TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2271/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2271/2020 promossa da:
Parte_1
C.F. - con l'Avv. MONTEVERDI NICOLA
[...] P.IVA_1
OPPONENTE
contro
, C.F. – con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FICARRA SALVATORE
CONVENUTO/OPPOSTO
Trattenuta la causa in decisione all'udienza “figurata” del 11.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 8.10.2024.
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 1.10.2025.
IN FATTO E DIRITTO
La società semplice e ha Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole da Controparte_2
[...
[...] sostenendo l'insussistenza del credito vantato dall'ingiungente, in quanto
[...]
la stessa opponente, in relazione alla campagna di raccolta del pomodoro 2018, sarebbe a sua volta creditrice della controparte di importi ben maggiori, a causa dei danni patiti per la pessima qualità delle piantine di pomodoro fornite dal alla opponente. CP_1
Proprio in relazione a tali ultimi importi ritenuti come dovuti in proprio favore, la società
opponente ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna.
Parte convenuta si è costituita allegando che l'importo concordato a titolo di risarcimento per i vizi afferenti alcune delle piantine fornite sarebbe estremamente più basso di quello allegato dalla controparte (€ 979,16 contro i quasi € 10.000 indicati nelle fatture di cui all'atto di citazione), mentre in relazione ad altra parte delle forniture non sarebbe mai stata avanzata tempestiva e formale contestazione, con conseguente decadenza da ogni possibile garanzia per i vizi della merce. Ha inoltre contestato la richiesta di risarcimento dei danni proposta dalla controparte a titolo di domanda riconvenzionale, anche in mancanza di prova dell'asserito danno e della riconducibilità
dello stesso alla qualità delle piantine fornite.
Rigettata, dopo aver esperito tentativo di conciliazione, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita con prova per testi e CTU, ed è giunta quindi alla fase decisoria, avendo parte opponente dichiarato di non aderire all'ulteriore proposta conciliativa sottoposta alle parti dallo scrivente Giudice,
subentrato al precedente istruttore.
* * *
L'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 Pt_2
è infondata, per i motivi di cui infra, mentre la riconvenzionale va dichiarata solo
[...]
parzialmente fondata.
In primo luogo, occorre precisare che gli importi richiesti in pagamento dal
(come risulta dall'oggetto delle fatture richiamate e Controparte_1
prodotte a sostegno del ricorso per d.i.) non sono tutti riferibili alle forniture relative alla campagna del pomodoro 2018, anzi per lo più si riferiscono ad altri tipi di rapporti commerciali intercorsi tra le parti (fornitura di grano, carburanti, soia, girasole…), fatto
2 salvo l'importo di € 2.043,78 richiesto attraverso la nota di addebito n. 43563 del
24.10.2018 riferita a “spese di funzionamento della sezione prod. pomodoro campagna di trasformazione 2018”.
Le contestazioni mosse in atto di citazione dalla difesa dell'opponente, però, non riguardano le spese di funzionamento addebitate dal alla conferente, né altre CP_1
forniture estranee alla campagna del pomodoro 2018, ma riguardano la difettosità di alcune delle piantine fornite proprio in occasione di quest'ultima campagna, difettosità
che, nella prospettazione difensiva dell'opponente, avrebbe determinato maggiori oneri per la semina e importanti quantità di prodotto perso.
Da questo punto di vista, dunque, è possibile affermare ed accertare che il credito vantato dall'ingiungente sia fondato, in quanto sostanzialmente non contestato dall'opponente che, come anticipato, ha fatto valere un proprio
contro
-credito derivante da altro diverso titolo, cioè da asseriti danni derivanti da vizi della fornitura relativa a piantine di pomodoro collegate alla campagna del 2018, come evidentemente emerge dalle allegazioni riversate in questo giudizio sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (si veda, ad esempio, il prospetto contabile allegato al doc. 1 dall'opponente,
in cui compaiono quasi tutte le fatture per cui ha agito in monitorio, a Controparte_1
riprova della non contestazione di quel credito).
Dunque, più che dover verificare la bontà ed esistenza del credito vantato dalla parte opposta, si dovrà in questa sede verificare la sussistenza del controcredito allegato dall'opponente in via riconvenzionale, con possibilità poi per le parti di operare eventuali compensazioni in sede esecutiva.
Ebbene, va sin da subito affermato che la fattura n. 6 del 2018 di € 47.848,71 emessa dalla Società Agricola Zanimacchia e Pellizzola non può avere il valore probatorio attribuitole dalla difesa della stessa, come ormai ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, data la natura di mera dichiarazione unilaterale propria di questo tipo di documento fiscale (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023), salvo che la stessa sia stata accettata ed
3 annotata nelle scritture contabili del debitore, solo così potendo assurgere a vera e propria confessione stragiudiziale (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 3581 del 8.02.2024).
Ciò premesso, occorre analizzare con attenzione le allegazioni difensive dell'attrice/opponente, e metterle a confronto con la documentazione dalla stessa fornita a supporto delle stesse: ebbene, emerge in primo luogo che le uniche due partite di piantine realmente oggetto di contestazione sono quelle fornite in occasione dei trasporti del 20/4
(contemplata nel DDT n. 454) e del 27/4 (contemplata nel DDT 604). Ciò si rileva sia leggendo quanto riferito alle pagine da 6 a 8 dell'atto di citazione (in cui si fa riferimento anche ad un DDT n. 144 solo per dire che non era stato sottoscritto da uno dei rappresentanti dell'azienda agricola, per poi però concentrarsi esclusivamente sui due reclami condivisi con il tecnico del , dott. , sia facendo riferimento ai CP_1 Per_1
documenti 4, 5 e 6 allegati all'atto introduttivo, che rispettivamente costituiscono una dichiarazione/relazione del tecnico di parte dott. e i due reclami appena citati nella Pt_3
parentesi che precede.
Orbene, in primo luogo la contestazione contenuta nella missiva sottoscritta dal dott.
in data 28.04.2018 (che peraltro fa espresso riferimento al solo DDT 604, salvo in Pt_3
due punti richiamare “la precedente consegna” ed “il trapianto precedente”, senza miglior specificazione di date o numeri di DDT) in nessuna sua parte contiene una espressa dichiarazione d'inutilizzabilità delle piantine, pur esprimendo seri dubbi circa le loro potenzialità produttive, in ragione della loro altezza e delle altre caratteristiche visivamente percepibili. Inoltre, se ci si vuole riferire alla prima delle forniture (quella del
DDT 454), la presa visione della condizione delle piante sarebbe di oltre una settimana successiva alla consegna, con evidenti e comprensibili modificazioni dello stato vegetativo delle piante rispetto al momento della loro consegna, così inficiandone ogni possibile valutazione.
In secondo luogo, anche nei due reclami redatti congiuntamente dall'
[...]
e da (redazione congiunta che, a parere di chi Controparte_3 CP_4
scrive, supera l'eccezione di decadenza sollevata a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta, potendosi equiparare ad un riconoscimento dei vizi o comunque dando così
4 prova della tempestività delle denuncia in relazione ai due DDT richiamati) si dà atto di una situazione di eccessiva altezza delle piantine, ma mentre per la prima fornitura (quella di cui al DDT 454 del 20/4) vi sono elementi per ritenere sussistente un effettivo vizio che ne ha reso impossibile il trapianto o comunque non idonea la fornitura, per la seconda
(quella di cui al DDT 604 del 27/4) ciò non sussiste.
Ed infatti, nel primo reclamo si fa espressamente riferimento ad una concordata valutazione di difficoltà o addirittura impossibilità di trapianto, ed inoltre il ha CP_1
espressamente riconosciuto in corso di giudizio di avere proposto un risarcimento pari ad
€ 979,16 da riversare a carico del (con fattura Controparte_5
tempestivamente emessa), riportando nel conteggio prodotto al proprio doc. 7 delle valutazioni che, in quanto provenienti da un funzionario del convenuto, CP_1
costituiscono espresso riconoscimento delle altrui ragioni, pur nei limiti detti.
