proprietà degli attori costituisce nuova opera fonte di pericolo e danno per gli attori dal punto di vista della staticità del muro de quo, oltre che non conforme alla normativa legale e regolamentare sulle distanze, e conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo alla immediata rimozione dell'impianto di irrigazione stesso ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 15 LF, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese di CTU e di CT”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Come precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 07.05.2024, depositate in data 28.04.25:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, dato atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove che comportino mutatio/emendatio libelli
Richiamate, per quanto possa occorrere, le istanze/contestazioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 n.
2-3 c.p.c. del giudizio di prime cure, nonché le osservazioni di cui alla memoria tecnica del CT Ing. ; Previa ogni opportuna declaratoria in Per_1 punto inammissibilità delle pretese risarcitorie formulate per la prima volta in sede di appello e non proposte nelle conclusioni, Rigettare l'appello ex adverso proposto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali,
IVA e CPA”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2019, i signori Parte_1
e (nudi proprietari) nonchè
[...] Parte_2 Controparte_1
(usufruttuaria) hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Ivrea il signor CP_2 denunciando l'illegittimità di alcune opere da questi realizzate sul suo fondo, in adiacenza al muro di confine che, secondo gli attori, avrebbero aggravato la già precaria stabilità del muro e violato le distanze legali previste dal codice civile, dai regolamenti locali e dal Regolamento di condominio. Sulla base di tali allegazioni di fatto, gli attori hanno avanzato al Tribunale adito le seguenti domande principali:
2 1. Ordinare al convenuto di eseguire opere di ripristino e messa in sicurezza del muro di confine – in particolare, lavori di consolidamento e impermeabilizzazione indicati in una perizia di parte (ing. , 26/10/2018) – oppure, in difetto, condannare il convenuto a Per_2 pagare € 6.000,00 + IVA quale somma necessaria affinché gli attori possano far eseguire direttamente tali lavori sul muro di loro proprietà.
2. Condannare il convenuto a rimuovere immediatamente sia il telo ombreggiante installato sul confine, sia la siepe di alloro piantumata a ridosso del muro, in quanto opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche comunali e delle distanze legali (artt.
873 e 892 c.c. e regolamenti edilizi locali), nonché lesive del diritto di proprietà degli attori ai sensi dell'art. 948 c.c. (azione negatoria per far cessare turbative e apposizioni sul fondo altrui).
3. Condannare il convenuto a rimuovere l'impianto di irrigazione interrato posto lungo il confine, in quanto costituisce una “nuova opera” pericolosa per la stabilità della cosa altrui (il muro di contenimento degli attori) e realizzata a distanze inferiori a quelle prescritte dall'art. 889 c.c. per tubazioni e scarichi;
dunque un'opera idonea a cagionare danno e perciò illegittima.
4. In via subordinata, ove non fosse stata disposta la rimozione delle opere suddette, autorizzare comunque gli attori ad accedere al fondo del convenuto per eseguire sul proprio muro tutte le opere necessarie (ad esempio impermeabilizzazione, installazione di drenaggi, ecc.) atte a metterlo in sicurezza, ai sensi dell'art. 843 c.c. (facoltà di accesso del proprietario del fondo limitrofo per costruire o riparare il proprio muro). Parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in quanto la responsabilità per la precarietà strutturale del muro sarebbe imputabile a difetti strutturali e di costruzione dello stesso e, pertanto, a lui estranea;
nel merito, ha contestato di aver violato le distanze legali nella realizzazione delle opere
(piantumazione delle siepi e collocazione di reti) chiedendo la reiezione della domanda avversaria. Nel corso della causa è stata espletata consulenza tecnica di ufficio quindi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 781/2022, depositata il 06/07/2022, che ha respinto tutte le domande principali degli attori volte a ottenere la rimozione dei manufatti dal fondo del vicino, il risarcimento dei danni o l'esecuzione forzata di lavori sul muro a carico del convenuto, limitandosi a dichiarare il diritto degli attori ex art. 843 c.c. di accedere al fondo del convenuto per la necessaria manutenzione del muro di confine. Ha condannato infine gli attori a rifondere al convenuto tutte le spese di lite del primo grado, incluso il costo della consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il giudizio, precisando che la parziale soddisfazione ottenuta dagli stessi (il diritto di accesso) rappresenta un aspetto marginale rispetto all'insieme delle pretese disattese e che gli attori non hanno provato di aver mai richiesto al convenuto, in via stragiudiziale, ottenendone un rifiuto né che questi vi si fosse opposto, per cui tale declaratoria non incide sul quadro complessivo della loro soccombenza. La sentenza n. 781/2022, depositata il 06/07/2022, non è stata notificata ed avverso la stessa, con atto notificato in data 27/01/2023, i signori , Parte_1
ed hanno proposto appello Parte_2 Controparte_1 chiedendone la riforma.
