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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1577.2019 R.G. TRA
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, nel presente giudizio, in
[...] virtù di procura in atti, dall'Avv. Simona Dalmazio, C.F.: ; CodiceFiscale_2 opponente E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Messina vill. , C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'Avv. Livio Cutuli;
parte opposta E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], CP_3 opposto contumace Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare;
contratto di permuta Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione del 25.3.2019, il signor formulava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 7.3.2019, notificatogli in data 12.3.2019, con il quale i signori e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3
, gli avevano intimato il pagamento della somma complessiva di € Persona_1
265.324,92, in forza della sentenza n. 1447/2010 del Tribunale di Messina il 12.7.2010, nonché dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., pronunciata nell'ambito del procedimento R.G. n. 4589/2008. L'opponente, in particolare, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, argomentando che all'interno della sentenza n. 1447/2010 fosse stata riportata una data di nascita – 23 aprile 1973 – diversa da quella reale – 24 aprile 1973 –, determinando, così, un'incertezza sull'identità del soggetto condannato, tale da rendere invalido il titolo esecutivo e improduttivo di effetti nei suoi confronti;
contestava, altresì, la validità delle notifiche di tutti gli atti inerenti al giudizio N.R.G. 4589/2008; allegava di non essere più socio della società dal 22.11.2004; Parte_2 formulava, quindi, le seguenti domande: “1) Preliminarmente sospendere per i motivi esposti in narrativa e nei confronti di nato a [...] il 24. 4. 1973 CF: Parte_1
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal C.F._4
Tribunale di Messina il 4.3.2009 nell'ambito del giudizio NRG 4589/2008 nonché della
1 sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina il 12.7.2010 notificata all'opponente unitamente all'atto di precetto del 7.3.2019; 2) ritenere e dichiarare che al sig. Parte_1
nato a [...] il [...] CF: non è mai stato notificato
[...] CodiceFiscale_1
l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 4589/2008 conclusosi con sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina e conseguentemente dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti degli atti processuali relativi al giudizio n. 4589/2008 Tribunale di Messina, della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio NRG 4589/2008 nonché della sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina a conclusione del citato giudizio;
3) dichiarare che, essendo inefficace nei confronti dell'odierno opponente l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e la sentenza n. 1447/2010 emesse dal Tribunale di Messina nel giudizio NRG 4589/2008, nessuna esecuzione può essere promossa nei confronti di nato a [...] il [...] CF: Parte_1 [...]
4) dichiarare che in forza della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e della C.F._5 sentenza n. 1447/2010 emesse entrambe nel giudizio NRG 4589/2008 dal Tribunale di
Messina nessuna esecuzione può essere promossa nei confronti di nato a [...]
Messina il 24.4.1973 CF: 5) condannare i convenuti in solido al CodiceFiscale_1 pagamento di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. All'udienza del 20.9.2019, il Giudice riservava di provvedere e, successivamente, sciogliendo la riserva assunta, emetteva ordinanza di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo e del precetto opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.7.2020. Si costituiva in giudizio la signora la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e/o la correzione del titolo;
eccepiva, in particolare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
ancora, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., argomentando che ogni eventuale doglianza sulla formazione del titolo – sentenza n. 1447/2010 del Tribunale di Messina, fondata sull' ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – andasse proposta tramite i rimedi ordinari di impugnazione;
evidenziava che l'ordinanza ex art. 186 ter del 9.3.2009 fosse stata emessa personalmente nei confronti di , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
e nei confronti della – già e
[...] Parte_2 Parte_2 [...] assuntori dell'obbligazione nei confronti di – senza Parte_2 Controparte_1 alcuna indicazione della data di nascita dei debitori e che l'ingiunzione fosse stata poi notificata al signor senza che il debitore si opponesse, divenendo così Parte_1 irrevocabile;
adduceva, ancora, l'irrilevanza dell'errore materiale contenuto nella sentenza quanto alla data di nascita del signor – 23.4.1973 anziché 24.4.1973 – trattandosi Parte_1 di errore meramente materiale, privo di effetti invalidanti sul titolo esecutivo o sull'atto di precetto ed emergendo con chiarezza, la corretta identificazione del debitore, dal complesso degli elementi del titolo;
evidenziava, infine, il comportamento inadempiente dell'opponente, il quale – per tesi dell'opposta – avrebbe, insieme al , beneficiato della permuta Parte_2 immobiliare, edificato la porzione di fabbricato a lui destinata e venduto anche gli appartamenti edificati senza costruire quanto pattuito a favore dei permutanti e lasciando loro a carico anche gli oneri di urbanizzazione. Depositate le note, all'udienza virtuale del 10.7.2020, le parti precisavano le conclusioni;
parte opposta chiedeva un rinvio per discussione orale. Il Giudice riservava la decisione;
scioglieva la riserva in data 13.7.2020 e rinviava per la discussione orale all'udienza del 24.4.2021.
