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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 31755/2022 , pervenuta all'udienza del 3 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra :
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Marco Parte_1
Calvani
ATTORE
E
Avv. nato a [...] l'[...], difeso giusta delega in atti dall' Avv. Alberto Maria CP_1
Mauri
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) , difesa giusta delega in atti P.IVA_1 dall'Avv. AU Russo
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- responsabilità del mediatore immobiliare ex art. 1759 c.c. in relazione all'accertamento della libertà dell'immobile, oggetto di contratto preliminare di vendita, da trascrizioni pregiudizievoli - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, premesso che: con mandato professionale sottoscritto nell'aprile 2017 si rivolgeva Parte_1
allo studio legale dell'avvocato per avere un parere circa una controversia sorta contro CP_1
la Agenzia Immobiliare A.G.I.S. di AU AZ;
esso ricorrente lamentava infatti un presunto danno da parte del mediatore ,per aver quest'ultimo taciuto la sussistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita;
l'avvocato CP_1
dopo essersi limitato ad illustrare sinteticamente all'attore la fattispecie, proponeva a quest'ultimo di procedere giudizialmente nei confronti della ditta A.G.I.S. di AU AZ, deducendo l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte in qualità di mediatore immobiliare e, pertanto, chiedendo di "accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta agli obblighi imposti dal mediatore come dedotti nel corpo dell'atto di citazione, con particolare riferimento all'articolo 1759 c.c., ed accertarne la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale;
accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto al mediatore alla provvigione corrisposta dal Signor condannare parte convenuta alla restituzione del diritto al Pt_1
mediatore in favore dell'attore anche a titolo risarcitorio dell'importo di euro 17.499,68, e al risarcimento del danno come quantificato pari ad euro 8400,00, comprensivo del danno da stress da liquidarsi in via equitativa…; condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite"; ottenuto il mandato ad agire, l'avvocato omettendo di far sottoscrivere al cliente il previsto CP_1
consenso informato per l'azione legale nonché un'informativa circa le probabilità di ottenere una vittoria in giudizio, provvedeva a notificare un atto di citazione alla controparte, e ad incardinare la causa ,avente N.R.G. 35960/2017, presso il Tribunale di Roma - Sezione Decima;
successivamente, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione;
con sentenza pubblicata il 3 maggio 2019 (in atti) il Tribunale di Roma rigettava la domanda , e condannava l'attore a rifondere al procuratore antistatario di parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4843,80, oltre accessori;
a supporto di tale decisione il Tribunale di Roma osservava che "non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della sua prestazione, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico- giuridico. Pertanto, in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà del bene oggetto della trattativa da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli (Cass. Civ. sentenza n. 8849 del
2017)"; esso attore si vedeva dunque costretto a provvedere al pagamento delle spese di giudizio per totali euro 6071,62 in favore dell'avvocato Giovanni Nappi (vedi fatture in atti) oltre ai compensi professionali e spese anticipate di giudizio corrisposte all'avvocato per complessivi CP_1
euro 3106,68; veniva quindi avviata una procedura conciliativa sia innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sia presso l'organismo di Mediazione, che si concludevano entrambe con esito negativo come da verbale in atti;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto della inosservanza dell'obbligo di informazione gravante sul professionista in relazione a tutte le fasi dell'iter procedurale relativo al giudizio risarcitorio ex articolo 1759 c.c. , nonché dell'esito del giudizio di primo grado, avendo l'avvocato addotto a fondamento della domanda risarcitoria CP_1
“motivi in diritto palesemente infondati, siccome in evidente contrasto con la normativa e con la giurisprudenza di legittimità” (pag. 5 atto di citazione); che era interesse, dunque, di esso attore conseguire il risarcimento dei danni derivanti dal negligente operato del professionista;
tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento CP_1
dei danni quantificati in € 9178,30, oltre accessori di legge, il tutto previo accertamento della responsabilità del professionista nell'esecuzione del mandato.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_2
, onde essere da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda
[...]
risarcitoria (vedi polizza, doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione) ; nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che, in via preliminare, ha eccepito la inoperatività della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa , istruita con documenti e interrogatorio formale dell'attore , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione.
Tanto premesso in fatto , ferma la procedibilità della domanda, devesi ora valutare il merito della stessa , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale . La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006). In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è stato provato per tabulas il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. per l'insaturazione del giudizio risarcitorio ex art. 1759 c.c. innanzi al CP_1
Tribunale di Roma .