Il signor costituito in appello, resiste all'impugnazione e ne chiede il CP_2 rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 07/05/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** *** ***
3 Gli appellanti non ripropongono la domanda concernente i lavori di consolidamento del muro o il pagamento dei 6mila euro, così circoscrivendo l'impugnazione alle restanti originarie istanze che il tribunale ha respinto (punti 2, 3 e 4 del dispositivo della decisione) ed alla regolazione delle spese processuali.
Le eventuali domande risarcitorie, peraltro del tutto sfornire di prova, devono ritenersi abbandonate in quanto non trovano riscontro nelle conclusioni rassegnate. Deve infine darsi atto che, nelle more del giudizio (settembre 2022), il signor
[...] ha spontaneamente provveduto a rimuovere la presenza del telo ombreggiante CP_2 fissato sul muro di confine, anche se gli appellanti hanno manifestato l'interesse ad ottenere una pronuncia che ne dichiari l'illiceità al fine di poterla opporre nel caso in cui si verifichi una reinstallazione dello stesso. L'appello prospetta sette motivi di censura. I motivi rubricati con i numeri I, II e V, meritano disamina congiunta per ragioni di connessione in quanto concernenti la sostenuta illegittimità, sotto profili diversi, della stessa opera (telo ombreggiante).
Con il primo motivo gli appellanti lamentano una sottovalutazione del pregiudizio derivato loro dal telo ombreggiante in termini di perdita di luce naturale e limitazione della veduta. Pur riconoscendo che i locali interessati nella loro proprietà sono seminterrati e non abitativi, essi sostengono che la diminuzione di luminosità subita costituisca comunque un danno concreto al godimento della loro proprietà. In diritto invocano la tutela dei loro diritti reali tramite l'azione negatoria (art. 948 c.c.)
o l'azione di danno temuto/molestia (art. 949 c.c.), chiedendo la cessazione della turbativa costituita dal telo ombreggiante;
in subordine, prospettano, ma non concludono in tal senso, anche un'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. per il fatto illecito del vicino.
A loro avviso, infatti, la compressione delle facoltà di godimento (aria, luce, affaccio) non può essere considerata lecita o da tollerare solo perché incide su vani di secondaria importanza.
Con il secondo motivo, le parti denunciano un error iuris della sentenza per aver omesso l'applicazione dei regolamenti edilizi e urbanistici comunali vigenti posto che, ai sensi dell'art. 873 c.c., le prescrizioni dei regolamenti locali devono intendersi integrativi della disciplina delle distanze tra costruzioni e hanno efficacia vincolante tra privati. In particolare gli appellanti richiamano due fonti normative locali: - (a) le Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del Comune di Rivara, approvate nel 2019, che vietano le recinzioni opache (non “a giorno”) nelle zone residenziali e - (b) l'art. 89, comma 3, lett. a) del Regolamento Edilizio comunale (2018), che consente recinzioni con pannelli schermanti solo fino all'altezza massima di 2,00 metri dal piano di campagna ed essendo il telo ombreggiante installato dal convenuto una schermatura continua in plastica alta circa 2,63 m, risulterebbe in contrasto con entrambe le normative citate (altezza e tipologia non consentite). Gli appellanti citano anche un precedente di legittimità (Cass. civ. Sez. II, ord. 2 febbraio 2022, n. 3241) a sostegno del principio secondo il quale le norme dei regolamenti edilizi, richiamate dall'art. 873 c.c., prevalgono sulle disposizioni generali del codice ove più restrittive, divenendo esse stesse parametro per valutare la legittimità delle opere nei rapporti tra privati. Gli appellanti richiamano infine anche il Regolamento Condominiale del
(doc. 2 fasc. att.) a cui entrambe le proprietà appartengono, in Controparte_3 quanto l'art. 19 di detto regolamento vieta di modificare le recinzioni esistenti o crearne di nuove senza autorizzazione, divieto che sarebbe stato violato dall'iniziativa unilaterale del convenuto di apporre la schermatura in questione.
