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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1331/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ST AN, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1945/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi N. 92 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014423383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014423383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. AdER, RESISTENTE: rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi al difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20-3-2025 e depositato il 21-3-2025 Ricorrente_1 Nominativo_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e della Regione Calabria, avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatale il 24-1-2025- della somma di € 551,66 per mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010, di cui alla cartella n. 4185, in essa intimazione indicata. Ha sostenuto l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione del credito. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita.
L'AdER ha eccepito che la cartella era stata regolarmente notificata e che nessuna prescrizione si era maturata anche per via delle sospensioni previste a seguito della pandemia da COVID19.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice.
La Regione, pur se regolarmente citata, ha preferito non partecipare al giudizio.
Con memoria dell'8-1-2026 la ricorrente ha eccepito l'invalidità della documentazione prodotta dall'AdER non in originale e che, in ogni caso, non vi fosse valida prova della regolarità della notifica degli atti interruttivi. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero, per contrastare le eccezioni proposte col ricorso, l'AdER ha provveduto a versare in atti la produzione documentale che, a suo parere, superava l'eccezione di prescrizione della ricorrente. Ma solo di due degli atti interruttivi c'è la prova della loro avvenuta regolare notifica: la cartella n. 4185 (quella indicata nell'intimazione in esame), notificata a mani proprie l'11-10-2014 e l'intimazione di pagamento n.7469 notificata a mani del padre il 12-7-2017 con invio della CAN. Ma successivamente non vi sono state valide notifiche di altri atti interruttivi, per cui la prescrizione triennale della tassa automobilistica, nel suo nuovo decorso, si era maturata al momento della notifica dell'intimazione qui contestata. E più nel dettaglio: l'intimazione n. 0022 notificata in data 1-1-2023 col rito degli irreperibili in quanto “trasferito in luogo sconosciuto” è affetta da nullità assoluta perché nella relata l'ufficiale notificatore non ha dato contezza delle informazioni assunte né di aver fatto ricerche presso il Comune di residenza e, del resto, la nullità si evince altresì dalla circostanza che allo stesso indirizzo è stata poi notificata regolarmente l'intimazione qui impugnata;
l'intimazione 9591 del 2019 invece manca del tutto della prova della notifica, così come quella n. 3383 (entrambe, versate in atti con copia di relata in bianco). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituita, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti intimate alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 960,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, che si distraggono a favore dell'AVV.Difensore_1.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE
AN ST
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ST AN, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1945/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi N. 92 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014423383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014423383000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di esame col procedimento della camera di consiglio e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore. AdER, RESISTENTE: rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi al difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20-3-2025 e depositato il 21-3-2025 Ricorrente_1 Nominativo_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e della Regione Calabria, avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatale il 24-1-2025- della somma di € 551,66 per mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010, di cui alla cartella n. 4185, in essa intimazione indicata. Ha sostenuto l'illegittimità della pretesa per omessa notifica dell'atto presupposto e per intervenuta prescrizione del credito. Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita.
L'AdER ha eccepito che la cartella era stata regolarmente notificata e che nessuna prescrizione si era maturata anche per via delle sospensioni previste a seguito della pandemia da COVID19.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice.
La Regione, pur se regolarmente citata, ha preferito non partecipare al giudizio.
Con memoria dell'8-1-2026 la ricorrente ha eccepito l'invalidità della documentazione prodotta dall'AdER non in originale e che, in ogni caso, non vi fosse valida prova della regolarità della notifica degli atti interruttivi. Il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 30-1-2026, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Ed invero, per contrastare le eccezioni proposte col ricorso, l'AdER ha provveduto a versare in atti la produzione documentale che, a suo parere, superava l'eccezione di prescrizione della ricorrente. Ma solo di due degli atti interruttivi c'è la prova della loro avvenuta regolare notifica: la cartella n. 4185 (quella indicata nell'intimazione in esame), notificata a mani proprie l'11-10-2014 e l'intimazione di pagamento n.7469 notificata a mani del padre il 12-7-2017 con invio della CAN. Ma successivamente non vi sono state valide notifiche di altri atti interruttivi, per cui la prescrizione triennale della tassa automobilistica, nel suo nuovo decorso, si era maturata al momento della notifica dell'intimazione qui contestata. E più nel dettaglio: l'intimazione n. 0022 notificata in data 1-1-2023 col rito degli irreperibili in quanto “trasferito in luogo sconosciuto” è affetta da nullità assoluta perché nella relata l'ufficiale notificatore non ha dato contezza delle informazioni assunte né di aver fatto ricerche presso il Comune di residenza e, del resto, la nullità si evince altresì dalla circostanza che allo stesso indirizzo è stata poi notificata regolarmente l'intimazione qui impugnata;
l'intimazione 9591 del 2019 invece manca del tutto della prova della notifica, così come quella n. 3383 (entrambe, versate in atti con copia di relata in bianco). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituita, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93 c.p.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti intimate alla rifusione, in solido tra di loro, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 960,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, che si distraggono a favore dell'AVV.Difensore_1.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE
AN ST