2 Parte opponente, in data 3.8.2020, depositava le note conclusive. Con decreto di fissazione del 5.2.2021, il Giudice disponeva lo spostamento dell'udienza del 24.4.2021 all'udienza del 30.4.2021, successivamente sostituita dal deposito telematico di note scritte. Le parti depositavano le note di trattazione scritta;
parte opponente eccepiva l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta da controparte, nonché l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate con le note di trattazione scritta del 6.7.2020 e depositate oltre il termine di cui all'ordinanza dell'11.6.2020; parte opposta, invece, produceva copia del decreto di correzione errore materiale dell'intestazione della sentenza n. 147/2010 emesso dal Dott. il 9.7.2020, nel Per_2 quale “[…] ritenuto che la menzionata sentenza debba essere corretta in linea con quanto chiesto dalla parte, essendo affetta chiaramente dal menzionato errore materiale
P.Q.M.
dispone la correzione della sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina in data 12.7.2010 nel procedimento n. 4589/2008 R.G., come di seguito indicato;
ove è scritto, nella intestazione , nato a [...] il [...] cod. fisc.: Parte_1 C.F._6
deve leggersi ed intendersi “ , nato a [...] il [...] cod.
[...] Parte_1 fisc.: . CodiceFiscale_7
All'udienza virtuale del 30.4.2021, il Giudice rinviava la causa all'udienza dell'1.12.2021, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. All'udienza del 1.12.2021, il Giudice rinviava la causa per la discussione orale in presenza dei procuratori delle parti all'udienza del 14.10.2022, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte;
depositate le note – nelle quali parte opponente ribadiva la tardività della costituzione dell'opposta (avvenuta solo in data 4.7.2020) – , all'udienza virtuale del 14.10.2022, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 20.9.2023, successivamente rinviata per la discussione orale all'udienza del 5.7.2024. Con ordinanza del 5.7.2024, il G.I. rimetteva il procedimento al Presidente della Seconda Sezione Civile. Con decreto del 11.10.2024, il Presidente di Sezione fissava l'udienza del 22.5.2025 per la discussione orale della causa. All'udienza del 22.5.2025, le parti discutevano oralmente la causa;
il Presidente di Sezione riservava di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. L'opposizione proposta da è infondata nel merito e va, Parte_1 pertanto, rigettata. Anzitutto, occorre dichiarare la contumacia di , attesa la regolarità della CP_3 notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'opponente con l'unico motivo d'opposizione (all'esecuzione) ha dedotto di essere estraneo al titolo esecutivo – la sentenza n. 1447/2010 del Tribunale di Messina – fondante il precetto impugnato;
per tesi dell'opponente, infatti, il titolo esecutivo recherebbe una data di nascita [23 aprile 1973] di diversa da quella dell'odierno opponente Parte_1
( ) nato il [...] e non anche il 23.4.1973; dal che ha argomentato Parte_1
l'inesistenza del diritto della controparte ad agire esecutivamente in sua danno con l'azione minacciata con il precetto opposto. Tuttavia, in corso di causa, è stato emesso, su istanza della parte opposta, decreto di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 288 c.p.c., con cui il giudice della sentenza de quo ha rettificato l'indicazione anagrafica, accertando che la data corretta è 24.4.1973, corrispondente a quella dell'odierno opponente.
