Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Bari, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Lioce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Bari n. 44383 del 26 marzo 2025, notificato in pari data, recante la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- ove occorra, del presupposto ordine di servizio n. 10621 del 20 marzo 2025, con cui il Direttore Generale del Comune di Bari ha disposto il trasferimento della ricorrente presso il Municipio 4 e la sua adibizione a compiti di ufficio che non rientrano tra le funzioni di polizia locale;
- di ogni altro atto, pure di natura regolamentare, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli innanzi richiamati, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari e del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 l’avv. ON IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente mezzo di tutela la signora -OMISSIS- - agente di Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Bari e in servizio presso la Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile fino al 20 marzo 2025 – insorge avverso il decreto prefettizio indicato in epigrafe, con il quale è stata revocata la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in precedenza conferitale con provvedimento con decreto della Prefettura di Bari prot. n.142279 del 15 ottobre 2021 (rilasciato su istanza del Comune di Sammichele di Bari presso cui all’epoca era dipendente), poi confermato dalla medesima Prefettura con nota prot. n.39660 del 17 marzo 2023 (dopo l’assunzione presso il Comune di Bari a seguito di partecipazione vittoriosa a concorso pubblico), deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
Premesso che la revoca gravata fa riferimento:
- all’ordine di servizio n. 103621 del 20 marzo 2025 con cui il Comune ne ha disposto il trasferimento presso il Municipio 4 per “ inderogabili esigenze di servizio ”;
- nonché a “ comportamenti… non deontologicamente riconducibili alle delicate funzioni assolte dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ”, per come emersi “ dalle informazioni acquisite dai competenti organi di polizia, come anche evidenziato nella relazione conclusiva dalla Commissione d’indagine nominata ex art. 143, comma 2, del T.U.E.L. e consistenti nella circostanza che la stessa “ è stata controllata in compagnia di persona segnalata per reati contro la persona e il patrimonio ”;
la ricorrente deduce, in buona sostanza, la violazione dell’art. 5 della legge n. 65/1986, in quanto la revoca sarebbe stata disposta al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente previste, che non prevedono l’ipotesi del mero mutamento di mansioni e la perdita di mansioni operative, peraltro anche sulla base di una non consentita valutazione discrezionale di comportamenti “ non deontologicamente riconducibili alle delicate funzioni assolte dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ” non meglio specificati e rispetto ai quali l’Autorità prefettizia avrebbe dovuto garantire il contraddittorio procedimentale, nella specie mancato.
In subordine, e con riserva di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, la ricorrente deduce altresì l’ordine di servizio comunale recante il trasferimento presso il Municipio 4.
Giova evidenziare fin d’ora che la ricorrente, nelle more del giudizio, è stata reimmessa in servizio presso il Comando di Polizia Locale.
Ordinata l’esibizione della relazione conclusiva della Commissione di indagine nominata ex art. 143, comma 2, del T.U.E.L. con le modalità di cui all’art. 42, comma 8, della legge n. 127 del 2007 giusta ordinanza n. 840 del 18 giugno 2025, la ricorrente, dopo aver visionato il predetto documento, ha articolatamente contestato la significatività della relazione di parentela sussistente con una zia e un fratello aventi controindicazioni penali e/o ritenuti in rapporti con esponenti della criminalità locale.
La Prefettura e il Comune intimati, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025.
2. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono, come già ritenuto dalla Sezione con le sentenze nn. 1246, 1247 e 1248 del 2025 rese in fattispecie sovrapponibili e che si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 c.p.a.
2.1 Si premette che il Collegio ritiene di fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida ( ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), e, quindi, degli artt. 24 e 111 della Costituzione, potendo definire la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare.
2.2 Osserva il Collegio che il provvedimento di revoca gravato è stato emesso all’esito del procedimento ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 (come dimostra l’esplicito riferimento alla relazione conclusiva della Commissione d’indagine nominata ex art. 143, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000), volto a verificare la sussistenza delle condizioni per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Bari per fenomeni d’infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso e nell’ambito del quale sono emersi i fatti posti a fondamento dell’impugnata revoca.
