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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est.
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 872/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. NN Laura Conte, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Alemanno, come da mandato in atti;
Controparte_1
-- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt_1 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 29.6.2009, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di NO (Le) atto n. 7 parte II Serie A Anno 2009, dal quale nascevano due figli, rispettivamente in data 31.8.2010 e in data 26.1.2017. Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa all'udienza del 17.11.2025 veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
2) La Sig.ra AN rinuncia alla domanda di addebito della separazione ed il Sig. LL dichiara di accettare la rinuncia.
3) Le parti chiedono che l'On.le Tribunale voglia pronunciare la separazione personale confermando i provvedimenti di cui al decreto presidenziale del 26/07/2021 e precisamente:
- disporre l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata l'abitazione coniugale e le pertinenze in abituale uso alla famiglia;
-regolamentare il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 21
- a fine settimana alternati, dalle 9.30 del sabato mattina - ovvero dall'uscita da scuola - sino alla domenica alle ore 21:30;
- per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
-- per tre e due giorni, rispettivamente, nel periodo natalizio e pasquale ricomprendenti ad anni alterni
Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedi dell'Angelo e ad anni alterni per tutte le festività;
Алия Алишаю -il padre continuerà a corrispondere entro il 5 di ogni mese alla ricorrente la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ogni figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre rifondere alla medesima la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti alla prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
4) Confermare il provvedimento adottato in data 5/06/2023 con il quale è stato ordinato al Comune di
LI, datore di lavoro del Sig. LL, di versare direttamente alla Sig.ra AN le somme di cui all'assegno di mantenimento dei figli, fino alla maggiore età di questi ultimi.
5) La sig.ra AN, ha rimesso in data 18/10/2025 innanzi alla stazione dei Carabinieri di LI le querele del 17/03/2021 ed ancora del 31/03/2021 che hanno portato all'instaurazione del proc. pen. avente
RGNR n. 505/2021 e RGT 2746/2022 celebrato innanzi al Tribunale di Lecce, la sez. monocratica nella persona del dott. Malagnino, nonché rinuncerà alla costituzione di parte civile nel grado di appello pendente avverso la sentenza di condanna n. 3222/2023 emessa dal Tribunale Penale di Lecce, dichiarandosi integralmente soddisfatta nelle proprie ragioni, rinunciando altresì a domandare il risarcimento del danno in sede civile per quanto disposto con la richiamata pronuncia in sede penale, rinunciando anche al versamento della provvisionale immediatamente esecutiva e tanto come da intese raggiunte relative alla vicenda penale.
6) A titolo di ulteriore contributo all'assolvimento dell'obbligo di mantenimento dei due figli, il sig. LL trasferisce la nuda proprietà della casa familiare di LI in via Corso della Repubblica n. 130 piano 1°, di sua esclusiva proprietà, in favore dei figli nati dalla coppia, JA e RI LL, giusta autorizzazione del
Giudice Tutelare in data 09/06/2025 RG 1603/2025 VG con la quale il giudice ha nominato NT LL
(C.F. PTRNTN49526E629D), nonno dei minori, nato a [...] il [...], curatore speciale dei minori autorizzandolo ad accettare il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile anzidetto;
nonché costituisce un usufrutto a vita in favore della sig.ra NN AN.
7) Le spese del presente giudizio si intendono compensate.
8) In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ART. 1 CONSENSO ED OGGETTO
Il Sig. LL cede e trasferisce alla Sig.ra AN che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge il seguente diritto immobiliare: usufrutto della casa familiare di LI in via Corso della Repubblica n. 130 piano 1", che viene trasferita con le allegate certificazioni. Il sig. LL cede altresì la nuda proprietà dell'anzidetto immobile ai figli JA e RI LL e il nonno, NT LL, in qualità di curatore dei minori, dichiara di accettare in nome e per conto degli stessi il trasferimento della nuda proprietà del sopra menzionato immobile.