Il quinto motivo di gravame contesta la valutazione di trascurabilità data dal primo giudice all'aggravio di carico statico di ~30 kg/m stimato dal CTU. Ribadiscono che,
4 sebbene quantitativamente modesto, tale aggravio non è pari a zero e rappresenta comunque una violazione del loro diritto di non subire pesi aggiuntivi sulla propria costruzione senza consenso. In combinazione con gli altri effetti (riduzione di luce, umidità nel terreno, ecc.), quel peso extra contribuisce a limitare il pieno utilizzo e la sicurezza del loro bene, alimentando altresì la preoccupazione per la tenuta del muro. Secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'insieme di questi piccoli pregiudizi e riconoscere almeno un indennizzo equitativo a loro favore. La scelta di rigettare totalmente ogni domanda risarcitoria viene dunque censurata: pur ammettendo che ogni singolo danno possa apparire lieve, la somma e il concorso di essi giustificano una tutela risarcitoria complessiva. In appello insistono pertanto affinché sia dichiarato che le opere del convenuto hanno creato un aggravio di peso e di rischio sul muro, con conseguente ordine di rimozione delle medesime;
Le censure non meritano accoglimento.
La Corte osserva che la sentenza impugnata espone una motivazione articolata e corretta, oltre che in diritto, sui profili concreti delle posizioni e delle allegazioni fornite, avuto riguardo alla situazione di fatto accertata dalla consulenza tecnica di ufficio.
Condivisibilmente il primo giudice, ha ritenuto infatti di scarsa entità il pregiudizio lamentato dagli attori in termini di riduzione di aria e luce ai vani seminterrati ad uso non abitativo (cantine o locali di servizio) di loro proprietà, tenuto conto che per gli stessi le esigenze di illuminazione naturale devono considerarsi meno stringenti e che, come ha accertato la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) l'ostacolo visivo causato dal telo ombreggiante anche in corrispondenza del passo carraio, risultava trascurabile e non tale da compromettere la sicurezza dell'uscita su strada. In ragione di ciò non poteva perciò considerarsi effettiva la turbativa al diritto di proprietà delle parti istanti.
La decisione impugnata ha escluso quindi che l'opera installata dal convenuto lungo il confine integrasse una “costruzione” ai fini delle norme sulle distanze delle vedute (art. 907 c.c.), in quanto i paletti metallici e i fili di ferro che sorreggevano il telo costituivano un ancoraggio lieve e facilmente amovibile ed il manufatto non poteva essere considerato una sopraelevazione stabile oltre l'altezza del muro dei vicini. Tali caratteristiche dell'impianto depongono quindi contro l'esperibilità delle azioni petitorie (come la rivendicazione e la negatoria), che sono strumenti a tutela della proprietà nella sua pienezza e assolutezza presupponendo, più specificamente, l'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), che il proprietario sia stato completamente privato del possesso della cosa e agisca per recuperarla da chi la detiene senza titolo, posto che l'opera non configurava uno spossessamento del fondo e che nemmeno poteva invocarsi la tutela offerta dall'art. 949 c.c., in quanto l'opera non aveva le caratteristiche per compromettere in modo significativo il godimento del diritto di proprietà del muro di confine in quanto la stessa non integrava i requisiti minimi di "molestia" o "turbativa" rilevanti per l'azione negatoria.
Quanto alla denunciata violazione delle normative urbanistiche locali va ricordato che la stessa non comporta automaticamente la lesione di un diritto soggettivo del vicino e, di conseguenza, non dà luogo automaticamente a tutela civilistica (come, ad esempio,
l'applicazione dell'art. 907 c.c. in materia di distanze) ma la tutela civilistica è garantita solo laddove la violazione delle norme urbanistiche (che hanno finalità di interesse pubblico e di ordinato assetto del territorio) si traducano in una diretta lesione dei diritti soggettivi del proprietario confinante. In altri termini, per ottenere tutela in sede civile, il vicino deve dimostrare non solo la violazione amministrativa, ma anche l'esistenza di un danno concreto o la lesione di un proprio diritto soggettivo, distinto dall'interesse generale all'ordinato assetto del territorio.
5 Prescindendo dalla sussistenza della lesione del diritto soggettivo del confinante, che deve essere escluso per quanto in precedenza delineato, va rilevato, con specifico riferimento alle violazioni che gli appellanti indicano - ovvero (a) alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale del Comune di Rivara (che vietano le “recinzioni opache” non “a giorno”, nelle zone residenziali) e (b) all'art. 89, comma 3, lett. a) del Regolamento Edilizio comunale (2018), che consente recinzioni con
“pannelli schermanti” solo fino all'altezza massima di 2,00 metri dal piano di campagna
- che la definizione di "recinzioni opache" e/o “pannelli schermanti” a cui si riferisce la richiamata normativa, attenendo ad opere con caratteristiche permanenti e strutturali
(come muri di cinta o recinzioni in materiali solidi) volte ad impedire completamente la vista da parte dell'esterno, risulta estranea all'opera in parola in quanto quest'ultima struttura precaria e temporanea, non in grado di alterare in modo significativo lo stato dei luoghi e la sagoma della costruzione con la quale interagisce.