3 Il decreto, prodotto ritualmente in giudizio prima della decisione, ha natura dichiarativa, non costitutiva, e interviene a eliminare una mera imprecisione formale. Non ha effetti formalmente retroattivi, ma accerta che il titolo era sin dall'origine riferibile all'attuale opponente, come del resto dimostrato dal complesso degli atti del procedimento R.G. n. 4589/2008. Sul punto, deve evidenziarsi che costante giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'indicazione di una data di nascita errata in presenza di tutte le altre informazioni
– nome, cognome, luogo di residenza – che permettono la corretta identificazione dell'intimato, non è causa di nullità, in quanto l'errore è facilmente verificabile con la diligenza dell'uomo medio [cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 8430/2016]. In particolare, la costante presenza del nominativo dell'odierno opponente, il contenuto della domanda azionata, la descrizione della vicenda negoziale, la scrittura privata prodotta in atti, non lasciano dubbi sull'identità del soggetto destinatario della condanna. L'intervenuta correzione della sentenza, con la procedura disciplinata dagli artt. 287– 288 c.p.c., conferma, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'errore materiale denunziato è inidoneo ad incidere sull'efficacia soggettiva del titolo esecutivo azionato. Premesso ciò, la proposizione dell'opposizione si rivela priva di fondamento sostanziale, avendo ad oggetto un vizio puramente formale, che non ha mai compromesso l'identificazione del debitore e, quindi, la portata (soggettiva) del titolo esecutivo giudiziale azionato. Non è fondata neppure l'eccezione secondo cui il decreto di correzione sarebbe inutilizzabile per essere stato prodotto oltre le preclusioni istruttorie. Trattandosi di atto giudiziario e non di documento probatorio, il decreto è pienamente valutabile dal giudice, ancorché depositato successivamente all'assegnazione dei termini per le memorie, purché versato nel fascicolo prima della decisione, come è avvenuto nel caso di specie. Resta fermo che trattasi di provvedimento formatosi comunque in data successiva alla maturazione del termine di maturazione delle preclusioni istruttorie e, quindi, legittimamente prodotto alla data del 23.4.2021 da parte opposta. Quanto, infine, alle deduzioni dell'opponente circa l'inesistenza dell'obbligazione sottesa al titolo, esse sono inammissibili nel presente giudizio;
infatti, il titolo esecutivo azionato è di natura giudiziale e il giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 co. 1 c.p.c.) non può rimettere in discussione il contenuto della decisione, né valutare la fondatezza della pretesa giudizialmente accertata, ma conoscere solo dei fatti modificativi, estintivi del diritto consacrato nel titolo maturati successivamente ad esso. Invero, trattandosi di contestazioni sul merito già definite con la sentenza azionata, ogni censura avrebbe dovuto essere fatta valere con gli strumenti di impugnazione ordinaria. Assorbite nelle superiori considerazioni tutte le residue questioni ivi comprese quelle in rito tardivamente poste dalla parte opposta costituitasi il 6.7.2020 dopo la prima udienza di comparizione e trattazione. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia [€ 265.324,92] e della tariffa forense vigente, secondo i parametri minimi per tre delle quattro fasi [con l'esclusione della fase istruttoria], seguono la soccombenza, sicché
deve essere condannato al pagamento di esse in favore della parte opposta;
Parte_1 nulla sulle spese nel rapporto processuale tra opponente e contumace
P.Q.M.
