Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2025 -2139
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONE E IMMIGRAZIONE
La Corte di Appello di Roma, in persona del Giudice monocratico dr. Marco Ulzega,
A prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del 18 aprile 2025 letti gli atti del procedimento nei confronti di Parte_1
Vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 17/04/2025 alle ore 10.04 , che è stata presentata dalla Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/15; vista la misura di sicurezza dell' espulsione dal territorio dello Stato, ordinata nei confronti dello straniero dal Tribunale di Firenze con sentenza del 4.2.2022 e l'accertamento della attualità della pericolosità sociale ex art. 208 c.p. del Magistrato di Sorveglianza di Firenze in data 5.3.2025;
Visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 14 TUI presso il CPR adottato nei confronti dello straniero prima indicato dal Questore di Firenze il 14.4.2025, notificato all'interessato il giorno stesso alle ore 16.05; visto il verbale dell'udienza in data 16.4.2025, innanzi al GDP di Roma, di convalida del citato decreto ex art. 14 TUI, da cui risultano, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni dello straniero: Sono entrato in Italia nel 1999 e sono sempre rimasto in Italia. Non l'ho mai avuto né ho mai richiesto il permesso di soggiorno. Abitavo a Firenze da quasi cinque anni con la mia convivente nata il Persona_1
28.7.1995 a Firenze. Faccio l'operaio a chiamata circa 1.400 al mese. Vivo con la mia compagna a Firenze a Piazza dei Cavalleggeri. Ho figlio di 9 anni che vive con la mia ex a Bologna. non lavora, è benestante. Intendo Persona_1 richiedere la protezione internazionale. visto il decreto di convalida di detto trattenimento pronunciato in data 16.4.2025 dal Giudice di Pace di Roma;
Vista la volontà dello straniero di accedere alla protezione internazionale, manifestata in udienza, di fronte al Giudice di Pace;
Visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-15 emesso in data 16.4.2025 dal Questore di Roma e notificato allo straniero in data stessa, alle ore 16.40, che motiva la restrizione considerando che 1. La domanda di protezione internazionale è strumentale;
2. Lo straniero è soggetto pericoloso, in ragione dei precedenti penali a suo carico 3. Sussiste il pericolo di fuga.
Visti gli altri documenti depositati dalla Questura:
• Certificato medico
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• Posizione giuridica
• Nulla osta
• Ordinanza MdS di Firenze in data 5.3.2025, di accertamento dell'attualità della pericolosità sociale
Udita l'intervista dello straniero, svoltasi all'udienza odierna, in cui il richiedente ha riferito fatti personali analoghi a quelli prospettati nell'udienza del 16 aprile u.s. davanti al Giudice di pace;
Viste le deduzioni rese a verbale dalla difesa
Rilevato che l'audizione è stata compiuta senza l'ausilio di un interprete
OSSERVA
Anzitutto sussiste la pericolosità sociale dello straniero, che è stata accertata di recente dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze , con l'ordinanza del 5.3.2025, allo stato non impugnata e da intendersi qui integralmente richiamata;
Sussiste altresì il rischio fuga, che è deducibile dalla motivazione della ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Firenze, dalla quale risulta che, presso l'indirizzo di Firenze, Piazza Cavalleggeri n. 2, dove il trattenuto ha dichiarato di convivere nell'abitazione della sua compagna, egli in più occasioni non è stato reperito, nonostante le assidue ricerche da parte della polizia giudiziaria e dei funzionari dell il trattenimento è dunque necessario per determinare gli elementi su CP_1 cui si basa la domanda, in quanto il rischio di fuga è concreto e attuale;
Infine deve ritenersi che la domanda proposta è strumentale : lo straniero ha dichiarato di essere giunto in Italia all'età di 11 anni, passando dalla Libia e di essere stato sfruttato;
di avere avuto un figlio da una cittadina italiana, che vive con la madre a Bologna e che lui vede saltuariamente;
di lavorare come operaio nell'edilizia quando viene chiamato. Appare del tutto inverosimile che un minore non accompagnato non sia stato preso in carico dalle strutture di pubblica accoglienza per i migranti e possa essere entrato in un giro di sfruttamento. In realtà la prima traccia della presenza in Italia del trattenuto è l'arresto eseguito il 20.7.2005 a Firenze (quando dunque era maggiorenne), per detenzione di stupefacenti. Da allora vi è stato un susseguirsi pressoché ininterrotto di reati (stupefacenti e contro il patrimonio), che lo hanno condotto in carcere per arresti in flagranza, misure cautelari e espiazione di pene definitive. Mai in precedenza aveva richiesto la protezione e anche le ragioni addotte in questa sede (“voglio i documenti perché mi devo sposare”) escludono in radice che la sua domanda abbia concrete chance di essere accolta. Non è ipotizzabile nemmeno che possa godere della protezione speciale, in quanto non vi sono significativi elementi di integrazione sociale: i legami familiari sono del tutto indimostrati (anche ammesso che abbia avuto un figlio con una cittadina italiana, non mantiene nessun significativo rapporto con lui); non ha un lavoro, delinque abitualmente e dunque si deve supporre che viva del provento dell'attività illecita a cui è dedito.
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P.Q.M.
convalida il trattenimento di , nel C.P.R. di Ponte Galeria;
Parte_1 manda alla cancelleria e alla Questura per quanto di rispettiva di competenza.
Roma, 18 aprile 2025 alle ore 14:50 Il Giudice
Marco Ulzega
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