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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Amina Simonetti Presidente
Dott. Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35431 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023
promossa da:
con sede in Caronno Pertusella (VA), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Robazza, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 10 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso CP_1
lo studio dell'avv. Paolo Di Gravio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: Voglia il Tribunale,
Nel merito: accertare e dichiarare l'erronea quantificazione del credito operata da nel ricorso per CP_1
ingiunzione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2023; accertare e dichiarare, per le ragioni espresse negli atti già dimessi, che è creditrice di per Euro 1.200.000,00 e Parte_1 CP_1
per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti e, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 13427/2023, dichiarare che nulla è dovuto a CP_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che, operata la compensazione tra i rispettivi crediti,
[...]
risulta creditrice di di un importo pari ad Euro 947.000,00 o alla diversa somma Pt_1 CP_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di di quanto ad essa risulterà dovuto in corso di causa. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in corso di causa e non ammessi.
Nell'interesse della parte opposta: Voglia il Tribunale,
1) dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e comunque rigettare l'opposizione avversaria per le causali di cui in narrativa;
pagina 2 di 10 2) concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per la somma di
€ 253.000,00 per i motivi esposti.
Emanare ogni consequenziale pronuncia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 ottobre 2023, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 13427 del 16 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Milano con cui le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di Euro 335.000 oltre interessi e spese, pretesa CP_1
a titolo di restituzione di un “versamento in futuro aumento capitale” non seguito dall'esecuzione dell'operazione.
A motivo di opposizione l'opponente contestava, innanzitutto, l'entità della pretesa creditoria azionata in via monitoria, evidenziando che la somma che le era stata complessivamente versata da a CP_1
titolo di “versamento in futuro aumento capitale” era pari solo ad Euro 253.000, come desumibile dall'esame della documentazione allegata al ricorso relativa ai bonifici eseguiti, il 4.4.2022 per Euro
50.000,00, l' 11.4.2022, per Euro 125.000,00, l' 11.4.2022 per Euro 28.000,00 e il 22.4.2022 per Euro
50.000,00.
Formulava, poi, eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della somma di Euro 947.000, sostenendo di essere creditrice nei suoi confronti di un credito di importo maggiore rispetto a quello oggetto dell'ingiunzione.
Al riguardo, riferiva di essere divenuta cessionaria del credito di Euro 1.200.000, vantato da quello che all'epoca era il suo amministratore nei confronti dell'opposta a titolo di prezzo Persona_1 CP_1
pagina 3 di 10 residuo della cessione della sua partecipazione al 100% del capitale di White s.p.a, convenuto per
Euro 1.250.000 nel contratto preliminare, a cui era seguito l'atto di cessione della partecipazione del 20
giugno 2022, con il pagamento da parte dell'acquirente del solo acconto di Euro 50.000.
Eccepiva, quindi, in compensazione con il credito restitutorio vantato dall'opposta per la restituzione della somma versata in previsione del futuro aumento di capitale il credito di cui era divenuta cessionaria per Euro 1.200.000, restando creditrice della società opposta per la somma di Euro 947.000
di cui richiedeva in via riconvenzionale il pagamento.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo emesso per somma superiore all'entità del credito e,
operata la compensazione con il suo maggior credito di Euro 1.200.000, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma di Euro 947.000.
Nel costituirsi in giudizio riconosceva che l'indicazione della somma di Euro 335.000 pretesa CP_1
nel ricorso monitorio era frutto di un errore materiale e che la somma effettivamente versata all'opponente a titolo di “versamento in futuro aumento di capitale” era pari ad Euro 253.000.
Insisteva, comunque, per la concessione dell'esecuzione provvisoria per la somma effettivamente dovuta in mancanza di contestazione sull'esistenza del suo credito restitutorio per il minor importo di
Euro 253.000, posto che l'aumento del capitale sociale di a lei riservato, programmato Parte_1
nell'ambito di una complessa operazione comprendente anche l'acquisto della partecipazione in White
s.p.a., in violazione degli accordi intercorsi fra le parti, non era mai stato deliberato.