4 il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1577/2019 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Dalmazio, pec: C.F.: , Email_1 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina via Dei Mille is. 101 n. 243, opponente contro , nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...]vill. C.F.: rappresentata e difesa CP_2 CodiceFiscale_8 dall'Avv. Livio Cutuli, giusta procura in atti, opposta, e nei confronti di nato CP_3
a Messina il 16.9.1992, opposto contumace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_3
2. rigetta l'opposizione;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio liquidate in € 6.023,00 oltre s.g. al 15%, i.v.a. e cassa;
4. nulla sulle spese nel rapporto processuale tra opponente e contumace. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, 7.6.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
5
, nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, nel presente giudizio, in
[...] virtù di procura in atti, dall'Avv. Simona Dalmazio, C.F.: ; CodiceFiscale_2 opponente E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Messina vill. , C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'Avv. Livio Cutuli;
parte opposta E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], CP_3 opposto contumace Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare;
contratto di permuta Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione del 25.3.2019, il signor formulava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 7.3.2019, notificatogli in data 12.3.2019, con il quale i signori e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3
, gli avevano intimato il pagamento della somma complessiva di € Persona_1
265.324,92, in forza della sentenza n. 1447/2010 del Tribunale di Messina il 12.7.2010, nonché dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., pronunciata nell'ambito del procedimento R.G. n. 4589/2008. L'opponente, in particolare, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, argomentando che all'interno della sentenza n. 1447/2010 fosse stata riportata una data di nascita – 23 aprile 1973 – diversa da quella reale – 24 aprile 1973 –, determinando, così, un'incertezza sull'identità del soggetto condannato, tale da rendere invalido il titolo esecutivo e improduttivo di effetti nei suoi confronti;
contestava, altresì, la validità delle notifiche di tutti gli atti inerenti al giudizio N.R.G. 4589/2008; allegava di non essere più socio della società dal 22.11.2004; Parte_2 formulava, quindi, le seguenti domande: “1) Preliminarmente sospendere per i motivi esposti in narrativa e nei confronti di nato a [...] il 24. 4. 1973 CF: Parte_1
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal C.F._4
Tribunale di Messina il 4.3.2009 nell'ambito del giudizio NRG 4589/2008 nonché della
1 sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina il 12.7.2010 notificata all'opponente unitamente all'atto di precetto del 7.3.2019; 2) ritenere e dichiarare che al sig. Parte_1
nato a [...] il [...] CF: non è mai stato notificato
[...] CodiceFiscale_1
l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 4589/2008 conclusosi con sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina e conseguentemente dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti degli atti processuali relativi al giudizio n. 4589/2008 Tribunale di Messina, della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio NRG 4589/2008 nonché della sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina a conclusione del citato giudizio;
3) dichiarare che, essendo inefficace nei confronti dell'odierno opponente l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e la sentenza n. 1447/2010 emesse dal Tribunale di Messina nel giudizio NRG 4589/2008, nessuna esecuzione può essere promossa nei confronti di nato a [...] il [...] CF: Parte_1 [...]
4) dichiarare che in forza della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e della C.F._5 sentenza n. 1447/2010 emesse entrambe nel giudizio NRG 4589/2008 dal Tribunale di
Messina nessuna esecuzione può essere promossa nei confronti di nato a [...]
Messina il 24.4.1973 CF: 5) condannare i convenuti in solido al CodiceFiscale_1 pagamento di spese competenze ed onorari del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. All'udienza del 20.9.2019, il Giudice riservava di provvedere e, successivamente, sciogliendo la riserva assunta, emetteva ordinanza di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo e del precetto opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.7.2020. Si costituiva in giudizio la signora la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e/o la correzione del titolo;
eccepiva, in particolare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
ancora, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., argomentando che ogni eventuale doglianza sulla formazione del titolo – sentenza n. 1447/2010 del Tribunale di Messina, fondata sull' ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – andasse proposta tramite i rimedi ordinari di impugnazione;
evidenziava che l'ordinanza ex art. 186 ter del 9.3.2009 fosse stata emessa personalmente nei confronti di , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
e nei confronti della – già e
[...] Parte_2 Parte_2 [...] assuntori dell'obbligazione nei confronti di – senza Parte_2 Controparte_1 alcuna indicazione della data di nascita dei debitori e che l'ingiunzione fosse stata poi notificata al signor senza che il debitore si opponesse, divenendo così Parte_1 irrevocabile;
adduceva, ancora, l'irrilevanza dell'errore materiale contenuto nella sentenza quanto alla data di nascita del signor – 23.4.1973 anziché 24.4.1973 – trattandosi Parte_1 di errore meramente materiale, privo di effetti invalidanti sul titolo esecutivo o sull'atto di precetto ed emergendo con chiarezza, la corretta identificazione del debitore, dal complesso degli elementi del titolo;
evidenziava, infine, il comportamento inadempiente dell'opponente, il quale – per tesi dell'opposta – avrebbe, insieme al , beneficiato della permuta Parte_2 immobiliare, edificato la porzione di fabbricato a lui destinata e venduto anche gli appartamenti edificati senza costruire quanto pattuito a favore dei permutanti e lasciando loro a carico anche gli oneri di urbanizzazione. Depositate le note, all'udienza virtuale del 10.7.2020, le parti precisavano le conclusioni;
parte opposta chiedeva un rinvio per discussione orale. Il Giudice riservava la decisione;
scioglieva la riserva in data 13.7.2020 e rinviava per la discussione orale all'udienza del 24.4.2021.