Quanto detto rileva anche ai fini dell'applicazione del Regolamento condominiale - il cui art. 19 volto a tutelare il decoro architettonico, gli appellanti sostengono violato dal signor Le su tratteggiate caratteristiche dell'impianto in esame, infatti, lo CP_2 escludono, tanto più dovendo considerare che il Regolamento di condominio non può imporre restrizioni che violino i diritti fondamentali del singolo condomino e che, nel caso in esame, trattandosi di opera interamente collocata sul fondo del convenuto, la stessa rientra nell'esercizio del diritto del signor di recingere e tutelare la CP_2 privacy della propria proprietà (cfr. art. 841 c.c.). Correttamente, infine, la sentenza impugnata ha escluso che le opere realizzate dal convenuto - (complessivamente considerate) - abbiano imposto sul muro di confine degli attori un carico supplementare intollerabile o illegittimo. La consulenza tecnica di ufficio ha definito, infatti, il contributo di peso aggiuntivo dovuto alla presenza del telo ombreggiante come “trascurabile” e pertanto da ritenersi non in grado di determinare alcun apprezzabile peggioramento della staticità del muro oltre la normale tollerabilità e, per le caratteristiche dell'opera, di alterarne la destinazione d'uso.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti criticano la sentenza impugnata per non aver tenuto in considerazione le norme sulle distanze degli alberi e le ulteriori prescrizioni locali relative alle siepi. Premettono che l'art. 892 c.c., comma 1, consente di derogare alle distanze ivi previste se usi o regolamenti locali stabiliscono distanze diverse, il che rende rilevanti i parametri fissati dall'autorità comunale. Nella fattispecie, il Regolamento Edilizio di Rivara (art. 89, commi III e VII) prevederebbe che le siepi di confine non superino i 2 metri di altezza. La siepe di alloro del convenuto, violerebbe tali limiti. Ciò integrerebbe secondo la censura mossa alla sentenza, gli estremi della situazione contemplata dall'ultimo comma dell'art. 892 c.c., dove al vicino è riconosciuto il diritto di esigere che le piante poste accanto al muro divisorio non eccedano l'altezza del muro medesimo. Ad avviso degli appellanti il Tribunale avrebbe dovuto applicare questa disposizione e ordinare la riduzione della siepe fino all'altezza del muro o comunque entro il limite dei 2 metri conforme al regolamento locale. La mancata considerazione di tale profilo viene qualificata come errore di diritto o omessa valutazione.
Il motivo è infondato. La siepe arborea di lauro piantumata dal signor ha una altezza media di m. CP_2
2.00/2.10 (v. p. 25 della relazione c.t.u.) e non è posta sul confine delle proprietà ma ad una distanza di cm. 72/77 (v. relazione c.t.u.) per cui non opera la limitazione di non superare l'altezza del muro posta dall'ultimo comma dell'art. 892 del codice civile, né quella indicata dalla normativa regolamentare richiamata dalle parti.
6 Del resto, considerando il posizionamento arretrato della siepe rispetto al confine e non risultando la stessa superare in misura apprezzabile, l'altezza massima di 2metri, deve ritenersi che la stessa non determini alcuna riduzione di aria, luce e veduta alla proprietà confinante.
Il quarto motivo di censura denuncia l'errore nel quale sarebbe incorso il tribunale nel minimizzare l'impatto sul muro di confine di proprietà degli appellanti, dell'impianto di irrigazione realizzato dal signor Le parti, sostengono che il funzionamento dei CP_2 getti a pioggia immette acqua nel terreno a ridosso del muro, con un effetto cumulativo che si aggiunge alle piogge naturali determinando un aggravamento apprezzabile delle condizioni statiche o di conservazione del muro di loro proprietà. Qualificano quindi l'impianto di irrigazione come “nuova opera” ai sensi dell'art. 889 c.c. che, pur rispettando la distanza, è comunque idonea a cagionare danno alla costruzione altrui;
invocano il principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.) e chiedono che ne sia ordinata la rimozione e il ripristino dei luoghi.
