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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1738/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1738/2024 promosso da:
(p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Francesco Ort, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Diego Casonato a Treviso, Viale XV
Luglio 83;
- appellante - contro
(c.f. e p.iva n. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a
Benevento, Via Pacevecchia 14/C;
- appellata - in punto: appello avverso la sentenza n. 1173/2023, del 21/09/2023, Rep. N. 7424/2023, emessa nel giudizio R.G. 3904/2021 dal Giudice di Pace di Treviso e pubblicata il 13/10/2023. Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Nel merito ove dovesse ritenersi radicata la competenza territoriale in ordine al Foro di Treviso e, salvo gravame, rigettare la domanda ex adverso formulata siccome infondata in fatto e diritto per la causali di cui in narrativa con ogni consequenziale provvedimento e statuizione in ordine al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre alle percentuali per legge dovute, da porsi a carico della in persona del legale rappresentante pro tempore, con distrazione in Controparte_1
favore del sottoscritto avvocato antistatario” con ogni necessario provvedimento e contestuale restituzione di tutte le somme corrisposte in funzione della sentenze di primo grado, già corrisposte dalla nonché di tutte le voci di rimborso Parte_1
richieste. Con vittoria di spese, diritti ed onorati di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che sin da ora si dichiara antistatario.
Per l'appellata:
In via preliminare
1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le motivazioni indicate in comparsa, con conferma della sentenza impugnata;
In via principale e nel merito:
2) Rigettare tutti i motivi di appello in quanto infondati in fatto e diritto;
3) Confermare in toto la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre
IVA e CPA come per legge.
* * *
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva la Controparte_1 Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Treviso, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte attrice, della somma di € 428,00, quale corrispondente importo della rata a suo carico in scadenza il 29.08.2020, non corrisposta, relativa alla intercorsa polizza assicurativa n° 390375712, oltre agli interessi legali dalla data della scadenza di ciascuna rata impagata fino al saldo. Nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Parte_1
Giudice di Pace adito e, nel merito, disconosceva la firma apposta sul contratto di assicurazione, rappresentando l'inutilità della polizza per la presenza di altra polizza precedente avente lo stesso oggetto, chiedendo in conseguenza il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 6/09/2021, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 320 cpc e disponeva l'esperimento di una CTU grafologica, nominando a tal fine la Dott.ssa a cui Persona_1
conferiva l'incarico di “… verificare se le sottoscrizioni (in totale di numero 6) apposte sul contratto di assicurazione per la copertura multirischio dell'ufficio del 29 Agosto 2019, indicato al n. 3 della produzione di parte attrice, siano o meno autentiche e/o autografe le firme ivi apposte apparentemente riconducibili alla Dr.ssa legale Controparte_2
rappresentante della .”. Controparte_3
All'udienza del 31/10/2022, la CTU dott.ssa dichiarava di accettare l'incarico e prestava Persona_1
il giuramento di rito.
In data 27/04/2023 la CTU depositava la relazione concludendo nei seguenti termini: “… Le 6 sigle oggetto di verifica, per comodità rinominate X1, X2, X3, X4, X5 e X6, apposte sul contratto di assicurazione datato CP_1
29/08/19, sono apocrife, cioè non riconducibili alla Sig.ra Tale conclusione viene espressa in termini Controparte_2
di certezza…”.
All'udienza del 6/07/2023 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice
tratteneva la causa in decisione.
A definizione del procedimento, con la sentenza impugnata, il GdP condannava al Parte_1
pagamento in favore della della complessiva somma di €. 428,00, oltre agli interessi Controparte_1
legali, nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese di C.T.U. grafologica.