Contestava, infine, l'esistenza del credito vantato nei suoi confronti dalla società opponente,
sostenendo di aver acquistato il capitale sociale della White s.p.a. il 20 giugno 2022 al valore nominale di Euro 50.000, come risulta dal certificato azionario, oltre che l'opponibilità dell'asserita cessione del credito, inscenata dall'amministratore della società opponente con il padre che era solito creare pagina 4 di 10 documentazione artefatta per ottenere finanziamenti dalle banche.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto emesso per somma pacificamente superiore all'effettiva entità del credito e, comunque, contestata attraverso la formulazione dell'eccezione di estinzione per compensazione.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
L'opposizione è fondata limitatamente al profilo dell'importo del decreto ingiuntivo opposto, che va quindi revocato, in quanto emesso per una somma superiore all'effettiva entità del credito restitutorio di cui è titolare nei confronti di CP_1 Parte_1
È invero pacifico, in quanto non oggetto di contestazione fra le parti, che ha eseguito a favore CP_1
di dei versamenti in conto futuro aumento di capitale per il complessivo importo di Euro Parte_1
253.000, mediante quattro bonifici in conto corrente rispettivamente per Euro 50.000 in data 4 aprile
2022, per Euro 125.000,00, per Euro 28.000 in data 11 aprile 2022, e per Euro 50.000 in data 22 aprile
2022.
Allo stesso modo è incontestato che l'aumento di capitale a cui i versamenti in questione si riferivano non è mai stato deliberato dalla nei termini convenuti con la ed è, quindi, senza Parte_1 CP_1
dubbio fondata la pretesa della società opposta di ottenere la restituzione della somma di Euro 253.000.
E' invece priva di qualsiasi fondamento l'eccezione di estinzione per compensazione sollevata dalla società opponente in ragione dell'inesistenza del credito che le sarebbe stato ceduto dal Per_1
pagina 5 di 10 Secondo la tesi della società opponente, infatti, il credito opposto in compensazione originerebbe dalla cessione che le avrebbe fatto del credito vantato nei confronti di a titolo Persona_1 CP_1
di corrispettivo residuo della cessione delle azioni di White S.p.A., effettuata con atto del 20 giugno
2022, dietro pagamento solo dell'acconto di Euro 50.000, quando, invece, il contratto preliminare,
concluso tra e il 2 maggio 2022, prevedeva per la cessione delle quote Persona_1 CP_1
sociali della White s.r.l., il pagamento del prezzo di complessivi Euro 1.250.000.
Dagli atti di causa emerge, però, che:
(i) l'atto di cessione del 20 giugno 2022, a cui si riferisce la società opponente definendolo “atto
notarile di trasferimento”, è, in realtà, l'autentica notarile della sottoscrizione apposta da Per_1
sulla girata a favore di del certificato azionario rappresentativo di 50.000 azioni
[...] CP_1
nominative di White S.p.A., per un valore nominale di Euro 1 ciascuna, a cui è seguito il pagamento da parte dell'acquirente della somma di Euro 50.000 mediante assegno circolare in pari data (v. doc. 5 di parte opponente).
(ii) il contratto preliminare di cessione di “partecipazione sociale della società White s.r.l.” del 2
maggio 2022 ha, invece, ad oggetto l'impegno di che si dichiara “socio unico e Persona_1
titolare di una quota di partecipazione sociale pari a complessivi Euro 50.000 (…) pari al 100% del
capitale sociale della White s.r.l.”, di cedere alla la quota di una s.r.l. per il corrispettivo di CP_1
Euro 1.250.000 da versarsi “ alla parte promittente cedente al momento del perfezionamento del
contratto definitivo” entro il 31 luglio 2022 (v. doc. 4 di parte opponente).
I due atti hanno, chiaramente, ad oggetto beni diversi: la girata notarile ha ad oggetto le azioni della
White s.p.a. mentre il contratto preliminare aveva ad oggetto l'impegno al trasferimento della titolarità
delle quote della White s.r.l. ed è, quindi, evidente che il primo non può costituire esecuzione del pagina 6 di 10 secondo, anche ove le partecipazioni si riferissero alla stessa società.
La trasformazione del bene oggetto del contratto preliminare comporta, infatti, l'impossibilità di darvi esecuzione secondo le modalità programmate dalle parti mentre la successiva girata dei nuovi titoli dietro pagamento di un corrispettivo diverso comporta, in ogni caso, il superamento delle previsioni del contratto preliminare divenuto inattuabile.