Occorre ora accertare , in secundis, se sia ravvisabile inadempimento del professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In relazione a tale profilo deve operarsi la distinzione tra il prospettato inadempimento all'obbligo di informazione gravante sul professionista e il dedotto inadempimento dell'Avv. per aver CP_1 impostato l'atto introduttivo del giudizio e i successivi scritti difensivi (nella causa innanzi al
Tribunale di Roma) , sulla scorta di una strategia difensiva fondata su principi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del mediatore.
Venendo a considerare il primo profilo, osserva il Tribunale che le risultanze della espletata istruttoria portano ad escludere che il convenuto sia rimasto inadempiente all'obbligo di informazione del cliente in riferimento alle fasi salienti del giudizio innanzi al Tribunale di Roma : sono allegate alla comparsa di costituzione le e mail scambiate tra il professionista e l'attore che testimoniano un costante e continuo aggiornamento del cliente sullo svolgimento e l'esito del giudizio .
Di poi, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale ud. del 4.3.2024) l'attore ha confermato di
“aver ricevuto mail dall'Avv. , il tutto fa sempre parte del lavoro dell'avvocato” , e ciò in CP_1 risposta al capitolo 8) delle memorie istr. dirette di parte convenuta ossia “vero che , per aggiornarLa in merito allo svolgimento dell'incarico che qui interessa, l'Avv. Le ha inviato CP_1
molteplici mail (oltre 10) rendendoLa costantemente edotto in merito all'avanzamento della causa”.
Venendo ora al secondo profilo- adozione di strategia difensiva fondata sul principio che il mediatore sia tenuto a comunicare ai contraenti le circostanze a lui note ai fini della conclusione dell'affare , ivi compresa l'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli ( nel caso che ci occupa il si era impegnato ad acquistare un immobile sul quale era trascritto un pignoramento e il Pt_1
mediatore nulla aveva comunicato al riguardo) , osserva il Tribunale che la causa è stata promossa nel 2017 , sicchè occorre verificare quale fosse l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità del mediatore nel momento in cui venne instaurato il giudizio .
L'art. 1759 c.c. recita testualmente : “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
L'obbligo di informazione previsto dalla norma citata per costante orientamento giurisprudenziale non è limitato alle circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso al contratto, ma si estende anche alle circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto con diverse condizioni e clausole;
il dovere di imparzialità che incombe sul mediatore è, infatti , violato – e da ciò deriva la sua responsabilità- tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l'affare , quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate circostanze avrebbe indotto la parte a concludere l'affare a condizioni diverse.
La responsabilità del mediatore per omessa o inesatta informazione trova quindi fondamento nel contratto di mediazione e nel generale principio di buona fede e correttezza che presiede a tutti i rapporti di natura obbligatoria , talchè , configurandosi come responsabilità contrattuale, non può essere confusa con la responsabilità del venditore (o del promittente venditore) per avere taciuto al compratore l'esistenza di circostanze o di vizi della cosa venduta che ne diminuiscano il libero godimento e il valore;
trattasi di due distinte responsabilità contrattuali aventi diverso ambito di operatività (rispettivamente mediazione e vendita) e diverse finalità.
Ciò posto , rileva ancora il Tribunale che l'obbligo di informazione del mediatore soggiace ad un parametro di valutazione di media diligenza venendo in rilievo una attività di natura professionale;
per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, poichè la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ. va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro , sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza .
Venendo ora al tema del decidere – cioè se sia ravvisabile inadempimento qualificato del convenuto per aver affermato nell'atto di citazione da lui concepito che il mediatore fosse tenuto a comunicare l'esistenza della trascrizione del pignoramento sull'immobile compromesso in vendita - osserva il
Tribunale che la giurisprudenza di legittimità all'epoca dei fatti (2017) con orientamento maggioritario, ha escluso che rientri nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione , ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico , quali l'accertamento , previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell'immobile oggetto della trattativa, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v. Cass. 6389/2001; Cass.
822/2006 che testualmente : “ In base alla disciplina codicistica e professionale, il mediatore, pur dovendo normalmente osservare gli obblighi previsti dall'art. 1759, comma primo, cod. civ., non
è, tuttavia, tenuto in difetto di uno specifico incarico, al compimento di indagini di natura tecnico-giuridica come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie”;
Cass. 8849/2017) .
Occorre , tuttavia , puntualizzare che nella giurisprudenza di legittimità vi erano state all'epoca dei fatti pronunce di segno contrario , e cioè quelle che ritenevano sussistere l'obbligo per il mediatore di verificare e comunicare ai contraenti la libertà dell'immobile compromesso in vendita da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (cfr. Cass. 16382/2009 e massime successive in parte conformi e in parte difformi).
La tematica degli obblighi del mediatore in riferimento all'art. 1759 c.c. era all'epoca tutt'altro che pacifica in giurisprudenza .