La sentenza di primo grado n. 1173/2023 veniva impugnata con atto di citazione d'appello notificato a mezzo pec in data 10/04/2024 dalla soccombente che ne chiedeva l'integrale riforma Parte_1
sulla base di n.3 motivi di censura:
1. errata valutazione e contraddittoria interpretazione delle risultanze probatorie causa di illogicità della motivazione;
2. errata valutazione ed interpretazione degli artt. 1895, 1888 e1325 c.c.;
3. erronea applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. in relazione alle spese della ctu.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 10/9/2024 si costituiva chiedendo, Controparte_1
in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito in via principale il rigetto di tutti i motivi di appello e la conferma integrale della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze.
Sciogliendo la riserva trattenuta alla prima udienza del 19/09/2024, il Giudice rinviava al 13/2/2025 per la discussione.
* * *
1) Dei motivi d'appello 1 e 2: errata valutazione e contraddittoria interpretazione delle risultanze probatorie causa di illogicità della motivazione;
errata valutazione ed interpretazione degli artt.
1895, 1888 e 1325 c.c.
Si ritiene che i due motivi di appello possano essere trattati congiuntamente.
L'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui afferma: “... siffatte difese confermano l'esistenza tra le parti oggi in causa dell'intercorso contratto assicurativo stipulato in data 29.08.2019 e del mancato pagamento da parte della società convenuta della seconda annualità con scadenza il29.08.2020 di cui la società attrice con l'atto introduttivo del giudizio, chiede il pagamento in suo favore. Né all'uopo Controparte_1
determinante appaiono le conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U. grafologico che ha accertato quali apocrife le sei firme apposte presumibilmente dalla società convenuta su detto intercorso contratto assicurativo la cui esistenza ed efficacia tra le parti, come sopra rilevato, è riconosciuta dalla stessa società convenuta …”
E ancora: le conclusioni del C.T.U. non si conciliano con altre circostanze processuali ed in particolare con la circostanza che la società convenuta ha riconosciuto la esistenza ed efficacia tra le parti dell'intercorso Parte_1
contratto assicurativo di cui chiedeva la modifica ed a seguito di diniego da parte della società assicuratrice non ha inteso pagare quanto dalla stessa contrattualmente dovuto…” (cfr. All. 1, pag. 6).
Secondo la società appellante il Giudice di prime cure nel pronunciarsi nel merito non solo si sarebbe discostato dalla perizia grafologica in esito alla quale la CTU concludeva affermando che le sottoscrizioni in calce alla polizza disconosciuta erano tutte apocrife (circostanza, di per sé bastevole, secondo l'appellante, a rendere annullabile il suddetto contratto), ma, nel farlo, avrebbe elaborato una motivazione del tutto illogica e contraddittoria. insiste nel precisare di aver sin da subito contestato la polizza, in quanto non utile. Parte_1
Tale polizza doveva fungere da copertura del mutuo relativo all'immobile sito in Avezzano (AQ), Via
XX Settembre, ma tale bene era già coperto da altra polizza, con altra Compagnia, per il medesimo rischio;
sulla base di tali motivazioni, l'odierna appellante riferiva di aver chiesto in Agenzia di annullare la seconda annualità e sosteneva che la suddetta polizza non sarebbe mai dovuta venire ad esistenza (cfr. all.to 3.4 citazione in appello), concretandosi una palese violazione dell'art. 1895 c.c. per cui “... il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto …”.
Proseguiva poi l'appellante nell'eccepire la violazione dell'art. 1888 c.c. per cui il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e dell'art. 1325 relativo ai requisiti ex lege imposti al contratto a pena di nullità.
Il GdP, dunque, nonostante il perito avesse attestato che le firme erano apocrife, avrebbe erroneamente continuato a sostenere la validità della polizza nonostante l'odierna appellante avesse dichiarato di non aver mai voluto stipulare suddetta polizza.
I dedotti motivi di appello non appaiono meritevoli di accoglimento.
Diversamente da quanto sostenuto da la motivazione della sentenza impugnata non è da Parte_1
considerarsi illogica né contraddittoria.