Al contrario, quanto alla seconda delle forniture contestate, la riserva apposta dal nel reclamo del 28.04.2018 (doc. 6 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta), Per_1
laddove espressamente ha voluto scrivere che “il sottoscritto sosteneva CP_4
che le piante fossero più alte della norma, tuttavia utilizzabili per il trapianto”, imponeva alla attrice di dare aliunde al prova del fatto che le condizioni non perfette delle piantine avessero determinato l'impossibilità di trapianto, ovvero un tempo maggiore di lavorazione tale da provocare un danno patrimoniale di entità pari a quella unilateralmente determinata nella già citata fattura n. 6 del 2018, o ancora una produzione finale di pomodori inferiore a quella attesa proprio in ragione dello stato delle piantine.
Ebbene, nulla di tutto ciò è stato adeguatamente provato dalla difesa di parte attrice, che quindi può vedersi riconosciuto solo l'importo espressamente ammesso da controparte di € 979,16.
Nemmeno il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese sia dai testi di parte opponente che da quelli di parte opposta spostano le valutazioni sin qui fatte: ed infatti, il teste (sentito all'udienza del 29.03.2022) non ha fatto altro che confermare Pt_3
sostanzialmente il contenuto della propria relazione già in atti, senza peraltro riferire in maniera specifica se la prova di trapianto a cui avrebbe assistito riguardava l'una o l'altra
5 delle partite di piantine consegnate, così impedendo di giungere alla prova piena della impossibilità di trapianto anche delle piante consegnate il 27.4.2018; i testi e Tes_1
(entrambi collaboratori dello non sono stati in grado di riferire a Tes_2 Parte_1
quale delle consegne e dei DDT in oggetto si riferisse la impossibilità (verificata sul campo) di procedere con il trapianto;
il teste ha ribadito (all'udienza del Per_1
26.04.2022) il contenuto dei reclami redatti assieme allo nonché Parte_1
l'unilateralità della valutazione del danno compendiato nella fattura di € 47.848,71 emessa senza accordo tra le parti.
Men che meno, alcuna utilità al fine della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente può avere il contenuto della relazione del CTU dott. il Per_2
quale, chiamato ad esprimersi circa la possibilità di individuare adeguati canoni cui ancorare la quantificazione degli eventuali danni patiti dalla azienda opponente per le forniture contestate, non ha potuto far altro che riscontrare l'assoluta carenza di elementi documentali o fattuali per poter fornire la quantificazione richiesta, con una relazione che,
peraltro, si ribadisce essere logicamente ineccepibile e motivata sulla base delle risultanze e della documentazione disponibile, e quindi non affetta da particolari vizi logici o procedurali, una volta sistemato il difetto di contraddittorio dovuto alla mancanza dei CTP
ed alla successiva concessione del termine per osservazioni da parte direttamente dei difensori delle parti.
In conclusione, l'opposizione relativa al decreto ingiuntivo notificato da
[...]
è infondata, mentre la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
e può essere accolta solo per Parte_1 Parte_2
il minor importo non contestato di € 979,16, in mancanza di prova di altri danni patrimoniali derivanti dai vizi esistenti con riguardo alle forniture di piante di pomodoro di cui ai DDT 454 e 604 del 2018.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto sia dell'infondatezza della contestazione del decreto ingiuntivo, sia della evidente differenza tra l'importo richiesto con la domanda riconvenzionale e quello riconosciuto, sia infine tenendo conto della mancata adesione dell'opponente alla ultima proposta del
6 Giudice, che avrebbe consentito alla stessa di ottenere un risultato migliorativo rispetto a quello finale ed evitare l'espletamento della fase decisoria.
Anche i compensi del CTU dott. devono gravare in via definitiva su parte Per_2
opponente, essendosi la CTU richiesta da quest'ultima rivelata ininfluente sul risultato finale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
rispetto al decreto ingiuntivo n. 718/2020 emesso il 18.08.2020 dal Parte_4
Tribunale di Cremona e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo lo stesso;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al versamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
ed a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 979,16, Parte_4
oltre rivalutazione monetaria dal 20.04.2018 a quella di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali da quest'ultima data al saldo effettivo;
- condanna e a Parte_1 Parte_4
rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende;
- pone definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
i compensi liquidati in favore del CTU, dott. Parte_4 Persona_3
Così deciso in Cremona, 06/02/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2271/2020 promossa da:
Parte_1
C.F. - con l'Avv. MONTEVERDI NICOLA
[...] P.IVA_1
OPPONENTE
contro
, C.F. – con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FICARRA SALVATORE
CONVENUTO/OPPOSTO
Trattenuta la causa in decisione all'udienza “figurata” del 11.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 8.10.2024.