Il Tribunale nella sentenza del 2019 ha aderito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, eppur tuttavia il precedente in un regime di civil law , quale è quello che caratterizza il nostro ordinamento , non è vincolante , atteso che il Giudice di merito può comunque discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità , fornendo adeguata motivazione .
L'Avv. ha impostato la strategia difensiva su un orientamento giurisprudenziale minoritario, CP_1
ma la strategia difensiva scelta non costituisce espressione di un inadempimento qualificato , ma espressione della discrezionalità dell'avvocato nella scelta degli strumenti con i quali far conseguire al proprio assistito il bene della vita avuto di mira con l'instaurazione del giudizio . A quanto sinora argomentato si aggiunga la non trascurabile circostanza che avverso la sentenza di primo grado non risulta proposto appello (circostanza riferita dall'attore in sede di interrogatorio formale in risposta al cap. 11 delle memorie istr. dirette di parte convenuta) , neppure a ministero di altro professionista, e che la proposizione del gravame avrebbe potuto stimolare il Giudice
d'appello a discostarsi dall'orientamento maggioritario in giurisprudenza , proprio a cagione del fatto che costituisce principio generale che l'instaurazione di qualsiasi giudizio comporta incertezza dell'esito tanto per chi agisce quanto per colui che resiste in giudizio (fermo restando che sarebbe auspicabile un intervento della giurisprudenza a Sezioni Unite per delineare compiutamente gli obblighi del mediatore in riferimento alla tematica delle trascrizioni pregiudizievoli).
Per le considerazioni che precedono ritiene il Tribunale di dover escludere la sussistenza di un inadempimento qualificato in capo al professionista.
La acclarata insussistenza dell'inadempimento qualificato preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria .
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 , avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_3 sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 3500,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 31755/2022 , pervenuta all'udienza del 3 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra :
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall' Avv. Marco Parte_1
Calvani
ATTORE
E
Avv. nato a [...] l'[...], difeso giusta delega in atti dall' Avv. Alberto Maria CP_1
Mauri
CONVENUTO
Nonché
Controparte_2
(da ora in avanti per brevità la Compagnia) , difesa giusta delega in atti P.IVA_1 dall'Avv. AU Russo
TERZO CHIAMATO su istanza del convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato- responsabilità del mediatore immobiliare ex art. 1759 c.c. in relazione all'accertamento della libertà dell'immobile, oggetto di contratto preliminare di vendita, da trascrizioni pregiudizievoli - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 c.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 3 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e del terzo chiamato , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
, premesso che: con mandato professionale sottoscritto nell'aprile 2017 si rivolgeva Parte_1
allo studio legale dell'avvocato per avere un parere circa una controversia sorta contro CP_1
la Agenzia Immobiliare A.G.I.S. di AU AZ;
esso ricorrente lamentava infatti un presunto danno da parte del mediatore ,per aver quest'ultimo taciuto la sussistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita;
l'avvocato CP_1
dopo essersi limitato ad illustrare sinteticamente all'attore la fattispecie, proponeva a quest'ultimo di procedere giudizialmente nei confronti della ditta A.G.I.S. di AU AZ, deducendo l'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte in qualità di mediatore immobiliare e, pertanto, chiedendo di "accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta agli obblighi imposti dal mediatore come dedotti nel corpo dell'atto di citazione, con particolare riferimento all'articolo 1759 c.c., ed accertarne la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale;
accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto al mediatore alla provvigione corrisposta dal Signor condannare parte convenuta alla restituzione del diritto al Pt_1
mediatore in favore dell'attore anche a titolo risarcitorio dell'importo di euro 17.499,68, e al risarcimento del danno come quantificato pari ad euro 8400,00, comprensivo del danno da stress da liquidarsi in via equitativa…; condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite"; ottenuto il mandato ad agire, l'avvocato omettendo di far sottoscrivere al cliente il previsto CP_1
consenso informato per l'azione legale nonché un'informativa circa le probabilità di ottenere una vittoria in giudizio, provvedeva a notificare un atto di citazione alla controparte, e ad incardinare la causa ,avente N.R.G. 35960/2017, presso il Tribunale di Roma - Sezione Decima;
successivamente, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione;
con sentenza pubblicata il 3 maggio 2019 (in atti) il Tribunale di Roma rigettava la domanda , e condannava l'attore a rifondere al procuratore antistatario di parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4843,80, oltre accessori;
a supporto di tale decisione il Tribunale di Roma osservava che "non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della sua prestazione, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico- giuridico. Pertanto, in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà del bene oggetto della trattativa da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli (Cass. Civ. sentenza n. 8849 del
2017)"; esso attore si vedeva dunque costretto a provvedere al pagamento delle spese di giudizio per totali euro 6071,62 in favore dell'avvocato Giovanni Nappi (vedi fatture in atti) oltre ai compensi professionali e spese anticipate di giudizio corrisposte all'avvocato per complessivi CP_1
