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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 20.05.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio PENNA, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
, in Controparte_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca DI Stefano con studio in Campobasso alla via Zurlo n. 5
, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa ai sensi dell'art. 417 bis C.p.c., sia congiuntamente che disgiuntamente, da pagina 1 di 11 (c.f. ), dirigente, e da (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), in servizio presso la Direzione Centrale Affari Legali C.F._2
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha premesso: di essere dipendente dell' dall'1.01.06 con la CP_1
qualifica di Assistente Amministrativo, ex Categoria C;
di aver chiesto all , CP_1
in data 28.06.23, l'assenso al passaggio diretto tra amministrazioni;
di aver proposto in data 4.07.23 domanda per il Concorso “Bando di mobilità a domanda per l'acquisizione a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 56 unità dell'Area Assistenti, ex seconda area, da adibire agli Uffici
dell' ” e di essersi collocato in posizione utile per essere trasferito Controparte_2
presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate –Sede Regionale del Molise;
di aver ricevuto in data 28 marzo 2024, dall' , nota di rigetto della richiesta del c.d. nulla CP_1
osta ai fini del trasferimento, con motivazione relativa alla infungibilità della sua posizione e per valutazioni circa la carenza di organico;
di aver tramesso in data 2
aprile 2024 all' atto di diffida con cui chiedeva di annullare il diniego in CP_1
modo da consentire il suo trasferimento.
Sosteneva il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 comma 1 del d.lgs.
n. 165/2001, dato che nel caso in esame la sua posizione non era “infungibile”, né si riscontrava una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella ricoperta.
Chiedeva quindi di accertare l'illegittimità del rigetto della domanda di nulla osta ed il suo diritto alla mobilità, onde ottenere il trasferimento presso la sede richiesta.
L' , nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando CP_1
la piena legittimità dell'espresso diniego, dato che nell'ultimo decennio vari fattori, tra i pagina 2 di 11 quali l'emanazione di norme nazionali in tema di razionalizzazione della spesa, nonché
la graduale riduzione degli stanziamenti regionali, avevano determinato un depauperamento delle risorse a disposizione dell'Ente, anche sotto il profilo della dotazione organica, la cui consistenza aveva subito una rilevante contrazione per il collocamento in quiescenza di molteplici unità di personale, non compensata da alcuna sostituzione a causa delle insufficienti disponibilità finanziarie;
ne era conseguita una estrema difficoltà organizzativa e gestionale per l'Ente nel riuscire a garantire il proprio regolare funzionamento;
era altresì subentrata la inderogabile necessità di dover assicurare il rispetto dei LEPTA - livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali,
quali livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni tecniche, volti ad assicurare omogeneità e uniformità all'azione tecnica di controllo e protezione ambientale delle
Agenzie Ambientali, introdotti dalla legge 28 giugno 2016 n. 132; tale stato di cose era comprovato dall'atto afferente alla programmazione del fabbisogno del personale -
triennio 2020/2022, adottato da con Provvedimento n. 206 del 4 agosto CP_1
2020, reso esecutivo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 38/99, dalla Giunta Regionale, in cui si mettevano in risalto gli aspetti problematici dell'attuale consistenza dell'organico,
quali la significativa riduzione del personale in servizio registratasi nell'arco di un decennio, aggravati dalla previsione -nel breve periodo- del collocamento in quiescenza di ulteriori unità di personale e, nel contempo, veniva certificata l'impossibilità che, nel rispetto degli equilibri di bilancio e nei limiti dei relativi stanziamenti, potesse effettuarsi un ampliamento dell'organico; deduceva, quindi, che proprio rispetto a tale situazione doveva essere svolta la valutazione sulla fungibilità delle mansioni e non certo in maniera astratta, risultando pertanto non fungibile il ruolo del ricorrente.
Da tali valutazioni era quindi derivato il diniego avverso le istanze di mobilità del personale (non solo del ricorrente), il cui accoglimento avrebbe, invece, CP_1
pagina 3 di 11 determinato la compromissione di un assetto operativo già notevolmente impoverito a causa delle descritte vicende.
Il diniego al nulla osta richiesto dal ricorrente era, quindi, basato sulla effettiva situazione di organico di , che era stata del resto già rilevata dalla Regione Molise, CP_1
che esercitava il controllo sulla organizzazione e gestione dell'Agenzia.
Si costituiva anche l , evidenziando il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, atteso che alcun addebito poteva essere mosso nei confronti della con riferimento alla gestione della procedura di mobilità ex art. 30 D.lgs. CP_2
n. 165/2001 indetta con provvedimento n. 207080 del 12 giugno 2023; invero, rilevava che l'unico atto lesivo degli interessi del ricorrente era rinvenibile nella nota del 28
marzo 2024, con cui la esprimeva il proprio Controparte_5
diniego al trasferimento del ricorrente nei ruoli dell' ; pertanto, Controparte_2
l , pur avendone interesse, non aveva potuto dar corso al trasferimento in CP_2
assenza del parere favorevole dell' . CP_1
Chiedeva la propria estromissione dal giudizio e, comunque, il rigetto del ricorso.