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 1.10.2025.
IN FATTO E DIRITTO
La società semplice e ha Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole da Controparte_2
[...
[...] sostenendo l'insussistenza del credito vantato dall'ingiungente, in quanto
[...]
la stessa opponente, in relazione alla campagna di raccolta del pomodoro 2018, sarebbe a sua volta creditrice della controparte di importi ben maggiori, a causa dei danni patiti per la pessima qualità delle piantine di pomodoro fornite dal alla opponente. CP_1
Proprio in relazione a tali ultimi importi ritenuti come dovuti in proprio favore, la società
opponente ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna.
Parte convenuta si è costituita allegando che l'importo concordato a titolo di risarcimento per i vizi afferenti alcune delle piantine fornite sarebbe estremamente più basso di quello allegato dalla controparte (€ 979,16 contro i quasi € 10.000 indicati nelle fatture di cui all'atto di citazione), mentre in relazione ad altra parte delle forniture non sarebbe mai stata avanzata tempestiva e formale contestazione, con conseguente decadenza da ogni possibile garanzia per i vizi della merce. Ha inoltre contestato la richiesta di risarcimento dei danni proposta dalla controparte a titolo di domanda riconvenzionale, anche in mancanza di prova dell'asserito danno e della riconducibilità
dello stesso alla qualità delle piantine fornite.
Rigettata, dopo aver esperito tentativo di conciliazione, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita con prova per testi e CTU, ed è giunta quindi alla fase decisoria, avendo parte opponente dichiarato di non aderire all'ulteriore proposta conciliativa sottoposta alle parti dallo scrivente Giudice,
subentrato al precedente istruttore.
* * *
L'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 Pt_2
è infondata, per i motivi di cui infra, mentre la riconvenzionale va dichiarata solo
[...]
parzialmente fondata.
In primo luogo, occorre precisare che gli importi richiesti in pagamento dal
(come risulta dall'oggetto delle fatture richiamate e Controparte_1
prodotte a sostegno del ricorso per d.i.) non sono tutti riferibili alle forniture relative alla campagna del pomodoro 2018, anzi per lo più si riferiscono ad altri tipi di rapporti commerciali intercorsi tra le parti (fornitura di grano, carburanti, soia, girasole…), fatto
2 salvo l'importo di € 2.043,78 richiesto attraverso la nota di addebito n. 43563 del
24.10.2018 riferita a “spese di funzionamento della sezione prod. pomodoro campagna di trasformazione 2018”.
Le contestazioni mosse in atto di citazione dalla difesa dell'opponente, però, non riguardano le spese di funzionamento addebitate dal alla conferente, né altre CP_1
forniture estranee alla campagna del pomodoro 2018, ma riguardano la difettosità di alcune delle piantine fornite proprio in occasione di quest'ultima campagna, difettosità
che, nella prospettazione difensiva dell'opponente, avrebbe determinato maggiori oneri per la semina e importanti quantità di prodotto perso.
Da questo punto di vista, dunque, è possibile affermare ed accertare che il credito vantato dall'ingiungente sia fondato, in quanto sostanzialmente non contestato dall'opponente che, come anticipato, ha fatto valere un proprio
contro
-credito derivante da altro diverso titolo, cioè da asseriti danni derivanti da vizi della fornitura relativa a piantine di pomodoro collegate alla campagna del 2018, come evidentemente emerge dalle allegazioni riversate in questo giudizio sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (si veda, ad esempio, il prospetto contabile allegato al doc. 1 dall'opponente,
in cui compaiono quasi tutte le fatture per cui ha agito in monitorio, a Controparte_1
riprova della non contestazione di quel credito).
Dunque, più che dover verificare la bontà ed esistenza del credito vantato dalla parte opposta, si dovrà in questa sede verificare la sussistenza del controcredito allegato dall'opponente in via riconvenzionale, con possibilità poi per le parti di operare eventuali compensazioni in sede esecutiva.