ART. 2 PRECISAZIONI IMMOBILIARI
L'immobile in oggetto è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, giusta i titoli di provenienza. Il Sig. LL, intestatario catastale, dichiara che
- IDENTIFICAZIONE: a) i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Comune di LI Foglio 25
Mappale 435 SUB 6 Cat. A/4 CI 03 R.C.91,41 e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor
LL IO;
Avena LuncaАние b) i CONFINI dell'unità immobiliare sene i seguenti:
-Nord con Corso della Repubblica
-Sud con la p.lla 437 -Est con la p.lla 434
-Ovest con Corte comunale
LEGGE 52/1985: ai sensi dell'art. 29 comma primo bis di detta legge, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari urbane trasferite, come sopra riportati, corrispondono alle planimetrie depositate in catasto che in copia fotostatica aggiornata rilasciata in via telematica dal sistema informativo catastale dell'Agenzia del Territorio, previa visione ed approvazione, si allegano al presente atto;
dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali, sulla base delle disposizioni della vigente normativa catastale;
da atto che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero del Sig. LL da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della Sig.ra AN ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
- SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e assumendosi tutte le garanzie, anche per eventuali sanzioni amministrative, il cedente dichiara che il fabbricato ad uso civile abitazione è stato edificato in data precedente al 1° settembre 1967; successivamente è stato oggetto di frazionamento e di interventi assentiti con permesso di costruzione n. 116 del 29/11/2004 rilasciato dal Comune di LI, nonché di lavori di ristrutturazione e modifiche assentiti dal Comune di LI con concessione edilizia del 6/11/2007 prot.
n. 6780/07 (pratica edilizia n. 82/07) e che successivamente a tale data non sono stati eseguite modifiche che necessitassero di permessi, licenze e/o di comunicazioni;
che le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
Art. 3 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
L'immobile è fornito di attestazione della prestazione energetica comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) redatto in data 14 gennaio 2025, che si alega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante. Il Sig. LL dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. La Sig.ra AN dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
Il Sig. LL dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà
e disponibilità e presta garanzia per tutti i casi di evizione e molestie, e dichiara che sull'immobile non gravano ipoteche, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli né alcun altro vincolo o onere. Dichiara, inoltre, che l'immobile oggetto del trasferimento è a lui pervenuto in forza di atto di donazione rep. N. 21336, racc. n.
9236 in data 5-febbraio 2009 a rogito del notaio Rosario Pallara.
Pelleter ww. Art.
5- CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e in considerazione del fatto che il trasferimento di nuda proprietà e la costituzione di usufrutto avvengono a favore dei due figli e della sig.ra AN al fine di assicurarne il mantenimento, il presente trasferimento avviene senza corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art.
6- RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresi, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari
e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7- DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, il Sig. LL dichiara che l'immobile in oggetto è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e al regolamento comunale, nonché alla normativa in materia di igiene e sicurezza.
Art.
8- DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento e la correlata costituzione di usufrutto sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e che i medesimi sono effettuati a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9- EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito daila sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 de!
29/7/2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano ad eseguire a propria cura e spese la trascrizione e le formalità di pubblicità immobiliare e nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando la cancelleria dell'intestato Tribunale da eventuali responsabilità relative. Gli stessi si impegnano a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data del deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione, la ricevuta di presentazione della pubblicità immobiliare e successivamente la nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti in oggetto dichiarano di essere a conoscenza che i difensori, la competente autorità giurisdizionale e il cancelliere non assumono nessun tipo di responsabilità in ordine alla correttezza, veridicità di quanto dichiarato o attestato dalle parti e dal tecnico incaricato per la redazione della perizia, nemmeno in ordine alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualsiasi genere.
Le parti dichiarano espressamente di aver verificato autonomamente, sotto la propria responsabilità, la legittimazione ad alienare, la sussistenza dei requisiti di legge per l'indicato trasferimento e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievali, consapevoli che il Giudice il Cancelliere non effettueranno sul punto шего ま M After Аша би alcuna verifica, non essendone obbligati Le parti tutte presenti confermano la volontà traslativa indicata nel ricorso iscritto al numero 872/2021 RG così come consensualizzato nell'accordo del 15/10/2025, affermando sotto la propria esclusiva responsabilità, che dal deposito del ricorso alla data odierna, non sono intervenute variazioni di nessun genere in ordine alla documentazione indicata.
Le parti tutte danno atto di avere piena conoscenza delle prescrizioni di cui al Protocollo d'intesa sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti civili di primo grado in materia di famiglia del Tribunale di Lecce datato 06/07/2023, e si obbligano al rispetto di quanto ivi indicato.
Tanto premesso il Cancelliere dà atto che le parti hanno prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 bis della legge 52/1985, fermo restando che il Cancelliere non assume nessuna responsabilità in ordine all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica;
che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni che non dipendano da un errore di trascrizione ad opera del Cancelliere rispetto a quanto indicato dalle parti nel ricorso, ed il conseguente rifiuto del Conservatore, non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al
Notaio ai fini della trascrivibilità.
Lecce, 17/11/2025
k
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 29.6.2009 in
NO (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 7 parte II Serie A anno 2009, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est.
