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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2117/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e (c.f. , elettivamente domiciliati in Marghera (Ve), Pt_2 C.F._1
via Sant'Orsato n. 8 presso lo studio degli Avv.ti Ivana Blonda che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Riccardo Fuso ed all'Avv. Antonella Di Mattero per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Piave n. 7, resistente,
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2024 e quale trasgressore Parte_1 Pt_2
principale, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione dell' Controparte_1
n. 203/2024 e n. 203-1/2024, con le quali erano state comminate sanzioni
[...]
amministrative per complessivi € 3.555,90, in relazione a violazioni accertate nel rapporto n. 24/2024 e nel verbale unico di accertamento n. 2023-VE-0000721 relative a presunte mancate registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) delle ore di lavoro straordinario, nonché alla mancata corresponsione di retribuzione e contribuzione per tali ore, riferite al personale della sede legale e amministrativa di
Venezia Mestre nel periodo febbraio 2020 - dicembre 2021.
Esponevano che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, Parte_1
aveva subito gravi ripercussioni economico-finanziarie, con una perdita di fatturato del 40% nel 2020 e del 21% nel 2021 rispetto al 2019.
In tale contesto, aveva avviato un percorso di cassa integrazione per Parte_1
salvaguardare i livelli occupazionali e, con comunicazione del 3 giugno 2020, aveva disposto il blocco integrale degli straordinari. Già prima della pandemia, la società aveva adottato una procedura che limitava il ricorso al lavoro straordinario, consentendolo solo previa autorizzazione formale del superiore gerarchico tramite richiesta telematica sul Portale Presenze Sede.
La disciplina interna prevedeva che il lavoro straordinario fosse retribuito esclusivamente se preventivamente autorizzato e che ogni mese il personale ricevesse un report dettagliato delle ore effettivamente retribuite. Le ore eccedenti non autorizzate non venivano considerate né retribuite. Durante la pandemia, inoltre, il personale talvolta aveva ritardato l'uscita dal lavoro per evitare assembramenti, ma tali permanenze non costituivano prestazione lavorativa.
L'ordinanza ingiunzione impugnata era stata notificata in seguito a un verbale di accertamento ispettivo, che aveva rilevato una presunta omessa registrazione nel
L.U.L. delle ore di straordinario e la mancata corresponsione di retribuzione e contribuzione per tali ore. L' aveva contestato alla società di aver CP_1
consentito ai lavoratori di accumulare oltre 13.000 ore di lavoro straordinario nel periodo in esame, senza adottare misure concrete di monitoraggio e contrasto, e aveva diffidato a rielaborare il L.U.L., corrispondendo le differenze Parte_1
retributive e contributive ai lavoratori interessati.
I ricorrenti contestavano radicalmente le conclusioni dell' , CP_1
evidenziando che quest'ultimo si era basato esclusivamente sulle timbrature di ingresso e uscita, senza verificare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa durante la permanenza in azienda. Secondo i ricorrenti, la mera presenza nei locali aziendali non equivaleva a prestazione lavorativa, specie in assenza di autorizzazione formale allo straordinario, come previsto dalla normativa interna e dal CCNL applicato.
Sottolineavano che nessun dipendente aveva mai richiesto il pagamento di lavoro straordinario non autorizzato, né aveva contestato i report mensili ricevuti.
Lamentavano che il verbale ispettivo era stato emesso in tempi eccessivamente dilatati rispetto alle regole procedimentali, con conseguente lesione del diritto di difesa e della certezza dell'accertamento. Evidenziano, inoltre, che la motivazione dell'ordinanza ingiunzione era generica e non consentiva di comprendere le ragioni concrete della sanzione, né di esercitare un efficace contraddittorio.
Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti chiedevano al Giudice di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e illegittimità dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti, con conseguente annullamento della sanzione e vittoria di spese.
L' , costituendosi, precisava Controparte_2 CP_1
che l'accertamento traeva origine da una serie di accessi ispettivi effettuati presso la sede operativa e la sede legale e amministrativa di a Venezia Mestre, Parte_1
finalizzati a verificare la corretta richiesta e fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, nonché delle ulteriori istanze di integrazione salariale presentate dalla società per il periodo dal febbraio 2020 al febbraio 2022. L'attività ispettiva aveva portato all'esame della documentazione aziendale e all'acquisizione di dichiarazioni, dalle quali erano emerse rilevanti difformità tra gli orari di lavoro risultanti dalle timbrature e quelli registrati nel Libro
Unico del Lavoro. In particolare, era stata riscontrata l'omessa registrazione delle ore di lavoro straordinario o eccedenti il normale orario giornaliero, come dettagliato nelle tabelle allegate al verbale di illecito amministrativo.
L' sottolineava che l'accertamento delle ore di straordinario era stato CP_1
condotto secondo criteri oggettivi e documentali, trovando riscontro sia nella documentazione fornita dalla società sia nelle dichiarazioni acquisite. Evidenziava che la società, pur consapevole del fenomeno di superamento dell'orario di lavoro, non aveva adottato misure concrete per monitorare e contrastare tale situazione, consentendo l'accumulo di ore straordinarie anche in concomitanza con la fruizione di ammortizzatori sociali. L'Ispettorato precisava che la verifica delle timbrature aveva permesso di accertare, nel periodo febbraio 2020 – dicembre 2021, oltre 13.000 ore di lavoro eccedente il normale orario, condotta che sarebbe stata avallata e incentivata dal datore di lavoro.