Del resto, il contratto preliminare rimasto inattuato prevedeva che il pagamento del corrispettivo di
Euro 1.250.000 al promittente venditore avrebbe dovuto essere eseguito “al momento del
perfezionamento del contratto definitivo di cessione” e il fatto che il abbia, invece, sottoscritto Per_1
la girata dei titoli azionari, accontentandosi del pagamento della somma di Euro 50.000, non può che essere frutto di un diverso regolamento fra le parti delle condizioni di negoziazione dei titoli.
In sintesi, l'atto di cessione del 20 giugno 2022, consistito nella girata di titoli azionari non può essere ritenuto il contratto definitivo concluso in esecuzione del contratto preliminare di cessione di quote sociali di s.r.l. stipulato il 2 maggio 2022, divenuto inattuabile dopo la trasformazione del bene che ne costituiva l'oggetto.
Il contratto preliminare prevedeva il sorgere del credito di per il corrispettivo di Euro Per_1
1.250.000 “al momento del perfezionamento del contratto definitivo di cessione”, e se nessun contratto definitivo di cessione può dirsi intervenuto in esecuzione del contratto preliminare, deve necessariamente anche concludersi che nessun credito per la somma Euro 1.200.000 può dirsi sorto in favore di nei confronti di Persona_1 CP_1
In ogni caso, il fatto che la girata dei titoli sia stata sottoscritta dal a fronte del pagamento da Per_1
parte di della somma di Euro 50.000 induce a ritenere il superamento del regolamento negoziale CP_1
contenuto nel contratto preliminare, posto che il promittente venditore, altrimenti, non avrebbe eseguito pagina 7 di 10 il trasferimento dei titoli senza aver ottenuto il pagamento dell'intero prezzo pattuito.
Quindi, non avendo il contratto preliminare avuto esecuzione ed essendo, comunque, stato superato dal nuovo regolamento desumibile dal comportamento delle parti al momento della girata delle azioni,
nessun credito per la somma Euro 1.200.000 può dirsi sorto in favore di nei Persona_1
confronti di per cui a prescindere dalla validità dell'atto di cessione nei rapporti tra cedente CP_1
e cessionario, nessun credito può essere fatto valere da nei confronti di Parte_1 CP_1
È, infatti, consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, dato che la cessione non produce modificazioni oggettive del credito e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, visto che avviene senza o addirittura contro la sua volontà, il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui origina il credito e quelle riguardanti il suo esatto adempimento (v. Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10833, e Cass., sez. III, 28 febbraio 2008, n.
5302).
Ne deriva che legittimamente ha eccepito a l'inesistenza del negozio da cui si CP_1 Parte_1
asserisce originasse il credito, senza necessità di contestare l'esistenza e la validità dell'atto di cessione,
contrariamente a quanto sembra adombrare parte opponente nei suoi scritti difensivi.
L'inesistenza del credito opposto in compensazione dalla società opponente determina l'infondatezza sia dell'eccezione di estinzione del credito restitutorio della società opposta sia della domanda riconvenzionale.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per somma superiore all'effettiva entità del credito, la società opponente deve essere condannata al pagamento a favore della società
opposta della somma di Euro 253.000, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale svolta con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, in data 1 settembre 2023, sino al saldo,
pagina 8 di 10 con rigetto della domanda riconvenzionale.
La prevalente soccombenza nel giudizio di opposizione anche con riferimento alla domanda riconvenzionale implica la condanna della società opponente al pagamento delle spese Parte_1
processuali che si liquidano in Euro 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge da distrarsi a favore del difensore della avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 35431/2023 promossa da contro Parte_1
con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e CP_1
deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13427 del 16 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Milano a favore di nei confronti di CP_1 Parte_1
2) condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di Parte_1 CP_1
Euro 253.000 oltre interessi nella misura legale dal 1 settembre 2023 al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti Parte_1
dell'opposta CP_1
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che Parte_1
liquida in complessivi Euro 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge da distrarsi a favore del difensore della avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi CP_1
antistatario.
pagina 9 di 10 Milano, 12 dicembre 2024
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dott. Mario Quaglia.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Amina Simonetti Presidente
Dott. Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35431 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023
promossa da:
con sede in Caronno Pertusella (VA), in persona del legale rappresentante, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Robazza, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 10 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso CP_1
lo studio dell'avv. Paolo Di Gravio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: Voglia il Tribunale,
Nel merito: accertare e dichiarare l'erronea quantificazione del credito operata da nel ricorso per CP_1
ingiunzione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2023; accertare e dichiarare, per le ragioni espresse negli atti già dimessi, che è creditrice di per Euro 1.200.000,00 e Parte_1 CP_1
per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti e, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 13427/2023, dichiarare che nulla è dovuto a CP_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che, operata la compensazione tra i rispettivi crediti,
[...]
risulta creditrice di di un importo pari ad Euro 947.000,00 o alla diversa somma Pt_1 CP_1
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di di quanto ad essa risulterà dovuto in corso di causa. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in corso di causa e non ammessi.
Nell'interesse della parte opposta: Voglia il Tribunale,
1) dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e comunque rigettare l'opposizione avversaria per le causali di cui in narrativa;
pagina 2 di 10 2) concedere ex art.648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per la somma di
€ 253.000,00 per i motivi esposti.
Emanare ogni consequenziale pronuncia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 ottobre 2023, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 13427 del 16 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Milano con cui le era stato ingiunto il pagamento a favore di della somma di Euro 335.000 oltre interessi e spese, pretesa CP_1
a titolo di restituzione di un “versamento in futuro aumento capitale” non seguito dall'esecuzione dell'operazione.
A motivo di opposizione l'opponente contestava, innanzitutto, l'entità della pretesa creditoria azionata in via monitoria, evidenziando che la somma che le era stata complessivamente versata da a CP_1
titolo di “versamento in futuro aumento capitale” era pari solo ad Euro 253.000, come desumibile dall'esame della documentazione allegata al ricorso relativa ai bonifici eseguiti, il 4.4.2022 per Euro
50.000,00, l' 11.4.2022, per Euro 125.000,00, l' 11.4.2022 per Euro 28.000,00 e il 22.4.2022 per Euro
50.000,00.
Formulava, poi, eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della somma di Euro 947.000, sostenendo di essere creditrice nei suoi confronti di un credito di importo maggiore rispetto a quello oggetto dell'ingiunzione.
Al riguardo, riferiva di essere divenuta cessionaria del credito di Euro 1.200.000, vantato da quello che all'epoca era il suo amministratore nei confronti dell'opposta a titolo di prezzo Persona_1 CP_1
pagina 3 di 10 residuo della cessione della sua partecipazione al 100% del capitale di White s.p.a, convenuto per
Euro 1.250.000 nel contratto preliminare, a cui era seguito l'atto di cessione della partecipazione del 20
giugno 2022, con il pagamento da parte dell'acquirente del solo acconto di Euro 50.000.
Eccepiva, quindi, in compensazione con il credito restitutorio vantato dall'opposta per la restituzione della somma versata in previsione del futuro aumento di capitale il credito di cui era divenuta cessionaria per Euro 1.200.000, restando creditrice della società opposta per la somma di Euro 947.000
di cui richiedeva in via riconvenzionale il pagamento.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo emesso per somma superiore all'entità del credito e,
operata la compensazione con il suo maggior credito di Euro 1.200.000, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma di Euro 947.000.
Nel costituirsi in giudizio riconosceva che l'indicazione della somma di Euro 335.000 pretesa CP_1
nel ricorso monitorio era frutto di un errore materiale e che la somma effettivamente versata all'opponente a titolo di “versamento in futuro aumento di capitale” era pari ad Euro 253.000.
Insisteva, comunque, per la concessione dell'esecuzione provvisoria per la somma effettivamente dovuta in mancanza di contestazione sull'esistenza del suo credito restitutorio per il minor importo di
Euro 253.000, posto che l'aumento del capitale sociale di a lei riservato, programmato Parte_1
nell'ambito di una complessa operazione comprendente anche l'acquisto della partecipazione in White
s.p.a., in violazione degli accordi intercorsi fra le parti, non era mai stato deliberato.
Contestava, infine, l'esistenza del credito vantato nei suoi confronti dalla società opponente,
sostenendo di aver acquistato il capitale sociale della White s.p.a. il 20 giugno 2022 al valore nominale di Euro 50.000, come risulta dal certificato azionario, oltre che l'opponibilità dell'asserita cessione del credito, inscenata dall'amministratore della società opponente con il padre che era solito creare pagina 4 di 10 documentazione artefatta per ottenere finanziamenti dalle banche.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in quanto emesso per somma pacificamente superiore all'effettiva entità del credito e, comunque, contestata attraverso la formulazione dell'eccezione di estinzione per compensazione.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
L'opposizione è fondata limitatamente al profilo dell'importo del decreto ingiuntivo opposto, che va quindi revocato, in quanto emesso per una somma superiore all'effettiva entità del credito restitutorio di cui è titolare nei confronti di CP_1 Parte_1
È invero pacifico, in quanto non oggetto di contestazione fra le parti, che ha eseguito a favore CP_1
di dei versamenti in conto futuro aumento di capitale per il complessivo importo di Euro Parte_1
253.000, mediante quattro bonifici in conto corrente rispettivamente per Euro 50.000 in data 4 aprile
2022, per Euro 125.000,00, per Euro 28.000 in data 11 aprile 2022, e per Euro 50.000 in data 22 aprile
2022.
Allo stesso modo è incontestato che l'aumento di capitale a cui i versamenti in questione si riferivano non è mai stato deliberato dalla nei termini convenuti con la ed è, quindi, senza Parte_1 CP_1
dubbio fondata la pretesa della società opposta di ottenere la restituzione della somma di Euro 253.000.
E' invece priva di qualsiasi fondamento l'eccezione di estinzione per compensazione sollevata dalla società opponente in ragione dell'inesistenza del credito che le sarebbe stato ceduto dal Per_1
pagina 5 di 10 Secondo la tesi della società opponente, infatti, il credito opposto in compensazione originerebbe dalla cessione che le avrebbe fatto del credito vantato nei confronti di a titolo Persona_1 CP_1
di corrispettivo residuo della cessione delle azioni di White S.p.A., effettuata con atto del 20 giugno
2022, dietro pagamento solo dell'acconto di Euro 50.000, quando, invece, il contratto preliminare,
concluso tra e il 2 maggio 2022, prevedeva per la cessione delle quote Persona_1 CP_1
sociali della White s.r.l., il pagamento del prezzo di complessivi Euro 1.250.000.
Dagli atti di causa emerge, però, che:
(i) l'atto di cessione del 20 giugno 2022, a cui si riferisce la società opponente definendolo “atto
notarile di trasferimento”, è, in realtà, l'autentica notarile della sottoscrizione apposta da Per_1
sulla girata a favore di del certificato azionario rappresentativo di 50.000 azioni
[...] CP_1
nominative di White S.p.A., per un valore nominale di Euro 1 ciascuna, a cui è seguito il pagamento da parte dell'acquirente della somma di Euro 50.000 mediante assegno circolare in pari data (v. doc. 5 di parte opponente).
(ii) il contratto preliminare di cessione di “partecipazione sociale della società White s.r.l.” del 2
maggio 2022 ha, invece, ad oggetto l'impegno di che si dichiara “socio unico e Persona_1
titolare di una quota di partecipazione sociale pari a complessivi Euro 50.000 (…) pari al 100% del
capitale sociale della White s.r.l.”, di cedere alla la quota di una s.r.l. per il corrispettivo di CP_1
Euro 1.250.000 da versarsi “ alla parte promittente cedente al momento del perfezionamento del
contratto definitivo” entro il 31 luglio 2022 (v. doc. 4 di parte opponente).
I due atti hanno, chiaramente, ad oggetto beni diversi: la girata notarile ha ad oggetto le azioni della
White s.p.a. mentre il contratto preliminare aveva ad oggetto l'impegno al trasferimento della titolarità
delle quote della White s.r.l. ed è, quindi, evidente che il primo non può costituire esecuzione del pagina 6 di 10 secondo, anche ove le partecipazioni si riferissero alla stessa società.
La trasformazione del bene oggetto del contratto preliminare comporta, infatti, l'impossibilità di darvi esecuzione secondo le modalità programmate dalle parti mentre la successiva girata dei nuovi titoli dietro pagamento di un corrispettivo diverso comporta, in ogni caso, il superamento delle previsioni del contratto preliminare divenuto inattuabile.