euro 3106,68; veniva quindi avviata una procedura conciliativa sia innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sia presso l'organismo di Mediazione, che si concludevano entrambe con esito negativo come da verbale in atti;
che, in diritto, era configurabile la responsabilità professionale dell'avvocato ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., tenuto conto della inosservanza dell'obbligo di informazione gravante sul professionista in relazione a tutte le fasi dell'iter procedurale relativo al giudizio risarcitorio ex articolo 1759 c.c. , nonché dell'esito del giudizio di primo grado, avendo l'avvocato addotto a fondamento della domanda risarcitoria CP_1
“motivi in diritto palesemente infondati, siccome in evidente contrasto con la normativa e con la giurisprudenza di legittimità” (pag. 5 atto di citazione); che era interesse, dunque, di esso attore conseguire il risarcimento dei danni derivanti dal negligente operato del professionista;
tanto premesso, ha evocato in giudizio l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento CP_1
dei danni quantificati in € 9178,30, oltre accessori di legge, il tutto previo accertamento della responsabilità del professionista nell'esecuzione del mandato.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_2
, onde essere da questa manlevato in caso di accoglimento della domanda
[...]
risarcitoria (vedi polizza, doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione) ; nel merito, ha contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa .
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la Compagnia che, in via preliminare, ha eccepito la inoperatività della polizza;
nel merito, ha fatto proprie le tesi difensive del convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa , istruita con documenti e interrogatorio formale dell'attore , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione.
Tanto premesso in fatto , ferma la procedibilità della domanda, devesi ora valutare il merito della stessa , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale . La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è
l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata .
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013;
10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e
2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) .
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006). In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ.
2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) .
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è stato provato per tabulas il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. per l'insaturazione del giudizio risarcitorio ex art. 1759 c.c. innanzi al CP_1
Tribunale di Roma .
Occorre ora accertare , in secundis, se sia ravvisabile inadempimento del professionista all'obbligo di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. .
In relazione a tale profilo deve operarsi la distinzione tra il prospettato inadempimento all'obbligo di informazione gravante sul professionista e il dedotto inadempimento dell'Avv. per aver CP_1 impostato l'atto introduttivo del giudizio e i successivi scritti difensivi (nella causa innanzi al
Tribunale di Roma) , sulla scorta di una strategia difensiva fondata su principi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del mediatore.
Venendo a considerare il primo profilo, osserva il Tribunale che le risultanze della espletata istruttoria portano ad escludere che il convenuto sia rimasto inadempiente all'obbligo di informazione del cliente in riferimento alle fasi salienti del giudizio innanzi al Tribunale di Roma : sono allegate alla comparsa di costituzione le e mail scambiate tra il professionista e l'attore che testimoniano un costante e continuo aggiornamento del cliente sullo svolgimento e l'esito del giudizio .
Di poi, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale ud. del 4.3.2024) l'attore ha confermato di
“aver ricevuto mail dall'Avv. , il tutto fa sempre parte del lavoro dell'avvocato” , e ciò in CP_1 risposta al capitolo 8) delle memorie istr. dirette di parte convenuta ossia “vero che , per aggiornarLa in merito allo svolgimento dell'incarico che qui interessa, l'Avv. Le ha inviato CP_1
molteplici mail (oltre 10) rendendoLa costantemente edotto in merito all'avanzamento della causa”.
Venendo ora al secondo profilo- adozione di strategia difensiva fondata sul principio che il mediatore sia tenuto a comunicare ai contraenti le circostanze a lui note ai fini della conclusione dell'affare , ivi compresa l'esistenza di trascrizioni pregiudizievoli ( nel caso che ci occupa il si era impegnato ad acquistare un immobile sul quale era trascritto un pignoramento e il Pt_1
mediatore nulla aveva comunicato al riguardo) , osserva il Tribunale che la causa è stata promossa nel 2017 , sicchè occorre verificare quale fosse l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità del mediatore nel momento in cui venne instaurato il giudizio .
L'art. 1759 c.c. recita testualmente : “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
L'obbligo di informazione previsto dalla norma citata per costante orientamento giurisprudenziale non è limitato alle circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso al contratto, ma si estende anche alle circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto con diverse condizioni e clausole;
il dovere di imparzialità che incombe sul mediatore è, infatti , violato – e da ciò deriva la sua responsabilità- tanto nel caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere l'affare , quanto nel caso in cui la conoscenza di determinate circostanze avrebbe indotto la parte a concludere l'affare a condizioni diverse.
