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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3089/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15133/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Napoli - Via N. Poggioreale Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z29 2025 000461460 4 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2215/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato al Ministero dell Economia e delle inanze ha impugnato l'invito alla regolarizzazione del pagamento contributo unificato n. Z29 2025 000461460 4, notificato in data 30.05.2025 (anno 2025), per l'importo di € 30,00 . Rappresenta di avere in data 05/06/2025 presentato istanza in autotutela , chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, cui non veniva dato alcun riscontro dalla controparte. Si è costituita controparte, rappresentando che che l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania in data 03/10/2025 con atto prot. n. 234715 del 03/10/2025 ha provveduto ad annullare in autotutela l'invito alla regolarizzazione del pagamento contributo unificato n. Z29 2025 000461460 4, prot. n. 143317/2025, impugnato, notificando il Difensore_1provvedimento al difensore costituito Avv. a mezzo pec. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere avendo controparte accolto le motivazioni di cui al ricorso ed ha chiesto la condanna alle spese con anticipazione al procuratore antistatario.
M O T I VA ZI O NE
Risulta in atti come la controversia sia stata risolta.
Osserva dunque la Commissione che l'acquisita prova della definizione della lite comporta – come del resto espressamente richiesto da parte resistente - la cessazione della materia del contendere. In considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n.546/92.
Le spese devono essere compensate in considerazione dell'esiguità dell'importo della del valore della causa.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15133/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Napoli - Via N. Poggioreale Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z29 2025 000461460 4 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2215/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato al Ministero dell Economia e delle inanze ha impugnato l'invito alla regolarizzazione del pagamento contributo unificato n. Z29 2025 000461460 4, notificato in data 30.05.2025 (anno 2025), per l'importo di € 30,00 . Rappresenta di avere in data 05/06/2025 presentato istanza in autotutela , chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, cui non veniva dato alcun riscontro dalla controparte. Si è costituita controparte, rappresentando che che l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania in data 03/10/2025 con atto prot. n. 234715 del 03/10/2025 ha provveduto ad annullare in autotutela l'invito alla regolarizzazione del pagamento contributo unificato n. Z29 2025 000461460 4, prot. n. 143317/2025, impugnato, notificando il Difensore_1provvedimento al difensore costituito Avv. a mezzo pec. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere avendo controparte accolto le motivazioni di cui al ricorso ed ha chiesto la condanna alle spese con anticipazione al procuratore antistatario.
M O T I VA ZI O NE
Risulta in atti come la controversia sia stata risolta.
Osserva dunque la Commissione che l'acquisita prova della definizione della lite comporta – come del resto espressamente richiesto da parte resistente - la cessazione della materia del contendere. In considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 d. lgs. n.546/92.
Le spese devono essere compensate in considerazione dell'esiguità dell'importo della del valore della causa.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, nulla per le spese.