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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2098 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa con ricorso iscritto in data 16.02.2023 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pordenone, Parte_1 C.F._1
p.tta Ottoboni n. 10, presso lo Studio dell'avv. Cristiano Leone del Foro di Pordenone (pec
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 4.10.2023;
Ricorrente contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pordenone, Controparte_1 C.F._2
p.tta Ottoboni n. 10, presso lo Studio dell'avv. Cristiano Leone del Foro di Pordenone (pec
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 14.01.2025;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore dott. Persona_1
Intervenuto ex lege
Oggetto: riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale udienza 23.01.2025 e, quindi: “ … il tribunale voglia disporre il solo affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento anche ai
1 fini anagrafici presso la residenza di entrambi in Manzano via Montesanto 10/1 con rinuncia alle ulteriori domande, fermo il riconoscimento del figlio su cui il Tribunale si è già pronunciato. Con compensazione Per_2 delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come già rilevato con la sentenza non definitiva n. 3395/24 depositata in data 30.09.2024, il NO ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 250 c.c., volto al Parte_1 riconoscimento del minore , nato il [...] in [...] relazione Persona_3 sentimentale intrattenuta con la GN . Controparte_1
Quest'ultima si è costituita in giudizio, dichiarando di non opporsi al riconoscimento del minore pur contestando la ricostruzione della vicenda legata alla nascita di operata dal e, Per_2 Parte_1 in particolare, per quanto di interesse in questa sede, di avere mai tenuto un comportamento ostruzionistico al riconoscimento del minore da parte del padre, tanto che già prima dell'introduzione del presente procedimento, era stato eseguito test del DNA.
La GN è poi comparsa personalmente all'udienza del 22.02.2024 prestando espresso CP_1 consenso al riconoscimento del minore, salva all'esito la necessità di assumere, anche in via provvisoria, i più opportuni provvedimenti nell'interesse del figlio.
Con la surrichiamata sentenza non definitiva, è stata quindi accolta la domanda di autorizzazione al riconoscimento del minore proposta dal NO da, ritenersi conforme Per_2 Parte_1 all'interesse del minore.
In punto di fatto, si è rilevato non essere in contestazione che il ricorrente sia il padre biologico del minore, essendo tale circostanza confermata dalla GN e comprovata dall'esame del CP_1
DNA eseguito ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio nell'accordo delle parti (doc. 2 fascicolo di parte attrice). Attesa la tenera età del minore, nato nel 2022, non vi erano, poi, i presupposti per l'audizione dello stesso.
In punto di diritto, stante l'attuale previsione di cui all'art. 250 c.c. si è rilevato non essere ostativa al riconoscimento la circostanza per cui la GN al momento del concepimento, fosse CP_1 coniugata con altra persona, NO , dal quale aveva avuto una figlia, Persona_4 Per_5
***
Rimessa la causa sul ruolo, è stata disposta l'acquisizione di informazioni tramite i Servizi Sociali del Comune di Noventa di Piave (VE) – salva facoltà di delega ai Servizi sociali del Comune di residenza del NO (Manzano -UD), sulla condizione del minore e Parte_1 Persona_3
2 sull'ambiente familiare in cui è attualmente inserito, oltre che sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori approfondendo anche i relativi contesti familiari.
All'ultima udienza la causa è stata quindi rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti.
***
Dalle informazioni pervenute dai Servizi sociali incaricati, confermate dalle parti in udienza, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante la ricostituzione della relazione sentimentale e familiare tra i genitori del minore, i quali vivono ormai stabilmente in
Manzano (UD) presso l'abitazione del NO con il figlio dove madre e figlio Parte_1 Per_2 hanno anche trasferito la residenza anagrafica dal 21.10.2024.
Risulta dalla relazione dei Servizi sociali come si tratti di alloggio di edilizia convenzionata dove vivono anche i nonni paterni, curato e adeguato alle esigenze del minore. Il ricorrente non risulta svolgere attività lavorativa mentre la GN risulta svolgere attività come addetta alle CP_1 pulizie a chiamata. In ogni caso, il nucleo allargato beneficia di diversi interventi di assistenza economica e gode della frequentazione e del sostegno delle sorelle del ricorrente.
La GN , per contro, ha interrotto ogni rapporto con la propria famiglia di origine e, in CP_1 particolare, con la propria madre, presso cui si era trasferita in mentre era in attesa di con Per_2 la figlia (n. il 27.09.2017), nata dal matrimonio con il NO e Per_5 Persona_4 attualmente affidata alla nonna paterna a seguito della sentenza di separazione della resistente dal marito.
Nella medesima relazione, si rappresenta che l'iniziale mancato consenso da parte della resistente al riconoscimento di era verosimilmente legato alle ingerenze ed ai condizionamenti sia Per_2 della famiglia materna che del padre di contrari alla costituzione della nuova famiglia e Per_5 soprattutto al trasferimento di presso la famiglia Per_5 Parte_1
In ogni caso, in piccolo risulta bene accudito dai genitori i quali si prendono cura di cui Per_2 peer tutte le sue necessità, anche per le questioni inerenti alla salute, con sostegno dei nonni paterni.
Alla luce di quanto sopra, sono venuti meno i presupposti per decidere in ordine sia in ordine all'affidamento del minore ed alla sua collocazione, sia in ordine al suo mantenimento, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per gli stessi motivi possono essere integralmente compensate le spese di lite sostenute dalle parti, come dalle medesime richiesto all'ultima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
3 1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di affidamento, collocazione e mantenimento del minore (n. il 28.04.2022 in Mantova); Persona_6
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Vettore
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2098 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa con ricorso iscritto in data 16.02.2023 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pordenone, Parte_1 C.F._1
p.tta Ottoboni n. 10, presso lo Studio dell'avv. Cristiano Leone del Foro di Pordenone (pec
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 4.10.2023;
Ricorrente contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pordenone, Controparte_1 C.F._2
p.tta Ottoboni n. 10, presso lo Studio dell'avv. Cristiano Leone del Foro di Pordenone (pec
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 14.01.2025;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore dott. Persona_1
Intervenuto ex lege
Oggetto: riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale udienza 23.01.2025 e, quindi: “ … il tribunale voglia disporre il solo affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento anche ai
1 fini anagrafici presso la residenza di entrambi in Manzano via Montesanto 10/1 con rinuncia alle ulteriori domande, fermo il riconoscimento del figlio su cui il Tribunale si è già pronunciato. Con compensazione Per_2 delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come già rilevato con la sentenza non definitiva n. 3395/24 depositata in data 30.09.2024, il NO ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 250 c.c., volto al Parte_1 riconoscimento del minore , nato il [...] in [...] relazione Persona_3 sentimentale intrattenuta con la GN . Controparte_1
Quest'ultima si è costituita in giudizio, dichiarando di non opporsi al riconoscimento del minore pur contestando la ricostruzione della vicenda legata alla nascita di operata dal e, Per_2 Parte_1 in particolare, per quanto di interesse in questa sede, di avere mai tenuto un comportamento ostruzionistico al riconoscimento del minore da parte del padre, tanto che già prima dell'introduzione del presente procedimento, era stato eseguito test del DNA.
La GN è poi comparsa personalmente all'udienza del 22.02.2024 prestando espresso CP_1 consenso al riconoscimento del minore, salva all'esito la necessità di assumere, anche in via provvisoria, i più opportuni provvedimenti nell'interesse del figlio.
Con la surrichiamata sentenza non definitiva, è stata quindi accolta la domanda di autorizzazione al riconoscimento del minore proposta dal NO da, ritenersi conforme Per_2 Parte_1 all'interesse del minore.
In punto di fatto, si è rilevato non essere in contestazione che il ricorrente sia il padre biologico del minore, essendo tale circostanza confermata dalla GN e comprovata dall'esame del CP_1
DNA eseguito ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio nell'accordo delle parti (doc. 2 fascicolo di parte attrice). Attesa la tenera età del minore, nato nel 2022, non vi erano, poi, i presupposti per l'audizione dello stesso.
In punto di diritto, stante l'attuale previsione di cui all'art. 250 c.c. si è rilevato non essere ostativa al riconoscimento la circostanza per cui la GN al momento del concepimento, fosse CP_1 coniugata con altra persona, NO , dal quale aveva avuto una figlia, Persona_4 Per_5
***
Rimessa la causa sul ruolo, è stata disposta l'acquisizione di informazioni tramite i Servizi Sociali del Comune di Noventa di Piave (VE) – salva facoltà di delega ai Servizi sociali del Comune di residenza del NO (Manzano -UD), sulla condizione del minore e Parte_1 Persona_3
2 sull'ambiente familiare in cui è attualmente inserito, oltre che sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori approfondendo anche i relativi contesti familiari.
All'ultima udienza la causa è stata quindi rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti.
***
Dalle informazioni pervenute dai Servizi sociali incaricati, confermate dalle parti in udienza, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante la ricostituzione della relazione sentimentale e familiare tra i genitori del minore, i quali vivono ormai stabilmente in
Manzano (UD) presso l'abitazione del NO con il figlio dove madre e figlio Parte_1 Per_2 hanno anche trasferito la residenza anagrafica dal 21.10.2024.
Risulta dalla relazione dei Servizi sociali come si tratti di alloggio di edilizia convenzionata dove vivono anche i nonni paterni, curato e adeguato alle esigenze del minore. Il ricorrente non risulta svolgere attività lavorativa mentre la GN risulta svolgere attività come addetta alle CP_1 pulizie a chiamata. In ogni caso, il nucleo allargato beneficia di diversi interventi di assistenza economica e gode della frequentazione e del sostegno delle sorelle del ricorrente.
La GN , per contro, ha interrotto ogni rapporto con la propria famiglia di origine e, in CP_1 particolare, con la propria madre, presso cui si era trasferita in mentre era in attesa di con Per_2 la figlia (n. il 27.09.2017), nata dal matrimonio con il NO e Per_5 Persona_4 attualmente affidata alla nonna paterna a seguito della sentenza di separazione della resistente dal marito.
Nella medesima relazione, si rappresenta che l'iniziale mancato consenso da parte della resistente al riconoscimento di era verosimilmente legato alle ingerenze ed ai condizionamenti sia Per_2 della famiglia materna che del padre di contrari alla costituzione della nuova famiglia e Per_5 soprattutto al trasferimento di presso la famiglia Per_5 Parte_1
In ogni caso, in piccolo risulta bene accudito dai genitori i quali si prendono cura di cui Per_2 peer tutte le sue necessità, anche per le questioni inerenti alla salute, con sostegno dei nonni paterni.
Alla luce di quanto sopra, sono venuti meno i presupposti per decidere in ordine sia in ordine all'affidamento del minore ed alla sua collocazione, sia in ordine al suo mantenimento, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per gli stessi motivi possono essere integralmente compensate le spese di lite sostenute dalle parti, come dalle medesime richiesto all'ultima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
3 1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di affidamento, collocazione e mantenimento del minore (n. il 28.04.2022 in Mantova); Persona_6
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Vettore
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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