La responsabilità del mediatore per omessa o inesatta informazione trova quindi fondamento nel contratto di mediazione e nel generale principio di buona fede e correttezza che presiede a tutti i rapporti di natura obbligatoria , talchè , configurandosi come responsabilità contrattuale, non può essere confusa con la responsabilità del venditore (o del promittente venditore) per avere taciuto al compratore l'esistenza di circostanze o di vizi della cosa venduta che ne diminuiscano il libero godimento e il valore;
trattasi di due distinte responsabilità contrattuali aventi diverso ambito di operatività (rispettivamente mediazione e vendita) e diverse finalità.
Ciò posto , rileva ancora il Tribunale che l'obbligo di informazione del mediatore soggiace ad un parametro di valutazione di media diligenza venendo in rilievo una attività di natura professionale;
per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, poichè la legge n. 39 del 1989 subordina l'esercizio dell'attività di mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, configurandola come attività professionale, l'obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell'art. 1759 cod. civ. va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro , sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza .
Venendo ora al tema del decidere – cioè se sia ravvisabile inadempimento qualificato del convenuto per aver affermato nell'atto di citazione da lui concepito che il mediatore fosse tenuto a comunicare l'esistenza della trascrizione del pignoramento sull'immobile compromesso in vendita - osserva il
Tribunale che la giurisprudenza di legittimità all'epoca dei fatti (2017) con orientamento maggioritario, ha escluso che rientri nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione , ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico , quali l'accertamento , previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell'immobile oggetto della trattativa, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v. Cass. 6389/2001; Cass.
822/2006 che testualmente : “ In base alla disciplina codicistica e professionale, il mediatore, pur dovendo normalmente osservare gli obblighi previsti dall'art. 1759, comma primo, cod. civ., non
è, tuttavia, tenuto in difetto di uno specifico incarico, al compimento di indagini di natura tecnico-giuridica come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie”;
Cass. 8849/2017) .
Occorre , tuttavia , puntualizzare che nella giurisprudenza di legittimità vi erano state all'epoca dei fatti pronunce di segno contrario , e cioè quelle che ritenevano sussistere l'obbligo per il mediatore di verificare e comunicare ai contraenti la libertà dell'immobile compromesso in vendita da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (cfr. Cass. 16382/2009 e massime successive in parte conformi e in parte difformi).
La tematica degli obblighi del mediatore in riferimento all'art. 1759 c.c. era all'epoca tutt'altro che pacifica in giurisprudenza .
Il Tribunale nella sentenza del 2019 ha aderito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, eppur tuttavia il precedente in un regime di civil law , quale è quello che caratterizza il nostro ordinamento , non è vincolante , atteso che il Giudice di merito può comunque discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità , fornendo adeguata motivazione .
L'Avv. ha impostato la strategia difensiva su un orientamento giurisprudenziale minoritario, CP_1
ma la strategia difensiva scelta non costituisce espressione di un inadempimento qualificato , ma espressione della discrezionalità dell'avvocato nella scelta degli strumenti con i quali far conseguire al proprio assistito il bene della vita avuto di mira con l'instaurazione del giudizio . A quanto sinora argomentato si aggiunga la non trascurabile circostanza che avverso la sentenza di primo grado non risulta proposto appello (circostanza riferita dall'attore in sede di interrogatorio formale in risposta al cap. 11 delle memorie istr. dirette di parte convenuta) , neppure a ministero di altro professionista, e che la proposizione del gravame avrebbe potuto stimolare il Giudice
d'appello a discostarsi dall'orientamento maggioritario in giurisprudenza , proprio a cagione del fatto che costituisce principio generale che l'instaurazione di qualsiasi giudizio comporta incertezza dell'esito tanto per chi agisce quanto per colui che resiste in giudizio (fermo restando che sarebbe auspicabile un intervento della giurisprudenza a Sezioni Unite per delineare compiutamente gli obblighi del mediatore in riferimento alla tematica delle trascrizioni pregiudizievoli).
Per le considerazioni che precedono ritiene il Tribunale di dover escludere la sussistenza di un inadempimento qualificato in capo al professionista.
La acclarata insussistenza dell'inadempimento qualificato preclude l'accoglimento della domanda risarcitoria .
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuto le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014
(scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 , avuto riguardo alla somma richiesta a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio); l'attore deve poi rifondere il convenuto del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione della chiamata in manleva , le spese di giudizio CP_3 sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore del convenuto , che si liquidano in € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa del terzo;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in € 3500,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri