CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1255/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA - Via G. Da Fiore 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - IB Valentia - Viale Kennedy Condominio Villa Paol 89900 IB Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente ai crediti sottesi alle tre cartelle di pagamento prodromiche espressamente indicate) deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento (e degli, ulteriormente prodromici, avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ER e Regione IA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Costituendosi in giudizio ER depositava documentazione in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche:
1) cartella n. 1392014000663188600 notificata in data 24.11.2014 a mani del destinatario;
2) cartella n. 13920180004002241000 notificata in data 23.09.2019 mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità relativa del destinatario, con spedizione di raccomandata informativa e deposito del relativo avvisi di ricevimento;
la procedura di notifica deve ritenersi ritualmente esperita;
3) cartella n. 13920200003415802000 in relazione alla quale risulta depositato soltanto un frontespizio di relata con la dicitura al mittente per compiuta giacenza;
la procedura di notifica non può dirsi ritualmente esperita.
Con riferimento a tale cartella, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento sotto il profilo della mancata notifica dell'atto prodromico.
Costituendosi in giudizio ER forniva depositava documentazione concernente la notifica di successivi atti.
L'intimazione di pagamento n. 13920179001065068000 risulta notificata con il rito degli irreperibili assoluti;
dalla relata depositata agli atti del giudizio emerge esclusivamente la dicitura “da supporto anagrafico esito irr. assoluta”.
In materia di la Suprema Corte ha precisato come "in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo
Comune)" Cass. 6765/19.
Ancora "in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" Cass. 19958/2018.
Infine ”con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.
Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
1.2.3. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n.
6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R.
n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso" Cass. 17272/2025.
Nel caso in esame, come detto, dalla relata di notifica depositava da ER emerge soltanto la richiesta di una visura (“da supporto anagrafico esito irr. assoluta”) ma non emerge in alcun modo il tipo di (ulteriori) ricerche effettuate dal notificatore.
La procedura di notifica della predetta intimazione di pagamento, pertanto, non può dirsi ritualmente esperita.
Le intimazione di pagamento n. 13920219001551630000 e n. 13920239000729249000 risultano, di contro, notificate, rispettivamente, in data 7.06.2023 e 25.7.2023 a mani del destinatario.
Le due intimazioni di pagamento di cui sopra hanno interrotto il termine prescrizionale relativo al credito sotteso alla sola cartella di pagamento prodromica sub 2) e non pure relativamente alla cartella sub. 1), il cui credito deve ritenersi prescritto.
L'eccezione di mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento – a prescindere dalla documentazione prodotta dalla Regione IA a riprova della stessa – non può trovare legittimo ingresso in questa sede in cui il ricorrente si limitava ad impugnare l'intimazione di pagamento e non pure (in via recuperatoria) le cartelle di pagamento cui gli avvisi di accertamento risultano sottesi.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di cui sopra (con riferimento ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodormiche n. 1392014000663188600 e n. 13920200003415802000), con rigetto nel resto.
Le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte;
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e dichiara, negli stessi limiti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
· rigetta nel resto;
· spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1255/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA - Via G. Da Fiore 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - IB Valentia - Viale Kennedy Condominio Villa Paol 89900 IB Valentia VV
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001489080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente ai crediti sottesi alle tre cartelle di pagamento prodromiche espressamente indicate) deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento (e degli, ulteriormente prodromici, avvisi di accertamento) e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ER e Regione IA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Costituendosi in giudizio ER depositava documentazione in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche:
1) cartella n. 1392014000663188600 notificata in data 24.11.2014 a mani del destinatario;
2) cartella n. 13920180004002241000 notificata in data 23.09.2019 mediante deposito presso la casa comunale a seguito di accertata irreperibilità relativa del destinatario, con spedizione di raccomandata informativa e deposito del relativo avvisi di ricevimento;
la procedura di notifica deve ritenersi ritualmente esperita;
3) cartella n. 13920200003415802000 in relazione alla quale risulta depositato soltanto un frontespizio di relata con la dicitura al mittente per compiuta giacenza;
la procedura di notifica non può dirsi ritualmente esperita.
Con riferimento a tale cartella, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento sotto il profilo della mancata notifica dell'atto prodromico.
Costituendosi in giudizio ER forniva depositava documentazione concernente la notifica di successivi atti.
L'intimazione di pagamento n. 13920179001065068000 risulta notificata con il rito degli irreperibili assoluti;
dalla relata depositata agli atti del giudizio emerge esclusivamente la dicitura “da supporto anagrafico esito irr. assoluta”.
In materia di la Suprema Corte ha precisato come "in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo
Comune)" Cass. 6765/19.
Ancora "in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" Cass. 19958/2018.
Infine ”con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.
Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
1.2.3. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n.
6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n. 14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R.
n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso" Cass. 17272/2025.
Nel caso in esame, come detto, dalla relata di notifica depositava da ER emerge soltanto la richiesta di una visura (“da supporto anagrafico esito irr. assoluta”) ma non emerge in alcun modo il tipo di (ulteriori) ricerche effettuate dal notificatore.
La procedura di notifica della predetta intimazione di pagamento, pertanto, non può dirsi ritualmente esperita.
Le intimazione di pagamento n. 13920219001551630000 e n. 13920239000729249000 risultano, di contro, notificate, rispettivamente, in data 7.06.2023 e 25.7.2023 a mani del destinatario.
Le due intimazioni di pagamento di cui sopra hanno interrotto il termine prescrizionale relativo al credito sotteso alla sola cartella di pagamento prodromica sub 2) e non pure relativamente alla cartella sub. 1), il cui credito deve ritenersi prescritto.
L'eccezione di mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento – a prescindere dalla documentazione prodotta dalla Regione IA a riprova della stessa – non può trovare legittimo ingresso in questa sede in cui il ricorrente si limitava ad impugnare l'intimazione di pagamento e non pure (in via recuperatoria) le cartelle di pagamento cui gli avvisi di accertamento risultano sottesi.
Il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di cui sopra (con riferimento ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodormiche n. 1392014000663188600 e n. 13920200003415802000), con rigetto nel resto.
Le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte;
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e dichiara, negli stessi limiti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
· rigetta nel resto;
· spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026