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 872/2021 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. NN Laura Conte, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Alemanno, come da mandato in atti;
Controparte_1
-- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 17.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt_1 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 29.6.2009, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di NO (Le) atto n. 7 parte II Serie A Anno 2009, dal quale nascevano due figli, rispettivamente in data 31.8.2010 e in data 26.1.2017. Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa all'udienza del 17.11.2025 veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
2) La Sig.ra AN rinuncia alla domanda di addebito della separazione ed il Sig. LL dichiara di accettare la rinuncia.
3) Le parti chiedono che l'On.le Tribunale voglia pronunciare la separazione personale confermando i provvedimenti di cui al decreto presidenziale del 26/07/2021 e precisamente:
- disporre l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata l'abitazione coniugale e le pertinenze in abituale uso alla famiglia;
-regolamentare il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 21
- a fine settimana alternati, dalle 9.30 del sabato mattina - ovvero dall'uscita da scuola - sino alla domenica alle ore 21:30;
- per due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
-- per tre e due giorni, rispettivamente, nel periodo natalizio e pasquale ricomprendenti ad anni alterni
Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedi dell'Angelo e ad anni alterni per tutte le festività;
Алия Алишаю -il padre continuerà a corrispondere entro il 5 di ogni mese alla ricorrente la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ogni figlio rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre rifondere alla medesima la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti alla prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
4) Confermare il provvedimento adottato in data 5/06/2023 con il quale è stato ordinato al Comune di
LI, datore di lavoro del Sig. LL, di versare direttamente alla Sig.ra AN le somme di cui all'assegno di mantenimento dei figli, fino alla maggiore età di questi ultimi.
5) La sig.ra AN, ha rimesso in data 18/10/2025 innanzi alla stazione dei Carabinieri di LI le querele del 17/03/2021 ed ancora del 31/03/2021 che hanno portato all'instaurazione del proc. pen. avente
RGNR n. 505/2021 e RGT 2746/2022 celebrato innanzi al Tribunale di Lecce, la sez. monocratica nella persona del dott. Malagnino, nonché rinuncerà alla costituzione di parte civile nel grado di appello pendente avverso la sentenza di condanna n. 3222/2023 emessa dal Tribunale Penale di Lecce, dichiarandosi integralmente soddisfatta nelle proprie ragioni, rinunciando altresì a domandare il risarcimento del danno in sede civile per quanto disposto con la richiamata pronuncia in sede penale, rinunciando anche al versamento della provvisionale immediatamente esecutiva e tanto come da intese raggiunte relative alla vicenda penale.
6) A titolo di ulteriore contributo all'assolvimento dell'obbligo di mantenimento dei due figli, il sig. LL trasferisce la nuda proprietà della casa familiare di LI in via Corso della Repubblica n. 130 piano 1°, di sua esclusiva proprietà, in favore dei figli nati dalla coppia, JA e RI LL, giusta autorizzazione del
Giudice Tutelare in data 09/06/2025 RG 1603/2025 VG con la quale il giudice ha nominato NT LL
(C.F. PTRNTN49526E629D), nonno dei minori, nato a [...] il [...], curatore speciale dei minori autorizzandolo ad accettare il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile anzidetto;
nonché costituisce un usufrutto a vita in favore della sig.ra NN AN.
7) Le spese del presente giudizio si intendono compensate.
8) In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ART. 1 CONSENSO ED OGGETTO
Il Sig. LL cede e trasferisce alla Sig.ra AN che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge il seguente diritto immobiliare: usufrutto della casa familiare di LI in via Corso della Repubblica n. 130 piano 1", che viene trasferita con le allegate certificazioni. Il sig. LL cede altresì la nuda proprietà dell'anzidetto immobile ai figli JA e RI LL e il nonno, NT LL, in qualità di curatore dei minori, dichiara di accettare in nome e per conto degli stessi il trasferimento della nuda proprietà del sopra menzionato immobile.
ART. 2 PRECISAZIONI IMMOBILIARI
L'immobile in oggetto è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, giusta i titoli di provenienza. Il Sig. LL, intestatario catastale, dichiara che
- IDENTIFICAZIONE: a) i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Comune di LI Foglio 25
Mappale 435 SUB 6 Cat. A/4 CI 03 R.C.91,41 e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor
LL IO;
Avena LuncaАние b) i CONFINI dell'unità immobiliare sene i seguenti:
-Nord con Corso della Repubblica
-Sud con la p.lla 437 -Est con la p.lla 434
-Ovest con Corte comunale
LEGGE 52/1985: ai sensi dell'art. 29 comma primo bis di detta legge, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari urbane trasferite, come sopra riportati, corrispondono alle planimetrie depositate in catasto che in copia fotostatica aggiornata rilasciata in via telematica dal sistema informativo catastale dell'Agenzia del Territorio, previa visione ed approvazione, si allegano al presente atto;
dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali, sulla base delle disposizioni della vigente normativa catastale;
da atto che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero del Sig. LL da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della Sig.ra AN ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
- SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e assumendosi tutte le garanzie, anche per eventuali sanzioni amministrative, il cedente dichiara che il fabbricato ad uso civile abitazione è stato edificato in data precedente al 1° settembre 1967; successivamente è stato oggetto di frazionamento e di interventi assentiti con permesso di costruzione n. 116 del 29/11/2004 rilasciato dal Comune di LI, nonché di lavori di ristrutturazione e modifiche assentiti dal Comune di LI con concessione edilizia del 6/11/2007 prot.
n. 6780/07 (pratica edilizia n. 82/07) e che successivamente a tale data non sono stati eseguite modifiche che necessitassero di permessi, licenze e/o di comunicazioni;
che le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
Art. 3 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
L'immobile è fornito di attestazione della prestazione energetica comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) redatto in data 14 gennaio 2025, che si alega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante. Il Sig. LL dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. La Sig.ra AN dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
Il Sig. LL dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà
e disponibilità e presta garanzia per tutti i casi di evizione e molestie, e dichiara che sull'immobile non gravano ipoteche, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli né alcun altro vincolo o onere. Dichiara, inoltre, che l'immobile oggetto del trasferimento è a lui pervenuto in forza di atto di donazione rep. N. 21336, racc. n.
9236 in data 5-febbraio 2009 a rogito del notaio Rosario Pallara.
Pelleter ww. Art.
5- CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e in considerazione del fatto che il trasferimento di nuda proprietà e la costituzione di usufrutto avvengono a favore dei due figli e della sig.ra AN al fine di assicurarne il mantenimento, il presente trasferimento avviene senza corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art.
6- RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresi, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari
e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7- DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, il Sig. LL dichiara che l'immobile in oggetto è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e al regolamento comunale, nonché alla normativa in materia di igiene e sicurezza.
Art.
8- DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento e la correlata costituzione di usufrutto sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, e che i medesimi sono effettuati a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
ART.
9- EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito daila sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 de!
29/7/2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano ad eseguire a propria cura e spese la trascrizione e le formalità di pubblicità immobiliare e nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando la cancelleria dell'intestato Tribunale da eventuali responsabilità relative. Gli stessi si impegnano a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data del deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione, la ricevuta di presentazione della pubblicità immobiliare e successivamente la nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti in oggetto dichiarano di essere a conoscenza che i difensori, la competente autorità giurisdizionale e il cancelliere non assumono nessun tipo di responsabilità in ordine alla correttezza, veridicità di quanto dichiarato o attestato dalle parti e dal tecnico incaricato per la redazione della perizia, nemmeno in ordine alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualsiasi genere.
Le parti dichiarano espressamente di aver verificato autonomamente, sotto la propria responsabilità, la legittimazione ad alienare, la sussistenza dei requisiti di legge per l'indicato trasferimento e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievali, consapevoli che il Giudice il Cancelliere non effettueranno sul punto шего ま M After Аша би alcuna verifica, non essendone obbligati Le parti tutte presenti confermano la volontà traslativa indicata nel ricorso iscritto al numero 872/2021 RG così come consensualizzato nell'accordo del 15/10/2025, affermando sotto la propria esclusiva responsabilità, che dal deposito del ricorso alla data odierna, non sono intervenute variazioni di nessun genere in ordine alla documentazione indicata.
Le parti tutte danno atto di avere piena conoscenza delle prescrizioni di cui al Protocollo d'intesa sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti civili di primo grado in materia di famiglia del Tribunale di Lecce datato 06/07/2023, e si obbligano al rispetto di quanto ivi indicato.
Tanto premesso il Cancelliere dà atto che le parti hanno prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1 bis della legge 52/1985, fermo restando che il Cancelliere non assume nessuna responsabilità in ordine all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica;
che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni che non dipendano da un errore di trascrizione ad opera del Cancelliere rispetto a quanto indicato dalle parti nel ricorso, ed il conseguente rifiuto del Conservatore, non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al
Notaio ai fini della trascrivibilità.
Lecce, 17/11/2025
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L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 29.6.2009 in
NO (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 7 parte II Serie A anno 2009, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)