Il motivo è infondato. L'art. 889 c.c. prevede che le tubazioni idriche di adduzione o scarico siano installate almeno ad un metro di distanza dal confine e l'impianto di irrigazione realizzato dal signor - (tubazioni e irrigatori “a scomparsa”) - risulta posizionato ad oltre CP_2 un metro di distanza dal confine con il fondo degli appellanti. Sotto il profilo del pericolo di danno paventato dagli attori oggi appellanti - (infiltrazioni d'acqua e aggravamento della pressione sul muro) - i riscontri tecnici effettuati dal CTU, consentono di escludere un illecito pericoloso in atto, posto che l'acqua nebulizzata dagli irrigatori produce sul terreno adiacente al muro di confine un effetto analogo a quello di un normale acquazzone ed anzi, in molti casi, risulta inferiore alle piogge naturali più intense. Non essendo stata quindi rilevata alcuna concentrazione anomala di acqua diretta sul muro, e non essendo emersa evidenza di infiltrazioni imputabili specificamente all'impianto del convenuto, il Collegio deve concordare con le conclusioni raggiunte dal primo giudice secondo il quale il funzionamento dell'impianto in questione non provoca un aggravamento apprezzabile delle condizioni statiche o di conservazione del muro degli attori;
un lieve aumento dei carichi rientra nelle conseguenze dell'uso normale del proprio fondo da parte del e che l'instabilità del muro è originata, per stessa CP_2 ammissione degli appellanti proprietari dello stesso, da difetti costruttivi pregressi (non imputabili al convenuto) ai quali i proprietari hanno l'obbligo di porre rimedio. La legge impone infatti al proprietario di garantire la sicurezza della sua proprietà, prevenendo che causi pregiudizio ad altri, come previsto dall'articolo 881 del codice civile e dai principi generali di responsabilità civile.
Lo scrutino del settimo motivo deve precedere l'esame del sesto in quanto quest'ultimo condizionato all'accoglimento di una delle domande del gravame. Questa censura lamenta la mancata compensazione delle spese di causa, malgrado vi fosse stato per gli attori l'accoglimento di una delle loro domande, - (quella dichiarativa del diritto di accesso ex art. 843 c.c.) - sottolineando che, contrariamente a quanto affermato dal giudice, il convenuto in primo grado avrebbe contestato la necessità di consentire l'accesso (eccependo di non essere responsabile dei difetti del muro e di non dover subire intrusioni) e che solo nelle ultime difese avrebbe manifestato una formale disponibilità, peraltro condizionata. Dunque, secondo gli appellanti, sulla domanda di accesso il convenuto era soccombente, e ciò avrebbe dovuto riflettersi almeno in una parziale compensazione dei costi di lite. Nelle conclusioni dell'atto di appello, essi chiedono quindi alla Corte di rideterminare le spese di primo grado in senso per loro più
7 favorevole e di condannare altresì l'appellato a rifondere tutte le spese del giudizio di appello, oltre accessori di legge, tenuto conto che secondo la loro prospettazione, l'appellato ha opposto una resistenza ingiustificata su pretese legittime.
Il motivo non merita accoglimento.
La valutazione sulla addebitabilità delle spese di causa deve fondarsi sull'esito complessivo del processo e non sul risultato di ciascuna singola domanda.
Se una parte subisce quindi la soccombenza prevalente, è legittimo che, nonostante l'accoglimento di una singola domanda giudicata marginale, subisca la condanna al rimborso integrale delle spese di lite.
La Corte ravvisa la corretta applicazione di tale principio nella decisione impugnata, ritenuto il carattere meramente subordinato e strumentale della domanda accolta, come ben sottolineato dal Giudice di primo grado.
In tale contesto rimangono pertanto ininfluenti le argomentazioni di fatto prospettate dagli appellanti.
Il rigetto integrale dell'appello assorbe il sesto motivo, che proponeva una riforma sul capo relativo alle spese di causa, subordinato all'accoglimento totale o parziale del gravame.
Conclusivamente la Corte respinge l'appello.
Al rigetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue la condanna delle parti appellanti in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali anche del secondo grado di giudizio, che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 e 26.000,00, ai valori minimi, temendo conto che, in sede di gravame, non stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 1.984,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 567,00=, introduttiva € 461,00=, decisionale € 956,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13 n. 6bis del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico delle parti appellanti, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in quanto, ai sensi della norma richiamata, è “dovuto in ogni caso dalla parte soccombente”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, respinge l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di Ivrea
n.781/2022, pubblicata in data 06.07.2022, non notificata, così provvedendo:
- Respinge l'impugnazione;
- Condanna le parti appellanti, a rifondere al signor le spese del CP_2 gravame che liquida, come esposto in motivazione, in complessivi € 1.984,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 28 ottobre 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”).
8 Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino
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