2 Parte opponente, in data 3.8.2020, depositava le note conclusive. Con decreto di fissazione del 5.2.2021, il Giudice disponeva lo spostamento dell'udienza del 24.4.2021 all'udienza del 30.4.2021, successivamente sostituita dal deposito telematico di note scritte. Le parti depositavano le note di trattazione scritta;
parte opponente eccepiva l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta da controparte, nonché l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate con le note di trattazione scritta del 6.7.2020 e depositate oltre il termine di cui all'ordinanza dell'11.6.2020; parte opposta, invece, produceva copia del decreto di correzione errore materiale dell'intestazione della sentenza n. 147/2010 emesso dal Dott. il 9.7.2020, nel Per_2 quale “[…] ritenuto che la menzionata sentenza debba essere corretta in linea con quanto chiesto dalla parte, essendo affetta chiaramente dal menzionato errore materiale
P.Q.M.
dispone la correzione della sentenza n. 1447/2010 emessa dal Tribunale di Messina in data 12.7.2010 nel procedimento n. 4589/2008 R.G., come di seguito indicato;
ove è scritto, nella intestazione , nato a [...] il [...] cod. fisc.: Parte_1 C.F._6
deve leggersi ed intendersi “ , nato a [...] il [...] cod.
[...] Parte_1 fisc.: . CodiceFiscale_7
All'udienza virtuale del 30.4.2021, il Giudice rinviava la causa all'udienza dell'1.12.2021, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. All'udienza del 1.12.2021, il Giudice rinviava la causa per la discussione orale in presenza dei procuratori delle parti all'udienza del 14.10.2022, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte;
depositate le note – nelle quali parte opponente ribadiva la tardività della costituzione dell'opposta (avvenuta solo in data 4.7.2020) – , all'udienza virtuale del 14.10.2022, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 20.9.2023, successivamente rinviata per la discussione orale all'udienza del 5.7.2024. Con ordinanza del 5.7.2024, il G.I. rimetteva il procedimento al Presidente della Seconda Sezione Civile. Con decreto del 11.10.2024, il Presidente di Sezione fissava l'udienza del 22.5.2025 per la discussione orale della causa. All'udienza del 22.5.2025, le parti discutevano oralmente la causa;
il Presidente di Sezione riservava di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. L'opposizione proposta da è infondata nel merito e va, Parte_1 pertanto, rigettata. Anzitutto, occorre dichiarare la contumacia di , attesa la regolarità della CP_3 notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'opponente con l'unico motivo d'opposizione (all'esecuzione) ha dedotto di essere estraneo al titolo esecutivo – la sentenza n. 1447/2010 del Tribunale di Messina – fondante il precetto impugnato;
per tesi dell'opponente, infatti, il titolo esecutivo recherebbe una data di nascita [23 aprile 1973] di diversa da quella dell'odierno opponente Parte_1
( ) nato il [...] e non anche il 23.4.1973; dal che ha argomentato Parte_1
l'inesistenza del diritto della controparte ad agire esecutivamente in sua danno con l'azione minacciata con il precetto opposto. Tuttavia, in corso di causa, è stato emesso, su istanza della parte opposta, decreto di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 288 c.p.c., con cui il giudice della sentenza de quo ha rettificato l'indicazione anagrafica, accertando che la data corretta è 24.4.1973, corrispondente a quella dell'odierno opponente.