Del resto, il contratto preliminare rimasto inattuato prevedeva che il pagamento del corrispettivo di
Euro 1.250.000 al promittente venditore avrebbe dovuto essere eseguito “al momento del
perfezionamento del contratto definitivo di cessione” e il fatto che il abbia, invece, sottoscritto Per_1
la girata dei titoli azionari, accontentandosi del pagamento della somma di Euro 50.000, non può che essere frutto di un diverso regolamento fra le parti delle condizioni di negoziazione dei titoli.
In sintesi, l'atto di cessione del 20 giugno 2022, consistito nella girata di titoli azionari non può essere ritenuto il contratto definitivo concluso in esecuzione del contratto preliminare di cessione di quote sociali di s.r.l. stipulato il 2 maggio 2022, divenuto inattuabile dopo la trasformazione del bene che ne costituiva l'oggetto.
Il contratto preliminare prevedeva il sorgere del credito di per il corrispettivo di Euro Per_1
1.250.000 “al momento del perfezionamento del contratto definitivo di cessione”, e se nessun contratto definitivo di cessione può dirsi intervenuto in esecuzione del contratto preliminare, deve necessariamente anche concludersi che nessun credito per la somma Euro 1.200.000 può dirsi sorto in favore di nei confronti di Persona_1 CP_1
In ogni caso, il fatto che la girata dei titoli sia stata sottoscritta dal a fronte del pagamento da Per_1
parte di della somma di Euro 50.000 induce a ritenere il superamento del regolamento negoziale CP_1
contenuto nel contratto preliminare, posto che il promittente venditore, altrimenti, non avrebbe eseguito pagina 7 di 10 il trasferimento dei titoli senza aver ottenuto il pagamento dell'intero prezzo pattuito.
Quindi, non avendo il contratto preliminare avuto esecuzione ed essendo, comunque, stato superato dal nuovo regolamento desumibile dal comportamento delle parti al momento della girata delle azioni,
nessun credito per la somma Euro 1.200.000 può dirsi sorto in favore di nei Persona_1
confronti di per cui a prescindere dalla validità dell'atto di cessione nei rapporti tra cedente CP_1
e cessionario, nessun credito può essere fatto valere da nei confronti di Parte_1 CP_1
È, infatti, consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, dato che la cessione non produce modificazioni oggettive del credito e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, visto che avviene senza o addirittura contro la sua volontà, il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui origina il credito e quelle riguardanti il suo esatto adempimento (v. Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10833, e Cass., sez. III, 28 febbraio 2008, n.
5302).
Ne deriva che legittimamente ha eccepito a l'inesistenza del negozio da cui si CP_1 Parte_1
asserisce originasse il credito, senza necessità di contestare l'esistenza e la validità dell'atto di cessione,
contrariamente a quanto sembra adombrare parte opponente nei suoi scritti difensivi.
L'inesistenza del credito opposto in compensazione dalla società opponente determina l'infondatezza sia dell'eccezione di estinzione del credito restitutorio della società opposta sia della domanda riconvenzionale.
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per somma superiore all'effettiva entità del credito, la società opponente deve essere condannata al pagamento a favore della società
opposta della somma di Euro 253.000, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale svolta con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, in data 1 settembre 2023, sino al saldo,
pagina 8 di 10 con rigetto della domanda riconvenzionale.
La prevalente soccombenza nel giudizio di opposizione anche con riferimento alla domanda riconvenzionale implica la condanna della società opponente al pagamento delle spese Parte_1
processuali che si liquidano in Euro 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge da distrarsi a favore del difensore della avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 35431/2023 promossa da contro Parte_1
con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e CP_1
deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13427 del 16 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Milano a favore di nei confronti di CP_1 Parte_1
2) condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di Parte_1 CP_1
Euro 253.000 oltre interessi nella misura legale dal 1 settembre 2023 al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti Parte_1
dell'opposta CP_1
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che Parte_1
liquida in complessivi Euro 29.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge da distrarsi a favore del difensore della avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi CP_1
antistatario.
pagina 9 di 10 Milano, 12 dicembre 2024
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dott. Mario Quaglia.
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