Il Giudice di prime cure ha disposto la CTU a seguito del disconoscimento che aveva Parte_1
formalizzato sulle sei sottoscrizioni apposte sulla polizza dichiarando di volersene avvalere in giudizio;
l'indagine sulle sottoscrizioni è stata quindi svolta sul piano tecnico.
Tuttavia, del tutto legittimamente, il giudice ha deciso di discostarsi dalle conclusioni della perizia per le ragioni che ha ampiamente esposto nella parte motiva della sentenza.
La giurisprudenza ha in più occasioni affermato che il giudice può disattendere le risultanze della disposta
CTU, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare (Cass. Civ. sez. lav. Ord.
6.8.2024 n. 22161).
Il giudice ha quindi la facoltà di disattendere le argomentazioni peritali sia quando le stesse siano contraddittorie sia quando egli, utilizzando la propria scienza, sia in grado di sostituirle con argomentazioni personali.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha reiteratamente precisato, in relazione alla CTU, come essa costituisca meramente un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti medesime. Allo stesso tempo, è orami noto che la CTU non possa avere carattere esplorativo e debba essere intesa come strumento ad aiuvandum del Giudice e non ad explorandum.
Deve quindi ritenersi che il Giudice possa disattendere le conclusioni della CTU, purché fornisca una coerente e convincente motivazione critica e indichi con precisione gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici di cui si è servito per contrastare il parere del consulente.
Tanto è avvenuto nel caso in esame.
Il GdP ha, infatti, rilevato che, a prescindere dal disconoscimento delle firme in polizza, è la stessa società appellante a riconoscere la sussistenza ed efficacia del contratto tra le parti, ammettendo tale circostanza con modalità confessorie, sia nella propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, che nelle dichiarazioni contenute nel documento di “Adesione a Domanda di Mediazione Obbligatoria”, che la stessa allega alle comparsa di costituzione come doc. 4.
Oltre a non poter lamentare alcuna violazione del principio della cd. “riservatezza esterna” sancito in materia di mediazione civile dagli inderogabili artt. 9 e 10 del D. Lgs n. 28/2010, dato che è la stessa parte ad esibire la documentazione “riservata”, l'appellante ha, quindi, espressamente ed inequivocabilmente riconosciuto l'esistenza del contratto assicurativo. Il fatto è da intendersi provato ed ultronee ed irrilevanti appaiono le difese di che sostiene Parte_1
l'inutilità della polizza assicurativa, di cui aveva chiesto l'annullabilità, che non sarebbe dovuta esistere, con ciò dando univocamente ad intendere che il contrato esisteva.
Esplicando le proprie difese, ha confermato l'esistenza dell'intercorso contratto Parte_1
assicurativo del 29/08/2019 e dell'omesso pagamento della seconda annualità con scadenza il
29/08/2020 a ammettendo di aver pagato la prima annualità della polizza e di Controparte_1
essersi rifiutata di pagare la seconda, disconoscendo la firma apposta sul contratto che era lo stesso per entrambe le annualità.
Deve essere rilevata un' altra circostanza che concorre a consolidare tale convincimento: le firme contestate sono apposte congiuntamente al timbro della società contraente che ne riporta i dati identificativi, rispetto al quale timbro nulla deduce, nemmeno in replica alle osservazioni Parte_1
avversarie.
Il G.d.P. ha altresì motivato la propria decisione di discostarsi dalle conclusioni del CTU poiché non si conciliavano con le altre circostanze processuali ed in particolare “con la circostanza che la società convenuta
a riconosciuto la esistenza ed efficacia tra le parti dell'intercorso contratto assicurativo di cui Parte_1
chiedeva la modifica ed a seguito di diniego da parte della società assicuratrice non ha inteso pagare quanto dalla stessa contrattualmente dovuto”.
La motivazione esplicitata da giudice di prime cure non è viziata da illogicità e contraddittorietà lamentata dall'appellante.