3 Il decreto, prodotto ritualmente in giudizio prima della decisione, ha natura dichiarativa, non costitutiva, e interviene a eliminare una mera imprecisione formale. Non ha effetti formalmente retroattivi, ma accerta che il titolo era sin dall'origine riferibile all'attuale opponente, come del resto dimostrato dal complesso degli atti del procedimento R.G. n. 4589/2008. Sul punto, deve evidenziarsi che costante giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'indicazione di una data di nascita errata in presenza di tutte le altre informazioni
– nome, cognome, luogo di residenza – che permettono la corretta identificazione dell'intimato, non è causa di nullità, in quanto l'errore è facilmente verificabile con la diligenza dell'uomo medio [cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 8430/2016]. In particolare, la costante presenza del nominativo dell'odierno opponente, il contenuto della domanda azionata, la descrizione della vicenda negoziale, la scrittura privata prodotta in atti, non lasciano dubbi sull'identità del soggetto destinatario della condanna. L'intervenuta correzione della sentenza, con la procedura disciplinata dagli artt. 287– 288 c.p.c., conferma, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'errore materiale denunziato è inidoneo ad incidere sull'efficacia soggettiva del titolo esecutivo azionato. Premesso ciò, la proposizione dell'opposizione si rivela priva di fondamento sostanziale, avendo ad oggetto un vizio puramente formale, che non ha mai compromesso l'identificazione del debitore e, quindi, la portata (soggettiva) del titolo esecutivo giudiziale azionato. Non è fondata neppure l'eccezione secondo cui il decreto di correzione sarebbe inutilizzabile per essere stato prodotto oltre le preclusioni istruttorie. Trattandosi di atto giudiziario e non di documento probatorio, il decreto è pienamente valutabile dal giudice, ancorché depositato successivamente all'assegnazione dei termini per le memorie, purché versato nel fascicolo prima della decisione, come è avvenuto nel caso di specie. Resta fermo che trattasi di provvedimento formatosi comunque in data successiva alla maturazione del termine di maturazione delle preclusioni istruttorie e, quindi, legittimamente prodotto alla data del 23.4.2021 da parte opposta. Quanto, infine, alle deduzioni dell'opponente circa l'inesistenza dell'obbligazione sottesa al titolo, esse sono inammissibili nel presente giudizio;
infatti, il titolo esecutivo azionato è di natura giudiziale e il giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 co. 1 c.p.c.) non può rimettere in discussione il contenuto della decisione, né valutare la fondatezza della pretesa giudizialmente accertata, ma conoscere solo dei fatti modificativi, estintivi del diritto consacrato nel titolo maturati successivamente ad esso. Invero, trattandosi di contestazioni sul merito già definite con la sentenza azionata, ogni censura avrebbe dovuto essere fatta valere con gli strumenti di impugnazione ordinaria. Assorbite nelle superiori considerazioni tutte le residue questioni ivi comprese quelle in rito tardivamente poste dalla parte opposta costituitasi il 6.7.2020 dopo la prima udienza di comparizione e trattazione. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia [€ 265.324,92] e della tariffa forense vigente, secondo i parametri minimi per tre delle quattro fasi [con l'esclusione della fase istruttoria], seguono la soccombenza, sicché
deve essere condannato al pagamento di esse in favore della parte opposta;
Parte_1 nulla sulle spese nel rapporto processuale tra opponente e contumace
P.Q.M.
4 il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1577/2019 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Dalmazio, pec: C.F.: , Email_1 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina via Dei Mille is. 101 n. 243, opponente contro , nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...]vill. C.F.: rappresentata e difesa CP_2 CodiceFiscale_8 dall'Avv. Livio Cutuli, giusta procura in atti, opposta, e nei confronti di nato CP_3
a Messina il 16.9.1992, opposto contumace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_3
2. rigetta l'opposizione;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio liquidate in € 6.023,00 oltre s.g. al 15%, i.v.a. e cassa;
4. nulla sulle spese nel rapporto processuale tra opponente e contumace. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, 7.6.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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