____
In sede di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la resistente ha depositato CP_1
documentazione -ossia il provvedimento del DIRETTORE GENERALE dell' n. CP_1
378 del 17-12-2024, avente ad oggetto “risoluzione del rapporto di lavoro” tra e CP_1
si evince che era risultato vincitore di concorso presso altra CP_6 Parte_1
amministrazione e che lo stesso aveva esercitato opzione per tale nuova amministrazione e, di conseguenza, l aveva deliberato la risoluzione del CP_1
rapporto di lavoro alla data del 14.12.2024, subordinata al positivo superamento del periodo di prova, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro.
pagina 4 di 11 Tale evenienza risulta pacifica ed è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto è acclarato che, all'attualità, non sia più dipendente Pt_1
dell' ma lavori presso una altra amministrazione, per cui non potrebbe fruire della CP_1
procedura di mobilità oggetto del presente ricorso.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame.
La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 - 01).
pagina 5 di 11 Quanto al regime delle spese processuali, reputa il Tribunale che le stesse possano essere compensate integralmente tra tutte le parti, in base al principio di soccombenza virtuale, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio in atti, della condotta processuale delle parti e della concreta vicenda sottoposta al vaglio del
Tribunale.
Si osserva in primo luogo che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della non si prospettava fondata, dato che la procedura di mobilità Controparte_2
autorizzata dall'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 va ricondotta alla fattispecie della cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c. (Cass., Sez. L, n. 86 del 7 gennaio 2021), per cui l non era estranea alla odierna vicenda sostanziale e la sua evocazione in CP_2
giudizio risultava necessaria o, comunque, opportuna.
Quanto ai profili più squisitamente di merito, si rileva che l'art. 30, comma 1, del D.lgs.
n. 165/2001, nella formulazione applicabile al caso in esame, prevede che “Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente
e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti
di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di
personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il
passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai
periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo
pagina 6 di 11 indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul
proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui
sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e
fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard
di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di
differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro
due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il
preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale
di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.”
Sono previste, quindi, tre ipotesi nelle quali l'amministrazione di appartenenza può
opporre diniego alla mobilità del lavoratore, ossia il fatto che questi rivesta “posizioni
motivatamente infungibili”, che sia stato assunto da meno di tre anni o che l'amministrazione di appartenenza “abbia una carenza di organico superiore al 20 per
cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.”
A ben vedere, nel caso di specie, l'Amministrazione di appartenenza ha congruamente indicato, nella nota del 28.03.2024 prot. 4954/2024, le ragioni ostative alla mobilità, così
esprimendosi:
“(..)In senso opposto a quanto espresso dall'interessato nella suddetta nota prot.
3942/2024, il dettato giuridicamente vincolante posto dall'art. 30, comma 1 de D.Lgs.
165/2001, come modificato da ultimo a decorrere dal 1° luglio 2022, dall'articolo 6,
pagina 7 di 11 comma 1, lettera a), del D.L.30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 giugno 2022, n. 79., impone alla scrivente Amministrazione l'obbligo di
esprimere valutazioni circa la possibilità di accogliere istanze di trasferimento verso altri
Enti da parte dei propri dipendenti, tenuto conto degli aspetti relativi alla infungibilità ed
alla carenza di organico.
Nella fattispecie concreta, sia la valutazione di infungibilità, sia le valutazioni circa la
carenza di organico, impongono alla scrivente Amministrazione di esprimere il diniego
di nulla osta al trasferimento della S.V. presso altro Ente. Precisamente, l CP_2
versa in una persistente carenza di organico, aggravata dai pensionamenti e dalle
cessazioni intervenute, situazione di cronica carenza di organico che determina forti
criticità nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni cui è
preposta. A conferma, si richiamano i seguenti atti rientranti nelle scelte di
macroorganizzazione riservate all'amministrazione:
- nota di cui al prot. n. 8092/2018, di cui la S.V. è stata tra gli altri destinataria, la quale
dispone la sospensione del rilascio di nulla osta alle richieste di mobilità in uscita da
parte del personale dipendente di;
CP_1
- provvedimento del Commissario Straordinario n. 206 del 04-08-2020 recante ad
oggetto: “rilevazione della consistenza della dotazione organica dell' Parte_2
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 – vincoli di bilancio”;
- provvedimento del Direttore Generale n. 186 del 28-06-2022 recante ad oggetto:
“adozione piano integrato di attività e organizzazione– PIAO– 2022 2024 annualità
2022”, precisamente la sezione III^ programmazione triennale dei fabbisogni di
personale per il triennio 2022/2024 dell'allegato PIAO;
- determinazione del Direttore Amministrativo n. 17 del 31-01-2023 recante ad oggetto:
pagina 8 di 11 “adozione piano integrato di attività e organizzazione PIAO – 2023 -2025 annualità
2023” precisamente la sezione III^ programmazione triennale dei fabbisogni di
personale per il triennio 2023/2025 dell'allegato PIAO;
- da ultimo, provvedimento del Direttore Generale n. 31 del 30-01-2024 recante ad
oggetto: “adozione piano integrato di attività e organizzazione– PIAO– 2024-2026
annualità 2024”, precisamente la sezione III^ programmazione dei fabbisogni di
personale per 2024/2026, annualità 2024, dell'allegato PIAO.