Rilevava, inoltre, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'orario dei dipendenti e di organizzare le risorse umane in modo da evitare il ricorso non necessario agli straordinari, garantendo l'integrità psico-fisica dei lavoratori.
In merito alla motivazione del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione,
l' sosteneva che tali atti erano ampiamente motivati, facendo espresso CP_1
riferimento alle risultanze dell'accertamento e agli scritti difensivi presentati dalla società. Evidenziava comunque che eventuali vizi formali non erano idonei a determinare l'annullamento dell'atto amministrativo, essendo il giudizio di opposizione volto a verificare la validità sostanziale del provvedimento.
Quanto all'osservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 14, L. 689/81, ribadiva che l'attività ispettiva era stata particolarmente complessa e articolata, coinvolgendo 136 lavoratori e richiedendo il controllo delle timbrature su un ampio periodo. Solo al termine di tale attività era stato possibile acquisire una cognizione chiara e definitiva degli illeciti da contestare, e la notifica del verbale di accertamento era avvenuta entro il limite temporale di 90 giorni previsto dalla legge.
Chiede quindi il rigetto dell'opposizione.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3 D.L.
n. 117/2025.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
L'opposizione proposta da e da eve essere accolta, in quanto Parte_1 Pt_2
la violazione contestata dall' risulta insussistente sia alla Controparte_1
luce delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso del procedimento ispettivo, sia in considerazione dei provvedimenti adottati dalla società per impedire lo svolgimento di lavoro straordinario non autorizzato.
La maggior parte dei lavoratori, sentiti in sede ispettiva, ha riferito di non aver svolto lavoro straordinario durante i periodi di cassa integrazione e, più in generale, di non aver mai richiesto né percepito compensi per ore eccedenti non autorizzate. In particolare, lavoratrici come , , Persona_1 Persona_2 Per_3
, , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Parte_3 [...]
, , , Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
, , , hanno Per_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
dichiarato in modo coerente che, durante i periodi di cassa integrazione e nel corso dell'emergenza pandemica, l'attività lavorativa si è svolta senza ricorso a straordinari non autorizzati.
Le dichiarazioni raccolte, pur presentando alcune differenze marginali dovute alla pluralità di ruoli e reparti, e la documentazione in atti convergono tutte su un punto essenziale: la società aveva comunicato formalmente il blocco degli straordinari già dal 3 giugno 2020, con una disposizione chiara e generale rivolta a tutto il personale di sede, che vietava espressamente il ricorso a prestazioni eccedenti l'orario ordinario e la giustificazione di timbrature oltre il normale orario di lavoro.
Tale disposizione è stata ribadita e attuata attraverso il regolamento interno
(“Norme comportamentali”), che prevede una procedura rigorosa per l'autorizzazione e la retribuzione dello straordinario: ogni prestazione eccedente doveva essere richiesta telematicamente e autorizzata dal superiore gerarchico, con tracciabilità e visibilità per il dipendente stesso. In assenza di tale autorizzazione, le ore eccedenti non venivano riconosciute né retribuite.
La menzione di permanenze oltre l'orario o di attività svolte in autonomia emersa nelle dichiarazioni dei testimoni trova spiegazione proprio nella disciplina interna e nel contesto emergenziale: la presenza in azienda oltre l'orario non equivale, di per sé, a prestazione lavorativa effettiva, soprattutto in assenza di autorizzazione e di richiesta di pagamento. Alcuni lavoratori hanno dichiarato di essersi trattenuti per spirito di collaborazione, per completare attività urgenti o per esigenze personali, ma hanno altresì precisato che tali ore non sono mai state oggetto di richiesta di straordinario né di contestazione verso l'azienda.
L'analisi del verbale unico di accertamento e dei prospetti allegati evidenzia che l' ha fondato la contestazione esclusivamente sulle timbrature di CP_1
ingresso e uscita, senza accertare in concreto lo svolgimento di attività lavorativa tra tali momenti. La stessa giurisprudenza di legittimità, da ultimo con Cass. n. 8089/2025, ha chiarito che “i cartellini marcatempo impiegati dal datore di lavoro, non assimilabili ai libri e alle scritture contabili di cui all'art. 2709 c.c., provano il fatto in sé della loro utilizzazione in entrata e in uscita da parte del lavoratore, ma non che tra tali momenti vi è stata effettiva attività di lavoro”. Ne consegue che la mera presenza in azienda, attestata dalla timbratura, non costituisce prova dello svolgimento di lavoro straordinario, in assenza di ulteriori elementi oggettivi e specifici.
Alla luce di quanto sopra, risulta dimostrato che ha adottato tutte le Parte_1
misure necessarie per impedire lo svolgimento di lavoro straordinario non autorizzato, che i lavoratori erano pienamente consapevoli della disciplina interna e che nessuno ha mai richiesto il pagamento di ore eccedenti non autorizzate. Le dichiarazioni dei lavoratori, lette nel loro complesso e alla luce della disciplina aziendale e della normativa collettiva, confermano l'insussistenza della violazione contestata.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza-ingiunzione n. 203/2024 emessa dall' deve essere Controparte_1
annullata.
Restano assorbiti gli ulteriori rilievi sollevati dai ricorrenti.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 in considerazione della non rilevante complessità delle questioni trattate e della chiarezza del quadro fattuale, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 203/2024 emessa dall' ; Controparte_1
condanna l' al pagamento in Controparte_1
favore degli opponenti delle spese del giudizio, liquidate in € 125,00 per spese ed in
€ 1.314,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, il 20 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino