Articolo 2664 del Codice civile
Articolo 2540Articolo 2542
Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 settembre 1985
Art. 2664.

(Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota).
((Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale))

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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