TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 142
TAR
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto il decreto prefettizio inficiato da difetto motivazionale e istruttorio, ravvisando elementi di irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e errata valutazione dei fatti. Ha inoltre evidenziato che non si sono verificati i presupposti previsti dalla legge per la revoca della qualifica, né sussistono le ipotesi tassativamente previste dalla normativa per la perdita di tale qualifica, come il possesso dei requisiti di legge (godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne o misure di prevenzione, non essere stato espulso o destituito).

  • Improcedibile
    Annullamento dell'ordine di servizio di trasferimento

    La censura relativa all'ordine di servizio è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale avverso il decreto prefettizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 142
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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