I suddetti atti evidenziano la significativa carenza di personale generalizzata ma altresì
la effettiva contrazione di organico nella specifica qualifica di appartenenza della S.V.,
nonché la necessità di programmare nuove immissioni in servizio, anche nell'area
amministrativa, compatibilmente con i vincoli di bilancio.
A tal proposito, si fa presente che nel PIAO da ultimo adottato con il surrichiamato
provvedimento n. 31/2024, è prevista l'immissione in servizio di ulteriori 2 unità di
personale nell'area degli assistenti amministrativi, elemento che esclude ogni possibilità
di privarsi di unità di personale della predetta categoria, attesa l'impossibilità di
assumere eventualmente altra risorsa in sostituzione, poiché ai sensi dell'art. 14,
comma 7 d.l. n. 95/2012 “le cessazioni per processi di mobilità…non possono essere
calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da
destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni
del turn over”. In ragione di ciò la mobilità di personale nel predetto profilo
precluderebbe la possibilità di concretizzare la suddetta previsione di fabbisogno in
aumento.
Si aggiunga a quanto detto, la disposizione trasmessa dalla Presidenza della Regione
Molise di cui al prot. n. 12170/2019 che invita l'Agenzia ad usare cautela in merito alla
concessione dei nulla osta per comandi e mobilità, al fine di non indebolire l'efficienza e
pagina 9 di 11 il buon andamento dell'Amministrazione e di non compromettere la capacità di fornire
servizi da parte dell' . CP_1
Infatti, coerentemente con quanto agli atti, a partire dall'anno 2018, non solo non sono
stati più concessi nulla osta a comandi e mobilità, ancorché numerosamente richiesti
sia dal personale amministrativo, sia dal personale tecnico, ma si è proceduto a
richiamare in servizio personale collocato temporaneamente fuori sede in comando.
Tale situazione si è progressivamente aggravata a causa del costante e corposo esodo
di personale conseguente ai numerosi collocamenti in quiescenza, a fronte di un
sempre più marcato incremento di funzioni specialistiche, poste in capo alle Agenzie
ambientali dalle nuove disposizioni normative ma anche dalla più stringente domanda
di intervento a presidio della qualità ambientale, a cui si aggiunge l'ampliamento delle
attività istituzionali derivanti dall'obbligo, normativamente previsto, di garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA).
A tal proposito, la S.V. è stata già destinataria di diniego al nulla osta al trasferimento
presso altro Ente e ad oggi si conferma tale diniego, attesa ora come allora
l'infungibilità della posizione ricoperta dalla S.V. nel profilo di appartenenza, tenuto
conto sia delle mansioni specifiche cui è addetta, sia della impossibilità di procedere
eventualmente a sostituzioni con personale in servizio di pari qualifica e già impiegato
in altre mansioni ed, altresì, della impossibilità di assumere eventualmente altra risorsa
in sostituzione a causa degli innanzi detti vincoli normativi”.
Il Tribunale reputa che la missiva indicata, che richiama documenti sulla programmazione del fabbisogno del personale e sulle dotazioni organiche dell' CP_1
(depositati nella presente sede dall a sostegno delle proprie ragioni) - nel CP_1
rimarcare la significativa e sistematica scopertura di organico dell'ente, i vincoli pagina 10 di 11 finanziari per ciò che attiene alla possibilità di effettuare ulteriori assunzioni, la riduzione degli stanziamenti regionali, il depauperamento delle risorse a disposizione dell'Ente
sotto il profilo della dotazione organica, avvenuto a seguito del collocamento in quiescenza di molteplici unità di personale, non compensata a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria ostativa a nuove assunzioni di personale- abbia dato adeguata e motivata indicazione circa la infungibilità, in concreto, della posizione lavorativa ricoperta da parte ricorrente, non risolvibile nel breve periodo con l'assunzione di ulteriore persona nella stessa qualifica.
Tale evenienza è sufficiente per ritenere “legittimo” il diniego sotto l'indicato profilo;
non risultava invece integrata o, comunque, provata la scopertura di organico superiore al
20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente (anche valutati gli allegati depositati da recanti la rilevazione della consistenza della dotazione CP_1
organica dell' ). CP_1
Pertanto, ritenuto sufficientemente comprovato uno degli elementi che consentivano all'Ente di rigettare il nulla osta, non ritenuto dimostrato l'altro, valutati altresì i margini di oggettiva opinabilità interpretativa sottesi alla valutazione dei motivi di diniego, le spese processuali devono essere compensate integralmente tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, così
decide:
1.Dichiara cessata la materia del contendere;
2.Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 9 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 11 di 11