Il Giudice, infatti, con il limite della necessità di esplicare nelle motivazioni della sentenza, le ragioni per le quali ha ritenuto determinate prove dotate di maggior forza di convincimento rispetto ad altre, può scegliere quali prove porre a fondamento della decisione finale, in base a un ragionamento che segua le regole della logica e della comune esperienza.
Nel caso de quo, il Giudice ha motivato la propria decisione rilevando l'incompatibilità dell'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni sul documento polizza con le ammissioni di controparte rispetto alla sussistenza di un contratto valido ed efficace. Quanto alla violazione dell'art. 1895 c.c. ed all'allegata inesistenza del rischio l'appello non può essere accolto.
L'appellante infatti non ha fornito alcuna prova dell'assenza di rischio, limitandosi ad allegare l'esistenza di altra polizza, circostanza che, da sé sola, non può condurre a ritenere insussistente il rischio oggetto di assicurazione, che non può dirsi inesistente o venuto meno in rerum natura.
I motivi di appello devono quindi essere rigettati.
2) Del terzo motivo d'appello: omesso riconoscimento delle spese relative a c.t.u.
Con il terzo motivo d'appello, impugna il capo della sentenza in cui “… le spese processuali, Parte_1
così come quelle della esperita C.T.U. grafologica, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c….omissis”: ritiene infatti l'appellante che il compenso della CTU esuli dal principio di soccombenza, atteso che nel caso de quo la
CTU ha confermato le circostanze dalla stessa dedotte.
Tale motivo di appello non ha pregio e non merita di essere accolto.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., in ottemperanza al consolidato principio in base al quale la parte interamente vittoriosa non deve sopportare le spese di causa.
L'appellante cita recente giurisprudenza che ha sostenuto che il principio di soccombenza, in riferimento alle spese di CTU, non si applica in senso stretto e che il giudice ha un potere discrezionale di ripartire le spese di CTU, anche in deroga al principio di soccombenza, ad esempio nel caso in cui CTU ha richiesto accertamenti tecnici che hanno coinvolto entrambe le parti.
Nel caso de quo, tuttavia, non soccorrono circostanze che giustifichino la deroga al principio generale della soccombenza. Il Giudice di prime cure ha disposto la CTU su richiesta della società appellante, convenuta nel giudizio di primo grado, che aveva dichiarato di disconoscere il documento periziando e, contestualmente, di volersene avvalere. Seppur la CTU abbia concluso confermando le contestazioni di ogni altra contestazione si è dimostrata priva di pregio e la convenuta è risultata Parte_1
integralmente soccombente. Le spese di c.t.u. svolta nel giudizio di prime cure devono quindi essere definitivamente poste a carico di in ragione della soccombenza, nella misura già liquidata dal Giudice di primo grado. Parte_1
3) Delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Le spese del primo grado di giudizio sono state poste a carico della convenuta in virtù Parte_1
della soccombenza (quantificate nella complessiva somma di € 473,00, oltre accessori e spese della c.t.u. già liquidate in euro 1.155,68 e poste provvisoria a carico di parte attrice). CP_1
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza di primo grado anche rispetto al capo della decisione in punto spese di lite. Esse, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico dell'odierna appellante nella medesima misura indicata dal Giudice di Pace, con condanna di
[...]
alla restituzione delle spese di lite già eventualmente corrisposte da Parte_1 Controparte_1
Con riguardo, invece, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza. Nella quantificazione, avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, si è tenuto conto del fatto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in sede d'appello e che la causa è stata ritenuta matura per la decisione già alla prima udienza. Le spese di c.t.u. svolta nel giudizio di prime cure devono essere definitivamente poste a carico di in ragione della soccombenza, nella misura già Parte_1
liquidata dal Giudice di primo grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1173/2023 del Giudice di Pace di Treviso pubblicata il 13/10/2023 a definizione del procedimento RG n. 3904/2021:
- condanna (c.f. e p.iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_3
tempore, a rifondere a (c.f. e p.iva n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
850,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
- Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Treviso, 28 maggio 2025
Il Giudice
Marina Righi