2.3 Orbene, non è possibile in alcun modo individuare nel gravato decreto di revoca della qualità di Agente di pubblica sicurezza gli elementi da cui si sarebbero potuti desumere i rapporti della ricorrente con la criminalità organizzata - vieppiù a fronte dei circostanziati rilievi da questa opposti - nonché il pregiudizio arrecato dalla stessa all’imparzialità e al regolare funzionamento dell’Amministrazione né i comportamenti imputati alla sig.ra -OMISSIS- tali da richiedere la necessità ed urgenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e la tranquilla convivenza della collettività, anche a fronte della possibilità per gli agenti di pubblica sicurezza di portare, senza licenza, le armi ai sensi dell’art. 5, comma 5 della Legge n. 65/1986 (cfr. pag. 2 del provvedimento de quo ).
Rileva questa Sezione che, pur nella diversa materia delle misure preventive ex art. 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 - richiamabile per eadem ratio vieppiù in ragione dell’evidenziato contesto dell’adozione della revoca impugnata -, è consolidato il principio secondo cui, quanto più una ‘misura ablatoria’ sia basata su meri indizi e su valutazioni induttive, tanto più occorre che il processo logico induttivo che conduce alla sua applicazione venga esternato; tanto più occorre, cioè, che vengano evidenziate (e cioè descritte), nella sua motivazione, le condotte dalle quali sia possibile trarre un convincimento razionale in merito alla pericolosità sociale del soggetto (sottoposto a controllo) al quale tali condotte sono riferibili, o alla probabilità che egli compia attività delittuose o socialmente pericolose ” (C.G.A.R.S., Sez. I, 3 marzo 2025, n. 153; C.G.A.R.S., Sez. I, 24 luglio 2019, n. 693).
2.4 Va, inoltre, evidenziato che il mero mutamento di mansioni - risultato, peraltro, del tutto temporaneo, in quanto la ricorrente è stata comunque restituita alle originarie mansioni - non ha implicato alcuna modifica di inquadramento: invero, la deducente ha conservato il profilo professionale di istruttore di polizia locale (agente di polizia municipale) né la sua assegnazione al Municipio 4 è stata “accompagnata” da alcun mutamento del profilo professionale, che avrebbe richiesto un formale atto di reinquadramento (a esempio, nel profilo professionale di istruttore amministrativo), tant’è che la stessa è stata riassegnata alle precedenti funzioni con un semplice ordine di servizio; e tanto priva anche di rilievo il riferimento all’impiego in attività non operative , di cui all’impugnato provvedimento (pag. 1).
2.5 In definitiva, il decreto prefettizio impugnato risulta inficiato dal censurato difetto motivazionale e d’istruttoria, ravvisandosi i dedotti elementi di irragionevolezza, di violazione del principio di proporzionalità e di erronea assunzione/valutazione dei fatti posti a fondamento della gravata revoca, a fronte delle concrete circostanze allegate e dimostrate da parte ricorrente, e avendo la deducente conservato l’originario profilo professionale di istruttore di polizia locale.
2.6 A ulteriore conforto del rilievo di illegittimità dell’azione amministrativa, si deve tener presente che la revoca prefettizia è stata emanata, nel caso di specie, in carenza dei necessari presupposti.
In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 e, cioè:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
Nella fattispecie concreta in esame, non si è verificata la perdita di alcuno dei suddetti requisiti.
2.7 Peraltro la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza non può neppure trovare giustificazione nelle asserite violazioni dei doveri di comportamento della ricorrente, imputate ai suoi supposti legami con esponenti della criminalità organizzata.
Tali addebiti non sono, infatti, ascrivibili a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dalla citata disposizione.
Né, del resto, vi è ragione, nel silenzio della legge, in considerazione della ratio della norma e del fatto che i possibili destinatari della misura in esame sono già pubblici dipendenti, in quanto appartenenti alla Polizia municipale, per ritenere che, al fine della conservazione della qualità di agente di pubblica sicurezza, sia necessario il possesso dell’ulteriore tacito requisito della buona condotta.
Invero, è stato in proposito condivisibilmente osservato, anche alla luce della pregressa - e prevalente - giurisprudenza del giudice di appello, che “tale omissione (ergo, la mancata previsione del requisito soggettivo della buona condotta ai fini del rilascio – e della revoca – della qualifica di agente di pubblica sicurezza, n.d.e.) non è frutto di un lapsus del legislatore e non costituisce una lacuna normativa da colmare, in sede di concreta applicazione della norma stessa, facendo riferimento alla disciplina generale in tema di autorizzazioni di polizia che prevede espressamente il requisito della buona condotta. Giova infatti sottolineare al riguardo che, per un verso, il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza di cui si discute si riferisce a soggetti che rivestono già la qualifica di pubblici dipendenti, in quanto appartenenti alla polizia municipale, e che d’altra parte, la qualità di agente di pubblica sicurezza eventualmente conferita al personale della polizia municipale è limitata all’esercizio di funzioni ausiliarie e specificamente di collaborazione con le Forze della Polizia di Stato “previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle autorità competenti”. Così delineata la qualità di agente di pubblica sicurezza che può essere conferita agli appartenenti alla polizia municipale, appare ragionevole che il suo conferimento sia subordinato all’accertamento di quei soli requisiti ritenuti dallo stesso legislatore indispensabili, alla stregua dei principi fissati dall’art. 97 Cost., per l’esercizio delle funzioni ausiliarie, tassativamente ed esaustivamente indicati nell’art. 5, l. n. 65 del 1986. Non vi è ragione, nel silenzio della legge, in considerazione della ratio della norma e del fatto che gli aspiranti sono comunque già pubblici dipendenti, per ritenere che sia necessario a tal fine il possesso dell’ulteriore requisito della buona condotta (Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4982)”.
Ha quindi concluso la Sezione, con la sentenza citata, che “il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta la prevalente giurisprudenza amministrativa del giudice di appello e, pertanto, ritiene che il provvedimento prefettizio, che conferisce o dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, abbia carattere vincolato e, pertanto, non possa prescindere dalle ipotesi tassativamente previste dalla normativa” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8350; in termini, idem , Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3120, e giurisprudenza ivi citata - cfr. Cons. St., sez. IV, 27 luglio 1998, n. 1100; C.g.a. 26 febbraio 1998, n. 70; Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4982; sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 309; sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905; C.g.a. 1° febbraio 2018, n. 57 ; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 21 aprile 2023, n. 1337, con riferimento anche alla sentenza CGA n. 57 del 2018 e Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4982 ).
Quanto alla facoltà di porto delle armi “senza licenza”, ex art. 5, comma 5 della legge n. 65/1986 (cui pure fa riferimento la gravata revoca, pag. 2), è stato condivisibilmente ritenuto che l’estensione applicativa di una disposizione, che indica i presupposti per il rilascio del titolo da parte dell’Amministrazione, alla diversa fattispecie in cui la relativa facoltà costituisce la conseguenza ex lege dell’attribuzione di un determinato status (come, nella specie, quello di agente di pubblica sicurezza) e quale condizione, non espressamente prevista, per il conferimento di quest’ultimo costituisce un’operazione interpretativa di dubbia percorribilità, già per il fatto che essa, a seconda del punto di vista ma con esiti ugualmente inammissibili (quantomeno in sede interpretativa), modifica la causa genetica di un effetto, che il legislatore ha configurato in termini di automaticità, permeandola in chiave discrezionale ovvero subordina il riconoscimento della qualifica-presupposto, in considerazione di una conseguenza meramente eventuale (essendo subordinata la possibilità di dotazione di armi per gli agenti della polizia municipale, dal citato art. 5, comma 5, l. n. 65/1986, all’adozione di una “previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale”), al ricorrere di presupposti (ed al compimento da parte dell’Amministrazione delle relative verifiche e valutazioni) che, con riferimento a quella qualifica, il legislatore non ha previsto (Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8350, cit.) .
2.8 Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del Prefetto di Bari prot. n. 44383 del 26 marzo 2025, con assorbimento delle censure proposte avverso l’ordine di servizio, in quanto dedotte in via meramente subordinata.
3. Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della oggettiva peculiarità e delicatezza del caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Prefetto di Bari prot. n. 44383 del 26 marzo 2025.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e delle persone fisiche citate nel testo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON OL, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
ON IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IN | ON OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.