Ebbene, va sin da subito affermato che la fattura n. 6 del 2018 di € 47.848,71 emessa dalla Società Agricola Zanimacchia e Pellizzola non può avere il valore probatorio attribuitole dalla difesa della stessa, come ormai ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, data la natura di mera dichiarazione unilaterale propria di questo tipo di documento fiscale (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023), salvo che la stessa sia stata accettata ed
3 annotata nelle scritture contabili del debitore, solo così potendo assurgere a vera e propria confessione stragiudiziale (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 3581 del 8.02.2024).
Ciò premesso, occorre analizzare con attenzione le allegazioni difensive dell'attrice/opponente, e metterle a confronto con la documentazione dalla stessa fornita a supporto delle stesse: ebbene, emerge in primo luogo che le uniche due partite di piantine realmente oggetto di contestazione sono quelle fornite in occasione dei trasporti del 20/4
(contemplata nel DDT n. 454) e del 27/4 (contemplata nel DDT 604). Ciò si rileva sia leggendo quanto riferito alle pagine da 6 a 8 dell'atto di citazione (in cui si fa riferimento anche ad un DDT n. 144 solo per dire che non era stato sottoscritto da uno dei rappresentanti dell'azienda agricola, per poi però concentrarsi esclusivamente sui due reclami condivisi con il tecnico del , dott. , sia facendo riferimento ai CP_1 Per_1
documenti 4, 5 e 6 allegati all'atto introduttivo, che rispettivamente costituiscono una dichiarazione/relazione del tecnico di parte dott. e i due reclami appena citati nella Pt_3
parentesi che precede.
Orbene, in primo luogo la contestazione contenuta nella missiva sottoscritta dal dott.
in data 28.04.2018 (che peraltro fa espresso riferimento al solo DDT 604, salvo in Pt_3
due punti richiamare “la precedente consegna” ed “il trapianto precedente”, senza miglior specificazione di date o numeri di DDT) in nessuna sua parte contiene una espressa dichiarazione d'inutilizzabilità delle piantine, pur esprimendo seri dubbi circa le loro potenzialità produttive, in ragione della loro altezza e delle altre caratteristiche visivamente percepibili. Inoltre, se ci si vuole riferire alla prima delle forniture (quella del
DDT 454), la presa visione della condizione delle piante sarebbe di oltre una settimana successiva alla consegna, con evidenti e comprensibili modificazioni dello stato vegetativo delle piante rispetto al momento della loro consegna, così inficiandone ogni possibile valutazione.
In secondo luogo, anche nei due reclami redatti congiuntamente dall'
[...]
e da (redazione congiunta che, a parere di chi Controparte_3 CP_4
scrive, supera l'eccezione di decadenza sollevata a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta, potendosi equiparare ad un riconoscimento dei vizi o comunque dando così
4 prova della tempestività delle denuncia in relazione ai due DDT richiamati) si dà atto di una situazione di eccessiva altezza delle piantine, ma mentre per la prima fornitura (quella di cui al DDT 454 del 20/4) vi sono elementi per ritenere sussistente un effettivo vizio che ne ha reso impossibile il trapianto o comunque non idonea la fornitura, per la seconda
(quella di cui al DDT 604 del 27/4) ciò non sussiste.
Ed infatti, nel primo reclamo si fa espressamente riferimento ad una concordata valutazione di difficoltà o addirittura impossibilità di trapianto, ed inoltre il ha CP_1
espressamente riconosciuto in corso di giudizio di avere proposto un risarcimento pari ad
€ 979,16 da riversare a carico del (con fattura Controparte_5
tempestivamente emessa), riportando nel conteggio prodotto al proprio doc. 7 delle valutazioni che, in quanto provenienti da un funzionario del convenuto, CP_1
costituiscono espresso riconoscimento delle altrui ragioni, pur nei limiti detti.
Al contrario, quanto alla seconda delle forniture contestate, la riserva apposta dal nel reclamo del 28.04.2018 (doc. 6 di parte attrice e doc. 6 di parte convenuta), Per_1
laddove espressamente ha voluto scrivere che “il sottoscritto sosteneva CP_4
che le piante fossero più alte della norma, tuttavia utilizzabili per il trapianto”, imponeva alla attrice di dare aliunde al prova del fatto che le condizioni non perfette delle piantine avessero determinato l'impossibilità di trapianto, ovvero un tempo maggiore di lavorazione tale da provocare un danno patrimoniale di entità pari a quella unilateralmente determinata nella già citata fattura n. 6 del 2018, o ancora una produzione finale di pomodori inferiore a quella attesa proprio in ragione dello stato delle piantine.
Ebbene, nulla di tutto ciò è stato adeguatamente provato dalla difesa di parte attrice, che quindi può vedersi riconosciuto solo l'importo espressamente ammesso da controparte di € 979,16.
Nemmeno il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese sia dai testi di parte opponente che da quelli di parte opposta spostano le valutazioni sin qui fatte: ed infatti, il teste (sentito all'udienza del 29.03.2022) non ha fatto altro che confermare Pt_3
sostanzialmente il contenuto della propria relazione già in atti, senza peraltro riferire in maniera specifica se la prova di trapianto a cui avrebbe assistito riguardava l'una o l'altra
5 delle partite di piantine consegnate, così impedendo di giungere alla prova piena della impossibilità di trapianto anche delle piante consegnate il 27.4.2018; i testi e Tes_1
(entrambi collaboratori dello non sono stati in grado di riferire a Tes_2 Parte_1
quale delle consegne e dei DDT in oggetto si riferisse la impossibilità (verificata sul campo) di procedere con il trapianto;
il teste ha ribadito (all'udienza del Per_1
26.04.2022) il contenuto dei reclami redatti assieme allo nonché Parte_1
l'unilateralità della valutazione del danno compendiato nella fattura di € 47.848,71 emessa senza accordo tra le parti.
Men che meno, alcuna utilità al fine della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente può avere il contenuto della relazione del CTU dott. il Per_2
quale, chiamato ad esprimersi circa la possibilità di individuare adeguati canoni cui ancorare la quantificazione degli eventuali danni patiti dalla azienda opponente per le forniture contestate, non ha potuto far altro che riscontrare l'assoluta carenza di elementi documentali o fattuali per poter fornire la quantificazione richiesta, con una relazione che,
peraltro, si ribadisce essere logicamente ineccepibile e motivata sulla base delle risultanze e della documentazione disponibile, e quindi non affetta da particolari vizi logici o procedurali, una volta sistemato il difetto di contraddittorio dovuto alla mancanza dei CTP
ed alla successiva concessione del termine per osservazioni da parte direttamente dei difensori delle parti.
In conclusione, l'opposizione relativa al decreto ingiuntivo notificato da
[...]
è infondata, mentre la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
e può essere accolta solo per Parte_1 Parte_2
il minor importo non contestato di € 979,16, in mancanza di prova di altri danni patrimoniali derivanti dai vizi esistenti con riguardo alle forniture di piante di pomodoro di cui ai DDT 454 e 604 del 2018.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto sia dell'infondatezza della contestazione del decreto ingiuntivo, sia della evidente differenza tra l'importo richiesto con la domanda riconvenzionale e quello riconosciuto, sia infine tenendo conto della mancata adesione dell'opponente alla ultima proposta del
6 Giudice, che avrebbe consentito alla stessa di ottenere un risultato migliorativo rispetto a quello finale ed evitare l'espletamento della fase decisoria.
Anche i compensi del CTU dott. devono gravare in via definitiva su parte Per_2
opponente, essendosi la CTU richiesta da quest'ultima rivelata ininfluente sul risultato finale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
rispetto al decreto ingiuntivo n. 718/2020 emesso il 18.08.2020 dal Parte_4
Tribunale di Cremona e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo lo stesso;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna
[...]
al versamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
ed a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 979,16, Parte_4
oltre rivalutazione monetaria dal 20.04.2018 a quella di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali da quest'ultima data al saldo effettivo;
- condanna e a Parte_1 Parte_4
rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende;
- pone definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
i compensi liquidati in favore del CTU, dott. Parte_4 Persona_3
Così deciso in Cremona, 06/02/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
7